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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/10/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.5427 \ 2022 introitata in decisione il 30 ottobre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
, nato in [...], l'[...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...].da Reginella n. 3 Vill. San Michele,
[...]
elettivamente domiciliato in Messina, Via Nicola Fabrizi 109, presso lo studio dell'avv. Caterina Peditto del Foro di Messina, codice fiscale
(fax n. 090/716542, email: C.F._2
pec: , che lo Email_1 Email_2
rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio. Ammesso al patrocino a spese dello Stato con delibera n 2981/2022 del 30 /11/2022
opponente
Contro (già Controparte_1 [...]
, società con unico socio, soggetta ad attività di Controparte_2
direzione e coordinamento di C.F./P.I./R.I. , con CP_2 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale euro
10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore, dott.
(C.F. ), in qualità di legale Controparte_3 C.F._3
rappresentante pro tempore di (C.F./P.I./R.I. ), CP_4 P.IVA_2
in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott. Per_1
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), registrato
[...]
all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T
(Allegato 1), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n.
63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (C.F.
– che la rappresenta e difende giusta procura redatta C.F._4
su foglio separato e depositata, unitamente al presente atto, in copia informatica conforme all'originale – il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 095.2933724 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
Opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in opposizione il signor Pt_1
impugnava il decreto ingiuntivo n.1326/2022 , emesso il
[...]
23.09.2022 (R.G. n. 4207/2022), dal Tribunale di Messina, Sezione Seconda,
, notificato all'opponente, con il quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 6.673,42, per le causali indicate in ricorso, oltre interessi al saggio e con le decorrenze indicate in ricorso…”, oltre alle spese ed ai compensi della procedura d'ingiunzione, liquidati in “…euro 145,50 per spese vive, ed euro
650,00 per compensi professionali oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge…”
Chiedeva pertanto dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1326/202 evidenziando la necessità di sospendere il giudizio ai sensi degli artt. 295 e ss. del c.p.c. e dell'art. 211 delle disp. att.
c.p.p., in ragione della pendenza di un processo penale, instaurato a suo carico sulla scorta degli accertamenti effettuati dai tecnici di E-Distribuzione
S.p.A., da cui traeva origine il credito per cui è causa;
rilevava la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto;
l'infondatezza del credito azionato, per avere egli sempre regolarmente pagato le fatture medio tempore emesse dall'opposta; di non avere ricevuto alcun sollecito di pagamento, anteriormente alla notifica dell'opposto titolo monitorio;
adduceva l'erroneità della ricostruzione e della quantificazione dei consumi di energia elettrica addebitatigli stante la mancata comunicazione della fattura
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2025 , udienza cartolare in cui perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente, indi assunta in decisione il 30 ottobre 2025 senza concessione di termini.
Premesso che l'art. 295 cod. proc. civ., prevede la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione della causa in corso dipende dalla risoluzione di una controversia pregiudiziale pendente davanti allo stesso giudice o a un altro giudice, sussistendo un vincolo di consequenzialità tra le due questioni, una delle quali costituisca un antecedente logico-giuridico dell'altra. Invero nel caso di specie risulta contestato dall'opponente l'addebito di consumi, ritenuti eccessivi, che prescinde da una eventuale responsabilità penale del ricorrente, pertanto la norma sopra evocata non trova applicazione.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione. “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
“…Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del 17-05-2024).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria relativa al pagamento della fattura portante n.83709039091747A
Del 09.07.2020 con la quale veniva richiesto il pagamento di euro 6.673,42
€ afferente consumi fatturati dal 16.05.2015 al 17.10.2018, rilevando l'eccessività dei consumi per i quali era stato richiesto il pagamento
Giova osservare che dalla documentazione versata in atti si evince che il giorno11/12/ 2018 tecnici di EL DI , incaricati di pubblico di servizio addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di DI dell'energia elettrica (Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 7566), hanno riscontravano l'esistenza di situazioni create allo scopo di “…sottomisurare o non misurare l'energia prelevata…alterare o escludere la limitazione della potenza prelevata…sottomisurare o non misurare la potenza prelevata…”
Relazionavano: “ULTERIORI CONTROLLI TECNICI IN
LABORATORIO SUL MISURATORE OGGETTO DELLA VERIFICA,
DOVE SI RISCONTRA LA MANOMISSIONE DEI SIGILLI
TERMOFUSI DIETRO LA CALOTTA. È STATA ESEGUITA LA
PROVA METROLOGICA CON STRUMENTO ZERA MT 310 SN 030234
ED È STATO ACCERTATO UN ERRORE MEDIO DI REGISTRAZIONE
ENERGIA E POTENZA IN NEGATIVO PARI AL −75,61%. È STATO
ESEGUITO L'ESAME INTERNO ED È STATO RISCONTRATO UN
FILO RA COLLEGATO SULLA SCHEDA ELETTRONICA. A
FINE OPERAZIONI IL CONTATORE È STATO REPERTATO IN
BUSTA CHIUSA AVENTE N. 0011866. VERIFICA ESEGUITA IN
PRESENZA DEL CLIENTE SIG. POPOLO Pt_2
,riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante
[...]
giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass.
22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente non ha fornito prova idonea diretta a paralizzare la pretesa creditoria avanzata.
Or, nel caso di specie i consumi indicati nella tabella comunicata all'opponente afferente il periodo dal 16 maggio 2015 al 17 ottobre 2017 sono stati calcolati in base ad una ricostruzione stante una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi” di energia elettrica.
Dalle risultanze istruttorie e nello specifico dal verbale redatto dai tecnici che hanno eseguito il sopralluogo, incaricati di pubblico servizio, con la verifica sopra indicata, il cui verbale è stato consegnato a , è Parte_1
stato accertato che il contatore era manomesso. Nella nota si legge ancora che “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 16/05/2015, ed è stato rimosso a seguito di intervento tecnico il 17/10/2018”.Tale verbale è stato sottoscritto dall'intestatario dell'utenza.
Infine dalla documentazione versata in atti si evince che il Distributore ha comunicato il periodo al quale inerisce la fattura per cui è causa – ed è stata effettuata sulla base del criterio oggettivo “del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, indicando i quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché i periodi di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione .
Tantomeno scalfiscono il quadro probatorio le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dai signori e ,facenti parte Parte_3 Parte_4
del nucleo familiare in quanto riferiscono in modo generico sulla non utilizzabilità di impianti di climatizzazione nel periodo oggetto di contestazione.
Non può pertanto revocarsi in dubbio la legittimità della fattura sulla base dei dati di misura ricostruiti dal Distributore per l'intero periodo di somministrazione di energia elettrica dal 16 maggio 2015 al 17 ottobre 2018
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, il verbale ispettivo di accertamento della manomissione del contatore redatto dal Distributore competente, in contraddittorio con il cliente, fa piena prova in ordine alla provenienza del suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Corte di Cassazione, con la sentenza 5 aprile 2017 n. 8823)
Orbene alla luce di quanto affermato dai giudici di legittimità in caso di manomissione, è legittimo l'uso di metodi presuntivi per calcolare i consumi, come quello basato sulla “potenza tecnicamente prelevabile del cavo”( ordinanza cass. Civ. sez III n 20769/2025)
Or, l'onere della prova sui consumi energetici si sposta sull'utente, che deve dimostrare la sproporzione dei consumi addebitati o l'estraneità alla manomissione.
Giova osservare a tal uopo che l'opponente era responsabile della conservazione e dell'integrità dell'apparecchio del distributore, salva l'ipotesi di danneggiamento ad opera di terzi.
Posto che non risulta presentata denuncia in tal senso all'Autorità di
Pubblica sicurezza da parte dell'opponente ,può affermarsi che l'opposta dopo aver assunto ex lege la titolarità del rapporto di somministrazione di energia elettrica e altrettanto legittimamente, ricevuti i dati di misura ricostruiti dal Distributore, abbia emesso la fattura per cui è causa.
La fattura per cui è causa è stata emessa sulla base dei dati comunicati dal
Distributore territorialmente che ha provveduto alla ricostruzione dei consumi dando evidenza del proprio operato nella Tabella di ricostruzione dei consumi trasmessa all' opponente e non contestata da quest'ultimo.
Può pertanto riconoscersi la validità della ricostruzione dei consumi operata in via presuntiva, ove il credito si fonda a seguito dell'accertamento avvenuto il 11 dicembre 2018 all'esito del quale era stata rilevata la manomissione del contatore e sulla quantificazione effettuata.
L'opposizione risulta infondata e pertanto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta l' opposizione proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 17/11/2022 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo portante n.1326/2022 emesso dal Tribunale di Messina il
23.09.2022.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.928,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 30 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.5427 \ 2022 introitata in decisione il 30 ottobre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
, nato in [...], l'[...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...].da Reginella n. 3 Vill. San Michele,
[...]
elettivamente domiciliato in Messina, Via Nicola Fabrizi 109, presso lo studio dell'avv. Caterina Peditto del Foro di Messina, codice fiscale
(fax n. 090/716542, email: C.F._2
pec: , che lo Email_1 Email_2
rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio. Ammesso al patrocino a spese dello Stato con delibera n 2981/2022 del 30 /11/2022
opponente
Contro (già Controparte_1 [...]
, società con unico socio, soggetta ad attività di Controparte_2
direzione e coordinamento di C.F./P.I./R.I. , con CP_2 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale euro
10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore, dott.
(C.F. ), in qualità di legale Controparte_3 C.F._3
rappresentante pro tempore di (C.F./P.I./R.I. ), CP_4 P.IVA_2
in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott. Per_1
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), registrato
[...]
all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T
(Allegato 1), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n.
63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (C.F.
– che la rappresenta e difende giusta procura redatta C.F._4
su foglio separato e depositata, unitamente al presente atto, in copia informatica conforme all'originale – il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 095.2933724 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
Opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in opposizione il signor Pt_1
impugnava il decreto ingiuntivo n.1326/2022 , emesso il
[...]
23.09.2022 (R.G. n. 4207/2022), dal Tribunale di Messina, Sezione Seconda,
, notificato all'opponente, con il quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 6.673,42, per le causali indicate in ricorso, oltre interessi al saggio e con le decorrenze indicate in ricorso…”, oltre alle spese ed ai compensi della procedura d'ingiunzione, liquidati in “…euro 145,50 per spese vive, ed euro
650,00 per compensi professionali oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge…”
Chiedeva pertanto dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1326/202 evidenziando la necessità di sospendere il giudizio ai sensi degli artt. 295 e ss. del c.p.c. e dell'art. 211 delle disp. att.
c.p.p., in ragione della pendenza di un processo penale, instaurato a suo carico sulla scorta degli accertamenti effettuati dai tecnici di E-Distribuzione
S.p.A., da cui traeva origine il credito per cui è causa;
rilevava la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto;
l'infondatezza del credito azionato, per avere egli sempre regolarmente pagato le fatture medio tempore emesse dall'opposta; di non avere ricevuto alcun sollecito di pagamento, anteriormente alla notifica dell'opposto titolo monitorio;
adduceva l'erroneità della ricostruzione e della quantificazione dei consumi di energia elettrica addebitatigli stante la mancata comunicazione della fattura
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2025 , udienza cartolare in cui perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente, indi assunta in decisione il 30 ottobre 2025 senza concessione di termini.
Premesso che l'art. 295 cod. proc. civ., prevede la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione della causa in corso dipende dalla risoluzione di una controversia pregiudiziale pendente davanti allo stesso giudice o a un altro giudice, sussistendo un vincolo di consequenzialità tra le due questioni, una delle quali costituisca un antecedente logico-giuridico dell'altra. Invero nel caso di specie risulta contestato dall'opponente l'addebito di consumi, ritenuti eccessivi, che prescinde da una eventuale responsabilità penale del ricorrente, pertanto la norma sopra evocata non trova applicazione.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione. “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
“…Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del 17-05-2024).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria relativa al pagamento della fattura portante n.83709039091747A
Del 09.07.2020 con la quale veniva richiesto il pagamento di euro 6.673,42
€ afferente consumi fatturati dal 16.05.2015 al 17.10.2018, rilevando l'eccessività dei consumi per i quali era stato richiesto il pagamento
Giova osservare che dalla documentazione versata in atti si evince che il giorno11/12/ 2018 tecnici di EL DI , incaricati di pubblico di servizio addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di DI dell'energia elettrica (Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 7566), hanno riscontravano l'esistenza di situazioni create allo scopo di “…sottomisurare o non misurare l'energia prelevata…alterare o escludere la limitazione della potenza prelevata…sottomisurare o non misurare la potenza prelevata…”
Relazionavano: “ULTERIORI CONTROLLI TECNICI IN
LABORATORIO SUL MISURATORE OGGETTO DELLA VERIFICA,
DOVE SI RISCONTRA LA MANOMISSIONE DEI SIGILLI
TERMOFUSI DIETRO LA CALOTTA. È STATA ESEGUITA LA
PROVA METROLOGICA CON STRUMENTO ZERA MT 310 SN 030234
ED È STATO ACCERTATO UN ERRORE MEDIO DI REGISTRAZIONE
ENERGIA E POTENZA IN NEGATIVO PARI AL −75,61%. È STATO
ESEGUITO L'ESAME INTERNO ED È STATO RISCONTRATO UN
FILO RA COLLEGATO SULLA SCHEDA ELETTRONICA. A
FINE OPERAZIONI IL CONTATORE È STATO REPERTATO IN
BUSTA CHIUSA AVENTE N. 0011866. VERIFICA ESEGUITA IN
PRESENZA DEL CLIENTE SIG. POPOLO Pt_2
,riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante
[...]
giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass.
22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente non ha fornito prova idonea diretta a paralizzare la pretesa creditoria avanzata.
Or, nel caso di specie i consumi indicati nella tabella comunicata all'opponente afferente il periodo dal 16 maggio 2015 al 17 ottobre 2017 sono stati calcolati in base ad una ricostruzione stante una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi” di energia elettrica.
Dalle risultanze istruttorie e nello specifico dal verbale redatto dai tecnici che hanno eseguito il sopralluogo, incaricati di pubblico servizio, con la verifica sopra indicata, il cui verbale è stato consegnato a , è Parte_1
stato accertato che il contatore era manomesso. Nella nota si legge ancora che “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 16/05/2015, ed è stato rimosso a seguito di intervento tecnico il 17/10/2018”.Tale verbale è stato sottoscritto dall'intestatario dell'utenza.
Infine dalla documentazione versata in atti si evince che il Distributore ha comunicato il periodo al quale inerisce la fattura per cui è causa – ed è stata effettuata sulla base del criterio oggettivo “del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, indicando i quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché i periodi di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione .
Tantomeno scalfiscono il quadro probatorio le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dai signori e ,facenti parte Parte_3 Parte_4
del nucleo familiare in quanto riferiscono in modo generico sulla non utilizzabilità di impianti di climatizzazione nel periodo oggetto di contestazione.
Non può pertanto revocarsi in dubbio la legittimità della fattura sulla base dei dati di misura ricostruiti dal Distributore per l'intero periodo di somministrazione di energia elettrica dal 16 maggio 2015 al 17 ottobre 2018
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, il verbale ispettivo di accertamento della manomissione del contatore redatto dal Distributore competente, in contraddittorio con il cliente, fa piena prova in ordine alla provenienza del suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Corte di Cassazione, con la sentenza 5 aprile 2017 n. 8823)
Orbene alla luce di quanto affermato dai giudici di legittimità in caso di manomissione, è legittimo l'uso di metodi presuntivi per calcolare i consumi, come quello basato sulla “potenza tecnicamente prelevabile del cavo”( ordinanza cass. Civ. sez III n 20769/2025)
Or, l'onere della prova sui consumi energetici si sposta sull'utente, che deve dimostrare la sproporzione dei consumi addebitati o l'estraneità alla manomissione.
Giova osservare a tal uopo che l'opponente era responsabile della conservazione e dell'integrità dell'apparecchio del distributore, salva l'ipotesi di danneggiamento ad opera di terzi.
Posto che non risulta presentata denuncia in tal senso all'Autorità di
Pubblica sicurezza da parte dell'opponente ,può affermarsi che l'opposta dopo aver assunto ex lege la titolarità del rapporto di somministrazione di energia elettrica e altrettanto legittimamente, ricevuti i dati di misura ricostruiti dal Distributore, abbia emesso la fattura per cui è causa.
La fattura per cui è causa è stata emessa sulla base dei dati comunicati dal
Distributore territorialmente che ha provveduto alla ricostruzione dei consumi dando evidenza del proprio operato nella Tabella di ricostruzione dei consumi trasmessa all' opponente e non contestata da quest'ultimo.
Può pertanto riconoscersi la validità della ricostruzione dei consumi operata in via presuntiva, ove il credito si fonda a seguito dell'accertamento avvenuto il 11 dicembre 2018 all'esito del quale era stata rilevata la manomissione del contatore e sulla quantificazione effettuata.
L'opposizione risulta infondata e pertanto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta l' opposizione proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 17/11/2022 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo portante n.1326/2022 emesso dal Tribunale di Messina il
23.09.2022.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.928,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 30 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò