TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. 13117/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. LUIGI IORIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., CP_1
Resistente contumace
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 071 2023 90351191 41/000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 202390351191 41/000 avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito:
1 - Avviso di addebito n. 371/20170016356191/000 asseritamente notificata in data
02/01/2018, avente ad oggetto i contributi inerenti alla gestione separata ANNO
2010, per un importo di € 5.703,37, comprensivi di interessi e sanzioni.
- Avviso di addebito n. 371/20180024306058/000 asseritamente notificata in data
21/01/2019, avente ad oggetto i contributi inerenti alla gestione separata ANNO
2011, per un importo di € 3.178,00, comprensivi di interessi e sanzioni.
- Avviso di addebito n. 371/20190024682283/000 asseritamente notificata in data
21/01/2020, avente ad oggetto i contributi inerenti alla gestione separata ANNO
2012, per un importo di € 5.245,81,00, comprensivi di interessi e sanzioni.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' e ha concluso chiedendo CP_1 di accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o nullità e/o vizio della notifica degli avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento n. 07120239035119141000, inclusi tutti gli atti prodromici e presupposti, successivi, consequenziali connessi e, conseguentemente, dichiarare come non dovuta a favore dei resistenti la somma ivi indicata;
Accertare e dichiarare che le pretese creditorie di cui all' intimazione di pagamento n.
07120239035119141/000 vantate dall' , in riferimento ai Controparte_2
contributi della gestione separata anni 2010 - 2011 - 2012, richiesti con gli avvisi di addebito richiamati sono del tutto infondate, inammissibili, prive di valido titolo e, comunque, non dovute per prescrizione; in ogni caso, dichiarare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alla creditoria opposta, e per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione opposta e di tutti gli atti;
ordinare la cancellazione del ruolo opposto e degli avvisi di addebito impugnati, con vittoria di spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , Controparte_3
chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
L' , sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituito e pertanto ne viene CP_1
dichiarata la contumacia. Quanto alla parte ricorrente, nelle note sostitutive CP_4 dell'udienza, ha precisato che la stessa veniva indicata come resistente per mero refuso.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata
(Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale
Roma, sez. lav., 04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
2 a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto Controparte_5
statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del
2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 202390351191 41/000 nel termine di 40 giorni dalla sua notifica
(03.10.2023).
Venendo al merito, parte ricorrente ha contestato la ritualità della notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento impugnata.
E invero, l'avviso di addebito n. 371/20170016356191/000 risulta essere notificato in data
02/01/2018 e l'avviso di addebito n. 371/20190024682283/000 in data 21/01/2020, entrambi notificati al ricorrente a mani proprie.
In relazione agli stessi, parte ricorrente si limita a definire apocrifa la firma apposta sulla cartolina di ricevimento dei suddetti avvisi senza però avviare alcun procedimento formale per verificare la veridicità delle stesse.
Quanto all'avviso di addebito n. 371/20180024306058/000, osserva il giudicante che lo stesso risulta notificato in data 21/01/2019 alla moglie del ricorrente, ma la notifica non
3 risulta perfezionatasi, mancando agli atti prova della notifica della raccomandata informativa al ricorrente.
Il ricorso pertanto va solo parzialmente accolto, dovendosi dichiarare prescritti esclusivamente i crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 371/20180024306058/000.
Atteso l'accoglimento della domanda solo per i crediti di cui al predetto avviso di addebito,
e il rigetto per i restanti avviso, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 371/20180024306058/000;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 5.12.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. 13117/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. LUIGI IORIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., CP_1
Resistente contumace
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 071 2023 90351191 41/000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 202390351191 41/000 avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito:
1 - Avviso di addebito n. 371/20170016356191/000 asseritamente notificata in data
02/01/2018, avente ad oggetto i contributi inerenti alla gestione separata ANNO
2010, per un importo di € 5.703,37, comprensivi di interessi e sanzioni.
- Avviso di addebito n. 371/20180024306058/000 asseritamente notificata in data
21/01/2019, avente ad oggetto i contributi inerenti alla gestione separata ANNO
2011, per un importo di € 3.178,00, comprensivi di interessi e sanzioni.
- Avviso di addebito n. 371/20190024682283/000 asseritamente notificata in data
21/01/2020, avente ad oggetto i contributi inerenti alla gestione separata ANNO
2012, per un importo di € 5.245,81,00, comprensivi di interessi e sanzioni.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' e ha concluso chiedendo CP_1 di accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o nullità e/o vizio della notifica degli avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento n. 07120239035119141000, inclusi tutti gli atti prodromici e presupposti, successivi, consequenziali connessi e, conseguentemente, dichiarare come non dovuta a favore dei resistenti la somma ivi indicata;
Accertare e dichiarare che le pretese creditorie di cui all' intimazione di pagamento n.
07120239035119141/000 vantate dall' , in riferimento ai Controparte_2
contributi della gestione separata anni 2010 - 2011 - 2012, richiesti con gli avvisi di addebito richiamati sono del tutto infondate, inammissibili, prive di valido titolo e, comunque, non dovute per prescrizione; in ogni caso, dichiarare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alla creditoria opposta, e per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione opposta e di tutti gli atti;
ordinare la cancellazione del ruolo opposto e degli avvisi di addebito impugnati, con vittoria di spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , Controparte_3
chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
L' , sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituito e pertanto ne viene CP_1
dichiarata la contumacia. Quanto alla parte ricorrente, nelle note sostitutive CP_4 dell'udienza, ha precisato che la stessa veniva indicata come resistente per mero refuso.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata
(Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale
Roma, sez. lav., 04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
2 a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto Controparte_5
statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del
2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 202390351191 41/000 nel termine di 40 giorni dalla sua notifica
(03.10.2023).
Venendo al merito, parte ricorrente ha contestato la ritualità della notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento impugnata.
E invero, l'avviso di addebito n. 371/20170016356191/000 risulta essere notificato in data
02/01/2018 e l'avviso di addebito n. 371/20190024682283/000 in data 21/01/2020, entrambi notificati al ricorrente a mani proprie.
In relazione agli stessi, parte ricorrente si limita a definire apocrifa la firma apposta sulla cartolina di ricevimento dei suddetti avvisi senza però avviare alcun procedimento formale per verificare la veridicità delle stesse.
Quanto all'avviso di addebito n. 371/20180024306058/000, osserva il giudicante che lo stesso risulta notificato in data 21/01/2019 alla moglie del ricorrente, ma la notifica non
3 risulta perfezionatasi, mancando agli atti prova della notifica della raccomandata informativa al ricorrente.
Il ricorso pertanto va solo parzialmente accolto, dovendosi dichiarare prescritti esclusivamente i crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 371/20180024306058/000.
Atteso l'accoglimento della domanda solo per i crediti di cui al predetto avviso di addebito,
e il rigetto per i restanti avviso, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 371/20180024306058/000;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 5.12.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
4