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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico
Veneranda Nazzaro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 4481 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: giudizio ex art. 616 c.p.c.
TRA
Avv. quale procuratore di sé medesima elett.te dom.ta presso il suo Parte_1 studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Matteotti n. 1
- attore
CONTRO
in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Carlo Formisano presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Francesco Cilea n° 240, per procura in atti
-convenuto
NONCHE' in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Marcone con il Controparte_2 quale elett.te domicilia presso l'Ufficio Legale Sud – Piazza Matteotti n.2. – Napoli, per procura in atti.
- convenuto
Conclusioni: per parte attrice: Voglia il Tribunale adito:1) condannare l' Controparte_3 al pagamento in favore della ricorrente dei diritti successivi sulla sorta capitale (già
[...] corrisposta), come da precetto notificato, oltre le competenze e spese di esecuzione (di notifica e di iscrizione a ruolo); 2) Condannare l' al pagamento delle spese Controparte_1 processuali di questa fase nonché di quelle relative alla fase esecutiva dinanzi sempre alla Dott.ssa Nazzaro recante RG. 3287/22. per parte convenuta l'avv. Carlo Formisano per Controparte_1
si riporta ai propri scritti difensivi. Controparte_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2023, l'istante introduceva il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione proposta nel giudizio di pignoramento presso terzi ( R.G.E.
n. 3287/2022) dal debitore , e definita con Controparte_1 ordinanza di sospensione dell'esecuzione resa, ai sensi degli artt. 615, 616 e 624 c.p.c., dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, in data 22.08.2025 e di cui deduceva la illegittimità.
In particolare, parte riassumente premetteva che: - la procedura di pignoramento presso terzi era stata azionata in virtù di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3088/2021 del Giudice di
Pace di Afragola, con cui veniva riconosciuto in favore della medesima, l'importo di € 200 a titolo di compensi professionali di procuratore e di € 50 a titolo di spese di giudizio oltre accessori ed oneri fiscali;
- la sentenza veniva notificata in data 28.02.2022 e l'ente debitore, in data 7.04.2022, inviava assegno per € 282,20 anziché l'importo corretto di € 289,20; - pertanto, la creditrice restituiva l'assegno con pec del 26.04.2022; - di seguito, in mancanza del pagamento della somma di € 289,20 provvedeva a notificare atto di precetto in data 1.07.2022 ed in data 12.07.2022 notificava l'atto di pignoramento;
- in pari data, la debitrice inviava comunicazione pec con cui riferiva di aver disposto per il pagamento del dovuto, ma la creditrice riscontrava con la richiesta del maggior dovuto per spese e compensi delle attività prodromiche all'esecuzione e di esecuzione;
- pertanto, ricevuto l'assegno per l'importo di € 289 , lo tratteneva in acconto del maggior dovuto e con successiva pec preannunciava il proseguimento dell'azione esecutiva per la realizzazione del credito maturato a titolo di ulteriori compensi e spese di procedura esecutiva.
Su tali premesse, domandava di condannare l' al Controparte_3 pagamento in favore della ricorrente dei diritti successivi sulla sorta capitale, come da precetto notificato, oltre le spese di esecuzione (di notifica e di iscrizione a ruolo) nonché al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e della fase cautelare.
Si è costituita ribadendo le difese assunte Controparte_1 nell'atto di opposizione ed ha concluso per la conferma della richiamata ordinanza del 22 agosto
2023 ed il conseguente rigetto di ogni pretesa della creditrice procedente nei propri confronti.
Si è, altresì, costituita in giudizio uale terzo pignorato eccependo la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva per aver correttamente adempiuto agli obblighi cedenti al terzo pignorato ai sensi degli artt. 546 e 547 c.p.c.
2 Il giudizio, in mancanza di istanze istruttorie, veniva rinviato all'udienza del 31.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed, all'esito di rinvio d'ufficio, riservato in decisione all'udienza del
20.03.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In apertura di motivazione, è opportuno osservare che l'opposizione all'esecuzione, di cui si controverte in questa sede, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., secondo comma, in quanto introdotta dopo l'inizio dell'esecuzione, è giudizio a bifasicità eventuale, in quanto segue una scansione articolata in due fasi: - una prima fase, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al giudice della esecuzione, imperniata su un'udienza svolta in camera di consiglio (art.185 disp. att.
c.p.c.) ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza, ha ad oggetto la delibazione sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva e si conclude con un provvedimento in forma di ordinanza, soggetta a reclamo, avente, quale contenuto predeterminato dalla legge, la fissazione ad opera del G.E. di un termine perentorio (art.616 c.p.c.) per l'introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito;
- una seconda fase, eventuale, aperta dall'atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito avente ad oggetto il merito della lite, definita, in forza di tutti gli strumenti assertivi e asseverativi della cognizione piena, con sentenza.
Ancora in via preliminare, va rilevato che la convenuta-opposta solo in comparsa conclusionale ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Torre Annunziata, in favore del Tribunale di Napoli in applicazione dell'art. 26 bis, primo comma, c.p.c. sul rilievo che il debitore sia una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, c.p.c.
Fermo restando che detta eccezione risulta tardivamente proposta nel presente giudizio a cognizione ordinaria, cionondimeno, tenuto conto che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio, va ribadita l'infondatezza della stessa.
Invero, non può ritenersi applicabile, nei confronti di Controparte_1
la disciplina speciale posta dal primo comma dell'art. 26 bis c.p.c., Di fatti, nel
[...] contesto giuridico e giurisprudenziale di riferimento, non è consentito attribuire ad
[...]
la qualifica di Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, Controparte_1 comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 in quanto manca il precettivo dettato legislativo in tal senso. Stante l'inapplicabilità della citata disposizione legislativa, in applicazione della disciplina generale, ossia del secondo comma dell'art. 26 bis c.p.c., il procedimento esecutivo è stato correttamente incardinato dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Torre
Annunziata giacchè a mente della disciplina generale: “fuori dei casi di cui al primo comma ( Foro
3 delle Esecuzioni Forzate nei confronti delle PP.AA.) per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
A tale riguardo, vale precisare che, secondo l'orientamento consolidato della S.C. di Cassazione, in materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore comporta, ove il debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda ( Cass. civ. ord. 3077/ 2014; sent. 11758/2002).
Sotto tale profilo, va rilevato che in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui contesti la competenza, sicché, l'ente convenuto è tenuto a provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che la stessa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Cass. civ., sez. VI, 14.10.2011, n. 21253). Di conseguenza, la competenza territoriale risulta correttamente radicata dinanzi il Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Torre Annunziata non essendo contestato tra le parti che la sede di Castellammare di Stabia, ove è stato notificato l'atto di pignoramento al debitore, costituisca sede operativa dello stesso.
Passando alla disamina del merito del presente giudizio, va rilevato che l'opponente ha lamentato l'abusività del comportamento del creditore per aver coltivato la procedura esecutiva nonostante lo spontaneo adempimento con il pagamento della somma di € 282,20, rifiutato dal creditore giacchè inferiore di € 7,20 alla somma effettivamente dovuta e sebbene avesse poi adempiuto anche alla corresponsione dell'importo maggiorato come richiesto, ma, trattenuto in tale successiva rimessa, a titolo di acconto sulle somme ulteriori maturate per spese e compensi di procedura esecutiva.
Il tema della decisione involge, dunque, la questione dell'abuso del processo nell'ambito dell'esecuzione forzata.
In argomento, va, preliminarmente, rilevato che così come l'azione di cognizione, anche l'azione esecutiva deve essere sorretta da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Infatti, costituisce principio generale (tanto del diritto delle obbligazioni, quanto del diritto processuale) quello in base al quale le parti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede. Tale principio, nelle sue varie declinazioni, comporta il divieto di aggravare inutilmente la posizione del debitore,
4 abusando dello strumento processuale;
in particolare, l'abuso è predicabile quando viene violato quel complesso di obblighi (di lealtà, di chiarezza, di coerenza e di fedeltà) che, secondo la coscienza generale, debbono essere rispettati nei rapporti tra i consociati, imponendo al creditore di prendere in considerazione anche l'interesse del debitore.
Occorre, inoltre, considerare, per quanto rileva nella presente decisione, che la questione dell'abuso dei mezzi di espropriazione si interseca, con la disciplina che presidia la ripetibilità degli oneri sostenuti per dare corso all'azione esecutiva. In argomento, è intervenuta risolutivamente la S.C. di Cassazione con l'Ordinanza n. 9877/2021, enunciando il seguente principio di diritto: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma”.
Deve, invero, rilevarsi che la suddetta pronuncia si pone sul solco di numerosi conformi in relazione all'analoga ipotesi delle spese di precetto (nonchè delle spese anteriori allo stesso), che indicavano che “in tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 e art. 91 c.p.c., comma 2), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse – sulla scorta del c.d. principio di causalità – siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorchè in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento;
ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 02/12/2008;
Ordinanza n. 30300 del 23/12/2008; Sentenza n. 17895 del 10/09/2015).
5 Va, ulteriormente, chiarito che allorquando la procedura esecutiva abbia ad oggetto un credito di natura meramente patrimoniale, essa “non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso”. Come indicato dalla S.C. di Cassazione, con orientamento granitico sul punto, tale interpretazione non è in contrasto con il diritto costituzionale ad agire in giudizio ex art. 24 Cost.: tale norma “non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che (…) il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzitutto economica e, quindi, anche giuridica”. La giurisdizione è infatti una risorsa limitata ed è un bene protetto sia dall'art. 111 Cost., sia dall'art. 6 CEDU ( in tale senso sentenza Cass.civ. 3.3.2015, n. 4228; 15/12/2015, n. 25224; Cass.
05/11/2020, n. 24691 sullo stesso solco Cass, Civ. n. 1489/2023 in ordine alla nozione di entità economica oggettivamente minima che non costituisce titolo sufficiente per agire in executivis).
Calando i suesposti principi nella fattispecie in esame, in relazione alle spese di pignoramento pretese da parte creditrice, è di rilievo la verifica della collocazione temporale del pagamento, della somma di € 282,20 anziché di € 289,20.
Orbene, risulta non contestato tra le parti che: - l'assolvimento delle somme costituite, in favore della creditrice, con la sentenza n. 3088/2021 emessa dal DP Afragola ( titolo esecutivo) è avvenuto in data 7.04.2022; - che tale primo pagamento veniva rifiutato, in data 26.04.2022, dalla creditrice per una differenza, a suo avere, di € 7,20; - che l'azione esecutiva veniva, quindi, intrapresa per la realizzazione dell'importo di € 289,20 ossia per un residuo dovuto di € 7,20 rispetto alla somma di € 282,20 spontaneamente corrisposto dal debitore;
- che il pignoramento veniva notificato in data 12.07.2022 ed in pari data la creditrice aveva ricevuta comunicazione pec del debitore di aver inviato assegno con l'importo corretto;
- che in data 18.07.2022, la creditrice riceveva l'assegno corretto per € 289,20 che stavolta tratteneva, ma, come precisava all'esecutato, a titolo di acconto della maggior somma per spese e compensi di procedura esecutiva frattanto maturati in suo favore ( ( cfr. pec dell'avv. del 2.09.2022). Parte_1
Tale essendo il contesto fattuale di riferimento, deve rilevarsi, che l'azione esecutiva è stata intrapresa per la realizzazione di un maggior credito di euro 7,20 non corrisposti con il pagamento del 7.04.2022, ossia per un credito, a tale epoca, irrisorio;
che parte creditrice rifiutava il pagamento dell'importo di € 282,20 nella consapevolezza della irrisorietà di quel credito, giacchè riferiva nella nota pec di relativa remissione al debitore, che in tal modo non avrebbe potuto porre in esecuzione il titolo per un importo di € 7,20; che le spese di esecuzione
6 pretese all'esito dell'incasso dell'importo di € 289,20 per le ulteriori attività funzionali all'esecuzione intrapresa, non corrispondono al c.d. principio di causalità in quanto non sono riconducibili all'inadempienza del debitore bensì alla scelta del creditore di rifiutare il pagamento della somma di € 282,20 e di procedere esecutivamente per realizzare l'importo maggiorato di euro 7,20 con conseguente inutile aggravio della posizione del debitore.
Le indicate evidenze documentali orientano il giudizio sulla non debenza delle spese di esecuzione, come pretese da parte attrice-opposta, in quanto le attività funzionali all'avvio ed all'esercizio della pretesa esecutiva non sono risultate causate dall'inadempimento del debitore tenuto conto dell'adempimento spontaneo avvenuto molti mesi prima dell'avvio della procedura esecutiva e del modestissimo valore economico dell'inadempienza residua;
giova al riguardo, precisare che “l'obbligo di buona fede o correttezza costituisce, ex art. 2 Cost., un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 5 marzo
2009 n. 5349)”, “applicabile in ambito contrattuale od extracontrattuale” e che “impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale”, comunque “volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cass. 5 febbraio 2007 n.
3462)”: “il principio di correttezza e buona fede, in particolare, deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; Cass. 11 giugno 2008 n. 15746)”.
Per i suesposti motivi va dichiarato estinto il credito costituito con la sentenza n. 3088/2021 emessa dal DP Afragola e non ripetibili i compensi e le spese della procedura esecutiva azionata dall'istante per difetto di causalità adeguata.
Il parziale accoglimento dei motivi di opposizione proposti da parte esecutata e le ragioni della decisione legittimano la compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio di merito, anche tenuto conto che sia la domanda introduttiva del giudizio di merito sia le ragioni dell'opposizione non contengono alcuna pretesa nei confronti del terzo pignorato evocato in giudizio solo quale litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: rigetta la domanda compensa tra le parti le spese di giudizio.
7 Torre Annunziata, 14.04.2025
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data
14/04/2025.
Il G.U.
Veneranda Nazzaro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico
Veneranda Nazzaro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 4481 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: giudizio ex art. 616 c.p.c.
TRA
Avv. quale procuratore di sé medesima elett.te dom.ta presso il suo Parte_1 studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Matteotti n. 1
- attore
CONTRO
in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Carlo Formisano presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Francesco Cilea n° 240, per procura in atti
-convenuto
NONCHE' in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Marcone con il Controparte_2 quale elett.te domicilia presso l'Ufficio Legale Sud – Piazza Matteotti n.2. – Napoli, per procura in atti.
- convenuto
Conclusioni: per parte attrice: Voglia il Tribunale adito:1) condannare l' Controparte_3 al pagamento in favore della ricorrente dei diritti successivi sulla sorta capitale (già
[...] corrisposta), come da precetto notificato, oltre le competenze e spese di esecuzione (di notifica e di iscrizione a ruolo); 2) Condannare l' al pagamento delle spese Controparte_1 processuali di questa fase nonché di quelle relative alla fase esecutiva dinanzi sempre alla Dott.ssa Nazzaro recante RG. 3287/22. per parte convenuta l'avv. Carlo Formisano per Controparte_1
si riporta ai propri scritti difensivi. Controparte_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2023, l'istante introduceva il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione proposta nel giudizio di pignoramento presso terzi ( R.G.E.
n. 3287/2022) dal debitore , e definita con Controparte_1 ordinanza di sospensione dell'esecuzione resa, ai sensi degli artt. 615, 616 e 624 c.p.c., dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, in data 22.08.2025 e di cui deduceva la illegittimità.
In particolare, parte riassumente premetteva che: - la procedura di pignoramento presso terzi era stata azionata in virtù di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3088/2021 del Giudice di
Pace di Afragola, con cui veniva riconosciuto in favore della medesima, l'importo di € 200 a titolo di compensi professionali di procuratore e di € 50 a titolo di spese di giudizio oltre accessori ed oneri fiscali;
- la sentenza veniva notificata in data 28.02.2022 e l'ente debitore, in data 7.04.2022, inviava assegno per € 282,20 anziché l'importo corretto di € 289,20; - pertanto, la creditrice restituiva l'assegno con pec del 26.04.2022; - di seguito, in mancanza del pagamento della somma di € 289,20 provvedeva a notificare atto di precetto in data 1.07.2022 ed in data 12.07.2022 notificava l'atto di pignoramento;
- in pari data, la debitrice inviava comunicazione pec con cui riferiva di aver disposto per il pagamento del dovuto, ma la creditrice riscontrava con la richiesta del maggior dovuto per spese e compensi delle attività prodromiche all'esecuzione e di esecuzione;
- pertanto, ricevuto l'assegno per l'importo di € 289 , lo tratteneva in acconto del maggior dovuto e con successiva pec preannunciava il proseguimento dell'azione esecutiva per la realizzazione del credito maturato a titolo di ulteriori compensi e spese di procedura esecutiva.
Su tali premesse, domandava di condannare l' al Controparte_3 pagamento in favore della ricorrente dei diritti successivi sulla sorta capitale, come da precetto notificato, oltre le spese di esecuzione (di notifica e di iscrizione a ruolo) nonché al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e della fase cautelare.
Si è costituita ribadendo le difese assunte Controparte_1 nell'atto di opposizione ed ha concluso per la conferma della richiamata ordinanza del 22 agosto
2023 ed il conseguente rigetto di ogni pretesa della creditrice procedente nei propri confronti.
Si è, altresì, costituita in giudizio uale terzo pignorato eccependo la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva per aver correttamente adempiuto agli obblighi cedenti al terzo pignorato ai sensi degli artt. 546 e 547 c.p.c.
2 Il giudizio, in mancanza di istanze istruttorie, veniva rinviato all'udienza del 31.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed, all'esito di rinvio d'ufficio, riservato in decisione all'udienza del
20.03.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In apertura di motivazione, è opportuno osservare che l'opposizione all'esecuzione, di cui si controverte in questa sede, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., secondo comma, in quanto introdotta dopo l'inizio dell'esecuzione, è giudizio a bifasicità eventuale, in quanto segue una scansione articolata in due fasi: - una prima fase, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al giudice della esecuzione, imperniata su un'udienza svolta in camera di consiglio (art.185 disp. att.
c.p.c.) ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza, ha ad oggetto la delibazione sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva e si conclude con un provvedimento in forma di ordinanza, soggetta a reclamo, avente, quale contenuto predeterminato dalla legge, la fissazione ad opera del G.E. di un termine perentorio (art.616 c.p.c.) per l'introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito;
- una seconda fase, eventuale, aperta dall'atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito avente ad oggetto il merito della lite, definita, in forza di tutti gli strumenti assertivi e asseverativi della cognizione piena, con sentenza.
Ancora in via preliminare, va rilevato che la convenuta-opposta solo in comparsa conclusionale ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Torre Annunziata, in favore del Tribunale di Napoli in applicazione dell'art. 26 bis, primo comma, c.p.c. sul rilievo che il debitore sia una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, c.p.c.
Fermo restando che detta eccezione risulta tardivamente proposta nel presente giudizio a cognizione ordinaria, cionondimeno, tenuto conto che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio, va ribadita l'infondatezza della stessa.
Invero, non può ritenersi applicabile, nei confronti di Controparte_1
la disciplina speciale posta dal primo comma dell'art. 26 bis c.p.c., Di fatti, nel
[...] contesto giuridico e giurisprudenziale di riferimento, non è consentito attribuire ad
[...]
la qualifica di Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, Controparte_1 comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 in quanto manca il precettivo dettato legislativo in tal senso. Stante l'inapplicabilità della citata disposizione legislativa, in applicazione della disciplina generale, ossia del secondo comma dell'art. 26 bis c.p.c., il procedimento esecutivo è stato correttamente incardinato dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Torre
Annunziata giacchè a mente della disciplina generale: “fuori dei casi di cui al primo comma ( Foro
3 delle Esecuzioni Forzate nei confronti delle PP.AA.) per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
A tale riguardo, vale precisare che, secondo l'orientamento consolidato della S.C. di Cassazione, in materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore comporta, ove il debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda ( Cass. civ. ord. 3077/ 2014; sent. 11758/2002).
Sotto tale profilo, va rilevato che in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui contesti la competenza, sicché, l'ente convenuto è tenuto a provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che la stessa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Cass. civ., sez. VI, 14.10.2011, n. 21253). Di conseguenza, la competenza territoriale risulta correttamente radicata dinanzi il Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Torre Annunziata non essendo contestato tra le parti che la sede di Castellammare di Stabia, ove è stato notificato l'atto di pignoramento al debitore, costituisca sede operativa dello stesso.
Passando alla disamina del merito del presente giudizio, va rilevato che l'opponente ha lamentato l'abusività del comportamento del creditore per aver coltivato la procedura esecutiva nonostante lo spontaneo adempimento con il pagamento della somma di € 282,20, rifiutato dal creditore giacchè inferiore di € 7,20 alla somma effettivamente dovuta e sebbene avesse poi adempiuto anche alla corresponsione dell'importo maggiorato come richiesto, ma, trattenuto in tale successiva rimessa, a titolo di acconto sulle somme ulteriori maturate per spese e compensi di procedura esecutiva.
Il tema della decisione involge, dunque, la questione dell'abuso del processo nell'ambito dell'esecuzione forzata.
In argomento, va, preliminarmente, rilevato che così come l'azione di cognizione, anche l'azione esecutiva deve essere sorretta da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Infatti, costituisce principio generale (tanto del diritto delle obbligazioni, quanto del diritto processuale) quello in base al quale le parti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede. Tale principio, nelle sue varie declinazioni, comporta il divieto di aggravare inutilmente la posizione del debitore,
4 abusando dello strumento processuale;
in particolare, l'abuso è predicabile quando viene violato quel complesso di obblighi (di lealtà, di chiarezza, di coerenza e di fedeltà) che, secondo la coscienza generale, debbono essere rispettati nei rapporti tra i consociati, imponendo al creditore di prendere in considerazione anche l'interesse del debitore.
Occorre, inoltre, considerare, per quanto rileva nella presente decisione, che la questione dell'abuso dei mezzi di espropriazione si interseca, con la disciplina che presidia la ripetibilità degli oneri sostenuti per dare corso all'azione esecutiva. In argomento, è intervenuta risolutivamente la S.C. di Cassazione con l'Ordinanza n. 9877/2021, enunciando il seguente principio di diritto: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma”.
Deve, invero, rilevarsi che la suddetta pronuncia si pone sul solco di numerosi conformi in relazione all'analoga ipotesi delle spese di precetto (nonchè delle spese anteriori allo stesso), che indicavano che “in tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 e art. 91 c.p.c., comma 2), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse – sulla scorta del c.d. principio di causalità – siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorchè in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento;
ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 02/12/2008;
Ordinanza n. 30300 del 23/12/2008; Sentenza n. 17895 del 10/09/2015).
5 Va, ulteriormente, chiarito che allorquando la procedura esecutiva abbia ad oggetto un credito di natura meramente patrimoniale, essa “non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso”. Come indicato dalla S.C. di Cassazione, con orientamento granitico sul punto, tale interpretazione non è in contrasto con il diritto costituzionale ad agire in giudizio ex art. 24 Cost.: tale norma “non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che (…) il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzitutto economica e, quindi, anche giuridica”. La giurisdizione è infatti una risorsa limitata ed è un bene protetto sia dall'art. 111 Cost., sia dall'art. 6 CEDU ( in tale senso sentenza Cass.civ. 3.3.2015, n. 4228; 15/12/2015, n. 25224; Cass.
05/11/2020, n. 24691 sullo stesso solco Cass, Civ. n. 1489/2023 in ordine alla nozione di entità economica oggettivamente minima che non costituisce titolo sufficiente per agire in executivis).
Calando i suesposti principi nella fattispecie in esame, in relazione alle spese di pignoramento pretese da parte creditrice, è di rilievo la verifica della collocazione temporale del pagamento, della somma di € 282,20 anziché di € 289,20.
Orbene, risulta non contestato tra le parti che: - l'assolvimento delle somme costituite, in favore della creditrice, con la sentenza n. 3088/2021 emessa dal DP Afragola ( titolo esecutivo) è avvenuto in data 7.04.2022; - che tale primo pagamento veniva rifiutato, in data 26.04.2022, dalla creditrice per una differenza, a suo avere, di € 7,20; - che l'azione esecutiva veniva, quindi, intrapresa per la realizzazione dell'importo di € 289,20 ossia per un residuo dovuto di € 7,20 rispetto alla somma di € 282,20 spontaneamente corrisposto dal debitore;
- che il pignoramento veniva notificato in data 12.07.2022 ed in pari data la creditrice aveva ricevuta comunicazione pec del debitore di aver inviato assegno con l'importo corretto;
- che in data 18.07.2022, la creditrice riceveva l'assegno corretto per € 289,20 che stavolta tratteneva, ma, come precisava all'esecutato, a titolo di acconto della maggior somma per spese e compensi di procedura esecutiva frattanto maturati in suo favore ( ( cfr. pec dell'avv. del 2.09.2022). Parte_1
Tale essendo il contesto fattuale di riferimento, deve rilevarsi, che l'azione esecutiva è stata intrapresa per la realizzazione di un maggior credito di euro 7,20 non corrisposti con il pagamento del 7.04.2022, ossia per un credito, a tale epoca, irrisorio;
che parte creditrice rifiutava il pagamento dell'importo di € 282,20 nella consapevolezza della irrisorietà di quel credito, giacchè riferiva nella nota pec di relativa remissione al debitore, che in tal modo non avrebbe potuto porre in esecuzione il titolo per un importo di € 7,20; che le spese di esecuzione
6 pretese all'esito dell'incasso dell'importo di € 289,20 per le ulteriori attività funzionali all'esecuzione intrapresa, non corrispondono al c.d. principio di causalità in quanto non sono riconducibili all'inadempienza del debitore bensì alla scelta del creditore di rifiutare il pagamento della somma di € 282,20 e di procedere esecutivamente per realizzare l'importo maggiorato di euro 7,20 con conseguente inutile aggravio della posizione del debitore.
Le indicate evidenze documentali orientano il giudizio sulla non debenza delle spese di esecuzione, come pretese da parte attrice-opposta, in quanto le attività funzionali all'avvio ed all'esercizio della pretesa esecutiva non sono risultate causate dall'inadempimento del debitore tenuto conto dell'adempimento spontaneo avvenuto molti mesi prima dell'avvio della procedura esecutiva e del modestissimo valore economico dell'inadempienza residua;
giova al riguardo, precisare che “l'obbligo di buona fede o correttezza costituisce, ex art. 2 Cost., un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 5 marzo
2009 n. 5349)”, “applicabile in ambito contrattuale od extracontrattuale” e che “impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale”, comunque “volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cass. 5 febbraio 2007 n.
3462)”: “il principio di correttezza e buona fede, in particolare, deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; Cass. 11 giugno 2008 n. 15746)”.
Per i suesposti motivi va dichiarato estinto il credito costituito con la sentenza n. 3088/2021 emessa dal DP Afragola e non ripetibili i compensi e le spese della procedura esecutiva azionata dall'istante per difetto di causalità adeguata.
Il parziale accoglimento dei motivi di opposizione proposti da parte esecutata e le ragioni della decisione legittimano la compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio di merito, anche tenuto conto che sia la domanda introduttiva del giudizio di merito sia le ragioni dell'opposizione non contengono alcuna pretesa nei confronti del terzo pignorato evocato in giudizio solo quale litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: rigetta la domanda compensa tra le parti le spese di giudizio.
7 Torre Annunziata, 14.04.2025
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data
14/04/2025.
Il G.U.
Veneranda Nazzaro
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