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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3784/2024 R.G. e 3860/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Cesare Greco Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi del 7.10.2024 e 10.10.2024 ritualmente notificati e successivamente riuniti la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. OI-001832749, notificata il 17.9.2024 e con la CP_1 quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2018, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per: 1) omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
2) prescrizione del diritto.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità per tardività e nel merito il rigetto per infondatezza.
1 Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile in quanto proposta con ricorsi depositati il
7.10.2024 e 10.10.2024 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta il 17.9.2024.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta notifica alla CP_2 ricorrente, in data 28.9.2019, dell'atto di accertamento n.
.2500.05/09/2019.0288283 del 5.9.2019 – posto a fondamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta ed ivi espressamente richiamato – e da tale notifica e sino a quella dell'ordinanza opposta (17.9.2024) non è decorso il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981.
A tanto consegue il rigetto del ricorso, non potendo addivenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere – per come chiesto dalla parte ricorrente con le note scritte - atteso che il mero riconoscimento della infondatezza delle doglianze articolate in ricorso (palesato dalla “presa d'atto della produzione di controparte” contenuta nelle citate note scritte) non determina affatto il venir meno delle ragioni di contrasto inter partes avendo l' chiesto la reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma della CP_2 fondatezza della pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
. rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 341,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3784/2024 R.G. e 3860/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Cesare Greco Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi del 7.10.2024 e 10.10.2024 ritualmente notificati e successivamente riuniti la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. OI-001832749, notificata il 17.9.2024 e con la CP_1 quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2018, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per: 1) omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
2) prescrizione del diritto.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità per tardività e nel merito il rigetto per infondatezza.
1 Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile in quanto proposta con ricorsi depositati il
7.10.2024 e 10.10.2024 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta il 17.9.2024.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta notifica alla CP_2 ricorrente, in data 28.9.2019, dell'atto di accertamento n.
.2500.05/09/2019.0288283 del 5.9.2019 – posto a fondamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta ed ivi espressamente richiamato – e da tale notifica e sino a quella dell'ordinanza opposta (17.9.2024) non è decorso il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981.
A tanto consegue il rigetto del ricorso, non potendo addivenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere – per come chiesto dalla parte ricorrente con le note scritte - atteso che il mero riconoscimento della infondatezza delle doglianze articolate in ricorso (palesato dalla “presa d'atto della produzione di controparte” contenuta nelle citate note scritte) non determina affatto il venir meno delle ragioni di contrasto inter partes avendo l' chiesto la reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma della CP_2 fondatezza della pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
. rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 341,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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