Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, composto dai Magistrati: dott.ssa Angela Arena Presidente dott.ssa Nunzia Tesone Giudice dott.ssa Valeria Conforti Giudice rel.est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.r.g. 34682/2019, avente ad oggetto: querela di falso e vertente
T R A
(CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio del Bono e Giuseppina
Russo come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli alla Piazza Cavour nr 9;
Attrice
E
L' (CF ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Tiziana Pane del
Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Ercolano (NA) alla Via Panoramica n.60
Convenuta
PUBBLICO MINISTERO in sede
1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione relative all'udienza del 18.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c. Parte_1 avverso la relata di notificazione dell'intimazione di pagamento nr.
07120129028232286 del 1.2.2013 che l' Controparte_1
aveva prodotto nel giudizio di appello recante rg 8608/18
[...] incardinato innanzi la Controparte_2
(avente ad oggetto l'impugnativa avverso la sentenza di annullamento della cartella di pagamento meglio descritta in atti)
Nel dettaglio parte attrice assume di non avere mai ricevuto la notifica dell'atto in esame, di non aver mai sottoscritto lo stesso assumendo pertanto la falsità della firma in calce all'atto in esame ed evidenziando come la non autenticità della firma risulti già solo ictu oculi .
A sostegno della natura apocrifa della sottoscrizione parte attrice ha prodotto diverse scritture per la comparazione contenenti la firma dell'istante (contratto di locazione registrato, scrittura privata, ricevuta rilasciata dal Comune a seguito id rilascio del documento di identità elettronica).
Sulla base dei suindicati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni
“Voglia il Tribunale accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta alla relata di notifica dell'intimazione di pagamento n.'07120129028232286
a. firma apparente di ed allegata al ricorso Parte_1 introduttivo di secondo grado depositato dall' Controparte_3
, nel giudizio incardinato dinanzi la
[...] Controparte_2
e recante n.8608/18;
[...]
-dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, 2 nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione apposta alla suindicata relata di notifica;
-escludere l'intimazione di pagamento n.°07120129028232286 dalle fonti probatorie introdotte dall' nel giudizio Controparte_4 di appello n.8608/18”
L' nel costituirsi in giudizio ha Controparte_5 eccepito l'inammissibilità della querela proposta in quanto la stessa nel caso di specie non avrebbe ad oggetto parti della relata aventi forza fidefaciente non essendo tale la circostanza della rispondenza del consegnatario apparente (attore) con quello effettivo (colui che sottoscrisse la relata) .
Secondo la tesi di parte convenuta l'agente notificatore (sia esso pubblico ufficiale o agente postale) non è tenuto a verificare la corrispondenza fra l'identità che il sottoscrittore –consegnatario afferma a quella effettiva, chiedendo allo stesso l'esibizione di documenti di riconoscimento.
Ne discende come , non essendo tale corrispondenza oggetto di un accertamento da parte del pubblico ufficiale, la sua contestazione (per il tramite dell'allegazione del carattere apocrifo della firma ) non possa essere oggetto di querela di falso ma dovrà e potrà essere fatta valere mediante il semplice disconoscimento della sottoscrizione.
Ciò posto e richiamate le attività svolta nel corso dell'istruttoria, il
Tribunale ritiene che la querela proposta sia ammissibile e fondata.
Preliminarmente va affermata la piena legittimazione passiva dell' posto che come chiarito dalla Suprema Corte Controparte_1
(cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18323 del 30.08.2007) la querela di falso, avendo lo scopo di privare l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta della idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti, è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione. 3 Il Convenuto è infatti il soggetto titolare del credito che ha interesse a vedere confermata la legittimità del relativo procedimento.
Quanto poi alla natura del documento impugnato, va ricordato che la
Cassazione (ex multiis Sez. 2, Sentenza n.18427 del 01.08.2013) ha affermato che l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Tali principi possono essere applicati alla relata di notifica che viene in rilievo nel caso di specie in quanto essa è parte del procedimento notificatorio eseguito dal messo notificatore avente i medesimi poteri certificatori dell'ufficiale giudiziario (cfr copia della relata allegata alla comparsa di risposta).
Ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, la notifica può essere eseguita sia dagli ufficiali della riscossione sia dagli altri soggetti (i messi notificatori di cui all'art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) abilitati dall'agente della riscossione nelle forme previste dalla legge oppure dai messi comunali e dagli agenti della polizia municipale, previa convenzione con il comune.
Il messo notificatore riveste nell'esercizio delle sue funzioni la qualità di pubblico ufficiale. Ad ogni messo notificatore è attribuito un codice d'identificazione, che questi deve avere cura di riportare sulle relate di notifica e sulle comunicazioni di rito La notifica deve essere effettuata:
a) nell'ipotesi di consegna a mani proprie del destinatario: in qualsiasi luogo, anche diverso da quello di domicilio fiscale (individuato ai sensi dell'art. 585 del DPR n. 600/1973), in cui il medesimo venga trovato, 4 purché all'interno dei Comuni compresi nell'ambito di competenza in cui può agire il messo notificatore.
Il messo notificatore esegue la notifica mediante consegna dell'atto nelle mani del destinatario, presso l'indirizzo di domicilio fiscale ovvero, in qualsiasi luogo, purché all'interno dei Comuni compresi negli ambiti di competenza dello stesso messo. Il messo notificatore, prima di procedere alla consegna dell'atto, proprio in quanto può (al pari dell'ufficiale giudiziario) effettuare la notifica in ogni luogo quando si tratti del diretto destinatario, dovrà accertare l'identità di quest'ultimo, richiedendo la conferma che i suoi dati corrispondano a quelli indicati nell'atto.
Tali elementi in ordine ai poteri ed alle modalità di tale notificazione determinano l'agevole superamento delle obiezioni difensiva di parte convenuta in ordine alla ammissiblità della querela di falso volta a sconfessare l'attestazione circa la corrispondenza tra il firmatario dell'atto (qualificatosi destinatario) ed il destinatario della notificazione.
La querela di falso è poi fondata nel merito e tale conclusione è imposta dagli esiti dell'indagine affidata all'esperto, esiti peritali che risultano fondati su una verifica approfondita degli elementi acquisiti mediante il raffronto tecnico della firma apposta sulla copia della relata con il saggio grafico ed altre scritture di comparazione (Firma al Verbale di I accesso;
Contratto di locazione Reg. 11398/3 in data 08.08.2012;
Scheda riepilogo dati per CIE del 10.05.2017; Scrittura privata
“Autorizzazione ai lavori di collegamento orizzontale tra locali contigui”
Napoli, agosto 2012”).
L'ausiliario ha accertato se vi fossero somiglianze dinamiche, sostanziali e, preferibilmente, anche formali tra le grafie a confronto ed ha ritenuto le scritture di comparazione sufficienti all'espletamento dell'incarico affidatole.
5 Con specifico riguardo alla mancanza del documento in originale da verificare, il CTU ha comunque espresso un giudizio di elevato grado di probabilità vicino alla certezza evidenziando che pur trattandosi di un atto in copia “Detto ciò è, per, vero dal punto di vista morfologico- strutturale un accurato esame e interno alla grafia e relativo al confronto con una scrittura certa, risulta comunque possibile. Inoltre, la discreta qualità della riproduzione e la disponibilità di un congruo numero di scritti comparativi rende possibile procedere nello studio degli elementi caratterizzanti lo scritto in esame e nei confronti tra gli stessi (in verifica e di comparazione) in maniera approfondita.
Va detto che nonostante un oramai minoritario orientamento contrario il Tribunale ritiene che la consulenza grafologica svolta sul documento in copia possa essere ammessa, salvo poi in concreto valutare il grado di certezza degli esiti ed il grado del valore probatorio acquisito (cfr
Tribunale di Perugia sent. n. 2313/2016 del 13.10.16; Corte di
Cassazione n. 42938/ 2011;Cass. Penale n. 12978/2020 cfr anche
Ordinanza n. 2777 del 04/02/2025).
E' essenziale al fine di valutare la credibilità del risultato probatorio raggiunto mediante un' indagine grafologica su una fotocopia che il
CTU verifichi prima la qualità della copia fotostatica (integra, chiara) e relazioni su di essa, sottoponendola poi ad analisi grafologica solo ove ne ravvisi motivatamente l'idoneità alla valutazione peritale, ai fini di rispondere al quesito posto dal giudice.
Ed è ciò su cui ha espressamente relazionato il CTU, la quale dopo un accurato confronto tra le firme autentiche esaminate e quella apposta sulla relata di notificazione in esame ha evidenziato: un' incompatibilità nell'inclinazione assiale;
un diverso movimento esecutivo ed una diversa direzione del rigo per cui ha concluso che “Con i limiti che una fotocopia impone, con un elevato grado di probabilità, vicino alla
6 certezza La firma apposta alla Relata di notificazione dell'intimazione di pagamento n:07120129028232286 prodotta in copia da parte convenuta non appartiene alla mano scrivente della signora
[...]
Essa è apocrifa.” Parte_1
In ordine alla metodologia ed alla conclusione tecnica raggiunta dalla
CTU, peraltro, parte convenuta non ha svolta alcuna contestazione.
Consegue che va dichiarata la falsità della firma, che riproduce il nome di , apposta sull'avviso di ricevimento n. Parte_1
07120129028232286 del 1.2.2013 nello spazio “firma della persona che riceve l'intimazione”.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' in base al valore indeterminabile di Controparte_5 bassa complessità (in misura media per ciascuna delle quattro fasi).
Non può accedersi al compenso invero eccessivo richiesto dalla difesa di parte attrice con la nota spese depositata in allegato alla comparsa conclusionale;
non vi sono ragioni e neppure sono state indicate per cui ritenere che la controversia in esame involga questioni di particolare importanza;
neppure appare giustificato l'aumento domandato (per la palese fondatezza della domanda) in quanto la verifica della fondatezza della domanda ha richiesto l'ausilio di una specifica consulenza tecnica grafologica.
Per analoghe ragioni le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte convenuta.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2, c.p.c., e 537, co.
2, c.p.p., con il passaggio in giudicato della sentenza, va disposta la cancellazione della sottoscrizione apparentemente riferibile a
[...]
apposta sulla relata di notifica per cui è causa. Parte_1
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)dichiara la falsità della firma del ricevente apposta relata di notificazione dell'intimazione di pagamento nr.
07120129028232286 del 1.2.2013 ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sul documento di cui al punto che precede;
2)dispone che l'esecuzione della presente sentenza avvenga subordinatamente al passaggio in giudicato della stessa ai sensi dell'art
227 c.p.c.;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice che liquida nell'importo del contributo unificato per esborsi ed euro 7.716,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
4) pone a carico dell' le spese della Controparte_5 ctu, liquidate con separato decreto, e la condanna a restituire all'attore quanto lo stesso abbia già versato (documentato) al consulente.
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 19.3.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Arena
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Valeria Conforti
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