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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.769/2024 R.G.A.C. TRA Avv. nata a [...] l'[...] - C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
- dif rt. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata pre Giugliano in Campania (NA) – Località Lago Patria – Parco Palumbo Viale degli Oleandri n. 40 ATTORE E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
, ritualmente depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato
[...]
chiedeva liquidarsi in suo fav mpenso professionale, la s Pt_1 re accessori per aver assistito nel procedimento al n. 91085/2010, CP_1 celebratosi innanzi a questo Tribunale, Sez. La resistente, pur ritualmente citata, preferiva non costituirsi, onde deve confermarsene la contumacia, già dichiarata con il provvedimento di fissazione dell'odierna udienza. L'istruttoria documentale consente i pronunciare sul proposto ricorso. Non vi è dubbio, infatti, che l'avv. abbia svolto l'attività professionale di cui in ricorso, Pt_1 attestata dalla documentazione pro ierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da verbali di udienza e provvedimenti giurisdizionali, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Appare inoltre opportuno precisare che, ancorchè il giudizio nel quale la ricorrente ha prestato la sua opera si sia concluso con la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in favore dell'odierna ricorrente (dichiaratasi distrattaria) cionondimeno sussiste il diritto dell'istante ad ottenere, in forza del rapporto di mandato ad litem, la corresponsione da parte della resistente del corrispettivo dovuto. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere li della ricorrente il compenso dovuto per l'attività professionale svolta in favore di , come CP_1 precisata in ricorso. In relazione al quantum debeatur, si osserva che la ricorrente ha chiesto liquidarsi valori superiori ai massimi tabellari, sicché la quantificazione operata non risulta condivisibile. Ebbene, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, appare maggiormente equo uniformarsi alla liquidazione contenuta nella sentenza resa all'esito del giudizio, conforme ai valori medi, pari a complessivi € 5.077,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo.
P.Q.M.
condanna a pagare, in favore della ricorrente avv. , quale CP_1 Controparte_2 corrispetti ofessionale oggetto del ricorso, la comp 77,00, oltre iva, imb. spese forf. (nella misura del 15% del condanna al pagamento, in favore del ricorrente avv. , delle CP_1 Parte_1 spese di ano in € 125,00 per esborsi ed € 900, spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 05/06/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.769/2024 R.G.A.C. TRA Avv. nata a [...] l'[...] - C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
- dif rt. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata pre Giugliano in Campania (NA) – Località Lago Patria – Parco Palumbo Viale degli Oleandri n. 40 ATTORE E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
, ritualmente depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato
[...]
chiedeva liquidarsi in suo fav mpenso professionale, la s Pt_1 re accessori per aver assistito nel procedimento al n. 91085/2010, CP_1 celebratosi innanzi a questo Tribunale, Sez. La resistente, pur ritualmente citata, preferiva non costituirsi, onde deve confermarsene la contumacia, già dichiarata con il provvedimento di fissazione dell'odierna udienza. L'istruttoria documentale consente i pronunciare sul proposto ricorso. Non vi è dubbio, infatti, che l'avv. abbia svolto l'attività professionale di cui in ricorso, Pt_1 attestata dalla documentazione pro ierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da verbali di udienza e provvedimenti giurisdizionali, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Appare inoltre opportuno precisare che, ancorchè il giudizio nel quale la ricorrente ha prestato la sua opera si sia concluso con la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in favore dell'odierna ricorrente (dichiaratasi distrattaria) cionondimeno sussiste il diritto dell'istante ad ottenere, in forza del rapporto di mandato ad litem, la corresponsione da parte della resistente del corrispettivo dovuto. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere li della ricorrente il compenso dovuto per l'attività professionale svolta in favore di , come CP_1 precisata in ricorso. In relazione al quantum debeatur, si osserva che la ricorrente ha chiesto liquidarsi valori superiori ai massimi tabellari, sicché la quantificazione operata non risulta condivisibile. Ebbene, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, appare maggiormente equo uniformarsi alla liquidazione contenuta nella sentenza resa all'esito del giudizio, conforme ai valori medi, pari a complessivi € 5.077,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo.
P.Q.M.
condanna a pagare, in favore della ricorrente avv. , quale CP_1 Controparte_2 corrispetti ofessionale oggetto del ricorso, la comp 77,00, oltre iva, imb. spese forf. (nella misura del 15% del condanna al pagamento, in favore del ricorrente avv. , delle CP_1 Parte_1 spese di ano in € 125,00 per esborsi ed € 900, spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 05/06/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo