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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dr.ssa Di Rauso Simona, in funzione di Giudice di secondo grado, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1517/2021 del ruolo generale civile, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 857/2020 resa dal Giudice di pace di Maddaloni, pubblicata in data
07.12.20 e notificata il 12 gennaio 2021;
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione Parte_1 in appello dall'avvocato Eligia Santucci ed elettivamente domiciliata in Caserta alla Piazza
Vescovado 12;
- Parte appellante
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Modestino Razzano in virtù di Controparte_1 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Maddaloni, alla via San Francesco d'Assisi n. 24,
- Parte appellata
CONCLUSIONI DELLLE PARTI
Come da atti di causa. Con atto di appello notificato, ha proposto gravame avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe, con la quale è stata condannata al pagamento nei confronti dell'appellata della somma di euro €. 2.031,18 oltre spese di lite. Controparte_1
La suddetta somma è stata considerata dovuta dal Giudice di Pace di Maddaloni a titolo di differenza spettante rispetto alla somma liquidata da , a titolo di rimborso del Parte_1 buono fruttifero postale serie P di lire 500.000,00 emesso in data 18.08.1986.
A sostegno dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado Parte_1 sia nella parte in cui ha ritenuto che il rendimento applicabile fosse quello posto a tergo del titolo e non quello prescritto dal D.M. dell'86, sotto la cui vigenza il buono era stato emesso sia per la modalità di applicazione della ritenuta fiscale.
Ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna della appellata alla restituzione di quanto corrisposto in forza della pronuncia di primo grado, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello si è costituita , Controparte_1 chiedendo la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnazione e in subordine, nel merito il rigetto dell'impugnazione perché infondata, con vittoria di spese ed onorari con distrazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza dell'25.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con termine di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di repliche.
Motivi della decisione
L'appello dev'essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente.
A tal riguardo dev'essere rimarcato che: la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 7.12.2020 e notificata il 12.01.2021; l'atto di citazione in appello è stato notificato il 17.02.2021 ed iscritto a ruolo il medesimo giorno.
Giova precisare che i termini per proporre impugnazione sono disciplinati dall'art. 325 c.p.c.
e s.s. in base al quale: “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello”.
Come noto, nel caso delle impugnazioni ordinarie, il dies a quo del termine di decadenza c.d. breve di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., si identifica col giorno in cui la sentenza è stata notificata;
essendo stata la sentenza in parola notificata su istanza della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, non rileva nel caso di specie il termine c.d. lungo di decadenza semestrale, decorrente dal momento della pubblicazione della decisione, il quale mira ad evitare che – laddove la sentenza non sia stata notificata – la facoltà di impugnarla resti
“aperta” sine die.
Risulta pertanto evidente che l'appello, notificato il 17.02.2021 e iscritto a ruolo il medesimo giorno, è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, ossia l'11 febbraio 2021.
L'appellato nella comparsa di costituzione e risposta eccepisce l'inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione, rilevando che, contrariamente a quanto dedotto da
[...]
la sentenza era stata notificata (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e Parte_1 risposta), allegando altresì la prova della notifica della sentenza (cfr. allegato sentenza di primo grado ritualmente notificata) dalla quale emerge che la sentenza era stata notificata in data 12.01.2021.
, a fronte dell'eccezione di tardività dell'impugnazione, nulla eccepisce nei propri Pt_1 scritti difensivi;
in ogni caso, anche a prescindere dall'eccezione eventualmente formulata da una delle parti, la non tempestività dell'appello può essere sollevata d'ufficio dal giudice, stante l'interesse perseguito dalle norme e dai principi in tema, di carattere pubblicistico, inerente alla verifica della tempestività dell'impugnazione.
Dai suesposti rilievi discende l'inammissibilità dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. del n. 147/2022 come in dispositivo, tenuto conto delle ragioni della decisione, del numero di udienze celebrate e della natura del giudizio (applicando i valori minimi).
Secondo la S.C. (cfr. Cass. civ. 15483/2008), infatti, il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza. Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass. 15483/2008;
4052/2009; 18073/2013).
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda
(ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., definitivamente pronunziando sulla controversia R.G. n.
1517/2021, come innanzi proposta, così provvede:
1. Dichiara l'appello inammissibile;
2. Condanna parte appellante alla refusione a favore di parte Parte_1 appellata , delle spese processuali del secondo grado di Controparte_1 giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.278,00 (minimi) per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario avv. Modestino Razzano;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2010.
Così deciso in S. Maria C.V. in data 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso