Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2090/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 25 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 25 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del 7 marzo
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione,
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Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 504/2024 pubblicata il 19/09/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“• la casa coniugale, condotta in affitto, sarà assegnata alla sig.ra Pt_2 che vi continuerà ad abitare insieme ai figli , e;
Persona_1 Per_2 Per_3
• la figlia non vive più con la madre perché ha costituito un nuovo Per_4 nucleo familiare, i figli ed , ormai maggiorenni ed Per_3 Per_2 economicamente autosufficienti, continueranno per il momento a vivere presso l'abitazione della mamma, ; Parte_2
• Nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal sig. in Parte_1 favore della sig.ra né viceversa in quanto ciascuno dei coniugi, essendo Pt_2 economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento, senza nulla chiedere all'altro, e nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal in favore dei figli , ed in quanto ormai Parte_1 Per_4 Per_3 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
• Mentre l'affidamento del figlio , ancora minorenne, sarà Persona_1 condiviso con domicilio prevalente presso la madre;
• il sig. provvederà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, per Parte_1 il solo mantenimento del figlio minorenne , un assegno mensile Persona_1 di € 200,00;
2 • il sig. si impegnerà a corrispondere il 50% delle spese Parte_1 straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché il 50% delle spese scolastiche in favore del figlio minorenne.
• il sig. potrà incontrare e tenere con sé il figlio, compatibilmente Parte_1 con le esigenze del bambino, secondo le seguenti modalità:
- per tre pomeriggi alla settimana in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
- a settimane alterne, nel fine settimana dal pomeriggio di sabato fino a domenica sera con facoltà di pernottamento nella notte intermedia.
-per 7 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti;
- ad anni alterni, dalle ore 15.00 del 24 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre ovvero dalle ore 15.00 del 30 dicembre alle ore 15.00 del 02 gennaio, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie.
- ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
• stante che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, rinunziano entrambi ad ogni assegno e/o contributo al riguardo.
• non avendo alcun bene in comunione, ciascuno di essi manterrà la titolarità e disponibilità di quelli eventualmente posseduti, ivi comprese le autovetture e mezzi di trasporto in genere loro intestati;
• i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, senza alcuna condizione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
20/09/2000, da nato a PALERMO (PA) in [...] Parte_1
3 27/05/1973 e da , nata a PALERMO (PA) in [...] Parte_2
06/09/1981, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 200, parte I, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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