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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1712/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Felli Maria Rita giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Natalia Anatolio e Natalia Controparte_1
Daniele giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale e successivo divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
5/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/7/24 aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e A tal fine ha esposto di avere contratto
[...] Controparte_1 matrimonio con rito civile con l' in Piglio ( FR ) il 24/7/21; che dalla CP_1 loro unione coniugale è nata la figlia ( il 12/9/12 ); che nel tempo è Per_1 venuta meno la loro affectio coniugalis in ragione dei comportamenti posti in essere dall' contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e di qui la CP_1 decisione di chiedere la separazione personale con addebito al marito. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni di vita ed economico-patrimoniali delle parti nonché sul regime di affidamento di più consone all'interesse Per_1 morale ed educativo della minore. Concludeva nel merito come segue: “l'Ill.mo sig.
Presidente del Tribunale di Frosinone voglia designare il Giudice relatore e fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti, assegnando termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e pedissequo decreto e il termine per la costituzione del convenuto, affinché, tentata la conciliazione delle parti e ove non riesca, alla predetta udienza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, in attesa della pronuncia di separazione con addebito a carico del sig. CP_1
; 2) disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento in quanto entrambi
[...] economicamente autosufficienti;
3) affidare la figlia minore ai genitori in maniera condivisa, con Per_1 collocamento presso la madre e per l'effetto disporre che la minore resterà presso il padre due pomeriggi a settimana, dalle ore 14,30 fino alle 22; due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 22,00 della domenica o secondo le modalità che il Tribunale riterrà opportune nell'interesse della ragazza e che comunque prevedano una settimana di permanenza della minore presso il padre nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 e dal 31 dicembre al 6 gennaio, (salvo restando il diritto della ricorrente di tenere ad anni alterni la figlia la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio); tre giorni durante le vacanze pasquali che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
disporre inoltre che la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
4) Porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di € 700,00, (euro settecento,00) per il
[...] mantenimento della figlia minore o dell'importo diverso ritenuto di giustizia, comunque non inferiore Per_1 ad € 500,00 (euro cinquecento,00) a far data dal mese di agosto 2023 o dal deposito del ricorso, da corrispondersi al domicilio della ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da aggiornare annualmente secondo l'indice IS;
5) Porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 sostenere, in ragione del 50%, le spese mediche non mutuabili, scolastiche e ludico-ricreative straordinarie relative alla figlia, come previsto dal Protocollo di Intesa stilato dal Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017;
6) Assegnare la casa coniugale di , C.da Limiti Carnevali n. 7, alla ricorrente che vi continuerà ad Per_2 abitare con la prole;
7) Disporre che l'assegno unico per la figlia sia percepito esclusivamente dalla Per_1 ricorrente. Emettere ogni altro provvedimento opportuno e necessario, anche in ordine alla trattazione ed istruzione del procedimento, affinché siano accolte le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: a) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito della stessa a carico del marito per il suo comportamento contrario ai doveri derivanti
[...] dal matrimonio;
b) mandare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piglio ( FR ) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge ( Atto n. 11, Parte 2, S.C, anno 2021); c) disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
d) affidare la figlia minore ai genitori in maniera condivisa, con collocamento presso la madre e per l'effetto disporre che la Per_1 minore resterà presso il padre due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 14,30 (uscita da scuola) fino alle
22,00; due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19 del venerdì fino alle ore 22,00 della domenica, o secondo le modalità che il Tribunale riterrà opportune nell'interesse della ragazza e tenuto conto dei turni di lavoro del sig. e che comunque prevedano una settimana di permanenza della minore presso il CP_1 padre nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 e dal 31 dicembre al 6 gennaio, (salvo restando il diritto della ricorrente di tenere ad anni alterni la figlia la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, il
31 dicembre o il 1 gennaio); tre giorni durante le vacanze pasquali che prevedano ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì di Pasqua e 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
e) Disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori mentre le decisioni di ordinaria amministrazione siano assunte separatamente;
f) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno mensile Controparte_1 Parte_1 di € 700,00 (euro settecento,00), per il mantenimento della figlia o dell'importo diverso ritenuto di Per_1 giustizia, non inferiore comunque ad € 500,00 (euro cinquecento,00) da corrispondersi al domicilio della ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat; g) Porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 sostenere, in ragione del 50%, le spese mediche non mutuabili, scolastiche e ludico-ricreative straordinarie relative alla figlia, come previsto dal Protocollo di Intesa stilato dal Tribunale di Frosinone il 15.12.2017; h)
Assegnare la casa coniugale di , C.da Limiti Carnevali n. 7, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare Per_2 con la prole;
i) disporre che l'assegno unico per la figlia sia percepito esclusivamente dalla madre. Per_1
j) Condannare il resistente alla refusione delle spese e compensi del giudizio, oltre IVA CPA e spese generali
15% come per legge.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando le avverse domande giudiziali ulteriori a quella della separazione e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine al regime della separazione più corrispondente alle condizioni economico- patrimoniali delle parti nonché il ordine al regime di affidamento della figlia minorenne delle parti più confacente per le esigenze morali e materiali della minore. Concludeva nel merito come segue: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Relatore assumere i provvedimenti in via temporanea secondo le seguenti richieste: 1) I coniugi ricorrenti, vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) Quanto all'affidamento, la figlia sarà affidata in forma Persona_3 condivisa ad entrambi i genitori, i quali seguiranno il seguente protocollo: - la minore sarà collocata presso la madre nella casa coniugale sita in , Contrada Limiti Carnevali, 7, di proprietà della signora;
Per_2 Parte_1
- il signor vivrà in altra abitazione, al momento nell'abitazione presa in locazione in Anagni in Via CP_1
Circonvallazione sud Sotto le Mura, 82 ; - il padre terrà con sé la figlia minore due pomeriggi Per_1 infrasettimanali dalle ore 14.30 (uscita da scuola) fino alle 22.00, due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica, salvo il caso in cui nel giorno della domenica sia onerato del turno di lavoro notturno, per cui riaccompagnerà la figlia entro le 15.00 invece che entro le 22.00, una intera settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12. al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 fatta salva l'alternanza tra i genitori dei giorni 24 e 25 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio indipendentemente dalla settimana di spettanza, tre giorni durante le vacanze pasquali che prevedano, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo, quindici giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordarsi tra le part entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente;
- nel caso in cui la madre dovesse spostarsi con la figlia in altra località per più di un giorno, ne darà preventivamente comunicazione al padre , indicando il luogo e il tempo di permanenza;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa in accordo tra i due genitori
(anche, se del casso, attraverso scambio di messaggi whats app o sms ), fermo restando che è dovere di entrambi i genitori rispettare principalmente le inclinazioni della minore e le sue esigenze . 3) Relativamente alle spese i coniugi dovranno seguire il protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio definito e sottoscritto tra il Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Frosinone, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito , anche se non a titolo esaustivo , le principali voci di spesa. A) Le spese straordinarie obbligatorie (in quanto conseguenza di scelte già concordate dai coniugi o dettate da ragioni di urgenza) saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese: - le spese per l'acquisto dei libri di testo, dei quaderni e di tutto il materiale didattico e propedeutico allo studio;
- le spese sanitarie urgenti e indifferibili, l'acquisto di farmaci prescritti
(anche dal medico specialista già scelto di comune accordo), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie in genere per i servizi erogati dal sistema sanitari nazionale in caso di mancato accordo sulla scelta di uno specialista privato;
- le spese di risarcimento danni affrontate da un genitore per risarcire i danni provocati a terzi dalla figlia finché minorenne. B) Le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i coniugi saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese le spese scolastiche, le spese di natura ludica e parascolastica , le spese sportive , le spese medico – sanitarie riguardanti prestazioni di diverso tipo (cure odontoiatriche, oculistiche, specialistiche, interventi chirurgici) non dispensate o comunque non effettuate per scelta dei genitori tramite il servizio sanitario nazionale, le spese mediche e di degenza per interventi e cure presso strutture pubbliche o private convenzionate, le spese per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, le spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al alla figlia, spese tutte meglio e specificatamente descritte nel richiamato protocollo . Per tutte le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi, il genitore proponente farà pervenire all'altro per iscritto (anche a mezzo sms o altra forma di messaggio telefonico scritto) la relativa richiesta. L'altro genitore dovrà esprimere il proprio dissenso per iscritto (anche con gli strumenti telefonici di cui sopra), motivandolo, entro il temine di 10 giorni dalla richiesta. Il silenzio, trascorsi il termine di 10 giorni dalla richiesta, sarà considerato come consenso alla stessa, con conseguente obbligo di rimborso, pro quota, delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate. 4) La casa coniugale sita in , Contrada Limiti Carnevali, 7, sarà abitata dalla signora e dalla figlia;
la Per_2 Parte_1 Per_4 signora provvederà a sostenere ogni costo, ordinario e straordinario di manutenzione, essendone Parte_1 anche proprietaria, nonché ogni spesa relativa alle utenze . 5) Quanto al mantenimento della figlia , ferma restando la ripartizione delle spese di cui al punto n. 3, il signor verserà altresì, a titolo di CP_1 mantenimento della figlia, la somma onnicomprensiva di € 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00), con adeguamento annuale IS. Detta somma dovrà essere versata sul conto corrente bancario della signora
. 6) Quanto a rimborsi, sussidi pubblici o privati, deduzione e detrazione fiscale, si stabilisce quanto Parte_1 segue. L'assegno unico erogato dall'INPS, sarà interamente percepito dalla signora , come già Parte_1 avviene . Gli altri rimborsi e sussidi disposti dallo stato o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o altro, relative alla figlia, andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie. La deduzione fiscale per i figli a carico sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. 7) Trasferimento della proprietà dell'autovettura
Peugeot 2008 targata GB452CW. La signora dovrà trasferire la proprietà dell'autovettura al signor Parte_1
in ragione del fatto che il pagamento dell'autovettura è ricompreso nella cessione del quinto che CP_1 viene operata sullo stipendio del resistente.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 28/2/25 il Giudice rel. formulava una proposta conciliativa alla quale le parti aderivano e prospettava inoltre alle stesse di differire la prosecuzione del predetto tentativo di conciliazione all'esito dell'acquisizione delle informazioni circa l'ammontare dell'A.U.U. spettante alle parti per la figlia ed all'eventuale Per_1 concessione di un'indennità economica da parte dell'I.N.P.S. in ragione del disturbo di DSA diagnosticato alla figlia. Le parti congiuntamente chiedevano l'emanazione di provvedimenti temporanei e urgenti con i quali tra l'altro autorizzare i coniugi a vivere separati e il Giudice rel. disponeva in conformità, rinviando per la prosecuzione della prima udienza ex art. 473-bis. 22 c.p.c..
Alla successiva udienza del 2/5/25, all'esito di un'ulteriore discussione conciliativa tra le parti, presenti anche personalmente, le stesse raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della loro separazione e contestualmente formulavano una istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte con la finalità d'individuare e indicare analiticamente le condizioni congiunte della loro separazione, chiedendo altresì che all'esito dell'omologa della separazione consensuale la causa proseguisse per l'omologa del divorzio congiunto tra le parti: il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando alle parti termine perentorio fino al 9/6/25 per il deposito di siffatte note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c..
Con le successive note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 5/6/25 le parti insistevano nella loro domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) entrambi i coniugi provvederanno autonomamente alle loro esigenze di vita ed al loro mantenimento, essendo indipendenti economicamente. 2) la figlia viene affidata in Persona_3 forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali seguiranno il seguente protocollo: la minore resta collocata presso la madre nella abitazione da questa locata in , Via Porta Sabauda n 48/A; il signor Per_2 CP_1 vivrà in altra abitazione, al momento nell'abitazione presa in locazione in Anagni in Via Circonvallazione Sud
Sotto le Mura, 82 ; il padre terrà con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali , da concordare di volta in volta con la moglie tenuto conto dei rispettivi turni lavorativi, dalle ore 14.30 (uscita da scuola) fino alle 22.00 (e dalle ore 10 alle 22 nel periodo di vacanza scolastica); due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica, salvo il caso in cui nel giorno della domenica sia onerato del turno di lavoro notturno, per cui riaccompagnerà la figlia entro le 15.00 invece che entro le 22.00 ; una intera settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12. al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 fatta salva l'alternanza tra i genitori dei giorni 24 e 25 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio indipendentemente dalla settimana di spettanza, tre giorni durante le vacanze pasquali che prevedano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ; quindici giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo. Le modalità di organizzazione per le vacanze estive della figlia dovranno essere comunicate con mail o messaggi telefonici o whatsApp entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
l'altro genitore dovrà rispondere, sempre tramite mail, o messaggio telefonico
(o whatsApp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg) e comunque entro e non oltre il 31 maggio, manifestando un motivato dissenso a tale periodo, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 3) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa in accordo tra i due genitori, rispettando principalmente le inclinazioni della minore e le sue esigenze. 4) Relativamente alle spese straordinarie sostenende per la figlia i coniugi seguiranno il protocollo di intesa stilato dal Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017 di cui hanno preso visione, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito , anche se non a titolo esaustivo , le principali voci di spesa. A) Le spese straordinarie obbligatorie (in quanto conseguenza di scelte già concordate dai coniugi o dettate da ragioni di urgenza) saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese: - le spese per l'acquisto dei libri di testo, dei quaderni e di tutto il materiale didattico e propedeutico allo studio, mensa e scuolabus;
- le spese sanitarie urgenti e indifferibili, l'acquisto di farmaci prescritti (anche dal medico specialista già scelto di comune accordo), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie in genere per i servizi erogati dal sistema sanitari o nazionale in caso di mancato accordo sulla scelta di uno specialista privato;
- le spese di risarcimento danni affrontate da un genitore per risarcire i danni provocati a terzi dalla figlia finché minorenne. B) Le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i coniugi saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese di natura ludica e parascolastica, le spese sportive, le spese medico – sanitarie riguardanti prestazioni di diverso tipo (cure odontoiatriche, oculistiche, specialistiche, interventi chirurgici) non dispensate o comunque non effettuate per scelta dei genitori tramite il servizio sanitario nazionale, le spese mediche e di degenza per interventi e cure presso strutture pubbliche o private convenzionate, le spese per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, le spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia, spese tutte meglio e specificatamente descritte nel richiamato protocollo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun coniuge, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto tramite e -mail o sms nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra verranno rimborsate dal sig. Parte_1 per la propria quota di spettanza (50%) a mezzo bonifico bancario che verrà effettuato entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese, unitamente all'assegno di mantenimento, previa richiesta a mezzo notula riassuntiva mensile, corredata da fatture, ricevute, e/o preventivi, che la sig.ra consegnerà al sig. o Parte_1 CP_1 invierà allo stesso sul proprio indirizzo e -mail o tramite messaggio whatsApp;
5) il signor entro il 10 CP_1 di ogni mese verserà , tramite bonifico, alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 la somma onnicomprensiva di € 450,00 (Euro Quattrocentocinquanta/00), con adeguamento annuale IS ,
a decorrere dal mese di giugno 2026. 6) L'assegno unico , erogato dall'INPS per la figlia, sarà interamente percepito dalla signora , come già avviene. 7) Gli altri rimborsi e sussidi disposti dallo stato o da Parte_1 altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o altro, relative alla figlia, andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie. 8) La deduzione fiscale per la figlia carico sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 9) La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. 10) La signora trasferirà, a proprie spese e nel termine di 30 giorni dalla Parte_1 pronuncia della separazione, la proprietà dell'autovettura Golf tg CV 750RD al signor già in uso al CP_1 medesimo . 11) La signora pagherà al signor a mezzo bonifico su conto a lui intestato di Parte_1 CP_1 cui all'IBAN [...], nel termine di 30 giorni dalla pronuncia della separazione, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) a definitiva tacitazione di ogni reciproca pretesa economica. 12) Con il trasferimento della autovettura Golf ed il pagamento della predetta somma, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra in ordine a ogni rapporto economico patrimoniale intercorso, in ordine ad ogni posizione di debito, congiunta e disgiunta, nata in [...] convivenza e, successivamente, di matrimonio, con rinuncia, altresì di ogni altra domanda avanzata negli atti introduttivi del presente giudizio. 13)
Ciascun coniuge provvederà a pagare i compensi del proprio legale nominato.”. Con tali note congiunte le parti formulavano altresì domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ( rectius: scioglimento del matrimonio in quanto lo stesso dagli risulta essere stato celebrato con rito civile ) alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, chiedendo la sostituzione della correlativa udienza di loro comparizione innanzi al Giudice col deposito di note scritte.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 16/6/25, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate con le note congiunte del 5/6/25, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda giudiziale e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da questi complessivamente concordate che, tra l'altro, si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne Per_1
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede: a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni da essi concordate con le note congiunte del Controparte_1
5/6/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Piglio ( FR ) in relazione all'Atto n. 11, Parte II, Serie C,
Anno 2021, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
c) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, il 17/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1712/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Felli Maria Rita giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Natalia Anatolio e Natalia Controparte_1
Daniele giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale e successivo divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
5/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/7/24 aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e A tal fine ha esposto di avere contratto
[...] Controparte_1 matrimonio con rito civile con l' in Piglio ( FR ) il 24/7/21; che dalla CP_1 loro unione coniugale è nata la figlia ( il 12/9/12 ); che nel tempo è Per_1 venuta meno la loro affectio coniugalis in ragione dei comportamenti posti in essere dall' contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e di qui la CP_1 decisione di chiedere la separazione personale con addebito al marito. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni di vita ed economico-patrimoniali delle parti nonché sul regime di affidamento di più consone all'interesse Per_1 morale ed educativo della minore. Concludeva nel merito come segue: “l'Ill.mo sig.
Presidente del Tribunale di Frosinone voglia designare il Giudice relatore e fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti, assegnando termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e pedissequo decreto e il termine per la costituzione del convenuto, affinché, tentata la conciliazione delle parti e ove non riesca, alla predetta udienza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, in attesa della pronuncia di separazione con addebito a carico del sig. CP_1
; 2) disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento in quanto entrambi
[...] economicamente autosufficienti;
3) affidare la figlia minore ai genitori in maniera condivisa, con Per_1 collocamento presso la madre e per l'effetto disporre che la minore resterà presso il padre due pomeriggi a settimana, dalle ore 14,30 fino alle 22; due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 22,00 della domenica o secondo le modalità che il Tribunale riterrà opportune nell'interesse della ragazza e che comunque prevedano una settimana di permanenza della minore presso il padre nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 e dal 31 dicembre al 6 gennaio, (salvo restando il diritto della ricorrente di tenere ad anni alterni la figlia la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio); tre giorni durante le vacanze pasquali che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
disporre inoltre che la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
4) Porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di € 700,00, (euro settecento,00) per il
[...] mantenimento della figlia minore o dell'importo diverso ritenuto di giustizia, comunque non inferiore Per_1 ad € 500,00 (euro cinquecento,00) a far data dal mese di agosto 2023 o dal deposito del ricorso, da corrispondersi al domicilio della ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da aggiornare annualmente secondo l'indice IS;
5) Porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 sostenere, in ragione del 50%, le spese mediche non mutuabili, scolastiche e ludico-ricreative straordinarie relative alla figlia, come previsto dal Protocollo di Intesa stilato dal Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017;
6) Assegnare la casa coniugale di , C.da Limiti Carnevali n. 7, alla ricorrente che vi continuerà ad Per_2 abitare con la prole;
7) Disporre che l'assegno unico per la figlia sia percepito esclusivamente dalla Per_1 ricorrente. Emettere ogni altro provvedimento opportuno e necessario, anche in ordine alla trattazione ed istruzione del procedimento, affinché siano accolte le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: a) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito della stessa a carico del marito per il suo comportamento contrario ai doveri derivanti
[...] dal matrimonio;
b) mandare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piglio ( FR ) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge ( Atto n. 11, Parte 2, S.C, anno 2021); c) disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
d) affidare la figlia minore ai genitori in maniera condivisa, con collocamento presso la madre e per l'effetto disporre che la Per_1 minore resterà presso il padre due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 14,30 (uscita da scuola) fino alle
22,00; due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19 del venerdì fino alle ore 22,00 della domenica, o secondo le modalità che il Tribunale riterrà opportune nell'interesse della ragazza e tenuto conto dei turni di lavoro del sig. e che comunque prevedano una settimana di permanenza della minore presso il CP_1 padre nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 e dal 31 dicembre al 6 gennaio, (salvo restando il diritto della ricorrente di tenere ad anni alterni la figlia la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, il
31 dicembre o il 1 gennaio); tre giorni durante le vacanze pasquali che prevedano ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì di Pasqua e 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
e) Disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori mentre le decisioni di ordinaria amministrazione siano assunte separatamente;
f) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno mensile Controparte_1 Parte_1 di € 700,00 (euro settecento,00), per il mantenimento della figlia o dell'importo diverso ritenuto di Per_1 giustizia, non inferiore comunque ad € 500,00 (euro cinquecento,00) da corrispondersi al domicilio della ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat; g) Porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 sostenere, in ragione del 50%, le spese mediche non mutuabili, scolastiche e ludico-ricreative straordinarie relative alla figlia, come previsto dal Protocollo di Intesa stilato dal Tribunale di Frosinone il 15.12.2017; h)
Assegnare la casa coniugale di , C.da Limiti Carnevali n. 7, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare Per_2 con la prole;
i) disporre che l'assegno unico per la figlia sia percepito esclusivamente dalla madre. Per_1
j) Condannare il resistente alla refusione delle spese e compensi del giudizio, oltre IVA CPA e spese generali
15% come per legge.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando le avverse domande giudiziali ulteriori a quella della separazione e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine al regime della separazione più corrispondente alle condizioni economico- patrimoniali delle parti nonché il ordine al regime di affidamento della figlia minorenne delle parti più confacente per le esigenze morali e materiali della minore. Concludeva nel merito come segue: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Relatore assumere i provvedimenti in via temporanea secondo le seguenti richieste: 1) I coniugi ricorrenti, vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) Quanto all'affidamento, la figlia sarà affidata in forma Persona_3 condivisa ad entrambi i genitori, i quali seguiranno il seguente protocollo: - la minore sarà collocata presso la madre nella casa coniugale sita in , Contrada Limiti Carnevali, 7, di proprietà della signora;
Per_2 Parte_1
- il signor vivrà in altra abitazione, al momento nell'abitazione presa in locazione in Anagni in Via CP_1
Circonvallazione sud Sotto le Mura, 82 ; - il padre terrà con sé la figlia minore due pomeriggi Per_1 infrasettimanali dalle ore 14.30 (uscita da scuola) fino alle 22.00, due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica, salvo il caso in cui nel giorno della domenica sia onerato del turno di lavoro notturno, per cui riaccompagnerà la figlia entro le 15.00 invece che entro le 22.00, una intera settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12. al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 fatta salva l'alternanza tra i genitori dei giorni 24 e 25 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio indipendentemente dalla settimana di spettanza, tre giorni durante le vacanze pasquali che prevedano, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo, quindici giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordarsi tra le part entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente;
- nel caso in cui la madre dovesse spostarsi con la figlia in altra località per più di un giorno, ne darà preventivamente comunicazione al padre , indicando il luogo e il tempo di permanenza;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa in accordo tra i due genitori
(anche, se del casso, attraverso scambio di messaggi whats app o sms ), fermo restando che è dovere di entrambi i genitori rispettare principalmente le inclinazioni della minore e le sue esigenze . 3) Relativamente alle spese i coniugi dovranno seguire il protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio definito e sottoscritto tra il Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Frosinone, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito , anche se non a titolo esaustivo , le principali voci di spesa. A) Le spese straordinarie obbligatorie (in quanto conseguenza di scelte già concordate dai coniugi o dettate da ragioni di urgenza) saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese: - le spese per l'acquisto dei libri di testo, dei quaderni e di tutto il materiale didattico e propedeutico allo studio;
- le spese sanitarie urgenti e indifferibili, l'acquisto di farmaci prescritti
(anche dal medico specialista già scelto di comune accordo), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie in genere per i servizi erogati dal sistema sanitari nazionale in caso di mancato accordo sulla scelta di uno specialista privato;
- le spese di risarcimento danni affrontate da un genitore per risarcire i danni provocati a terzi dalla figlia finché minorenne. B) Le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i coniugi saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese le spese scolastiche, le spese di natura ludica e parascolastica , le spese sportive , le spese medico – sanitarie riguardanti prestazioni di diverso tipo (cure odontoiatriche, oculistiche, specialistiche, interventi chirurgici) non dispensate o comunque non effettuate per scelta dei genitori tramite il servizio sanitario nazionale, le spese mediche e di degenza per interventi e cure presso strutture pubbliche o private convenzionate, le spese per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, le spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al alla figlia, spese tutte meglio e specificatamente descritte nel richiamato protocollo . Per tutte le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi, il genitore proponente farà pervenire all'altro per iscritto (anche a mezzo sms o altra forma di messaggio telefonico scritto) la relativa richiesta. L'altro genitore dovrà esprimere il proprio dissenso per iscritto (anche con gli strumenti telefonici di cui sopra), motivandolo, entro il temine di 10 giorni dalla richiesta. Il silenzio, trascorsi il termine di 10 giorni dalla richiesta, sarà considerato come consenso alla stessa, con conseguente obbligo di rimborso, pro quota, delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate. 4) La casa coniugale sita in , Contrada Limiti Carnevali, 7, sarà abitata dalla signora e dalla figlia;
la Per_2 Parte_1 Per_4 signora provvederà a sostenere ogni costo, ordinario e straordinario di manutenzione, essendone Parte_1 anche proprietaria, nonché ogni spesa relativa alle utenze . 5) Quanto al mantenimento della figlia , ferma restando la ripartizione delle spese di cui al punto n. 3, il signor verserà altresì, a titolo di CP_1 mantenimento della figlia, la somma onnicomprensiva di € 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00), con adeguamento annuale IS. Detta somma dovrà essere versata sul conto corrente bancario della signora
. 6) Quanto a rimborsi, sussidi pubblici o privati, deduzione e detrazione fiscale, si stabilisce quanto Parte_1 segue. L'assegno unico erogato dall'INPS, sarà interamente percepito dalla signora , come già Parte_1 avviene . Gli altri rimborsi e sussidi disposti dallo stato o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o altro, relative alla figlia, andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie. La deduzione fiscale per i figli a carico sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. 7) Trasferimento della proprietà dell'autovettura
Peugeot 2008 targata GB452CW. La signora dovrà trasferire la proprietà dell'autovettura al signor Parte_1
in ragione del fatto che il pagamento dell'autovettura è ricompreso nella cessione del quinto che CP_1 viene operata sullo stipendio del resistente.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 28/2/25 il Giudice rel. formulava una proposta conciliativa alla quale le parti aderivano e prospettava inoltre alle stesse di differire la prosecuzione del predetto tentativo di conciliazione all'esito dell'acquisizione delle informazioni circa l'ammontare dell'A.U.U. spettante alle parti per la figlia ed all'eventuale Per_1 concessione di un'indennità economica da parte dell'I.N.P.S. in ragione del disturbo di DSA diagnosticato alla figlia. Le parti congiuntamente chiedevano l'emanazione di provvedimenti temporanei e urgenti con i quali tra l'altro autorizzare i coniugi a vivere separati e il Giudice rel. disponeva in conformità, rinviando per la prosecuzione della prima udienza ex art. 473-bis. 22 c.p.c..
Alla successiva udienza del 2/5/25, all'esito di un'ulteriore discussione conciliativa tra le parti, presenti anche personalmente, le stesse raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della loro separazione e contestualmente formulavano una istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte con la finalità d'individuare e indicare analiticamente le condizioni congiunte della loro separazione, chiedendo altresì che all'esito dell'omologa della separazione consensuale la causa proseguisse per l'omologa del divorzio congiunto tra le parti: il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando alle parti termine perentorio fino al 9/6/25 per il deposito di siffatte note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c..
Con le successive note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 5/6/25 le parti insistevano nella loro domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) entrambi i coniugi provvederanno autonomamente alle loro esigenze di vita ed al loro mantenimento, essendo indipendenti economicamente. 2) la figlia viene affidata in Persona_3 forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali seguiranno il seguente protocollo: la minore resta collocata presso la madre nella abitazione da questa locata in , Via Porta Sabauda n 48/A; il signor Per_2 CP_1 vivrà in altra abitazione, al momento nell'abitazione presa in locazione in Anagni in Via Circonvallazione Sud
Sotto le Mura, 82 ; il padre terrà con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali , da concordare di volta in volta con la moglie tenuto conto dei rispettivi turni lavorativi, dalle ore 14.30 (uscita da scuola) fino alle 22.00 (e dalle ore 10 alle 22 nel periodo di vacanza scolastica); due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica, salvo il caso in cui nel giorno della domenica sia onerato del turno di lavoro notturno, per cui riaccompagnerà la figlia entro le 15.00 invece che entro le 22.00 ; una intera settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12. al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 fatta salva l'alternanza tra i genitori dei giorni 24 e 25 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio indipendentemente dalla settimana di spettanza, tre giorni durante le vacanze pasquali che prevedano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ; quindici giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo. Le modalità di organizzazione per le vacanze estive della figlia dovranno essere comunicate con mail o messaggi telefonici o whatsApp entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
l'altro genitore dovrà rispondere, sempre tramite mail, o messaggio telefonico
(o whatsApp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg) e comunque entro e non oltre il 31 maggio, manifestando un motivato dissenso a tale periodo, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 3) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa in accordo tra i due genitori, rispettando principalmente le inclinazioni della minore e le sue esigenze. 4) Relativamente alle spese straordinarie sostenende per la figlia i coniugi seguiranno il protocollo di intesa stilato dal Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017 di cui hanno preso visione, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito , anche se non a titolo esaustivo , le principali voci di spesa. A) Le spese straordinarie obbligatorie (in quanto conseguenza di scelte già concordate dai coniugi o dettate da ragioni di urgenza) saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese: - le spese per l'acquisto dei libri di testo, dei quaderni e di tutto il materiale didattico e propedeutico allo studio, mensa e scuolabus;
- le spese sanitarie urgenti e indifferibili, l'acquisto di farmaci prescritti (anche dal medico specialista già scelto di comune accordo), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie in genere per i servizi erogati dal sistema sanitari o nazionale in caso di mancato accordo sulla scelta di uno specialista privato;
- le spese di risarcimento danni affrontate da un genitore per risarcire i danni provocati a terzi dalla figlia finché minorenne. B) Le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i coniugi saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese di natura ludica e parascolastica, le spese sportive, le spese medico – sanitarie riguardanti prestazioni di diverso tipo (cure odontoiatriche, oculistiche, specialistiche, interventi chirurgici) non dispensate o comunque non effettuate per scelta dei genitori tramite il servizio sanitario nazionale, le spese mediche e di degenza per interventi e cure presso strutture pubbliche o private convenzionate, le spese per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, le spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia, spese tutte meglio e specificatamente descritte nel richiamato protocollo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun coniuge, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto tramite e -mail o sms nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra verranno rimborsate dal sig. Parte_1 per la propria quota di spettanza (50%) a mezzo bonifico bancario che verrà effettuato entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese, unitamente all'assegno di mantenimento, previa richiesta a mezzo notula riassuntiva mensile, corredata da fatture, ricevute, e/o preventivi, che la sig.ra consegnerà al sig. o Parte_1 CP_1 invierà allo stesso sul proprio indirizzo e -mail o tramite messaggio whatsApp;
5) il signor entro il 10 CP_1 di ogni mese verserà , tramite bonifico, alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 la somma onnicomprensiva di € 450,00 (Euro Quattrocentocinquanta/00), con adeguamento annuale IS ,
a decorrere dal mese di giugno 2026. 6) L'assegno unico , erogato dall'INPS per la figlia, sarà interamente percepito dalla signora , come già avviene. 7) Gli altri rimborsi e sussidi disposti dallo stato o da Parte_1 altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o altro, relative alla figlia, andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie. 8) La deduzione fiscale per la figlia carico sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 9) La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. 10) La signora trasferirà, a proprie spese e nel termine di 30 giorni dalla Parte_1 pronuncia della separazione, la proprietà dell'autovettura Golf tg CV 750RD al signor già in uso al CP_1 medesimo . 11) La signora pagherà al signor a mezzo bonifico su conto a lui intestato di Parte_1 CP_1 cui all'IBAN [...], nel termine di 30 giorni dalla pronuncia della separazione, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) a definitiva tacitazione di ogni reciproca pretesa economica. 12) Con il trasferimento della autovettura Golf ed il pagamento della predetta somma, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra in ordine a ogni rapporto economico patrimoniale intercorso, in ordine ad ogni posizione di debito, congiunta e disgiunta, nata in [...] convivenza e, successivamente, di matrimonio, con rinuncia, altresì di ogni altra domanda avanzata negli atti introduttivi del presente giudizio. 13)
Ciascun coniuge provvederà a pagare i compensi del proprio legale nominato.”. Con tali note congiunte le parti formulavano altresì domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ( rectius: scioglimento del matrimonio in quanto lo stesso dagli risulta essere stato celebrato con rito civile ) alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, chiedendo la sostituzione della correlativa udienza di loro comparizione innanzi al Giudice col deposito di note scritte.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 16/6/25, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate con le note congiunte del 5/6/25, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda giudiziale e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da questi complessivamente concordate che, tra l'altro, si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne Per_1
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede: a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni da essi concordate con le note congiunte del Controparte_1
5/6/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Piglio ( FR ) in relazione all'Atto n. 11, Parte II, Serie C,
Anno 2021, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
c) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, il 17/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )