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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 9 settembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 665 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
, Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Loredana Bizzarri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rieti,
Via dei Salici n. 53, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta delega in atti telematici. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (Avv. Andreucci), ed elettivamente domiciliati in Firenze Via degli Arazzieri n. 4.
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni vittime del dovere. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
- previa disapplicazione del provvedimento di rigetto del , Controparte_1
, Controparte_3 Controparte_4
, Protocollo n. 0020530 del 10.07.2020, a firma del Coordinatore ,
[...] Per_1
datato 28.05.2020, notificato in data 08.11.2020, in accoglimento integrale del ricorso,
VOGLIA ( 1 ) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Vice Brigadiere dell'Arma dei
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._1
residente a [...], ad essere riconosciuto Vittima del Dovere o, in subordine, Equiparato, in ragione del fatto accadutogli in data 14.09.1991, descritto in narrativa e documentato in atti, sussistendo le necessarie condizioni previste dalla Legge
266/2005, art. 1, comma 563, lettera a) e lettera c), oppure diversa ipotesi di cui alle successive lettere b), d), e) ed f), oppure, in subordine, i presupposti di cui al comma 564, stesso articolo, stessa legge;
- per l'effetto, ai sensi del D.P.R. 243/2006, DETERMINATA A MEZZO C.T.U. medico- legale la percentuale d'Invalidità Complessiva (IC), determinata dall'invalidità permanente, dal danno biologico e dal danno morale, in applicazione dei criteri di cui al
D.P.R. 181/2009, art. 4, comma 1, lettera d), secondo la formula IC= DB+DM+(IP-DB), dell'infermità conseguenza dell'evento accaduto al ricorrente in data 14.09.1991, come aggravatosi nel corso degli anni, come descritto e documentato in atti, ovvero “Trauma distorsivo lombo sacrale con riferimento sciatologico destro”, “Pregresso trauma distorsivo lombo-sacrale in soggetto con ernia discale L4 L5 ed esiti di intervento per ED
L5 S1”, anche considerando la valutazione della Invalidità Complessiva (IC) stimata dal
Dott. nella consulenza allegata agli atti di causa, nella misura del Persona_2
43%, VOGLIA ( 2 ) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente a [...], a percepire le prestazioni di seguito
GRADATAMENTE indicate, con conseguente pronuncia di ESPRESSA CONDANNA del
, in persona del Ministro p.t., a corrispondere e riconoscere in favore Controparte_1 del ricorrente, a far data dall'evento risalente al 14.09.1991, o da altra data che si riterrà di giustizia, in applicazione dei criteri di legge: a) SPECIALE ELARGIZIONE di Euro 2.000,00 per punto percentuale di invalidità ex D.L. 159/2007 art. 34, comma 1, convertito nella Legge 222/2007, oltre interessi e rivalutazione ISTAT;
b) nel caso in cui venga accertata nel ricorrente un'invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa, non reversibile di Euro 500,00, soggetto a Controparte_5
perequazione automatica, ex D.P.R. 243/2006, art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, Legge
407/1998, art. 2 comma 1, Legge 350/2003, art. 4 comma 238, oltre interessi e rivalutazione ISTAT;
c) nel caso in cui venga accertata nel ricorrente un'invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa, SPECIALE ASSEGNO
VITALIZIO MENSILE non reversibile di Euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, ex Legge 244/2007 art.
2. comma 105, oltre interessi e rivalutazione ISTAT;
d)
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL (D.P.R. Controparte_6
243/2006 art. 4 comma 1 lettera a) punto 2 attuativo dell'art. 1 comma 565 della Legge
266/2005); e) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO (D.P.R. 243/2006 art. 4, comma 1 lettera b) punto 3 attuativo dell'art. 1 comma 565 della Legge 266/2005, art. 4 Legge
407/1998 attuato con D.P.R. 318/2001 poi modificato con D.P.R. 58/2009); f)
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (D.P.R. 243/2006 art. 4 comma 1 lettera b punto 2 attuativo dell'art. 1 comma 565 della Legge 266/2005, art. 4 della Legge 407/1998, Legge
68/1999); g) ASSISTENZA PSICOLOGICA A CARICO DELLO STATO (D.P.R. 243/2006 art. 4 comma 1 lettera c) punto 2 attuativo dell'art. 1 comma 565 Legge 266/2005); h)
ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER I
TRATTAMENTI PENSIONISTICI DELLE VITTIME DEL DOVERE E DEI LORO
FAMILIARI (Art. 1 comma 211 Legge 232/2016); i) SPECIALE ELARGIZIONE DI EURO
200.00,00 soggetta a rivalutazione automatica (Legge 466/80 art. 2 ed art. 3, Legge 629/73 art. 3, Legge 308/81 art. 5, Legge 302/90 art. 2 ed art. 8, Legge 222/07 art. 1): beneficio riconosciuto alle Vittime che abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% o che comporti comunque la cessazione del rapporto di lavoro, nonché ai superstiti;
l) RICONOSCERE, in ogni caso, in favore del ricorrente ogni altra spettanza comunque prevista dalla normativa vigente in favore delle Vittime del Dovere e degli
Equiparati, anche in considerazione della progressiva estensione in favore di questi ultimi dei benefici già previsti dalla Legge in favore delle Vittime della Criminalità Organizzata e del Terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate nell'atto, da intendersi in questa sede come esplicitamente richiamate;
- in ogni caso, e sempre per l'effetto, VOGLIA ( 3 ) ORDINARE al
[...]
, l'INSERIMENTO del nominativo del Vice Controparte_7
Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente a [...], nella GRADUATORIA C.F._1
UNICA NAZIONALE di cui al D.P.R. 243/2006;
- ( 4 ) Con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Convenuto : “Voglia il Tribunale adito, in qualità di giudice del lavoro: CP_1
- in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” e del diritto ai relativi benefici economici;
- nel merito, rigettare l'avverso ricorso, in ragione della sua infondatezza in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 novembre 2023 ha esposto (i) che in Parte_1
data 14 settembre 1991, effettivo al Comando Stazione Carabinieri di Saturnia (GR)
“(...) comandato di servizio perlustrativo (...)” interveniva “(...) in località Querciole
agro del Comune di Manciano, ove era stata notata la presenza di alcuni bracconieri
(...)”, i quali, alla vista dei militari, si davano alla fuga. “(...) Durante l'inseguimento,
a causa della impervietà del terreno, nel saltare un fossato, riportava un trauma distorsivo lombo sacrale con risentimento sciatalgico dx, come da documentazione medica in atti;
(ii) che veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infortunio con l'elargizione dell'equo indennizzo nella misura massima (cfr.
provvedimento dell''Arma dei Carabinieri, mod C 278/1-1 del 14.09.1991, in atti); (iii)
che la Commissione medico ospedaliera di Livorno, con nota C-01294-02 del
27.06.2002, lo riconosceva non idoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale e (iv) d'aver invano proposto istanza ai sensi delle leggi vigenti per il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle c.d. “Vittime del Dovere” (cfr.
domanda in data 8 novembre 2017, inoltrata all'Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Rieti, all. 16 ric.).
Tanto premesso, assumendo quindi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 563 e/o 564 L. n. 266/2005 per il riconoscimento in capo a sé della qualità di
“Vittima del dovere” o soggetto equiparato di cui alle citate disposizioni, ha chiesto il riconoscimento dei benefici di legge come specificatamente elencati nelle conclusioni in epigrafe rassegnate.
2. Si costituiva il a patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Controparte_1
Parte convenuta, eccepita preliminarmente l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda poiché comunque infondata nel merito.
3. Il Tribunale, disposta CTU medico legale, rinviava all'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta – ove la causa è stata decisa mediante sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. Il ricorrente ha avanzato domanda volta a ottenere i benefici connessi al riconoscimento della condizione di vittima del dovere che, “(…) tipizzata dall'art. 1,
commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (così Cass. sentenza n. 17440 del 30 maggio 2022).
Dunque: imprescrittibilità dell'azione di accertamento dello status, prescrizione decennale dei singoli ratei.
5. Nel merito, la domanda è fondata. La normativa di riferimento – come è noto - è dettata dalla Legge 23 dicembre 2005,
n. 266, commi 562/565, che ha esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle categorie di soggetti che vengono definite generalmente “vittime del dovere”.
La definizione di questa categoria di persone si rinviene nell'art 1, comma 563, che così si esprime: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
Il successivo comma 564 amplia ancora di più l'area, così disponendo: “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il comma 565 stabilisce poi che: “con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564
ovvero ai familiari superstiti”. Il richiamato regolamento è stato poi emanato con DPR 7 luglio 2006 n. 243, il cui art. 1 stabilisce che si intendono per “missioni di qualunque natura”: “le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente” e che per “particolari condizioni ambientali od operative”
si intendono: “l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'art. 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466 include tra i soggetti cui spettano le speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della
Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso1.
5.1 Ora, quanto alla sussistenza dei requisiti di legge nel caso che ci occupa, v'è da dire che non si registra contestazione in ordine al presupposto del fatto invocato ovvero l'essere stato il ricorrente impiegato in località “Querciole”, agro del Comune di
Manciano, dove era stata notata la presenza di cacciatori di frodo (cfr. Ordine di
Servizio n. 32, al n. 9, Resoconto Interventi su Ordine della Centrale Operativa, all.1
ric.). Documentale è anche la dinamica dell'infortunio.
1 Tale norma rientra poi tra quelle citate dall'articolo 1904 del Decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66 in relazione al personale militare laddove si precisa che al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre
1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207. Orbene, se è indubbio che il richiedente, appartenente all'Arma dei Carabinieri, rientra tra i soggetti potenziali destinatari dei benefici in parola in forza dei già richiamati artt.
1, co. 563, L. 266/05 e 3 della L. 466/80, è noto invece che sul piano dell'individuazione dei perimetri applicativi in fatto della norma in esame si è acceso un dibattito in seno alla giurisprudenza, ancora non del tutto sopito, in ragione delle differenti posizioni assunte dapprima in seno all'AGO e poi rispetto agli arresti della giurisprudenza amministrativa. Ed invero la giurisprudenza della S.C. è pervenuta a un indubbio ampliamento della nozione dei concetti di attività di servizio ed espletamento delle funzioni di istituto. Così Cass. Sez. un. 10791/17 ha stabilito che:
“Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b)
dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività
istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove
è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”. Medesimo
concetto in punto di diritto è stato espresso dalla coeva Cass. Sez. Un. n. 10792/17.
Successivamente Cass. Sez. Lav. sent. del 17 ottobre 2018, n. 26012, ha confermato che “al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1,
comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria.”
5.2 Ebbene, come detto, è pacifico che il carabiniere in data 14 settembre _1
1991 fosse impegnato nell'inseguimento di alcuni bracconieri e che sia rimasto vittima dell'infortunio saltando un fosso in aperta campagna;
l'occorso gli è valso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'attribuzione di onorificenze militari. Egli dunque stava svolgendo un'attività intrinsecamente pericolosa che comporta l'inevitabile esposizione a maggiori rischi e pericoli rispetto all'ordinario servizio d'istituto. Attività che del resto costituisce comunque, lato sensu, contrasto rispetto alla criminalità; il che è sufficiente al riconoscimento del beneficio previdenziale richiesto.
6. Deve pertanto ritenersi che l'incidente occorso al carabiniere rientri _1
pienamente nella previsione di cui all'art. 1, co. 563, della L. 266/05 avendo egli subìto un'invalidità permanente in attività di servizio e nell'espletamento delle funzioni d'istituto per effetto diretto delle lesioni riportate mentre era intento a svolgere attività di contrasto alla criminalità. Allo stesso spettano dunque i relativi benefici di legge.
7. Quanto alla misura dell'invalidità permanente riportata a seguito del descritto sinistro, il CTU ha analizzato e motivato la riconducibilità delle lesioni attuali alle conseguenze dell'infortunio occorso nel 1991, escludendo la possibilità di individuare un'interruzione del nesso causale e, richiamandosi anche alle valutazioni a suo tempo operate dalla CMO di Livorno, ha concluso nel senso che la Commissione ha inteso comprendere nella diagnosi di pregresso trauma distorsivo lombo-sacrale con ernia discale L4-L5 ed L5-S1 “le conseguenze di un trauma che, su un soggetto probabile portatore di una meiopragia rachidea, ha indotto la comparsa di una sofferenza discale e che quella sopra riportata rappresenti effettivamente la “causa di servizio” pur ricordando, come indicato, che all'epoca del riconoscimento non era presente un'ernia
L4-L5 (dove era presente una protrusione discale) ma solo l'ernia L5-S1”. In
particolare, la CMO ha scritto che “il servizio prestato dal richiedente ha sottoposto tali strutture a sollecitazioni lesive ed a trauma violento… che tale evento di servizio ha svolto un ruolo concausale efficiente e determinante nell'insorgenza e nel decorso delle affezioni in essere”, così riconoscendo espressamente che, pur in presenza di condizioni individuali predisponenti, le ernie discali sono ascrivibili a causa di servizio.
Il consulente tecnico d'ufficio nella relazione medico legale disposta in corso di causa argomentava quindi le proprie conclusioni sulla misura della percentuale di invalidità
riconoscibile al ricorrente , precisando che: “la percentuale di invalidità _1
complessiva riconoscibile in suo favore in base ai parametri indicati dal DPR 181/2009
quale conseguenza diretta dell'infortunio occorso in data 14.9.91. Al veniva _1
riconosciuta la 7° categoria Tabella A Max e applicando la tabella di conversione prevista dal DPR 181/09; a tale categoria si riconosce un grado percentuale di invalidità compreso fra il 31 ed il 40%. Dovendosi applicare la formula prevista dal
DPR 181/09 si procede come di seguito IC= (IP-DB)”. (Si ricorda che IC CP_8
indica la invalidità complessiva DB indica il danno biologico, DM indica il danno morale, valutabile al massimo nella misura di 2/3 del DB, IP indica il danno permanente derivante dalla categoria della causa di servizio individuato attraverso le tabelle di conversione).
Quindi:
(…) Preso atto di quanto sopra specificato sul tipo di patologia di cui era affetto il si ritiene che: Il Danno biologico nel caso di specie è valutabile nella misura _1
del 12% (equa valutazione di una condizione di patologia rachidea erniaria con sofferenza neurologica conseguente) Il Danno morale nel caso in oggetto è valutabile nella misura di 1/3 del DB pertanto nel valore percentuale del 4%. L'invalidità
permanete come da conversione tabellare, considerato che l'ernia discale, che in realtà è oggetto del riconoscimento, è quella inerente il tratto L5-S1 e la protrusione discale è in L4-L5, può valutarsi nella misura del 31%.
Pertanto applicando la formula suddetta si ottiene: IC= DB (12%)+DM
(4%)+ (31-12)= 12+4+19= 35% (trentacinque per cento)”
7.1. Il calcolo è stato elaborato nel rispetto delle previsioni del DPR 181/2009 (cfr. art
2 comma 1 secondo cui “La valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale” e art. 3 che indica i criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente). Si rimanda in particolare alle pagg. 28 e ss. dell'elaborato peritale (contenenti la replica alle osservazioni del CTP del Ministero) e ai relativi richiami di parte motiva.
Quanto, nello specifico, al danno morale congrua appare la determinazione nella misura di un terzo del danno biologico (rispetto al massimo consentito dei due terzi),
tenendo conto anche delle sofferenze patite dal ricorrente nei periodi successivi a quelle connesse all'evento traumatico in sé, con la necessità di sottoporsi a trattamento chirurgico alla colonna vertebrale.
Le motivazioni a sostegno della CTU appaiono pertanto condivisibili in quanto logiche,
prive di contraddizioni ed esaurienti.
8. Circa la non pacifica questione relativa alla misura dell'assegno ex art. 2 L.
407/98, che il ricorrente invoca in quella di euro 500 (anziché in euro 258,23 come ipotizzabile sulla scorta di più recenti pronunce rese dal Consiglio di Stato sul punto specifico).
8.1 È utile riportare la normativa in questione.
L'art. 2 comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) dispone che: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500
mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni”.
Il successivo comma 4 precisa che “L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.
E' poi intervenuta la già riportata L. 266/05 (legge finanziaria 2006), il cui art. 1, co.
562, stabilisce che “al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”; mentre, per quel che qui interessa, il successivo co. 565 prevede che “con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Come già ricordato, il regolamento è stato emanato con DPR 7 luglio 2006, n. 243 che all'art. 1 comma 1 dispone che:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13
agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi,
autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'art. 2 poi prevede che:
“Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma
562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti,
le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.”
Ai sensi dell'art. 3 le procedure di riconoscimento dei benefici “…sono attivabili a domanda degli interessati…secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005 (…) In
mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio(...)” con la formazione di una “graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi” da formare in prima applicazione entro il 31 ottobre del primo anno di applicazione e aggiornare entro il 30 marzo e il 30
settembre negli anni successivi.
L'art. 4 dispone poi che:
“A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere…b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro,
soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In
mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti…”.
In precedenza, l'art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) aveva stabilito che:
“Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”
8.2 Orbene, il Consiglio di Stato si era inizialmente espresso nel senso di riconoscere l'estensione a euro 500 mensili della misura dell'assegno di cui all'art. 2 L. 407/98
(nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) in favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati e loro superstiti sul rilievo che l'art.4 dello DPR 243/2006 relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile “menziona direttamente l'importo originariamente previsto dalla legge n.
407/98 (euro 258,23 pari a lire cinquecentomila), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell'assegno stesso. In base a siffatto quadro normativo di riferimento, non v'è quindi motivo per escludere l'adeguamento in euro 500 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art. 4
comma 238 della legge n.359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica”. (così sentenza CdS 6156/13;
cfr. anche sentenza 4425/16 e parere Sez. I 2155/15).
In senso contrario, si era espresso lo stesso CdS, I Sezione, con parere n. 705 del 21
marzo 2016 su ricorso straordinario al Capo dello Stato, osservando che “(...) il legislatore, con la legge finanziaria del 2006, in un'ottica di graduale riequilibrio, ha previsto un processo di progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, anche alle vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, disponendo allo scopo uno stanziamento massimo annuo di
10.000.000 di euro…In attuazione di tale legge è stato emanato il d.P.R. n. 243/06
che, all'interno di tale limite di spesa annuo, ha previsto, tra l'altro, quali siano le provvidenze da attribuire anche alle vittime del dovere…il d.P.R. non si pone in contrasto con la norma di grado superiore che, allo stato, ha una finalità
programmatica, ma tende a realizzare la progressiva estensione dei benefici nei limiti vincolati degli stanziamenti di bilancio e che rientra nella disponibilità del legislatore la programmazione del completamento del processo perequativo per realizzare la perfetta parificazione tra le varie categorie, come risulta dai lavori parlamentari succedutesi nel tempo. L'adeguamento vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98 e successive modificazioni e integrazioni per i familiari superstiti di vittime del dovere, come la ricorrente, non può, pertanto essere considerato come un diritto, non essendovi copertura normativa e finanziaria e considerato che non risulta ancora attuata la completa parificazione di trattamento per tutte le categorie di
“vittime del dovere”, attesi i vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequative di attribuzione delle somme disponibili”.
Su tale posizione contraria e con ampia motivazione si sono attestate in tempi più
recenti le successive sentenze n. 5337 del 16 dicembre 2016, n. 363 del 30 gennaio
2017 e n. 4092 del 29 agosto 2017, che con analogo percorso logico-argomentativo si sono così espresse:
“La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell'assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell'assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata;
per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge. Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n.
266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (co. 562), definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” (co. 565).
Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere
(fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.
In definitiva, la “parzialità” dell'estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività dell'estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565):
- per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un “automatico” richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l'applicabilità – per quel che ora interessa – dell'assegno vitalizio nella misura originaria di 258,23, euro e non già in quella maggiore di euro
500, introdotta dalla legge n. 350/2003;
- per altro verso ancora, comporta l'obbligo di individuare con legge ..la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare.
Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già
presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge 266/2005 è
una legge “di favore” per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento”.
8.3 In tempi ancor più recenti, tale ormai consolidato orientamento del massimo organo di giustizia amministrativa è stato confermato dalla sentenza 2784/18,
depositata in data 9.5.2018, laddove il Consiglio di Stato ha posto l'accento sulla sostanziale differenza tra le disposizioni dell'art. 1 comma 105 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e quelle di cui all'art. 1 comma 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. “Infatti – scrive il CdS - l'art. 1 comma 105 soltanto e esclusivamente per l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della legge n. 3
agosto 2004, n. 206, ha riconosciuto in via diretta e immediata alle vittime del dovere e soggetti equiparati (e loro familiari superstiti) l'erogazione dei “…benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.
Al contrario per provvidenze di natura diversa, e quindi anche per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nel quadro appunto di una progressiva (e quindi tendenziale, ma non assoluta) equiparazione tra vittime del terrorismo e criminalità organizzata e vittime del dovere e soggetti equiparati, il riconoscimento è stato mediato dall'esercizio di un potere regolamentare autorizzato
(o delegato), estrinsecatosi attraverso il d.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243, che come visto all'art. 4 comma 1 lettera b) n. 1) ha determinato la misura del suddetto assegno nella precisa quantità di pecunia numerata ivi indicata, pari a € 258,23,
corrispondenti a £ 500.000.
La previsione suddetta, non contiene un riferimento generico alla misura dell'assegno
“come prevista dall'art. 2…”, e quindi non sorregge un rinvio formale e quindi dinamico al suo aggiornamento recato dall'art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre
2013, n. 350.
Deve ritenersi in definitiva che l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n.
407/1998 è stato elevato a € 500,00 per le sole vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre per le vittime del dovere e soggetti equiparati l'art. 4
del d.P.R. n. 243/2006 ne ha fissato in modo chiaro e diretto, e con decorrenza dal 1°
gennaio 2006, la misura in € 258,23, senza alcun richiamo alla disposizione di adeguamento di cui all'art. 1 comma 238 della legge n. 350/2003.
Tale misura risulta peraltro coerente con il principio di progressiva estensione delle provvidenze già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere e soggetti equiparati, come enunciato dall'art. 1 comma 562
della legge n. 206/2005, nonché con la fissazione di un limite di spesa annua pari al massimo di dieci milioni di euro a decorrere dal 2006”.
8.4 Quanto finora detto non esclude la possibilità che - sulla scorta della stessa disciplina primaria oggi vigente - venga in futuro riconosciuto il maggior trattamento economico in ragione della sopravvenuta disponibilità finanziaria o dell'adozione di regolamenti modificativi dei predetti criteri attualmente in vigore.
E del resto, la sentenza delle SS.UU. n. 7761/17 in realtà non si pone in contrasto con quanto affermato finora, indicando essa nello scopo perequativo un obiettivo del legislatore e confermando piuttosto la natura programmatica dell'intervento normativo affidato al dettato di legge. Scrive infatti più in dettaglio la Corte a sezioni unite nell'affrontare la questione (nuova per la stessa Corte) e procedere ad una ricognizione dello stato della giurisprudenza amministrativa (vigente all'epoca, ma come visto poi radicalmente mutata) ed ordinaria: “Per una migliore comprensione della questione e della relativa decisione appare opportuno ricordare che:
a) con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, “e successive modificazioni”, di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad Euro 500,00
mensili e non più ad Euro 258,23 (corrispondenti a Lire 500.000);
b) il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma
565, – secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità
della erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati – all'art. 4, a proposito degli effetti della L. n. 407
del 1998 per tali ultimi beneficiari – ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad
Euro 258,23; c) tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla
L. n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla L. n. 407 del 1998) e le vittime del dovere;
d) pertanto, il Consiglio di Stato – a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre
2013, n. 6156 – con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;
e) la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo – assurto ormai al rango di “diritto vivente” – tanto più che la L. n. 244 del
2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00,
sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse.
Per concludere, nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento a questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., si ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto: “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-
equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente”
rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.
8.5 Né può dirsi che il successivo intervento della S.C. con sentenza sez. lav.
25853/18 abbia confermato la linea interpretativa delle Sez. Un. in quanto la sez. lav.
si è limitata in realtà a prendere atto della rinuncia del Ministero al ricorso e a dichiarare l'estinzione del processo, facendo riferimento ai motivi della rinuncia onde provvedere in tema di soccombenza prospettica o virtuale.
9. Accertato che si trova nelle condizioni affinché gli venga Parte_1
riconosciuto lo stato di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. 23
dicembre 2005, n. 266, il convenuto deve essere condannato al CP_1
riconoscimento in suo favore dei benefici economici e assistenziali previsti dalla legge
(in particolare dalla legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302;
legge 23 novembre 1998, n. 407; legge 3 agosto 2004, n. 206 e legge 10 ottobre
2005, n. 207), in ragione della percentuale di invalidità sopra indicata e nei limiti della prescrizione decennale in relazione ai singoli ratei dei vitalizi, con decorrenza della stessa dalla proposizione della domanda amministrativa (8 novembre 2017) e fermo il diritto a percepire le altre prestazioni assistenziali connesse all'attribuzione giudiziale dello status di vittima del dovere (speciale elargizione e le altre prestazioni assistenziali previste dalla normativa speciale).
10. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie scrutinata nonché dei non ancora del tutto sopiti contrasti in giurisprudenza, possono essere compensate tra le parti nella misura della metà. La rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014.
Le spese di CTU – come già separatamente liquidate - si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara che si trova nelle condizioni affinché gli venga Parte_1
riconosciuto lo stato di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. 23
dicembre 2005, n. 266 e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere Controparte_1
al ricorrente i benefici economici e assistenziali previsti dalla legge (in particolare dalla legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 23 novembre
1998, n. 407; legge 3 agosto 2004, n. 206 e legge 10 ottobre 2005, n. 207) nei limiti di cui in parte motiva e in ragione della percentuale di invalidità sopra indicata, oltre rivalutazione;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente della metà Controparte_1
delle spese di lite che liquida, per tale frazione, in euro 3.500 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU – come già separatamente liquidate - definitivamente a carico di parte resistente . Controparte_1
Grosseto, 9 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso