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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IL SI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3280/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. LOIODICE Parte_1
GIOVANNI;
e nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CORALLINI CP_1
PI SC;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “- autorizzare i coniugi a vivere separati pronunciare e omologare la separazione personale consensuale dei SIg.ri e , identificati come in epigrafe, alle CP_1 Parte_1 condizioni riportate e nel ricorso.
- confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, consentendo il collocamento presso entrambi e il mantenimento diretto da parte di entrambi, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi nel loro migliore interesse e sulla base delle condizioni esposte e del piano genitoriale contenuto nel ricorso e, per l'effetto, disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione.
Spese legali compensate tra le parti”
- 1 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati ad Ancona Parte_1 CP_1 il 10.06.2019, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
In particolare, nel ricorso introduttivo le parti hanno pattuito le seguenti condizioni:
a) Impegno al rispetto reciproco: I genitori si impegnano entrambi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.
b) Modalità di affido: le figlie vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e condiviso per quelle di straordinaria amministrazione (quali quelle di maggiore interesse relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, ovvero in tutti i casi previsti per legge e dal Protocollo del Tribunale di Ancona).
c) Collocamento delle figlie: le figlie verranno collocate quanto alla residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita a Osimo in Via D'Annunzio, 32. Ciascun genitore avrà l'obbligo di informare l'altro sulle condizioni e sulle circostanze relative alla salute e degli impegni scolastici, nonché delle necessità connesse alla crescita delle figlie, relativamente al tempo di permanenza presso di loro.
- 2 - d) Mantenimento delle figlie: I provvederanno al mantenimento diretto, ciascuno secondo le Per_1 proprie disponibilità, delle figlie in ragione del collocamento pressoché paritetico presso ciascun genitore.
e) Assegno unico universale figli: le Parti convengono che l'assegno unico universale figli erogato dall' verrà percepito in misura pari al 100% dalla SI. ra , fino a quando le Parti ne CP_2 Pt_1 avranno diritto. Il SI. si impegna fin d'ora ad acconsentire all'erogazione della sua parte di CP_1 assegno alla SI.ra . Ove sussistenti per legge, la SI.ra beneficerà al 100% delle Pt_1 Pt_1 detrazioni fiscali per i figli a carico per tutto il tempo in cui le stesse risiedano presso di lei.
f) Spese straordinarie: le spese straordinarie per le figlie verranno sostenute al 50% in capo a ciascun genitore: ai fini della definizione di spese straordinarie, le Parti rinviano al protocollo vigente in materia di famiglia del Tribunale di Ancona sottoscritto in data 10/07/2024 e che le Parti dichiarano espressamente di conoscere e che si intende approvato in ogni sua parte. Le Parti concordano che anche le spese della mensa verranno suddivise al 50% tra i genitori.
g) Diritti di visita: le Parti intendono regolamentare il tempo che le minori trascorreranno con ciascun genitore garantendo il criterio dell'alternanza settimanale;
il tutto considerando le esigenze delle figlie, salvaguardando il principio della bigenitorialità e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Nello specifico, le visite sono regolate a settimane alterne, settimane che decorrono dal venerdì sino al venerdì successivo. Tale modalità sono già in vigore dal mese di aprile 2025.
In particolare:
Settimana A)
i. le figlie staranno con la madre dal venerdì pomeriggio (quando le minori verranno prese da scuola dalla madre) sino al venerdì mattina successivo quando la madre le riaccompagnerà a scuola.
Settimana B)
ii. le figlie staranno con il padre dal venerdì pomeriggio (quando le minori verranno prese da scuola dal padre) sino al venerdì mattina successivo quando il padre le riaccompagnerà a scuola.
h) Spostamenti e trasporti - Nei turni di spettanza, i trasferimenti dei figli saranno a carico del genitore di riferimento ad eccezione di diversi accordi presi tra i genitori.
i) Festività Natalizie, Pasquali e mesi estivi: i genitori concordano nel trascorrere i periodi di festività ed i mesi estivi con le minori seguendo sempre il criterio dell'alternanza di cui alla settimana
A) e B) del precedente punto i), salvo diversi accordi tra i genitori.
Le Parti convengono nell'opportunità di far frequentare alle minori un centro estivo nel mese di luglio, periodo di sospensione dell'attività scolastica, a condizione che le domande di iscrizione delle
- 3 - minori nella struttura individuata di comune accordo, siano accettate dalla struttura stessa. Le spese per il centro estivo saranno suddivise tra le parti in ragione del 50%.
j) Periodo di ferie: Le Parti possono in parte modificare gli accordi di cui al punto i) qualora decidano di trascorrere i loro rispettivi periodi di ferie con le figlie. I genitori si impegnano a concordare tra loro i rispettivi periodi e le rispettive settimane di spettanza estive con le figlie entro il 30 giugno di ogni anno.
k) Rilascio documenti validi per l'espatrio: le Parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e a favore delle minori.
l) Modifiche al piano genitoriale: i genitori riconoscono che il programma di riferimento concordato
è comunque suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base a eventi imprevedibili che a seguito della constatazione della inopportunità di alcune regole stabilite, e si impegnano a comunicare le ragioni che rendono opportuna la modifica non appena ne siano venuti a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco delle minori. I genitori stabiliscono che:
i. le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta. Ad esempio, le Parti potranno, di volta in volta, concordare in buona fede, e con adeguato preavviso, nonché comunque nell'interesse delle minori, di trascorrere del tempo con le minori all'interno della settimana di competenza dell'altro genitore.
ii. Qualora si rendessero necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita delle figlie e dei genitori, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente piano genitoriale, a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra
Tali condizioni appaiono conformi agli interessi morali e materiali delle minori e al loro diritto a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio Parte_1 CP_1 ad Ancona il 10/06/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 39, parte 1, serie // dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ND LO IL SI
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IL SI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3280/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. LOIODICE Parte_1
GIOVANNI;
e nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CORALLINI CP_1
PI SC;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “- autorizzare i coniugi a vivere separati pronunciare e omologare la separazione personale consensuale dei SIg.ri e , identificati come in epigrafe, alle CP_1 Parte_1 condizioni riportate e nel ricorso.
- confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, consentendo il collocamento presso entrambi e il mantenimento diretto da parte di entrambi, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi nel loro migliore interesse e sulla base delle condizioni esposte e del piano genitoriale contenuto nel ricorso e, per l'effetto, disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione.
Spese legali compensate tra le parti”
- 1 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati ad Ancona Parte_1 CP_1 il 10.06.2019, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
In particolare, nel ricorso introduttivo le parti hanno pattuito le seguenti condizioni:
a) Impegno al rispetto reciproco: I genitori si impegnano entrambi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.
b) Modalità di affido: le figlie vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e condiviso per quelle di straordinaria amministrazione (quali quelle di maggiore interesse relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, ovvero in tutti i casi previsti per legge e dal Protocollo del Tribunale di Ancona).
c) Collocamento delle figlie: le figlie verranno collocate quanto alla residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita a Osimo in Via D'Annunzio, 32. Ciascun genitore avrà l'obbligo di informare l'altro sulle condizioni e sulle circostanze relative alla salute e degli impegni scolastici, nonché delle necessità connesse alla crescita delle figlie, relativamente al tempo di permanenza presso di loro.
- 2 - d) Mantenimento delle figlie: I provvederanno al mantenimento diretto, ciascuno secondo le Per_1 proprie disponibilità, delle figlie in ragione del collocamento pressoché paritetico presso ciascun genitore.
e) Assegno unico universale figli: le Parti convengono che l'assegno unico universale figli erogato dall' verrà percepito in misura pari al 100% dalla SI. ra , fino a quando le Parti ne CP_2 Pt_1 avranno diritto. Il SI. si impegna fin d'ora ad acconsentire all'erogazione della sua parte di CP_1 assegno alla SI.ra . Ove sussistenti per legge, la SI.ra beneficerà al 100% delle Pt_1 Pt_1 detrazioni fiscali per i figli a carico per tutto il tempo in cui le stesse risiedano presso di lei.
f) Spese straordinarie: le spese straordinarie per le figlie verranno sostenute al 50% in capo a ciascun genitore: ai fini della definizione di spese straordinarie, le Parti rinviano al protocollo vigente in materia di famiglia del Tribunale di Ancona sottoscritto in data 10/07/2024 e che le Parti dichiarano espressamente di conoscere e che si intende approvato in ogni sua parte. Le Parti concordano che anche le spese della mensa verranno suddivise al 50% tra i genitori.
g) Diritti di visita: le Parti intendono regolamentare il tempo che le minori trascorreranno con ciascun genitore garantendo il criterio dell'alternanza settimanale;
il tutto considerando le esigenze delle figlie, salvaguardando il principio della bigenitorialità e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Nello specifico, le visite sono regolate a settimane alterne, settimane che decorrono dal venerdì sino al venerdì successivo. Tale modalità sono già in vigore dal mese di aprile 2025.
In particolare:
Settimana A)
i. le figlie staranno con la madre dal venerdì pomeriggio (quando le minori verranno prese da scuola dalla madre) sino al venerdì mattina successivo quando la madre le riaccompagnerà a scuola.
Settimana B)
ii. le figlie staranno con il padre dal venerdì pomeriggio (quando le minori verranno prese da scuola dal padre) sino al venerdì mattina successivo quando il padre le riaccompagnerà a scuola.
h) Spostamenti e trasporti - Nei turni di spettanza, i trasferimenti dei figli saranno a carico del genitore di riferimento ad eccezione di diversi accordi presi tra i genitori.
i) Festività Natalizie, Pasquali e mesi estivi: i genitori concordano nel trascorrere i periodi di festività ed i mesi estivi con le minori seguendo sempre il criterio dell'alternanza di cui alla settimana
A) e B) del precedente punto i), salvo diversi accordi tra i genitori.
Le Parti convengono nell'opportunità di far frequentare alle minori un centro estivo nel mese di luglio, periodo di sospensione dell'attività scolastica, a condizione che le domande di iscrizione delle
- 3 - minori nella struttura individuata di comune accordo, siano accettate dalla struttura stessa. Le spese per il centro estivo saranno suddivise tra le parti in ragione del 50%.
j) Periodo di ferie: Le Parti possono in parte modificare gli accordi di cui al punto i) qualora decidano di trascorrere i loro rispettivi periodi di ferie con le figlie. I genitori si impegnano a concordare tra loro i rispettivi periodi e le rispettive settimane di spettanza estive con le figlie entro il 30 giugno di ogni anno.
k) Rilascio documenti validi per l'espatrio: le Parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e a favore delle minori.
l) Modifiche al piano genitoriale: i genitori riconoscono che il programma di riferimento concordato
è comunque suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base a eventi imprevedibili che a seguito della constatazione della inopportunità di alcune regole stabilite, e si impegnano a comunicare le ragioni che rendono opportuna la modifica non appena ne siano venuti a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco delle minori. I genitori stabiliscono che:
i. le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta. Ad esempio, le Parti potranno, di volta in volta, concordare in buona fede, e con adeguato preavviso, nonché comunque nell'interesse delle minori, di trascorrere del tempo con le minori all'interno della settimana di competenza dell'altro genitore.
ii. Qualora si rendessero necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita delle figlie e dei genitori, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente piano genitoriale, a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra
Tali condizioni appaiono conformi agli interessi morali e materiali delle minori e al loro diritto a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio Parte_1 CP_1 ad Ancona il 10/06/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 39, parte 1, serie // dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ND LO IL SI
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