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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3129/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUFFO MARIO ROSARIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13933/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028171623000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3161/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione.
Resistente/Appellato: chiede rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento della tassa automobilistica 2019 e 2020, di competenza della
Regione Campania.
La ricorrente deduce: omessa notifica degli atti prodromici della cartella esattoriale impugnata;
intervenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria.
La stessa conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo il difetto di legittimazione passiva per gli atti afferenti la fase impositiva e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Campania si è cosituita deducendo l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento regolarmente notificati, di cui fornisce prova depositando duplicati delle relate.
L'Ente conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice rileva, invero, che la Regione Campania ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli avvisi accertamento, relativi alla tassa automobilistica 2019 e 2020, depositando i duplicati delle relate di notifica dai quali, tuttavia, non si evincono gli elementi fondamentali idonei a far ritenere che l'atto sia effettivamente entrato nella sfera giuridica del destinatario.
Di conseguenza, in mancanza della prova certa dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici della cartella opposta, il ricorso deve essere accolto.
In considerazione della motivazione dell'accoglimento, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica;
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
AR IO UF
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUFFO MARIO ROSARIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13933/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028171623000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3161/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione.
Resistente/Appellato: chiede rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento della tassa automobilistica 2019 e 2020, di competenza della
Regione Campania.
La ricorrente deduce: omessa notifica degli atti prodromici della cartella esattoriale impugnata;
intervenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria.
La stessa conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo il difetto di legittimazione passiva per gli atti afferenti la fase impositiva e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Campania si è cosituita deducendo l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento regolarmente notificati, di cui fornisce prova depositando duplicati delle relate.
L'Ente conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice rileva, invero, che la Regione Campania ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli avvisi accertamento, relativi alla tassa automobilistica 2019 e 2020, depositando i duplicati delle relate di notifica dai quali, tuttavia, non si evincono gli elementi fondamentali idonei a far ritenere che l'atto sia effettivamente entrato nella sfera giuridica del destinatario.
Di conseguenza, in mancanza della prova certa dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici della cartella opposta, il ricorso deve essere accolto.
In considerazione della motivazione dell'accoglimento, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica;
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
AR IO UF