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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. Nella controversia iscritta al n. 1608/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 7.8.2024 da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
- ricorrenti –
rappresentate e difese dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC
Email_1
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. e Dott.ssa , ed
[...] CP_3 Persona_1 Persona_2
1 elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015
n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a Controparte_1
ciascuna ricorrente la predetta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
per € 2.000,00 (4 anni dal 2020/2021 al 2023/2024) Parte_4
per € 1.500,00 (3 anni dal 2021/2022 al 2023/2024) Parte_2
per € 1.500,00 (3 anni dal 2018/2019 al 2020/2021) Parte_3
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio si accerti che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate “in Controparte_1
principalità” deve intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa,
della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente,
2 maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 49,00), compensi professionali ex D.M.
13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
- In via preliminare subordinata: dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 2);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att.
c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docenti nel corso di taluni anni scolastici, ed agivano in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, Controparte_1
proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del
Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di Controparte_1
3 valore corrispondente, oltre accessori, quale contributo alla formazione professionale,
tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare la carenza di interesse ad agire in relazione alle ricorrenti e Parte_1 Pt_2
per l'a.s. 2023/24, in cui avevano ottenuto supplenze annuali per le quali il diritto alla
Carta Docente era previsto da legge ex art. 15 del D.L. 69/2023. Eccepiva altresì
l'intervenuta prescrizione, in relazione al primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso il18.9.2024, per la ricorrente in relazione agli aa.ss. Pt_3
2018/19 e 2019/20. Nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. In sede di prima udienza parte ricorrente rinunciava alla domanda per le ricorrenti
AR e RD con riferimento all'a.s. 2023/24. Quindi, dimessa da parte ricorrente documentazione afferente all'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd. circuito scolastico, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Va premesso che, tenuto conto della rinuncia operata in prima udienza, le ricorrenti lamentano il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di €
500,00 in relazione ai seguenti a.s.:
4 per dal 2020/2021 al 2022/2023 (3 anni), nel corso dei quali Parte_5
ha ottenuto supplenze fino al termine delle attività didattiche;
per dal 2021/2022 al 2022/2023 (2 anni), nel corso dei quali ha Parte_6
ottenuto supplenza annuale e supplenza fino al termine delle attività didattiche;
per dal 2018/2019 al 2020/2021 (3 anni), nel corso dei quali ha Parte_7
ottenuto una supplenza annuale e 2 supplenze fino al termine delle attività didattiche.
5. E' documentato e comunque non contestato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel cd.
“circuito scolastico”.
6. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
7. Quanto alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla difesa del , bisogna CP_1
tenere conto di quanto stabilisce Cassazione in merito ovvero che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo
Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003,
Consorzio Fiammiferi, punto 49)” (Cass. 29961/23), per cui la prescrizione decorreva fin da periodo precedente alla sentenza CGUE 18.5.2022. Questa opera, pertanto, in relazione alla fattispecie di causa per la ricorrente per gli aa.ss. 2018/19 e Pt_3
2019/20, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione cioè la notificazione del ricorso il 18.9.2024 è intervenuto per dette annualità oltre il quinquennio dalla
5 maturazione del diritto, cioè dal momento in cui è consentito ai docenti procedere con la registrazione telematica per fruire del beneficio se già in titolare di incarico o successivamente dal momento in cui l'incarico è stato conferito (Cass., 26691/23).
8. In conclusione, considerato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel circuito scolastico -
da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per:
per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023, per importo di € Parte_5
1.500,00;
per per gli aa.ss. dal 2021/2022 al 2022/2023, per importo di € Parte_2
1.000,00;
per per l'a.s. 2020/2021, per importo di € 500,00, Parte_3
con conseguente condanna del Ministero a provvedere al relativo accredito a loro favore, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
9. Le spese di lite sono compensate nella misura della metà stante la rinuncia parziale di cui alla prima udienza e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, mentre le residue spese di lite - da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta -, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica:
per per importo di € 1.500,00; Parte_4
per per importo di € 1.000,00; Parte_2
per per importo di € 500,00, Parte_3
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla CP_1
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
6 Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna il convenuto a rifondere CP_1
al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato antistatario - le residue spese di lite, per importo di € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 09/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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