Articolo 74 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 73Articolo 75
Versione
15 marzo 1973
Art. 74.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973
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