Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 316/2022
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza dell'08.04.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 316/2022 RG TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ato a , dall'avv. Maila Migliorino e CP_1 dall'avv. Aniello Cioffi, con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
o Vittori, giusta procura generale alle liti, e te domiciliato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 27.01.2020, proponeva innanzi all'intestato Parte_1 Tribunale cnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., rappresentando di aver inoltrato, in data 13.08.2019, alla competente sede domanda ai sensi CP_2 delle Leggi n. 18/80 e n. 508/88 e ss.mm.ii. al fine di accertare la sussisten requisito sanitario utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e di essere stata, tuttavia, riconosciuta, a seguito di visita medica collegiale, invalida nella misura del 100% ma senza necessità di accompagnamento, neanche per il periodo dei trattamenti chemioterapici. Deduceva, tuttavia, di essere stata riconosciuta meritevole dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, veniva nominato quale Consulente tecnico d'Ufficio il dott. il quale, con perizia depositata in data 13.01.2022, riconosceva l'istante Persona_1 invali ll'86%. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento mediante il deposito del motivato dissenso, l'odierna ricorrente proponeva, dunque, il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., censurando la relazione medico-legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, eccependone, in primis, la nullità stante il mancato rispetto, da parte del consulente, dei termini assegnati dal Tribunale ai fini del deposito dell'elaborato definitivo. Nel merito, deduceva la ipovalutazione del complesso morboso sussistente nonché l'“omesso esame e la valutazione delle condizioni cliniche … al momento della operazione chirurgica oncologica e del successivo periodo di trattamento chemioterapico.” Sottolineava, inoltre, come il Ctu avesse “del tutto obliterato nel complessivo giudizio il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92 effettuato dalla stessa commissione medico legale al momento della visita.” Pertanto, la parte concludeva chiedendo – previa rinnovazione della CTU - il riconoscimento della “totale e permanente inabilità lavorativa del 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua
“1- la periziata è affetta da esiti di quadrantectomia per carcinoma mammario sx multifocale (…) Nel caso in esame si tratta di un carcinoma mammario sx multifocale (simultanea presenza di più foci neoplastici) con linfonodo sentinella positivo e associato carcinoma duttale in situ, stadiazionepT1N1M0 G3 ad alto grado di malignità con indice di proliferazione Ki 67 = 15% e indice di aggressività HER2 con score 2+ Sottoposta prima ad intervento di quadrantectomia supero-esterna con asportazione del linfonodo sentinella omolaterale e successivamente, per prevenire recidive, ha eseguito terapia adiuvante 4 cicli di CHT secondo schema EC ogni 21 gg dal 01.07.19 al 09.12.19 seguito da Taxolo
+Trastuzumab settimanale x 12wse poi solo Trastuzumab per 12 mesi Inoltre ha eseguito RT dal 09.01.2020 L 05.02.2020 45Gy per 20 sedute. Dalla relazione risulta che la paziente ha durante il trattamento RT reazione avverse acute tipo: eritema, edema e discromia di grado G1. In terapia ormonale per 5 anni. Presenta linfedema post-operatorio al braccio sx. Nel DM/92 sezione patologia neoplastica,
• alla neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione chirurgica si attribuisce una p.i. del 100% cod. 9325.
• alla neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale si attribuisce una p.i. del 70% cod.9323. (…) Nel caso in esame, essendo trascorsi meno di due anni dalla fine del trattamento RT e CHT, possiamo ritenere che la patologia neoplastica incida sulla capacità lavorativa nella misura del 80 %.
2- la periziata è affetta da artrosi polidistrettuale (…) Nel caso in esame la periziata presenta:
• spondiloartrosi cervicale con ernia discale C3-C4 e protrusione C5-C6
• gonartrosi sx, esiti di sinoviectomia in artroscopia
Pag. 2 di 5 Nel DM/92 l'artrosi è tabellata come complicanza dell'obesità e con BMI tra 35 e 40 si attribuisce una p.i. dal 31% al 40% cod. 7105. Nel caso in esame trattandosi di un'obesità di grado lieve (BMI di 27,2) per comparazione la p.i. è del 18%.
3- la periziata è affetta da disturbo d'ansia. Nel fascicolo non è allegata nessuna certificazione, però la stessa CMIC nella diagnosi riporta: note di ansia. Considerando la storia anamnestica relativa alla neoplasia mammaria, clinicamente come reazione in ogni paziente si sviluppa un disturbo depressivo misto o minore. (…) In terapia con ansiolitico. Nel DM/92 al disturbo d'ansia si attribuisce una p.i. del 15% cod. 2207
4- La periziata è affetta da ipertensione arteriosa. Nella documentazione non è allegata nessuna certificazione, comunque alla ipertensione arteriosa senza complicanze e in terapia farmacologica, si attribuisce una p.i. max del 10%. Nel complesso, le patologie croniche invalidanti riscontrate, applicando la formula a scalare di Balthazard per le infermità coesistenti, abbiamo una IT = (80+18+15) all'86%.” Evidenziava, infine, che “le patologie diagnosticate erano presenti all'epoca della visita medica da parte della CMIC ad eccezione della spondiloartrosi cervicale con ernia C3-C4, solo che a quella data la periziata era ancora in trattamento CHT e RT, quindi la p.i. giustamente era del 100%. A distanza di quasi due anni dalla fine della RT, e con follow up clinico e strumentale negativo per recidiva e metastasi, la prognosi è leggermente migliore. Pertanto dalla data della visita peritale del 03.02.21esse comportano un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'86%.” Pertanto, il Ctu ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari utili a quanto richiesto. 2.2. Come innanzi esposto, la parte ricorrente ha contestato dette conclusioni incentrando le proprie censure sulla ipovalutazione, da parte del Consulente incaricato, del quadro clinico esistente e chiedendo il riconoscimento dell'accompagnamento, quantomeno per il periodo in cui è stata sottoposta ai trattamenti chemioterapici. Chiamato a chiarimenti, il dott. evidenziava Per_1 l'errata interpretazione fornita dalla parte ricorrente in ordine alle prestazioni in o precisando che “sia il dr. sia l'avv. Cioffi hanno integrato quanto recita l'art 2 della Legge n.508 del 21.11.1988 (che CP_3 modifica ed int . n. 18 dl 11.02.1980) con l'art. 3 comma 3 della l.104/92 del 05.02.1992 che interviene su diritti della persona portatore di handicap relativamente all'integrazione sociale e assistenziale. Se fosse questa l'interpretazione della giurisprudenza sarebbe un controsenso di tutte le CMIC riconoscere al cittadino i benefici dell'art. 3 comma 3 L. 104 e non il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Sono due leggi con obiettivi diversi e ai fini medicolegali per la loro valutazione si ricorre alla somministrazione di scale di funzionalità globale diverse. Per la 104/92 si somministra la scheda delle attività IADL (attività strumentali di vita quotidiana) con 8 items (parametri): (…) Se il valore totale è 0/8 significa totale dipendenza nelle IADL, se il punteggio è 8/8 la persona è autonoma. Mentre per avere diritto all'accompagnamento si somministra le ADL (attività basilari quotidiane della vita) (…) Nella dipendenza totale il punteggio finale è di 0/6 attività conservate. (…) Negli anni, soprattutto nell'ambito delle patologie neoplastiche, la giurisprudenza è intervenuta con varie sentenze della Corte Costituzionale (n.10212 del 27.03.2004, n.2770 del 02.02.07 n. 25569 del 2008) al fine di riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento a soggetti sottoposti a cicli di CHT, anche per brevi periodi, purchè si siano verificate, per la gravità degli effetti avversi dei farmaci o dosaggi o reazioni tossiche, le condizioni previste dall'art.1 L n.18/11.02.80. Nel caso in esame alla ricorrente è stato diagnosticato un carcinoma mammario sx multifocale (simultanea presenza di più foci neoplastici) con linfonodo sentinella positivo e associato carcinoma duttale in situ. stadiazione pT1N1M0 G3 ad alto grado di malignità con indice di proliferazione Ki 67 = 15% e indice di aggressività HER2 con score 2+. Sottoposta ad intervento di quadrantectomia supero-esterna con asportazione del linfonodo sentinella omolaterale e successivamente, per prevenire recidive, ha eseguito terapia adiuvante 4 cicli di CHT secondo schema EC ogni 21 gg dal 01.07.19 al 09.12.19 seguito da Taxolo + Trastuzumab settimanale x 12ws e poi solo Trastuzumab per 12 mesi. Inoltre ha eseguito 20 sedute di RT dal 09.01.2020 al 05.02.2020 45Gy. Dalla relazione risulta che la paziente ha riportato durante il trattamento RT reazione avverse acute tipo: eritema, edema e discromia di grado G1. In terapia ormonale per 5 anni.
Pag. 3 di 5 Alla visita peritale avevo richiesto le cartelle cliniche e le schede della CHT allegate per verificare se durante la terapia fossero state registrate reazioni avverse gravi ( non alopecia o diarrea o gastrite o eritema o discromia dopo RT ma pericardite, miocardiopatie, infezioni sistemiche virali erpetiche tipo polmoniti per eccessiva leucopenia) quindi interruzione dello schema di prima linea della CHT e/o passaggio allo schema di seconda linea, per poter stabilire se sussistevano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Non sono pervenute.” Tutto ciò premesso, confermava il giudizio reso. 3. Preliminarmente va vagliata l'eccezione di nullità della Consulenza tecnica esperita in fase di ATPO scaturente dal mancato rispetto, da parte del CTU, dei termini di cui all'art. 195 c.p.c. –. Nel caso di specie, il Ctu ha correttamente inoltrato la bozza alle parti in data 27.12.2021 depositando, però, l'elaborato definitivo in data 13.01.2022, prima dello scadere del termine di 20 giorni concesso alle parti per la proposizione di osservazioni e note critiche. Ebbene, il mancato rispetto del detto termine risulta, invero, sanato dalla richiesta di chiarimenti disposta nel presente giudizio e ciò anche alla luce delle coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all'esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., cioè a dire valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.”- cfr. sent. Cass. n. 21984/2018. 3.1. Nel merito, va rilevato che rispetto agli apprezzamenti contenuti nell'elaborato del CTU, la ricorrente non ha mosso alcuno specifico rilievo critico nuovo che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le censure, dunque, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Quanto al fatto che dette censure si fondano su delle osservazioni formulate da un altro esperto, di parte, premessa l'analitica risposta ad esse data dal Consulente incaricato, va inoltre osservato che, come da consolidata, e qui condivisa, Giurisprudenza di legittimità, "la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente" (cfr. Cass. n. 9483 del 2021; Cass. n. 2063 del 2010). 3.2. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente dal consulente tecnico di ufficio, fondato non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo desunto da elementi precisi e motivati, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della richiesta indennità di accompagnamento. Le censure mosse dalla parte ricorrente, dunque, non hanno aggiunto alcun elemento avente una
Pag. 4 di 5 rilevanza medico-legale che potesse portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale. Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Pertanto, essendo del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU, debbono essere confermate le conclusioni del medesimo. Peraltro, il CTU ha anche richiesto integrazione documentale alla quale la parte ricorrente non ha reso risposta, con la conseguenza che la parte non può dolersi dell'esito sfavorevole della consulenza imputabile anche alla propria condotta inadempiente. Il ricorso va, dunque, rigettato.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3 non avendo depositato la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc ed avendo anche provveduto al pagamento del contributo unificato. Appare opportuna la compensazione dei restanti 2/3 tenuto conto delle patologie da cui la ricorrente è comunque affetta, non sufficienti ad accedere al beneficio assistenziale, ma certamente causanti una invalidità. La restante parte delle spese di lite va posta a carico della ricorrente e del pari cedono a suo carico le spese della consulenza. Va, quindi, emessa condanna della al pagamento di un terzo delle Pt_1 spese di lite della presente fase di opposizione e della fase di he si liquidano, nel loro intero in euro 3.162,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%: il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri di cui al Decreto ministeriale 10.03.2014 n° 55 , in G.U. 02.04.2014, sulla base di valori pari ai medi – operate le riduzioni di cui infra - , tenuto conto che l'impegno difensivo non è stato gravoso e che la causa è risultata di agevole trattazione, non essendosi poste questioni di particolare difficoltà giuridica e tecnica. Nel caso in esame, il valore della causa va individuato nella fascia compresa tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00, rientrando in tale scaglione le due annualità della prestazione. Vanno applicati i parametri, come già chiarito dalla Suprema Corte in plurimi arresti, previsti per la fase di opposizione inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), operata la riduzione del 50%per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria – cfr. Cass. 31.01.2019 n. 2837 -. Le spese per la fase di ATP vanno liquidate in euro 911,00, per un totale di euro 3.162,00. Pertanto il compenso deve essere determinato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente di un terzo delle spese di lite che liquida in tale ridotta misura in € 1.054,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, compensando tra le parti i residui due terzi;
3) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 31.05.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo AP
Pag. 5 di 5