Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2555/2013 R.G.A.C., promossa da :
(C.F.: ) e (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Catanzaro, al Viale De Filippis n. 79/C; rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale stesa in calce alla “Memoria istruttoria secondo termine” del 24.05.2017, congiuntamente e separatamente dagli avv.ti Fortunato Dattola (C.F.: ) e Francesco Dattola (C.F.: ), C.F._3 C.F._4 del Foro di Reggio Calabria, che hanno sostituito gli originari difensori (avv.ti Gennaro Pierino Mellea e
Magda Mellea);
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
C o n t r o
“ (già , in persona del suo Curatore Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(C.F.: )”;
[...] C.F._5
- CONVENUTA CONTUMACE -
A cui è stata, altresì, riunita quella avente n. 6456/2015 R.G., promossa dagli stessi suddetti attori nei confronti della medesima originaria in qualità, all'epoca difesa dall'avv. Bruno Doria, Controparte_2 giuste procure in atti;
nonché nei confronti della società a responsabilità limitata “ Controparte_4
(C.F.: , in persona del suo amministratore e legale rappresentante elettivamente P.IVA_1 CP_5 domiciliata in Catanzaro alla Via Schipani n. 168/E, presso lo studio degli avv.ti Fabio (C.F.:
) e (C.F.: , dai quali è altresì rappresentata e C.F._6 Pt_3 C.F._7 Pt_4 difesa, in virtù di mandati rilasciati in atti;
Aventi rispettivamente ad oggetto, il primo giudizio: azione di adempimento del contratto, con emissione di sentenza costitutiva che tenga luogo dei contratti non conclusi, in riferimento ai contratti preliminari, ed il secondo : azione di risoluzione con risarcimento danni, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, sia le parti attrici che i difensori della società convenuta hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del CP_4
24.01.2023.
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e successive note, per come predisposti dalle stesse parti processuali che hanno inteso, rispettivamente riassumere i giudizi de quibus, e resistervi.
Omettendo, quindi, di descrivere l'intero excursus processuale che ha caratterizzato entrambi i suddetti riuniti procedimenti, devesi, anzitutto, rilevare, a parte la contumacia del Controparte_6
(che, nonostante la notifica della rituale riassunzione, non ha inteso costituirsi in giudizio), per
[...] come evidenziato dagli stessi procuratori delle parti attrici “che in seguito alla dichiarazione di fallimento della
(già le domande contro la stessa proposte sono divenute CP_1 Controparte_2 improcedibili e pertanto, nei suoi confronti, espressamente si rinuncia ad ogni domanda di condanna”.
Ciò che determina, quale diretto effetto, che la pronuncia da emettere con l'odierno provvedimento debba riguardare esclusivamente le domande “di risoluzione, di restituzione degli immobili, di risarcimento del danno e di compensazione, proposte nei confronti della in ragione degli addotti Controparte_4 inadempimenti alla stessa imputabili dopo la cessione dei contratti fattale dalla Srl fallita e senza alcun condizionamento del fallimento della cedente”.
Ed infatti, per come correttamente dedotto al riguardo dei procuratori dei sig.ri e , “la cessione Pt_1 Pt_2 del contratto importa il trasferimento di questo nel suo complesso unitario costituito da diritti ed obblighi del cedente, con la conseguenza che il contraente ceduto conserva, tra gli altri poteri, nei confronti del terzo cessionario, quello di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, da valutarsi con riguardo al nuovo soggetto subentrato nella posizione contrattuale del cedente con assunzione dei relativi obblighi, e di conseguenza senza che il successivo fallimento di quest'ultimo ormai estraneo al rapporto possa comportare limiti in relazione ai poteri conferiti al Curatore dall'art. 72 L. Fall. (cfr. Cass. n. 6362/1987)”.
Aggiungasi, poi, sempre su tale aspetto, con allo stato si è “oramai consolidata la giurisprudenza (che valorizza il primo comma dell'art. 1408 c.c. che stabilisce che “Il cedente è liberato delle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo”) secondo cui nella “cessione del contratto di cui all'art. 1406 del c.c., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite : sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta a eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto (cfr. ex multis Cass. n.
3034/2020) che, a sua volta potrà opporgli tutte le eccezioni derivanti dal contratto (cfr. Cass. nn.
7752/1992 e 2764/1980). In effetti, “Caratteristica della cessione del contratto è l'avere ad oggetto la trasmissione di quel complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, quindi non soltanto debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi , azioni, aspettative ricollegati dalla volontà delle parti, dalla legge o dagli usi al perfezionamento della fattispecie negoziale;
pertanto, l'ambito di applicazione dell'istituto non è circoscritto all'ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive non ancora compiutamente eseguite ma si estende anche ai contratti unilaterali ed ai contratti ad effetti reali”.
Ne deriva, quindi, che “La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva” e qualora il cessionario ed il contraente ceduto non apportano modifiche al contratto originario il suo contenuto rimane immutato (cfr. Cass. n. 16635/2003)”.
Fatte tali precisazioni di principio, e trasferendo il tutto nell'ambito di ciò che ha costituito l'oggetto dell'odierna vexata quaestio, non possono che condividersi le ulteriori e dettagliate specificazioni sempre provenienti dall'avv. Dattola, laddove si è rilevato che “fra tutti i contratti oggetto della cessione alla
[...]
esiste un collegamento negoziale che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (V. Cass. CP_4
n. 23470/2004) “…è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale… Il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso. Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti;
l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investo un contratto – invalidità, inefficacia, risoluzione – sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco – ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa – ed in rapporto di principale ed accessorio…..” (v. Cass.
SS.UU. n. 13894/2007).
Non si dimentichi, sempre a tal riguardo, poi, che “in ipotesi di collegamento negoziale, la gravità dell'inadempimento di un singolo contratto non deve essere apprezzata per ciascuna pattuizione, ma all'interno della complessiva struttura negoziale” (cfr. Cass. n. 17148/2019).
Orbene, nella specifica fattispecie risulta evidente che il rapporto contrattuale intercorso fra le parti in questione non è altro che “un contratto misto di vendita ed appalto, in effetti lo stesso Supremo Consesso con orientamento ormai costante, in materia, ha statuito che “Il contratto di cessione della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato ( odi parte di esso) da erigere sull'area medesima a cura e con mezzi del cessionario partecipa della natura giuridica del contratto di permuta di bene presente con altro futuro, ovvero del contratto misto vendita – appalto, a seconda che, rispettivamente, il sinallagma negoziale consista nel trasferimento reciproco del diritto di proprietà attuale del terreno e di quello futuro sul fabbricato (l'obbligo di erigere il medesimo restando su di un piano meramente accessorio e strumentale), ovvero la costruzione del fabbricato risulti l'oggetto principale della volontà delle parti, ad essa risultando (come avvenuto nella specifica fattispecie) strettamente funzionale la precedente cessione dell'area” (cfr. Cass. n. 15552/2019).
Nel caso che ci occupa, concorda questo Tribunale con le deduzioni mosse in proposito dagli attori, laddove si è concluso che questi ultimi, all'esito dell'espletata fase istruttoria, hanno provato i fatti costitutivi dell'azionata domanda mentre la parte convenuta non ha fornito la dimostrazione dell'inesistenza dell'inadempimento né che questo non sia a lei stessa imputabile, per come sancito dal contenuto dell'art. 1218 del c.c., risultando oramai principio di diritto consacrato in materia, che “ In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (V. Cass. n. 2554/2023;
n. 13685/2019…..)”.
Non si dimentichi, sempre su tali aspetti, oltre alla circostanza che “l'inadempimento di costruire entro un determinato termine e consegnare agli attori le unità immobiliari come da progetto accettato, è stato provato, anzi confessato, nel suo interrogatorio formale dal legale rappresentante della e non vi è CP_4 dubbio che l'inadempimento de quo sia imputabile a questa società che non ha apprestato gli adempimenti richiesti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative”, che l'ulteriore verifica se vi sia stato, poi, un inadempimento colpevole non assume rilevanza alcuna, sul punto, visto che
“nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, la colpa non è un elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento – che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa – ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento, sicchè essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento (cfr. Cass. n.
38089/2021)”.
Ebbene, su tale aspetto la società convenuta “non ha svolto alcuna difesa né contestazione, neanche generica, dei fatti allegati dagli attori che pertanto devono ex art. 115 c.p.c. ritenersi pacifici, né ha opposto alcuna giustificazione del suo inadempimento e pertanto solo per escludere ogni dubbio si rileva che la società non avrebbe potuto trincerarsi dietro il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative, perché tanto è dipeso dal suo comportamento omissivo per non aver adempiuto né tempestivamente né esattamente alle richieste della P.A. ed è principio di diritto che “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione in tanto può verificarsi in quanto, secondo le previsione id cui agli artt. 1218 e 1256 del c.c., concorrano l'elemento obiettivo dell'impossibilità di eseguire la prestazione, in sé e per sé considerata, e quello (subiettivo) dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione”.
Ciò che porta, di conseguenza, ad escludere che nel caso in cui, come avvenuto in concreto, “il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, questi non possa invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un evento verificatosi in un momento successivo (cfr. Cass. n.
7862/2022)”.
Ecco, quindi, che una volta accertato e dimostrato l'inadempimento della società convenuta, non può che trovare applicazione quanto, di conseguenza, stabilito al riguardo dall'art. 1458 c.c., secondo cui “Nei contratti a prestazioni corrispettive, l retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta il sorgere, a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, e, nel caso in cui la stessa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i frutti (naturali o civili) percepiti, ovvero qualora di essi non sia possibile la restituzione, di corrispondere l'equivalente in danno”; aggiungendo, altresì, per completezza espositiva, che i frutti civili
(previsti dal terzo comma dell'art. 820 del c.c.), che devono essere restituiti per la privazione dell'utilizzazione del bene e dei relativi profitti, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. n. 17876/2019 e n. 33645/2022).
Il tutto, infine, con l'aggiunta che l'obbligo restitutorio, ivi compreso il pagamento dei frutti civili, è solo conseguenza della “risoluzione del contratto ma non ha natura risarcitoria e deve essere distinto dal risarcimento del danno che può essere richiesto in caso di risoluzione per colpa di un contraente”, difatti la
“sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite…..L'obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni” (cfr. per tutte Cass. n. 15705/2013).
Trattasi di un obbligo restitutorio, a cui si affianca, per la parte colpevolmente inadempiente, quello risarcitorio, che trova titolo diretto nella sentenza che pronuncia la risoluzione, ma che “non può essere, però, affermato dal Giudice adito, in difetto di un'espressa richiesta in tal senso dalla parte interessata”.
Alla luce dei principi che precedono, appare corretto ricomprendere tra gli effetti restitutori derivanti dalla pronunciata risoluzione di “un contratto preliminare di vendita, per inadempimento del promittente, anche l'obbligo del promissario, a cui sia stata anticipatamente consegnato l'immobile promesso in vendita, di corrispondere alla controparte (che ne abbia fatta espressa richiesta) l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene nell'intervallo medesimo (cfr. Cass. n. 2135/1995)”, anche se è da specificare, sul punto, che la stessa giurisprudenza della Corte di legittimità ha recentemente stabilito (v. pronuncia n. 28218/2021), che “In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l'occupazione di quest'ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicchè da tale data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile, laddove, nella diversa ipotesi del recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell'indennità di occupazione va individuata in quella di consegna dell'immobile” (cfr. Cass. n. 5651/2023), mentre per altra risalente giurisprudenza (Cass. n. 30594/2017), “Il promissario acquirente di un immobile che, immesso nel possesso all'atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l'obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l'occupazione dell'immobile si configuri come sine titulo;
con la conseguenza che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti dal pagamento del prezzo né dal godimento dell'immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all'intera durata dell'occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale”.
Allo stato, risulta maggiormente condivisa e seguita la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n.
35280/2022), che sancisce il principio secondo cui: “L'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che nel caso di occupazione di un immobile fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori”.
Pronuncia, quella testè citata, che consacra il principio che il venir meno del preliminare, per le ragioni sopra illustrate, determina in capo al promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate del bene, l'obbligo di restituzione dello stesso e degli eventuali frutti ex art. 2033 del c.c. e non anche l'insorgere di un'obbligazione risarcitoria in capo al promissario acquirente per il mancato godimento del bene.
Ciò che ha comportato, a parere del Giudice di seconde cure (confermato poi dal Supremo Consesso), la condanna del contraente adempiente non già al risarcimento del danno subito dal proprietario dell'immobile per la sua occupazione, ma alla restituzione in favore della controparte della prestazione anticipatamente eseguita ed i frutti del bene, per effetto di un titolo contrattuale venuto meno con la pronuncia di risoluzione”.
Secondo la giurisprudenza da ultimo citata (applicabile in tutte le ipotesi in cui venga dichiarata la risoluzione del contratto che aveva comportato il passaggio a terzi del possesso del bene immobile), a seguito della risoluzione del contratto, nell'ambito degli obblighi di restituzione dei frutti civili da parte dell'occupante quale diretta conseguenza del venir meno del titolo che ne supportava il possesso o la detenzione, vi rientra in automatico ex art. 1458 del c.c. l'obbligo, che non ha natura risarcitoria, di corrispondere l'indennità di occupazione per tutta la durata della stessa occupazione e fino alla riconsegna.
Diversa dagli obblighi restitutori è invece la responsabilità risarcitoria dell'inadempiente che per sua colpa abbia causato la risoluzione del contratto, dovendosi in tal caso al contraente adempiente che abbia domandato la risoluzione del contratto anche e se richiesto, il risarcimento del danno per l'incoercibilità dell'immobile, per tutta la durata in cui il bene è stato posseduto dal contraente inadempiente e senza alcuna necessità di prova (cfr. al riguardo Cass. n. 34073/2022 secondo cui : “Sul piano sostanziale, al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per la risoluzione del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente, deve essere liquidato il pregiudizio subito per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è in re ipsa e non necessita di prova” (v. Cass. n.
13792/2017).
Trattasi di pronuncia della seconda sezione, che è stata emessa in data successiva rispetto alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 33645 del 15.11.2022, e che non sembrerebbe creare alcun contrasto tra le decisioni in questione, visto che le SS.UU. hanno affermato che “ l'azione lesiva attinge invece il contenuto del Pt_5 diritto di proprietà (“il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'Ordinamento appresta lo strumento del ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso. Questa tutela può eventualmente concorrere con la misura restitutoria del bene, di cui è pure espressione la fattispecie di cui all'art. 1148 c.c., che disciplina, in ordine ai frutti naturali separati ed ai frutti civili maturati, le conseguenze della restituzione della cosa da parte del possessore (nella specie di mala fede o comunque nello stato soggettivo di cui all'art. 1147, comma 2 c.c.) convenuto dal proprietario in sede di rivendicazione.
Aggiungasi, inoltre, sempre a maggior completamento delle deduzioni che precedono, che la domanda risarcitoria presuppone, ai fini del riconoscimento di un danno risarcibile, che l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In tal caso il nesso eziologico intercorre fra l'occupazione senza titolo della cosa immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio causato alla cosa oggetto del diritto di proprietà.
L'evento di danno non attiene alla cosa ma direttamente il diritto di godere in maniera piena ed esclusiva della cosa stessa;
il danno risarcibile viene, quindi, a coincidere con la stessa possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale effetto immediato della violazione derivante dall'occupazione arbitraria.
Ciò che comporta, così, che il nesso di causalità giuridica si venga a creare tra la violazione del diritto di godimento del bene, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è andata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Un excursus, quello appena esposto, che, proprio per la sua correttezza espositiva e di sviluppo tecnico giuridico, ad opera dei difensori degli odierni attori, è stato qui riportato in tutte le sue implicazioni, sì da giungere, poi, all'ulteriore condivisa conclusione afferente alle dirette conseguenze derivanti dalla posizione assunta al riguardo dalla controparte.
Ed infatti, non vi è dubbio che l'allegazione che l'attore faccia della possibilità di godimento perduta possa essere specificamente contestata dal convenuto costituito che ha il precipuo onere di svolgere in proposito una contestazione che non può essere generica ma specificamente indirizzata nel “rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 del c.p.c.”; ed è solo in presenza di quest'ultima che sorgerà, poi, l'onere della prova, per la parte attrice, di fornire la dimostrazione dello “specifico godimento perso. Onere che può essere, naturalmente assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma
2 c.p.c.) o mediante presunzioni semplici”.
Per ricapitolare, attraverso la richiamata pronuncia che precede, il Supremo Consesso, nella sua massima espressione collegiale, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
“Nel caso di occupazione senza titolo….., se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
“Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile ….., fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza di occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Or dunque, nella specifica fattispecie, ritiene questo Tribunale che, sul punto, parti attrici abbiano, attraverso le risultanze della allegata consulenza tecnica, non contestate dalla convenuta Controparte_4 fornito un valido elemento su cui poter apprezzare il danno conseguente alla perdita del diritto di godimento connesso alla proprietà del terreno, sicchè è alla stessa che può farsi riferimento per l'applicazione del criterio equitativo afferente alla relativa quantificazione.
Reputa, quindi, lo scrivente di poter liquidare a tal proposito la complessiva somma di € 70.000,00, all'attualità, tenuto conto del tempo trascorso dalla stipula dei contratti de quibus, degli impegni assunti in ordine alla realizzazione dei beni da cedere poi agli stessi attori e della compensazione già operata con la somma corrisposta a titolo di caparra dai medesimi attori.
Il tutto, oltre interessi compensativi;
ed infatti, trattandosi nel caso di specie di ritardo nell'adempimento imputabile alla parte convenuta, rispetto alla corresponsione di poste che parti attrici avrebbero presumibilmente impiegato in operazioni più redditizie, sulla somma di denaro sopra indicata, devalutata al momento dell'illecito (rectius data della permuta) e poi via via rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, sino alla data del deposito della presente pronuncia, andranno applicati anche gli interessi compensativi, nella misura legale, dovuti per ristorare il creditore del mancato godimento delle suddette poste risarcitorie riconosciutegli, per tutto il tempo decorrente dalla data della stipulata permuta al deposito dell'odierna decisione.
Per il periodo successivo, e cioè dal deposito di quest'ultima, al soddisfo, spetteranno, infine, gli interessi di mora, sempre al tasso legale ex art. 1282, I° co. c.c..
Le spese del giudizio, che si reputa equo compensare, alla luce della divenuta improcedibilità delle domande di parte attrice ed alle quali la stessa ha rinunciato, nell'ambito del giudizio avente n. 2555/2013 R.G., in riferimento al rapporto intercorrente nei confronti della fallita (già CP_1 Controparte_2
[...
, in qualità, seguono, quanto all'altra procedura avente n. 6456/2015 R.G., il criterio della soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta corrispondenza con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulle cause in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande di cui al primo giudizio avente n. 2555/2013 R.G., instaurato dai suddetti attori nei confronti della società poi fallita, in qualità (a cui del resto i Controparte_2 medesimi deducenti hanno rinunciato), compensando integralmente, per le specifiche ragioni di cui in motivazione, le relative spese di lite;
- accoglie, per quanto di ragione, le domande di cui al secondo giudizio avente n. 6456/2015 R.G., per come promosse dai medesimi attori e, per l'effetto, previa dichiarazione di risoluzione dell'intero regolamento negoziale per come meglio descritto in motivazione, condanna la parte convenuta ( Controparte_4
[...
, in qualità), alla restituzione, in favore dei sig.ri e dei terreni per cui è causa ed Parte_2 Parte_1 al pagamento sia dell'indennità per l'occupazione, dalla consegna alla riconsegna, che al riconosciuto risarcimento del danno, ammontante a complessivi euro 70.000,00 (al valore attuale della moneta), già al netto della compensazione con la posta corrisposta dai medesimi attori a titolo di caparra confirmatoria in occasione della stipula degli atti de quibus;
il tutto, oltre interessi, sia compensativi che di mora, per come meglio descritti in parte motiva;
- condanna la stessa sopra indicata società convenuta (“ ), in qualità, alla refusione Controparte_4 delle spese giudiziali in favore degli stessi attori, che si liquidano in complessivi euro 21.356,000, di cui euro
1.256,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 26.05.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)