Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRA STRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di RG 3747/2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Melucci con studio a Salerno ed ivi elettivamente domiciliato giusta mandato in atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati CP 1
Giovanni Vincenzo Arena a Carmen Di Giacomo, con studio in Postiglione ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
Nonché
n persona Controparte 2 del Curatore;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
RT al fine conveniva in giudizio Controparte 1 nonché la '
CP 1 delle spese di custodiadi accertare e dichiarare che la stessa non è creditrice della società
dell'autocarro targato ZA926RY per € 14.561,31 di cui alla fattura n. 1/A del 12.1.2023, in quanto dette spese sono dovute dal proprietario del veicolo sequestrato, ovvero dalla convenuta Curatela, con vittoria di spese e competenze del giudizio e distrazione in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
A fondamento della domanda di accertamento negativo del credito, la parte allegava: di avere sottoposto a pignoramento, tra gli altri, l'autocarro Iveco con targa ZA926RY già di proprietà del
che la procedura esecutiva era stata dichiara improcedibile con ordinanza del 20.10.2021 proprio a causa dell'intervenuto fallimento della società sua debitrice;
che egli aveva anche sporto denuncia per il reato di cui all'art. 388 c.p. in quanto il legale rappresentante, malgrado intimazione dell'ufficiale giudiziario, continuava a far liberamente circolare i messi sottoposti a pignoramento;
che, infatti, in data 19.2.2019 i carabinieri di Colliano, a seguito di controllo su strada, avevano accertato la circolazione del mezzo targato ZA 926RY sottoponendolo a sequestro amministrativo, giusta art. 13 L. 689/1981, consegnandolo alla società CP 1 in custodia;
che gli operanti rendevano noto sia alla Prefettura di Salerno sia all'Istituto
Vendite Giudiziarie del disposto sequestro amministrativo;
che i medesimi dopo la richiesta di dissequestro da parte della Curatela si rivolgevano al tribunale perché indicasse il soggetto a cui carico dovessero essere poste le spese di custodia;
che in data 16.1.2023 la società CP 1 aveva richiesto alla società creditrice e pignorante il pagamento della fattura n. 1/A per spese di custodia per gli anni dal 2020 al 2022 per un totale di 1095 giorni per € 10,90 al giorno;
che tale credito non poteva essere azionato nei confronti della società creditrice, sia in base alle norme in materia di esecuzione, sia in base alle norme di cui alla L. 689/1981; che il debitore doveva essere individuato nel proprietario del mezzo, ovvero, alla attualità, nella Curatela del Fallimento.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società CP 1 la quale, in via preliminare eccepiva:
l'incompetenza per territorio del giudice adito in forza dei criteri di radicamento territoriale di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. ma anche dell'art. 1182 c.c.; improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita;
improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento ai sensi dell'art. 52
L.F.; nel merito, la parte contestava gli assunti attorei, menzionando precedenti giurisprudenziali a sostegno della proprie argomentazioni e spiegava domanda riconvenzionale di condanna della attrice al pagamento della somma di € 14.561,00 ovvero della diversa, maggiore o minore somma che fosse ritenuta di giustizia;
in subordine, condanna della RT al pagamento della medesima somma ovvero della diversa, maggiore o minore somma, che risultasse dovuta, in ogni caso da determinare anche a mezzo di CTU.
RT , malgrado Non si costituiva, invece, in giudizio la Curatela CP_2 notifica del 2.10.2023, e della quale va, pertanto, dichiara la contumacia.
La domanda proposta dall'attore è inammissibile quanto all'accertamento del debito per spese di custodia in capo alla Curatela, e, del pari, è inammissibile la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dalla parte convenuta nei confronti della medesima Curatela, mentre appare fondata, nel merito, la domanda di accertamento negativo proposta dall'attore nei confronti della convenuta
CP 1 In fatto, su iniziativa della società attrice, nel 2018 a carico della debitrice di RT
[...] in bonis, era eseguito pignoramento di una serie di mezzi, autocarri, autoveicoli e semirimorchi, di proprietà della prima, ed era intimato al debitore di consegnare i mezzi entro dieci giorni dalla notifica del pignoramento all'Istituto vendite Giudiziarie, sito in Potenza, Via Isca del Pioppo.
Malgrado notifica del pignoramento e sua trascrizione, i Carabinieri rivenivano TE , indicato nel verbale come titolare della società, alla guida del mezzo indicato in citazione.
Alla constata violazione amministrativa di cui all'art. 13 L. 689/1981, con avviso della facoltà di proporre opposizione, faceva seguito come per legge il sequestro amministrativo del mezzo che era consegnato dai Carabinieri alla società Controparte_1 con affidamento in custodia giudiziale". 66
La fattura in contestazione si riferisce alle spese derivanti dall'affidamento del mezzo da parte dei carabinieri accertatori alla odierna convenuta.
Si osserva come la Curatela, stante la accertata inefficacia del pignoramento, il 28.6.2022 domandava il dissequestro del mezzo ai Carabinieri procedenti, i quali investivano, a loro volta, il giudice del fallimento in merito alla istanza di dissequestro ed alla precisazione del soggetto sul quale dovevano ritenersi gravanti le spese di custodia dell'automezzo.
Come documentato, la procedura esecutiva individuale diveniva improcedibile nel 2021, stante il fallimento della debitrice, mentre risulta che il legale rappresentante della società sia stato anche condannato per il reato di cui all'art. 388 c.p. per la mancata consegna dei mezzi sottoposti a pignoramento ad IV nel termine assegnatogli.
Dall'insieme delle emergenze probatorie descritte emerge che il debitore, sin dalla data di notifica del pignoramento, era stato costituto custode dei beni e che malgrado ciò egli non aveva provveduto a
Part farne consegna all' nel termine assegnatogli.
In merito al disposto sequestro, l'art. 13 della L.689/1981 menzionato dai carabinieri anche nelle comunicazioni all'IV di Salerno, prevede che: "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione....". Il successivo art. 19 prevede che: "Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine,
l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria...".
L'istanza di dissequestro era proposta dalla Curatela solo nel 2022.
Nel caso di specie, atteso che la circolazione di un veicolo sottoposto a pignoramento non rientra nelle previsioni dell'applicazione di sanzioni previste dal Codice della Strada, nondimeno i carabinieri hanno legittimamente sottoposto a sequestro amministrativo il mezzo in forza della previsione di cui all'art. 521 bis c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile.
Infatti, il comma 4 della norme succitata prevede che, decorso il termine per la consegna dei mezzi all'IV, a carico del debitore nominato custode con il medesimo pignoramento, gli organi di polizia che accertino la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione e 66
consegnano il bene all'Istituto vendite Giudiziarie" più vicino al luogo ove il bene viene rinvenuto.
A tanto tuttavia erroneamente gli operanti pare non abbiano proceduto, consegnando invece l'autocarro alla società convenuta, che ha sostenuto spese di custodia.
Ed infatti, il quarto comma prevede che nel caso di sequestro del mezzo da parte degli operanti “si applica il comma 3, ovvero la norma che individua IV come custode del bene pignorato dal momento della consegna.
Orbene, in forza del medesimo art. 521 bis 2, ed anche del comma 3 del medesimo articolo, il debitore
è costituito custode dei beni al momento della notifica del pignoramento “senza diritto a compenso" assumendo l'IV il ruolo di custode solo con la consegna, e non prima.
Da tanto discende che nel caso concreto :
Part gli operanti avrebbero dovuto consegnare l'automezzo all' e non alla società individuata dai medesimi in via del tutto autonoma, ed in contrasto con la norma di riferimento;
il ruolo di custode è rimasto, paradossalmente ed in difetto di provvedimenti idonei, in capo al debitore cui il mezzo è stato sequestrato;
l'esecuzione è stata dichiara improcedibile per intervenuto fallimento con le conseguenze di cui all'art. 51 L.F.;
l'IV non è mai diventato custode dei beni pignorati.
La circostanza che la custodia sia stata affidata dai carabinieri a soggetto diverso da IV rende inapplicabile alla società, cui il mezzo è stato consegnato ed odierna convenuta, la disciplina speciale di cui al DM 109/1997, anche quanto ai compensi spettanti in caso di vendita non eseguita ovvero al rimborso delle spese di custodia giusta art. 37 del medesimo d.m.
Pertanto, pure ammesso che l'improcedibilità per intervenuto fallimento non esoneri il GE dal disporre l'eventuale compenso all'IV ( o anche il rimborso a questi delle spese di custodia) facendo applicazione delle regole generali di cui all'art. 8 DPR 115/2002 e 95 c.p.c. (per cui le spese sono anticipate dal creditore procedente), nel caso concreto IV non è mai diventato custode dei beni pignorati, né il mezzo è stato venduto con conseguente riparto del ricavato.
In linea generale, si osserva che il custode non ha diritto al compenso se non l'ha chiesto e non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina giusta art. 522 c.p.c. e se è vero che il medesimo ha diritto al rimborso delle spese di custodia si è sostenuto che qualora il creditore procedente non le anticipi, il custode può rifiutare l'incarico dovendo altrimenti sostenerle e potendone chiedere il pagamento al giudice della esecuzione con il ricavato della vendita del bene. ( cfr. Cass. n.2875/1976)
Nel caso concreto non vi è stata alcuna richiesta e, allo stato, la vendita dei bene pare non sia materialmente avvenuta
Peraltro, in base alle regole generali in materia di sequestro amministrativo di veicolo ( si è detto che nel caso di specie non si tratta di fattispecie cui il codice della Strada ricollega il sequestro del mezzo) a norma del DPR 571/1982, menzionato nondimeno nel verbale di sequestro, le spese di custodia del mezzo sequestrato sono anticipate dall'Amministrazione cui appartiene l'organo che ad esso ha proceduto al sequestro salvo poi il recupero, in linea generale, a gravare sull'avente diritto alla restituzione o sul trasgressore.
Part Ed allora, in assenza di formale consegna del bene ad come previsto dall'art. 521 bis c.p.c. non può sostenersi che le spese sostenute dal terzo possano gravare, tra l'altro in via definitiva, sul creditore procedente. Per l'insieme delle ragioni sin qui esplicitate la domanda di accertamento negativo va accolta, accertando l'insussistenza, in capo all'attore, del debito di cui alla fattura n. n. 1/A emessa dalla società convenuta.
In ordine alla spese di lite le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra attrice e convenuta costituita in quota di metà e sono liquidate, al netto della quota compensata in complessivi, €
1.600,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, somma determinata in base al valore ed alla natura della causa, alle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) ed ai criteri tariffari di cui al dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati ai minimi in relazione alla fase di istruzione/trattazione ed in misura sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa per le restanti fase.
Per la restante parte, la circostanza che i carabinieri non hanno provveduto, come avrebbero dovuto, Part alla consegna del mezzo ad affidandolo, invece,ad un custode che essi non avrebbero potuto nominare autonomamente, come se si trattasse di un sequestro eventualmente preordinato alla confisca, ovvero seguendo regole diverse da quelle applicabili in concreto, integra gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese tra attrice e convenuta in quota di metà.
Per la parte non compensata, ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito della attrice, per fattone anticipo.
Nulla spese nei rapporti tra parte attrice e convenuta CP 1 e Curatela contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e sulla domanda riconvenzionale proposta daParte 1 CP 1 ogni altra eccezione, deduzione allegazione e domanda disattesa:
1) Dichiara improcedibili le domande proposte dalle parti nei confronti della [...]
RT CP 12) Accoglie la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta accertando l'inesistenza relativamente alla prima del debito di cui alla fattura n. 1/A del
12.1.2023;
3) Condanna la convenuta CP 1 al pagamento della metà delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 1.600,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota e disponendo il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo;
4) Nulla spese nei rapporti tra le parti attrice e convenuta costituita e la Curatela contumace.
Così deciso in Potenza 30. 4 2025 Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRA STRO