Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2043 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Baire, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Onano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 12/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/06/2004 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Assemini, anno 2004, numero 13, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Il signor verserà in favore della signora un Parte_1 Parte_2 assegno divorzile pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), secondo il criterio dell'una tantum, a tacitazione di ogni pretesa da parte della Pt_2 nascente dal vincolo coniugale.
Pag. 2 di 4 Tale somma verrà corrisposta dal mediante bonifico bancario entro 10 Pt_1 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fino alla data di pubblicazione della predetta sentenza il signor Pt_1 continuerà a versare in favore della signora gli importi previsti in sede Pt_2 di separazione per il mantenimento della moglie e dei figli entro il giorno 5 di ogni mese.
2) La casa coniugale, sita in Decimomannu, nella via Temo n. 25, di proprietà esclusiva del fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei Pt_1 figli, rimarrà assegnata alla signora Parte_2
Per_ I figli e , pertanto, continueranno ad essere domiciliati nel Per_2 predetto immobile, anche ai fini anagrafici.
3) La figlia minore C.F. , nata a [...] il Persona_3 C.F._3
29.5.2009 di cittadinanza italiana, rimarrà affidata ad entrambi i genitori e continuerà a ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
4) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia minore, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente.
Per_ 5) La figlia minore , vista l'età anagrafica, potrà vedere ed incontrare il padre quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni e con gli impegni lavorativi del Pt_1
Le festività saranno alternate tra i genitori di anno in anno.
Nel periodo estivo (dal mese di giugno al mese di settembre) la minore trascorrerà altresì 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi, tenuto conto degli impegni e della volontà della minore stessa.
6) Il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 Per_ al mantenimento dei figli e , con decorrenza dalla data di Per_2 pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, un assegno mensile pari a complessivi € 500,00 (cinquecento/00) - € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio - da corrispondere entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico, su espresso accordo tra le parti, sarà percepito interamente dalla signora Pt_2
Pag. 3 di 4 7) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
Circa l'individuazione e le modalità di pagamento delle spese straordinarie, al fine di evitare future liti ed incomprensioni, le parti concordano fin d'ora di fare espresso riferimento alle linee guida del CNF del 2017 sul mantenimento dei figli minori, che si allegano al presente ricorso.
8) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e/o di lavoro per sé e per la figlia minore.
9) I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente postale cointestato entro
30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Eventuali spese di chiusura del predetto conto corrente saranno ripartite tra le parti in egual misura.
10) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo,
i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto tra loro qualsivoglia questione di ordine economico e patrimoniale e di non avere ulteriori pretese da vantare reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi titolo o ragione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4