Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3582/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 27.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 3582/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Foggia alla piazza Padre Pio n.68, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Russo e Leonarda Frisoli, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Foggia alla via mons. Luigi Giussani n. 6, presso lo studio dell'avv. Luigi Sorace, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
Avverso: la sentenza di I grado n. 1269/19 emessa dal giudice di pace di
Foggia in data 9.11.2019, non notificata
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di pagamento di € 794,61, proposta in primo grado dall'odierno appellato, nonché la restituzione, in suo favore, della somma di € 93,60, in quanto indebitamente versata.
Il , costituendosi, oltre ad eccepire Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, ne ha domandato anche il rigetto siccome infondato.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare, va affermato che l'appello si pone al limite dell'ammissibilità, perché l'atto consta di diciassette pagine, senza suddivisione in specifici motivi di appello, con deduzioni non cronologicamente né logicamente disposte, che rendono complesso seguire lo sviluppo del discorso.
Cionondimeno, l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata ex art
342 c.p.c. poiché sono identificabili, sia pure con estremo sforzo, le parti della sentenza impugnata e poiché, come chiarito da Cass. civ. Sez. Un. n.
8845/2017 l'appello “specifico” non richiede all'appellante alcuna sorta di
“progetto alternativo di decisione”.
Sempre in via preliminare, la domanda di ripetizione di indebito per € 93,60 va dichiarata inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., siccome proposta per la prima volta in appello.
Nel merito va rilevato quanto segue.
Nel corso del primo grado di giudizio, l'odierna appellante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 998/2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 794,61, a titolo di omesso
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- Seconda Sezione civile -
pagamento di contributi condominiali.
Il giudice di primo grado, ritenendo che la delibera di approvazione dei contributi non fosse stata ancora approvata al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, ha revocato l'ingiunzione.
Nondimeno, valutando nel merito la pretesa creditoria di parte opposta, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha ritenuto di condannare l'odierna appellante alla somma di € 653,52, oltre interessi.
Con il primo motivo di appello, appellante censura la pronuncia del primo giudice, ove quest'ultimo ha ritenuto dovuto il versamento della somma richiesta a titolo di contributo per il contenzioso . Controparte_3
Il motivo è destituito di fondamento dal momento che la stessa appellante, in primo grado, ha riconosciuto che la somma è stata approvata con piano di riparto consuntivo dell'1.1.2017-31.12.2017, approvato nel verbale di assemblea del 5.7.2018, sicché la delibera, non essendo mai stata impugnata, non può essere sindacata in tale sede.
Il giudice di primo grado ha anche correttamente rigettato l'eccezione di compensazione del controcredito vantato dalla condòmina, poiché il controcredito era sub judice e, dunque, non compensabile (Cass. civ. n.
2016, n. 23225).
Sempre con il medesimo motivo di appello, l'appellante censura la quantificazione della somma, siccome determinata dal giudice nella misura di € 597,36, in luogo della diversa somma corretta.
L'appellante afferma che la somma era stata richiesta dal nel CP_1 ricorso monitorio, per € 615,52; che poi, però, lo stesso nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta, ha rettificato la somma in € 587,36, ma invece il giudice di primo grado la ha condannata alla somma di €
597,36.
Secondo l'appellante la somma corretta sarebbe, piuttosto, quella di €
543,45.
La medesima appellante, tuttavia, in primo grado aveva indicato come corretta la somma di € 587,36, ossia la stessa somma indicata anche dal
; sicché il giudice di primo grado è incorso in un mero errore CP_1
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materiale, perché ha inserito un “9” al posto di un “8”, disponendo come dovuta la somma di € 597,36, in luogo di quella, indicata da entrambe le parti, per € 587,36.
In secondo grado, tuttavia, l'appellante, negando la conclusione alla quale era giunta in primo grado, ritiene dovuta una somma ancora differente.
Il motivo di appello non può essere accolto perché, come affermato dalla stessa appellante in primo grado, la somma da lei dovuta è stata approvata nel piano di riparto consuntivo dell'1.1.2017-31.12.2017, come da delibera del 5.7.2018, mai impugnata;
onde, la delibera mai impugnata non può essere modificata perché divenuta inoppugnabile.
Ne deriva quindi che la somma, indicata nel piano di riparto per € 615,62, può essere rettificata solo nella misura rideterminata in €587,36 dallo stesso che ha riconosciuto di essere incorso in un mero errore CP_1 materiale, ma non può più essere dichiarata non dovuta o modificata in altra somma, siccome la delibera non è mai stata impugnata.
Di conseguenza, il giudice di primo grado ha correttamente statuito, essendo solamente incorso in un mero errore materiale per aver indicato la somma di € 597,36, in luogo di quella, indicata dal per € CP_1
587,36.
La sentenza di primo grado va quindi esclusivamente emendata dal mero errore materiale ed il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, la condòmina censura la debenza della somma di € 56,16, dovuta a titolo di compenso della professionista incaricata della redazione delle muove tabelle millesimali, siccome tale somma, ad avviso dell'appellante, è stata approvata con delibera del
2.2.2018 la cui efficacia però era stata condizionata ad un successivo accertamento dell'effettiva necessità di modificare le tabelle millesimali, mai avvenuto, siccome l'amministratore non ha mai convocato una successiva riunione per la comunicare ai condòmini la necessità di modificare effettivamente le tabelle millesimali.
Il motivo è infondato perché dalla lettura del verbale assembleare emerge l'approvazione, da parte dell'assemblea, del preventivo del compenso
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richiesto dalla professionista, con autorizzazione all'amministratore di conferire l'incarico alla professionista designata, previa verifica dei presupposti per il rifacimento delle tabelle.
L'amministratore, quindi, non avrebbe dovuto affatto convocare una nuova assemblea, essendo egli stato autorizzato a verificare la sussistenza dei presupposti e a conferire l'incarico in caso di positivo esito della verifica ed anche a ripartire la spesa per il compenso in via provvisoria.
Del resto, la stessa condòmina ha, in primo grado, riconosciuto che le nuove tabelle sono state effettivamente redatte e che, dunque, l'incarico conferito
è stato espletato.
La delibera, quindi, non può considerarsi ad efficacia sospesa, come ritiene erroneamente la condòmina, essendo invece una palese delibera di approvazione di un riparto di spesa che, dunque, è dovuto, non essendo la delibera mai stata impugnata.
Con il terzo motivo la condòmina censura la condanna alle spese in primo grado ma il motivo è infondato, alla luce della correttezza della sentenza emessa dal primo giudice e dalla soccombenza dell'odierna appellante in primo grado: l'accoglimento della domanda per una somma inferiore al richiesto non giustifica infatti la compensazione delle spese di lite, secondo quanto disposto, conformemente al dato normativo, da Cass. civ. Sez. Un.
n. 32061/2022.
Dato che, quindi, il giudice di primo grado è incorso nel mero errore materiale di indicare un “9” al posto di un “8” e dato che l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere (Cass. civ. n. 19284/14),
l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va solo corretta dovendosi leggere in luogo della cifra complessiva di € 653,52, la corretta cifra di €
“643,52” (derivante dalla somma di tutti gli importi ingiunti, corretto il solo importo di € 597,36 in quello di € 587,36).
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore
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dell'appellato, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi
(art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Luigi Storace, dichiaratosi anticipatario.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna d'ufficio dell'appellata per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c., che si stima equo liquidare, in via equitativa, nella misura doppia dell'importo delle spese di lite (Cass. n.
26435/2020): difatti, la manifesta infondatezza dell'appello spiegato in giudizio e, ancor, prima la manifesta infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado, la enorme mole di documenti depositati del tutto non proporzionata al valore della controversia ed alle questioni dibattute, hanno comportato un enorme aggravio della risorsa giustizia ed hanno costituito chiari indici del carattere pretestuoso, meramente defatigatorio ed abusivo della azione esercitata (Cass. civ. S.U. n.
16601/2017; Cass. civ. n. 27623/2017, Cass. civ. n. 21943/2018).
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R. 30.5.02 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado, con la sola emenda dell'errore materiale, dovendosi leggere, al secondo punto del dispositivo, la cifra di € “643,52”, in luogo di € “653,52”;
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- Seconda Sezione civile -
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese di lite, pari alla somma di € 462,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Storace;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di € 924,00, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;
d) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 3582/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7