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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 882/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SESSI 1 42100 a REGGIO EMILIA presso il difensore avv.
BASSI CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. L'odierno ricorrente ha premesso di essere proprietario delle unità immobiliari ubicate in
Comune di Scandiano lungo Viale Mazzini n.73 censite nel relativo NCEU come segue: Foglio 36
Mappale 92 sub.3 Cat.C/6 Cl.3 mq.16 RC € 60,32 Mappale 92 sub.4 Cat.C/6 Cl.3 mq.22 RC
€ 75,40 Mappale 92 sub.8 Cat.A/2 Cl.1 Vani 5 mq.82 RC € 348,61; ha dichiarato che i suddetti beni gli sono pervenuti per la quota di ½ (una metà) di nuda proprietà in forza di atto di donazione a ministero Notaio del 28.09.07 Rep.41835/11115 registrato il 12.10.07 al n. Per_1
18293 serie 1T Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia il 15.10.07 pagina 1 di 3 al n.18204 RP e per la quota di ½ (una metà) della piena proprietà in forza della Sentenza
n.318/23 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16.03.23 a definizione del procedimento divisorio rubricato col n.2128/23 RG (Doc.1-2); ha inoltre dichiarato che sulla quota di ½ (una metà) di cui è nudo proprietario, il padre è titolare del diritto di usufrutto;
che CP_2 quest'ultimo si troverebbe ricoverato in una struttura e che lo stesso non risulterebbe più essere residente nell'immobile in questione (Doc.3); che l'immobile sarebbe occupato, senza titolo, dalla convenuta Controparte_1
Ha pertanto concluso chiedendo la liberazione dell'immobile de quo.
La convenuta non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza dell'8/1/2025 la causa è stata pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'11/2/2025.
II. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che seppure Controparte_1 regolarmente citata in giudizio, ha preferito restare contumace.
La domanda attorea è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente.
Ed invero,”in mancanza di prova di un potere di fatto sulla cosa qualificabile come possesso
l'istante non può vantare alcuna legittimazione all'esercizio dell'azione di reintegrazione, in caso di spoglio, di tale disponibilità materiale” (Cass. n.14979/2021).
A nulla rileva il mero acquisto della nuda proprietà se ad esso non segue il conseguimento del materiale possesso del bene :”Rimane, in effetti, privo di rilievo, trattandosi di questione petitoria, il mero acquisto, per effetto della successione mortis causa della madre, della nuda proprietà dell'immobile in capo all'originaria istante, che pure l'ha azionata, non essendo stato accompagnato, in sede di ricognizione della fattispecie finora svolta, né dell'accertamento del materiale conseguimento del relativo possesso (a fronte della previa disponibilità dell'appartamento in capo al padre comproprietario e della sua prosecuzione dopo la morte della moglie quale comproprietario e usufruttuario) nè (a fronte della precedente detenzione della sua stanza a titolo di mera ospitalità da parte dei genitori comproprietari) da un atto di impossessamento della stessa con il compimento di un atto o di un fatto che, escludendo il godimento degli altri compossessori, sia manifestazione di dominio esclusivo sulla res da parte della stessa” (Cass. N. 14979/72021)
Nella fattispecie il ricorrente ha dichiarato e documentato di avere acquistato la nuda proprietà sulla quota del 50% dell'immobile per cui è causa per atto di donazione da parte del padre che ha però mantenuto il diritto di usufrutto sull'immobile (doc.1).
pagina 2 di 3 La circostanza che il padre attualmente non risieda nell'immobile de quo e che lo utilizzi per ospitare un altro soggetto (circostanza di cui ha dato atto lo stesso ricorrente come si legge nella sentenza di divorzio depositata sub doc. 2) conferma e prova che non ha mai Parte_1 avuto il materiale possesso del bene in quanto nell'immobile di Scandiano prima ci ha vissuto il padre e dopo di lui la persona scelta da quest'ultimo, che verosimilmente è la signora
Controparte_1
Rileva questo giudice, pertanto, il difetto di legittimazione ad agire di come Parte_1 emerso dagli atti di causa, non essendo il predetto mai entrato nella materiale disponibilità del bene di cui chiede la liberazione ragion per cui la domanda proposta dal ricorrente deve essere dichiarata inammissbile.
Del tutto ininfluente a tal fine la mancata costituzione di parte convenuta atteso che “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso)”(Cass. Civ. n.23721/2021).
Non v'è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-DICHIARA inammissibile la domanda proposta dall'attore per carenza di legittimazione attiva;
- NULLA per le spese.
Reggio Emilia lì 19 marzo 2925.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 882/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SESSI 1 42100 a REGGIO EMILIA presso il difensore avv.
BASSI CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. L'odierno ricorrente ha premesso di essere proprietario delle unità immobiliari ubicate in
Comune di Scandiano lungo Viale Mazzini n.73 censite nel relativo NCEU come segue: Foglio 36
Mappale 92 sub.3 Cat.C/6 Cl.3 mq.16 RC € 60,32 Mappale 92 sub.4 Cat.C/6 Cl.3 mq.22 RC
€ 75,40 Mappale 92 sub.8 Cat.A/2 Cl.1 Vani 5 mq.82 RC € 348,61; ha dichiarato che i suddetti beni gli sono pervenuti per la quota di ½ (una metà) di nuda proprietà in forza di atto di donazione a ministero Notaio del 28.09.07 Rep.41835/11115 registrato il 12.10.07 al n. Per_1
18293 serie 1T Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia il 15.10.07 pagina 1 di 3 al n.18204 RP e per la quota di ½ (una metà) della piena proprietà in forza della Sentenza
n.318/23 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16.03.23 a definizione del procedimento divisorio rubricato col n.2128/23 RG (Doc.1-2); ha inoltre dichiarato che sulla quota di ½ (una metà) di cui è nudo proprietario, il padre è titolare del diritto di usufrutto;
che CP_2 quest'ultimo si troverebbe ricoverato in una struttura e che lo stesso non risulterebbe più essere residente nell'immobile in questione (Doc.3); che l'immobile sarebbe occupato, senza titolo, dalla convenuta Controparte_1
Ha pertanto concluso chiedendo la liberazione dell'immobile de quo.
La convenuta non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza dell'8/1/2025 la causa è stata pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'11/2/2025.
II. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che seppure Controparte_1 regolarmente citata in giudizio, ha preferito restare contumace.
La domanda attorea è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente.
Ed invero,”in mancanza di prova di un potere di fatto sulla cosa qualificabile come possesso
l'istante non può vantare alcuna legittimazione all'esercizio dell'azione di reintegrazione, in caso di spoglio, di tale disponibilità materiale” (Cass. n.14979/2021).
A nulla rileva il mero acquisto della nuda proprietà se ad esso non segue il conseguimento del materiale possesso del bene :”Rimane, in effetti, privo di rilievo, trattandosi di questione petitoria, il mero acquisto, per effetto della successione mortis causa della madre, della nuda proprietà dell'immobile in capo all'originaria istante, che pure l'ha azionata, non essendo stato accompagnato, in sede di ricognizione della fattispecie finora svolta, né dell'accertamento del materiale conseguimento del relativo possesso (a fronte della previa disponibilità dell'appartamento in capo al padre comproprietario e della sua prosecuzione dopo la morte della moglie quale comproprietario e usufruttuario) nè (a fronte della precedente detenzione della sua stanza a titolo di mera ospitalità da parte dei genitori comproprietari) da un atto di impossessamento della stessa con il compimento di un atto o di un fatto che, escludendo il godimento degli altri compossessori, sia manifestazione di dominio esclusivo sulla res da parte della stessa” (Cass. N. 14979/72021)
Nella fattispecie il ricorrente ha dichiarato e documentato di avere acquistato la nuda proprietà sulla quota del 50% dell'immobile per cui è causa per atto di donazione da parte del padre che ha però mantenuto il diritto di usufrutto sull'immobile (doc.1).
pagina 2 di 3 La circostanza che il padre attualmente non risieda nell'immobile de quo e che lo utilizzi per ospitare un altro soggetto (circostanza di cui ha dato atto lo stesso ricorrente come si legge nella sentenza di divorzio depositata sub doc. 2) conferma e prova che non ha mai Parte_1 avuto il materiale possesso del bene in quanto nell'immobile di Scandiano prima ci ha vissuto il padre e dopo di lui la persona scelta da quest'ultimo, che verosimilmente è la signora
Controparte_1
Rileva questo giudice, pertanto, il difetto di legittimazione ad agire di come Parte_1 emerso dagli atti di causa, non essendo il predetto mai entrato nella materiale disponibilità del bene di cui chiede la liberazione ragion per cui la domanda proposta dal ricorrente deve essere dichiarata inammissbile.
Del tutto ininfluente a tal fine la mancata costituzione di parte convenuta atteso che “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso)”(Cass. Civ. n.23721/2021).
Non v'è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-DICHIARA inammissibile la domanda proposta dall'attore per carenza di legittimazione attiva;
- NULLA per le spese.
Reggio Emilia lì 19 marzo 2925.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 3 di 3