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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5659/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria Vittoria Valentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5659/2023 R.G. promossa da:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LO & DE NA DOTTORI
COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
Roberto De RI (C.F./P.I. ), con l'avv. SUSA GLAUCO;
P.IVA_1
- ricorrente - contro
VENEZIANA MATERASSI S.R.L.S. (C.F./P.I. ; P.IVA_2
- resistente contumace -
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 6.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 N. 5659/2023 R.G.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato, l'Associazione PO & De RI ha chiesto a questo Tribunale di condannare la società Veneziana Materassi S.r.l.s. al pagamento della somma di denaro pari a € 17.416,82 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in materia contabile in suo favore negli anni dal 2018 al 2021 (come da pre-parcelle allegate – doc. 5).
In particolare, parte ricorrente ha dedotto e documentato: di aver svolto negli anni indicati, senza ottenere alcun compenso, una serie di prestazioni professionali a favore di parte resistente (e in particolare, tenuta della contabilità della società, presentazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA, IMU,
TASI e delle certificazioni uniche;
predisposizione F24; predisposizione e invio delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA - cfr. doc. 3-4-6-7); di aver invitato tramite richieste di sollecito, a fronte di tale attività professionale, la Società Veneziana Materassi S.r.l.s. al pagamento delle prestazioni dovute (mai contestate dalla resistente) e successivamente di averla diffidata ad adempiere con p.e.c. in data 9.03.2021 e
15.02.2022, non ottenendo alcun riscontro e di averla invitata senza esito a concludere una convenzione di negoziazione assistita in data 1.03.2023.
La società resistente pur ritualmente convenuta in giudizio dalla ricorrente è rimasta contumace.
Ammessa la prova orale per interpello all'udienza del 25.01.2024, parte convenuta non si è presentata all'udienza del 27.06.2024 fissata per l'espletamento della prova orale ammessa, per cui il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione. Dopo un rinvio dell'udienza del 20.10.2024, all'udienza del
6.03.2025 la causa è stata discussa oralmente e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281-sexies ult. comma c.p.c.
***
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (ex multis:
Cass. civ., n. 5987/1994; Cass. civ., n.3627/1999; Cass. civ. n. 3016/2006).
Nella specie, la documentazione prodotta riferita alle prestazioni professionali effettuate in relazione alle annualità 2018-2021 prova senz'altro l'an del credito professionale, fornendo tutti gli elementi dimostrativi per consentire al Giudice di ritenere effettivamente sussistente l'incarico professionale conferito da parte resistente all'Associazione Professionale PO & De RI per gli anni di riferimento;
ed invero, il possesso di dati e informazioni reddituali e professionali della resistente da parte della ricorrente per il pagina 2 di 4 N. 5659/2023 R.G.
significativo periodo di quattro anni dimostra inequivocabilmente la volontà della prima di avvalersi dell'attività professionale della seconda. Inoltre, la documentazione prodotta consente di verificare le singole prestazioni svolte dalla ricorrente e la loro corrispondenza con le voci di cui alle pre-parcelle prodotte. Dai documenti prodotti, non vi è, altresì, prova dell'adempimento da parte della cliente all'obbligo di pagamento del compenso maturato dall'attrice per le numerose prestazioni effettuate e da questa richiesto con p.e.c. del 9.03.2021 e 15.02.2022.
Peraltro, la mancata costituzione in giudizio della Veneziana Materassi S.r.l.s. e la conseguente mancata contestazione degli aspetti esaminati e dei documenti depositati (la resistente ha disertato anche l'interpello formale pur ritualmente convocata), consente di ritenere inconfutabilmente raggiunta la prova tanto dell'esistenza di valido rapporto professionale tra le parti, che delle prestazioni svolte.
Quanto alla quantificazione, gli importi richiesti dalla ricorrente per le prestazioni eseguite risultano congrui, tenuto conto dell'assenza di una specifica pattuizione con la cliente.
Veneziana Materssi S.r.l.s. deve dunque essere condannata al pagamento delle somme richieste per le prestazioni eseguite, oltre interessi dalla liquidazione al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, (applicazione dei valori minimi data l'oggettiva non complessità della causa e la contumacia della convenuta).
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, pari ad € 264,00 per esborsi (€ 237,00 C.U. e € 27,00 diritti segreteria) ed € 2.540,00 per compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e € 851,00 per la fase decisionale limitata alla sola discussione orale della causa), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA secondo legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- DICHIARA tenuto e per l'effetto AN Veneziana Materassi S.r.l.s. al pagamento in favore dell'Associazione Professionale PO & De RI della somma di € 17.416,82 per la prestazione professionale resa a suo favore, oltre interessi come in parte motiva;
pagina 3 di 4 N. 5659/2023 R.G.
- AN Veneziana Materassi S.r.l.s., alla rifusione delle spese a favore della ricorrente che liquida in euro € 264,00 per esborsi e in € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge, per il compenso della difesa.
Così deciso in Venezia il 4.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria Vittoria Valentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5659/2023 R.G. promossa da:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LO & DE NA DOTTORI
COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
Roberto De RI (C.F./P.I. ), con l'avv. SUSA GLAUCO;
P.IVA_1
- ricorrente - contro
VENEZIANA MATERASSI S.R.L.S. (C.F./P.I. ; P.IVA_2
- resistente contumace -
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 6.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 N. 5659/2023 R.G.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato, l'Associazione PO & De RI ha chiesto a questo Tribunale di condannare la società Veneziana Materassi S.r.l.s. al pagamento della somma di denaro pari a € 17.416,82 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in materia contabile in suo favore negli anni dal 2018 al 2021 (come da pre-parcelle allegate – doc. 5).
In particolare, parte ricorrente ha dedotto e documentato: di aver svolto negli anni indicati, senza ottenere alcun compenso, una serie di prestazioni professionali a favore di parte resistente (e in particolare, tenuta della contabilità della società, presentazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA, IMU,
TASI e delle certificazioni uniche;
predisposizione F24; predisposizione e invio delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA - cfr. doc. 3-4-6-7); di aver invitato tramite richieste di sollecito, a fronte di tale attività professionale, la Società Veneziana Materassi S.r.l.s. al pagamento delle prestazioni dovute (mai contestate dalla resistente) e successivamente di averla diffidata ad adempiere con p.e.c. in data 9.03.2021 e
15.02.2022, non ottenendo alcun riscontro e di averla invitata senza esito a concludere una convenzione di negoziazione assistita in data 1.03.2023.
La società resistente pur ritualmente convenuta in giudizio dalla ricorrente è rimasta contumace.
Ammessa la prova orale per interpello all'udienza del 25.01.2024, parte convenuta non si è presentata all'udienza del 27.06.2024 fissata per l'espletamento della prova orale ammessa, per cui il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione. Dopo un rinvio dell'udienza del 20.10.2024, all'udienza del
6.03.2025 la causa è stata discussa oralmente e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281-sexies ult. comma c.p.c.
***
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (ex multis:
Cass. civ., n. 5987/1994; Cass. civ., n.3627/1999; Cass. civ. n. 3016/2006).
Nella specie, la documentazione prodotta riferita alle prestazioni professionali effettuate in relazione alle annualità 2018-2021 prova senz'altro l'an del credito professionale, fornendo tutti gli elementi dimostrativi per consentire al Giudice di ritenere effettivamente sussistente l'incarico professionale conferito da parte resistente all'Associazione Professionale PO & De RI per gli anni di riferimento;
ed invero, il possesso di dati e informazioni reddituali e professionali della resistente da parte della ricorrente per il pagina 2 di 4 N. 5659/2023 R.G.
significativo periodo di quattro anni dimostra inequivocabilmente la volontà della prima di avvalersi dell'attività professionale della seconda. Inoltre, la documentazione prodotta consente di verificare le singole prestazioni svolte dalla ricorrente e la loro corrispondenza con le voci di cui alle pre-parcelle prodotte. Dai documenti prodotti, non vi è, altresì, prova dell'adempimento da parte della cliente all'obbligo di pagamento del compenso maturato dall'attrice per le numerose prestazioni effettuate e da questa richiesto con p.e.c. del 9.03.2021 e 15.02.2022.
Peraltro, la mancata costituzione in giudizio della Veneziana Materassi S.r.l.s. e la conseguente mancata contestazione degli aspetti esaminati e dei documenti depositati (la resistente ha disertato anche l'interpello formale pur ritualmente convocata), consente di ritenere inconfutabilmente raggiunta la prova tanto dell'esistenza di valido rapporto professionale tra le parti, che delle prestazioni svolte.
Quanto alla quantificazione, gli importi richiesti dalla ricorrente per le prestazioni eseguite risultano congrui, tenuto conto dell'assenza di una specifica pattuizione con la cliente.
Veneziana Materssi S.r.l.s. deve dunque essere condannata al pagamento delle somme richieste per le prestazioni eseguite, oltre interessi dalla liquidazione al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, (applicazione dei valori minimi data l'oggettiva non complessità della causa e la contumacia della convenuta).
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, pari ad € 264,00 per esborsi (€ 237,00 C.U. e € 27,00 diritti segreteria) ed € 2.540,00 per compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e € 851,00 per la fase decisionale limitata alla sola discussione orale della causa), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA secondo legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- DICHIARA tenuto e per l'effetto AN Veneziana Materassi S.r.l.s. al pagamento in favore dell'Associazione Professionale PO & De RI della somma di € 17.416,82 per la prestazione professionale resa a suo favore, oltre interessi come in parte motiva;
pagina 3 di 4 N. 5659/2023 R.G.
- AN Veneziana Materassi S.r.l.s., alla rifusione delle spese a favore della ricorrente che liquida in euro € 264,00 per esborsi e in € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge, per il compenso della difesa.
Così deciso in Venezia il 4.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
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