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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5073 del R.G. dell'anno 2017,
avente ad oggetto: estinzione anticipata mutuo-restituzione oneri anticipati vertente
tra
, c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Pierluigi Telese e Tiziana Pane, giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
- ricorrente-
e in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma alla via CP_1
Venti Settembre,30 ( p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Maresca P.IVA_1
;
-resistente- nonché in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma Controparte_2
alla via Giuseppe Guattani,4 (p.i. ) P.IVA_2
- resistente non costituita-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in atti, cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le rispettive istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della la quale, Controparte_2 seppur regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio. Sempre in via preliminare va dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti della convenuta in quanto parte attrice ha dato atto di aver raggiunto Controparte_2 con la stessa un accordo transattivo.
La domanda proposta nei confronti della è fondata e va accolta per i seguenti CP_1 motivi.
Il credito al consumo è il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Il costo totale del credito indica gli interessi e tutti gli altri costi incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (art. 121 c.1 e c.2 TUB).Ai sensi dell'art. 125 del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e dunque, il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile. Secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario formatosi sotto il vigore della detta normativa, il richiamo all'equità ben
è stato inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, esteso a tutti quei costi che sono connaturali alla natura di durata del contratto in discorso. Di conseguenza è stato ritenuto sussistente il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (c.d. costi recurring). Senonchè, è doveroso dare atto che nel corso del presente giudizio, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, depositata in Cancelleria il 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L
106/2021, che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma
2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale.
Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125- sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati.
Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.Ciò posto, deve ancora precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, ha tuttavia precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica:
-che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, come quella di cui al contratto di finanziamento di cui è causa (art.
1.1 condizioni generali del contratto), la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
- che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Co.. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Co.. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino
2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 Tub, ne consegue la rimborsabilità in favore del cliente di tutti i costi connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
Ogni altra doglianza è da considerarsi assorbita.
Quanto alle spese di lite, in merito alla cessata materia del contendere, in considerazione della mancata costituzione della resistente, e della Controparte_2 dichiarata intervenuta transazione da parte dell'attore, nulla va disposto, mentre, sulla domanda avanzata nei confronti della va rilevato che, CP_1 la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, è intervenuta dopo la presentazione del presente giudizio e la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, ha condiviso le considerazioni del Giudice remittente, secondo cui il collegamento creato fra l'art. 125 sexies Tub e le norme secondarie individuate dalla disposizione censurata aveva segnato una frattura tra passato e presente, “impedendo di interpretare il precedente art. 125 sexies, comma 1, in conformità con la sentenza Lexitor e in continuità con la giurisprudenza che, dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia, si era adeguata all'interpretazione da questa prospettata” di conseguenza, in virtù di una modifica dell'assetto normativo nazionale verificatosi solo nel corso del giudizio, appare opportuna la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Gop ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa così definitivamente pronuncia:
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2. dichiara cessata materia del contendere della domanda proposta dal ricorrente nei confronti della;
Controparte_2
3. nulla per le spese di lite;
4. accoglie la domanda proposta nei confronti della e per l'effetto dichiara CP_1
la nullità dell'art.
1.1. delle condizioni generali del contratto di cui è causa;
5. condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione in CP_1
favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 2459,18 oltre interessi dalla domanda al saldo;
6. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Nocera Inferiore, 11.02.2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Genny De Cesare