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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2978/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031802912 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031802912 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031802912 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5673/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SRL, soggetto in amministrazione giudiziaria ed esercente attività di produzione dei derivati del latte, impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale l'Ufficio contesta per il 2018 l'utilizzo di fatture di acquisto per operazioni oggettivamente inesistenti per complessivi € 202.063.00 nonché soggettivamente inesistenti per complessivi € 19.120,78. Deduce la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per: 1) insufficienza probatoria degli elementi posti a sostegno della presunta inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni contestate;
2) dimostrazione della buona fede dell'imprenditore in relazione all'unica operazione ritenuta soggettivamente inesistente e della avvenuta effettuazione delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato, spese vinte.
Con memorie illustrative, la contribuente deposita la Sentenza n. 4218/2025, con la quale è stato accolto il ricorso della Ricorrente_1 S.r.l. ed annullato l'avviso di accertamento notificato per l'anno 2017, per fattispecie identica a quella oggetto della presente controversia.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, dalla documentazione in atti, risulta la seguente ricostruzione fattuale delle circostanze controverse:
1) la Società Ricorrente_1 S.r.l. è in amministrazione giudiziaria giusto decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 4277/14 e RGGIP n. 4771/14 Tribunale di Torre
Annunziata. Tale sequestro ha riguardato il 100% delle quote di partecipazione e l'intero patrimonio aziendale, con nomina del dott. Nominativo_1 quale amministratore giudiziario. In data 10 aprile 2025 il Dott. Nominativo_1 è stato avvicendato nella carica dal Dott. Rappresentante_1. Il procedimento penale sotteso al sequestro, che vede quale imputato principale per reati fallimentari il sig. Nominativo_2, è ancora pendente in primo grado presso il Tribunale di Torre Annunziata. L'amministratore giudiziario ha di conseguenza gestito l'azienda de quo, peraltro conservando la forza lavoro esistente all'atto del sequestro, come da provvedimento dell'A.G.; nell'ambito di tale forza lavoro è stato presente il citato sig. Nominativo_2, con funzioni di direttore dello stabilimento di produzione (attività di produzione del burro), ed al quale erano demandati di conseguenza la gestione dello stabilimento di produzione ed i rapporti commerciali con i fornitori di materia prima. Il Sig. Nominativo_2 ha ricoperto tale ruolo fino al marzo 2022, poco prima che l'A.G. autorizzasse il fitto dell'intera azienda ad una società terza, fitto di azienda tuttora in corso. Il Sig. Nominativo_2 non è stato sentito da parte dell'AdE di Salerno nel corso del contraddittorio precedente alla notifica dell'accertamento qui impugnato, ed è deceduto nel febbraio 2024;
2) lo stetto Ufficio ha notificato nel 2024 alla Ricorrente_1 similare avviso di accertamento per l'anno 2017, opposto con rituale ricorso, deciso con la Sentenza n. 4218/2025 con la quale è stato accolto il ricorso della
Ricorrente_1 S.r.l. ed annullato l'avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate di Salerno per l'anno 2017, per fattispecie identica a quella oggetto della presente controversia;
3) la Ricorrente_1, a seguito di Invito n. Società_2 del 18.09.2024 ha fornito all'Ufficio accertatore tutti i documenti contabili, bancari e amministrativi, nonché la corrispondenza, relativi ai rapporti con le tre predette società, nonché con la Società_3 S.r.l. e con la Società_4 S.r.l.; dal loro esame, alcun rilievo è emerso in merito al “comportamento fiscale e finanziario” della Ricorrente_1, che ha dimostrato di aver registrato tutte le fatture acquisti, di aver regolato e chiuso i rapporti dare/avere con i predetti fornitori mediante pagamenti tracciati ovvero compensazioni di partite (mai pagamenti in contante), e di aver presentato tutte le dichiarazioni e comunicazioni obbligatorie;
4) dal bilancio 2018 depositato al Registro Imprese è ravvisabile che la Ricorrente_1 nel 2018 ha acquistato merci e materie prime per oltre 12,5 milioni di Euro, nei quali sono contabilizzate anche le fatture ricevute da Società_5, Società_6 e Società_7. Orbene, le fatture che l'Agenzia delle Entrate contesta ammontano ad un imponibile complessivo di circa 221.000 Euro, pari a poco più del 1,75% di tutti gli acquisti di materie prime, pertanto l'Ufficio ipotizza che la Ricorrente_1 possa essere soggetto partecipante ad un disegno criminoso, pur riconoscendo nel contempo indirettamente che oltre il 98% degli acquisti di materie prime (ovvero quasi
12,3 milioni di Euro) dalla stessa operata sia regolare;
5) nell'avviso di accertamento 2018 impugnato, l'Ufficio definisce società “cartiera” tout court la Società_6 S.r.l., per la quale ha invece esplicitamente riscontrato nell'anno 2017 la regolarità della vendita alla Ricorrente_1 di panna, burro e cagliata per Euro 999.625,84 oltre Iva;
definisce società “cartiera” anche la Società_7 S.r.l., che faceva parte dei fornitori 2017 della Ricorrente_1, ma la cui fattura emessa in quell'anno, non è stata oggetto di contestazione da parte dei verificatori;
6) infine, risulta incontroverso che la Ricorrente_1 Srl all'epoca dei fatti contestati, come alla data odierna, era soggetta ad amministrazione giudiziaria, ragione per la quale il Tribunale è stato periodicamente notiziato sull'andamento della gestione e dei conti;
dal 2011, in oltre 11 anni di operatività diretta nel settore della vendita di burro e derivati (ovvero prima del citato fitto d'azienda), ha fatturato circa 10 milioni di euro annui, con punte di 15/16 milioni;
ha da sempre avuto una sede operativa effettiva, mezzi ed utenze intestati;
ha tenuto in forza in media circa 20 lavoratori;
è in regola con tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali;
non ha posizioni debitorie nei confronti dell'Erario e degli Istituti Previdenziali, se non “il terzo iscritto a ruolo” presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione - comunque sospeso in costanza di giudizio - relativo al citato accertamento 2017.
Nel merito delle questioni controverse, risulta che con l'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio ha proceduto a rettificare i dati esposti nelle dichiarazioni fiscali Unico SC, Irap e IVA presentate per l'anno d'imposta 2018 dalla Ricorrente_1 S.r.l., azienda produttrice di burro, ritenendo:
▪ soggettivamente inesistente la fattura che la Società_5 per l'Società_8 S.r.l. ha emesso alla Ricorrente_1 per l'importo di Euro 19.120,78 oltre Iva per Euro 764,83, relativa alla cessione di panna grezza;
▪ oggettivamente inesistenti le fatture emesse alla Ricorrente_1: dalla Società_6 S.r.l. per Euro 91.167,90 oltre Iva per Euro 6.534,39, inerenti alla vendita di panna grezza, crema di latte, burro grezzo e latte bovino, e dalla Società_7 S.r.l., per Euro 110.895,00 oltre Iva per Euro 11.089,50, per la vendita di latte bovino, e pertanto considerando indeducibili costi per Euro 202.062,90 ed indetraibile Iva per Euro 18.388,72.
A supporto della pretesa tributaria, l'Ufficio individua alcuni elementi probatori acquisiti a carico di soggetti terzi, ritenendoli sufficienti a delineare un contesto indiziario e definire la Società_5 S.r.l. come “missing trader”, e la Società_6 S.r.l. e la Società_7 S.r.l. come “cartiere”, onerando pertanto la Ricorrente_1: nei confronti della Società_5 di provare l'estraneità alla (presunta) frode o, quantomeno, l'adozione delle misure precauzionali minime richieste ad un imprenditore diligente nei rapporti con le controparti, e nei confronti di Società_6 e Società_7, che le operazioni ritenute inesistenti siano in realtà state effettuate.
In particolare, in relazione alla Società_5 srl, l'Ufficio ritiene che l'unica fattura che la Società_5 srl a gennaio 2018 ha emesso alla Ricorrente_1 sia relativa ad una operazione soggettivamente inesistente, e basa tale assunto sul fatto che il suddetto fornitore non risultava intestatario di utenze, beni mobili e diritti su beni immobili, nonché aveva omesso alcuni adempimenti civilistici e dichiarativi relativi all'annualità 2018. Al riguardo, in disparte la considerazione per cui il peso percentuale dell'unico acquisto effettuato dalla Società_5 sul totale degli acquisti Ricorrente_1 del 2018 è pari allo 0,16%, la Corte osserva che tale inadempimento da parte della Società_5 srl sarebbe stato riscontrabile solo a partire dal secondo semestre 2019 (mancata presentazione di dichiarazioni fiscali e bilancio relativi al 2018), non consentendo quindi di ritenere irregolare un rapporto commerciale intrattenuto a gennaio 2018. Tanto osservato, nessun elemento, nemmeno di carattere presuntivo dotato di gravità, precisione e concordanza, viene offerto dall'Ufficio a supporto della pretesa tributaria, risultando invece adeguatamente provata dalla società la buona fede e la diligenza seguita in una operazione commerciale assolutamente routinaria e, sotto il profilo economico, quasi del tutto irrilevante rispetto al beneficio ottenibile;
inoltre, non può non essere tenuto in considerazione che la società risulta essere in amministrazione giudiziaria, circostanza che se in astratto non configura automaticamente causa di esclusione di ipotesi di colpa grave o dolo nella gestione societaria, quanto meno introduce elementi di incertezza sull'effettivo beneficio ottenibile da una partecipazione ad una frode, soprattutto in ragione dei rischi conseguenti a carico di un ausiliario del giudice.
In relazione ai rapporti commerciali con la Società_6 S.r.l., l'Ufficio ritiene che tutte le fatture emesse sia a gennaio che a dicembre del 2018 per Euro 91.167,90 oltre IVA dalla Società_6 alla Ricorrente_1 siano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, fondando tale convincimento sugli esiti di una asserita verifica effettuata presso la Società_6, e nella quale è stata esaminata, per stessa ammissione dell'Ufficio, la contabilità solo da gennaio a agosto 2018 (pag. 9 dell'avviso di accertamento). Risulta quindi contraddittorio che l'Agenzia delle Entrate da un lato dichiari di aver esaminato la contabilità, e quindi le fatture di vendita della Società_6 da gennaio ad agosto 2018, e dall'altro ritiene relative ad operazioni oggettivamente inesistenti quelle emesse nel mese di dicembre 2018; risultà altresì contraddittorio che l'Agenzia delle Entrate ritenga che la Società_6 non abbia merce in magazzino a gennaio 2018, quando ha constatato, nell'avviso di accertamento notificato per il 2017 sempre alla ricorrente, che la Società_6 ha regolarmente operato nell'intero anno 2017, avendo tra l'altro venduto merce alla Ricorrente_1 per 909.625,84 oltre IVA fino a dicembre, essendo l'asserita assenza di merce in magazzino smentita anche dalla lettura della nota integrativa al bilancio 2018 della Società_6 estratto dal Registro delle Imprese, e quindi ufficiale anche per l'Agenzia delle Entrate, nella quale si riscontra che al 01.01.2018 la società aveva in magazzino merci per Euro
159.390,00; per cui le vendite di gennaio 2018 alla Ricorrente_1 possono essere giustificate anche in assenza di contestuali acquisti correlati. Infine, dagli stessi accertamenti condotti dall'Ufficio, risulta che il fatturato Società_6 nei confronti della Ricorrente_1 nel 2017 ammontava a più di 900mila Euro oltre IVA;
orbene, se la stessa Agenzia delle Entrate ritiene “oggettivamente” esistente il fatturato Società_6 nei confronti della Ricorrente_1 nel 2017 per più di 900mila Euro oltre IVA, se ne deduce che la Società_6 avrà certamente avuto anche nel 2018 una struttura idonea ed operante a tutti gli effetti.
In relazione alla Società_7 S.r.l., l'Ufficio la definisce società “cartiera”, semplicemente asserendo che nelle banche dati a propria disposizione si riscontra la mancata presentazione di bilanci, dichiarazioni, spesometro, ecc.. In disparte la circostanza per cui la Ricorrente_1 non aveva a disposizione le banche dati dell'Amministrazione Finanziaria per compiere i medesimi riscontri effettuati dall'Ufficio, risulta evidente che la Società_7 S.r.l. risultava tra i fornitori della Ricorrente_1 anche nel 2017, anno per il quale l'Agenzia delle Entrate, come già evidenziato, ha notificato l'avviso di accertamento alla ricorrente. Orbene, gli accertatori non hanno contestato, per il 2017, la fattura emessa dalla Società_7 S.r.l., risultando evidentemente contraddittorio che la Società_7 abbia operato come “cartiera” nel 2018 e non nel 2017.
A parere del Collegio, pertanto, gli elementi lacunosi e contraddittori su cui è fondato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate non possono costituire un preciso quadro indiziario che ribalta in capo all'utilizzatore delle fatture di acquisto la dimostrazione che le stesse siano state emesse a fronte di operazioni esistenti, mentre di converso la ricorrente ha comunque fornito prova della regolarità dei rapporti commerciali che la
Ricorrente_1 ha intrattenuto nel 2018 con Società_5 S.r.l., Società_6 S.r.l. e Società_7 S.r.l., in particolare anche attraverso la esibizione della documentazione di natura tecnica a supporto alla lavorazione che riesce a dimostrare l'effettivo utilizzo, nell'anno oggetto di verifica, delle materie prime acquistate da Società_5, Società_6 e Società_7. Allegati agli atti vi sono infatti alcune delle schede di lavorazione 2018, utilizzate dalla consulente tecnica incaricata dalla Ricorrente_1 in occasione del ricorso avverso il citato avviso di accertamento 2017, la quale ha prodotto una relazione tecnica difensiva basata proprio sull'esame delle citate schede di lavorazione, obbligatorie per la tipologia di lavorazione effettuate. Avendo l'Agenzia delle Entrate qualificato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti tutte quelle emesse sia da Società_6 che da Società_7, è sufficiente verificare che nelle schede di lavorazione del 2018 sia riportato il nominativo di tali fornitori, per avere la certezza che la materia prima indicata nelle fatture incriminate sia stata effettivamente venduta alla Ricorrente_1 e da quest'ultima utilizzata nel ciclo produttivo. Nelle schede di lavorazione del 2018 si legge infatti chiaramente che la materia prima utilizzata per la produzione di determinati lotti di burro è stata fornita sia da Società_6 che da Società_7. Peraltro, anche il fornitore Società_5, per il quale l'Agenzia delle Entrate ipotizza l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, è indicato all'interno delle schede di lavorazione e, anche se tale circostanza da sola non provi che la materia prima sia stata fornita proprio dalla Società_5, sostenere che la Ricorrente_1 - che nel 2018 ha fatturato oltre 13,5 milioni di Euro si sia resa sua complice allo scopo di detrarre indebitamente Iva per Euro 764,83 (settecentosessantaquattro/83) relativa ad una sola fattura, risulta icto oculi privo di sostenibilità.
Del tutto infondate risultano le eccezioni sollevate dall'Ufficio sulla validità della documentazione tecnica prodotta dalle resistente in relazione alla denominazione del prodotto riportato sulle fatture e sulle schede tecniche, individuato come "crema di latte" e "panna", in quanto esse non identificano prodotti diversi, ma lo stesso prodotto, ossia il grasso del latte separato, per cui l'utilizzo alternativo della denominazione del prodotto non inficia la validità della consulenza tecnica di parte;
inoltre, in relazione alla ampiezza del campione delle operazioni utilizzate ed alla metodologia di ricostruzione delle operazioni produttive, pur vero che la percentuale di operazioni prese a riferimento rappresentano il 2% circa del totale delle operazioni compiute, non può non essere considerato che il totale delle operazioni contestate tra la Ricorrente_1 e le 3 società fornitrici risulta pari poco più del 1,75% di tutti gli acquisti di materie prime e che le operazioni prese a riferimento sono proprio quelle utili a dimostrare l'impiego della materia prima "crema di latte" o "panna" fornita dalla predette 3 società nel processo produttivo.
In definitiva, alla luce dei consolidati orientamenti di legittimità in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cfr: Cass. n. 14102/2024) e di operazioni oggettivamente inesistenti (Cfr: Cass. Ord. n.
22490/2025), valutati sia complessivamente sia singolarmente gli elementi indiziari posti dall'Ufficio alla base della pretesa tributaria, la Corte ritiene infondati e insufficienti gli elementi posti dalla Agenzia delle Entrate
a sostegno della presunta inesistenza sia soggettiva sia oggettiva delle operazioni contestate, a fronte della dimostrata buona fede dell'imprenditore in relazione all'unica operazione ritenuta soggettivamente inesistente e della prova della avvenuta effettuazione delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, dovendo pertanto essere annullato l'avviso impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese in ragione della particolare difficoltà della ricostruzione, in fatto ed in diritto, delle questioni controverse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2978/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031802912 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031802912 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031802912 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5673/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SRL, soggetto in amministrazione giudiziaria ed esercente attività di produzione dei derivati del latte, impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale l'Ufficio contesta per il 2018 l'utilizzo di fatture di acquisto per operazioni oggettivamente inesistenti per complessivi € 202.063.00 nonché soggettivamente inesistenti per complessivi € 19.120,78. Deduce la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per: 1) insufficienza probatoria degli elementi posti a sostegno della presunta inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni contestate;
2) dimostrazione della buona fede dell'imprenditore in relazione all'unica operazione ritenuta soggettivamente inesistente e della avvenuta effettuazione delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato, spese vinte.
Con memorie illustrative, la contribuente deposita la Sentenza n. 4218/2025, con la quale è stato accolto il ricorso della Ricorrente_1 S.r.l. ed annullato l'avviso di accertamento notificato per l'anno 2017, per fattispecie identica a quella oggetto della presente controversia.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, dalla documentazione in atti, risulta la seguente ricostruzione fattuale delle circostanze controverse:
1) la Società Ricorrente_1 S.r.l. è in amministrazione giudiziaria giusto decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 4277/14 e RGGIP n. 4771/14 Tribunale di Torre
Annunziata. Tale sequestro ha riguardato il 100% delle quote di partecipazione e l'intero patrimonio aziendale, con nomina del dott. Nominativo_1 quale amministratore giudiziario. In data 10 aprile 2025 il Dott. Nominativo_1 è stato avvicendato nella carica dal Dott. Rappresentante_1. Il procedimento penale sotteso al sequestro, che vede quale imputato principale per reati fallimentari il sig. Nominativo_2, è ancora pendente in primo grado presso il Tribunale di Torre Annunziata. L'amministratore giudiziario ha di conseguenza gestito l'azienda de quo, peraltro conservando la forza lavoro esistente all'atto del sequestro, come da provvedimento dell'A.G.; nell'ambito di tale forza lavoro è stato presente il citato sig. Nominativo_2, con funzioni di direttore dello stabilimento di produzione (attività di produzione del burro), ed al quale erano demandati di conseguenza la gestione dello stabilimento di produzione ed i rapporti commerciali con i fornitori di materia prima. Il Sig. Nominativo_2 ha ricoperto tale ruolo fino al marzo 2022, poco prima che l'A.G. autorizzasse il fitto dell'intera azienda ad una società terza, fitto di azienda tuttora in corso. Il Sig. Nominativo_2 non è stato sentito da parte dell'AdE di Salerno nel corso del contraddittorio precedente alla notifica dell'accertamento qui impugnato, ed è deceduto nel febbraio 2024;
2) lo stetto Ufficio ha notificato nel 2024 alla Ricorrente_1 similare avviso di accertamento per l'anno 2017, opposto con rituale ricorso, deciso con la Sentenza n. 4218/2025 con la quale è stato accolto il ricorso della
Ricorrente_1 S.r.l. ed annullato l'avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate di Salerno per l'anno 2017, per fattispecie identica a quella oggetto della presente controversia;
3) la Ricorrente_1, a seguito di Invito n. Società_2 del 18.09.2024 ha fornito all'Ufficio accertatore tutti i documenti contabili, bancari e amministrativi, nonché la corrispondenza, relativi ai rapporti con le tre predette società, nonché con la Società_3 S.r.l. e con la Società_4 S.r.l.; dal loro esame, alcun rilievo è emerso in merito al “comportamento fiscale e finanziario” della Ricorrente_1, che ha dimostrato di aver registrato tutte le fatture acquisti, di aver regolato e chiuso i rapporti dare/avere con i predetti fornitori mediante pagamenti tracciati ovvero compensazioni di partite (mai pagamenti in contante), e di aver presentato tutte le dichiarazioni e comunicazioni obbligatorie;
4) dal bilancio 2018 depositato al Registro Imprese è ravvisabile che la Ricorrente_1 nel 2018 ha acquistato merci e materie prime per oltre 12,5 milioni di Euro, nei quali sono contabilizzate anche le fatture ricevute da Società_5, Società_6 e Società_7. Orbene, le fatture che l'Agenzia delle Entrate contesta ammontano ad un imponibile complessivo di circa 221.000 Euro, pari a poco più del 1,75% di tutti gli acquisti di materie prime, pertanto l'Ufficio ipotizza che la Ricorrente_1 possa essere soggetto partecipante ad un disegno criminoso, pur riconoscendo nel contempo indirettamente che oltre il 98% degli acquisti di materie prime (ovvero quasi
12,3 milioni di Euro) dalla stessa operata sia regolare;
5) nell'avviso di accertamento 2018 impugnato, l'Ufficio definisce società “cartiera” tout court la Società_6 S.r.l., per la quale ha invece esplicitamente riscontrato nell'anno 2017 la regolarità della vendita alla Ricorrente_1 di panna, burro e cagliata per Euro 999.625,84 oltre Iva;
definisce società “cartiera” anche la Società_7 S.r.l., che faceva parte dei fornitori 2017 della Ricorrente_1, ma la cui fattura emessa in quell'anno, non è stata oggetto di contestazione da parte dei verificatori;
6) infine, risulta incontroverso che la Ricorrente_1 Srl all'epoca dei fatti contestati, come alla data odierna, era soggetta ad amministrazione giudiziaria, ragione per la quale il Tribunale è stato periodicamente notiziato sull'andamento della gestione e dei conti;
dal 2011, in oltre 11 anni di operatività diretta nel settore della vendita di burro e derivati (ovvero prima del citato fitto d'azienda), ha fatturato circa 10 milioni di euro annui, con punte di 15/16 milioni;
ha da sempre avuto una sede operativa effettiva, mezzi ed utenze intestati;
ha tenuto in forza in media circa 20 lavoratori;
è in regola con tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali;
non ha posizioni debitorie nei confronti dell'Erario e degli Istituti Previdenziali, se non “il terzo iscritto a ruolo” presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione - comunque sospeso in costanza di giudizio - relativo al citato accertamento 2017.
Nel merito delle questioni controverse, risulta che con l'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio ha proceduto a rettificare i dati esposti nelle dichiarazioni fiscali Unico SC, Irap e IVA presentate per l'anno d'imposta 2018 dalla Ricorrente_1 S.r.l., azienda produttrice di burro, ritenendo:
▪ soggettivamente inesistente la fattura che la Società_5 per l'Società_8 S.r.l. ha emesso alla Ricorrente_1 per l'importo di Euro 19.120,78 oltre Iva per Euro 764,83, relativa alla cessione di panna grezza;
▪ oggettivamente inesistenti le fatture emesse alla Ricorrente_1: dalla Società_6 S.r.l. per Euro 91.167,90 oltre Iva per Euro 6.534,39, inerenti alla vendita di panna grezza, crema di latte, burro grezzo e latte bovino, e dalla Società_7 S.r.l., per Euro 110.895,00 oltre Iva per Euro 11.089,50, per la vendita di latte bovino, e pertanto considerando indeducibili costi per Euro 202.062,90 ed indetraibile Iva per Euro 18.388,72.
A supporto della pretesa tributaria, l'Ufficio individua alcuni elementi probatori acquisiti a carico di soggetti terzi, ritenendoli sufficienti a delineare un contesto indiziario e definire la Società_5 S.r.l. come “missing trader”, e la Società_6 S.r.l. e la Società_7 S.r.l. come “cartiere”, onerando pertanto la Ricorrente_1: nei confronti della Società_5 di provare l'estraneità alla (presunta) frode o, quantomeno, l'adozione delle misure precauzionali minime richieste ad un imprenditore diligente nei rapporti con le controparti, e nei confronti di Società_6 e Società_7, che le operazioni ritenute inesistenti siano in realtà state effettuate.
In particolare, in relazione alla Società_5 srl, l'Ufficio ritiene che l'unica fattura che la Società_5 srl a gennaio 2018 ha emesso alla Ricorrente_1 sia relativa ad una operazione soggettivamente inesistente, e basa tale assunto sul fatto che il suddetto fornitore non risultava intestatario di utenze, beni mobili e diritti su beni immobili, nonché aveva omesso alcuni adempimenti civilistici e dichiarativi relativi all'annualità 2018. Al riguardo, in disparte la considerazione per cui il peso percentuale dell'unico acquisto effettuato dalla Società_5 sul totale degli acquisti Ricorrente_1 del 2018 è pari allo 0,16%, la Corte osserva che tale inadempimento da parte della Società_5 srl sarebbe stato riscontrabile solo a partire dal secondo semestre 2019 (mancata presentazione di dichiarazioni fiscali e bilancio relativi al 2018), non consentendo quindi di ritenere irregolare un rapporto commerciale intrattenuto a gennaio 2018. Tanto osservato, nessun elemento, nemmeno di carattere presuntivo dotato di gravità, precisione e concordanza, viene offerto dall'Ufficio a supporto della pretesa tributaria, risultando invece adeguatamente provata dalla società la buona fede e la diligenza seguita in una operazione commerciale assolutamente routinaria e, sotto il profilo economico, quasi del tutto irrilevante rispetto al beneficio ottenibile;
inoltre, non può non essere tenuto in considerazione che la società risulta essere in amministrazione giudiziaria, circostanza che se in astratto non configura automaticamente causa di esclusione di ipotesi di colpa grave o dolo nella gestione societaria, quanto meno introduce elementi di incertezza sull'effettivo beneficio ottenibile da una partecipazione ad una frode, soprattutto in ragione dei rischi conseguenti a carico di un ausiliario del giudice.
In relazione ai rapporti commerciali con la Società_6 S.r.l., l'Ufficio ritiene che tutte le fatture emesse sia a gennaio che a dicembre del 2018 per Euro 91.167,90 oltre IVA dalla Società_6 alla Ricorrente_1 siano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, fondando tale convincimento sugli esiti di una asserita verifica effettuata presso la Società_6, e nella quale è stata esaminata, per stessa ammissione dell'Ufficio, la contabilità solo da gennaio a agosto 2018 (pag. 9 dell'avviso di accertamento). Risulta quindi contraddittorio che l'Agenzia delle Entrate da un lato dichiari di aver esaminato la contabilità, e quindi le fatture di vendita della Società_6 da gennaio ad agosto 2018, e dall'altro ritiene relative ad operazioni oggettivamente inesistenti quelle emesse nel mese di dicembre 2018; risultà altresì contraddittorio che l'Agenzia delle Entrate ritenga che la Società_6 non abbia merce in magazzino a gennaio 2018, quando ha constatato, nell'avviso di accertamento notificato per il 2017 sempre alla ricorrente, che la Società_6 ha regolarmente operato nell'intero anno 2017, avendo tra l'altro venduto merce alla Ricorrente_1 per 909.625,84 oltre IVA fino a dicembre, essendo l'asserita assenza di merce in magazzino smentita anche dalla lettura della nota integrativa al bilancio 2018 della Società_6 estratto dal Registro delle Imprese, e quindi ufficiale anche per l'Agenzia delle Entrate, nella quale si riscontra che al 01.01.2018 la società aveva in magazzino merci per Euro
159.390,00; per cui le vendite di gennaio 2018 alla Ricorrente_1 possono essere giustificate anche in assenza di contestuali acquisti correlati. Infine, dagli stessi accertamenti condotti dall'Ufficio, risulta che il fatturato Società_6 nei confronti della Ricorrente_1 nel 2017 ammontava a più di 900mila Euro oltre IVA;
orbene, se la stessa Agenzia delle Entrate ritiene “oggettivamente” esistente il fatturato Società_6 nei confronti della Ricorrente_1 nel 2017 per più di 900mila Euro oltre IVA, se ne deduce che la Società_6 avrà certamente avuto anche nel 2018 una struttura idonea ed operante a tutti gli effetti.
In relazione alla Società_7 S.r.l., l'Ufficio la definisce società “cartiera”, semplicemente asserendo che nelle banche dati a propria disposizione si riscontra la mancata presentazione di bilanci, dichiarazioni, spesometro, ecc.. In disparte la circostanza per cui la Ricorrente_1 non aveva a disposizione le banche dati dell'Amministrazione Finanziaria per compiere i medesimi riscontri effettuati dall'Ufficio, risulta evidente che la Società_7 S.r.l. risultava tra i fornitori della Ricorrente_1 anche nel 2017, anno per il quale l'Agenzia delle Entrate, come già evidenziato, ha notificato l'avviso di accertamento alla ricorrente. Orbene, gli accertatori non hanno contestato, per il 2017, la fattura emessa dalla Società_7 S.r.l., risultando evidentemente contraddittorio che la Società_7 abbia operato come “cartiera” nel 2018 e non nel 2017.
A parere del Collegio, pertanto, gli elementi lacunosi e contraddittori su cui è fondato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate non possono costituire un preciso quadro indiziario che ribalta in capo all'utilizzatore delle fatture di acquisto la dimostrazione che le stesse siano state emesse a fronte di operazioni esistenti, mentre di converso la ricorrente ha comunque fornito prova della regolarità dei rapporti commerciali che la
Ricorrente_1 ha intrattenuto nel 2018 con Società_5 S.r.l., Società_6 S.r.l. e Società_7 S.r.l., in particolare anche attraverso la esibizione della documentazione di natura tecnica a supporto alla lavorazione che riesce a dimostrare l'effettivo utilizzo, nell'anno oggetto di verifica, delle materie prime acquistate da Società_5, Società_6 e Società_7. Allegati agli atti vi sono infatti alcune delle schede di lavorazione 2018, utilizzate dalla consulente tecnica incaricata dalla Ricorrente_1 in occasione del ricorso avverso il citato avviso di accertamento 2017, la quale ha prodotto una relazione tecnica difensiva basata proprio sull'esame delle citate schede di lavorazione, obbligatorie per la tipologia di lavorazione effettuate. Avendo l'Agenzia delle Entrate qualificato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti tutte quelle emesse sia da Società_6 che da Società_7, è sufficiente verificare che nelle schede di lavorazione del 2018 sia riportato il nominativo di tali fornitori, per avere la certezza che la materia prima indicata nelle fatture incriminate sia stata effettivamente venduta alla Ricorrente_1 e da quest'ultima utilizzata nel ciclo produttivo. Nelle schede di lavorazione del 2018 si legge infatti chiaramente che la materia prima utilizzata per la produzione di determinati lotti di burro è stata fornita sia da Società_6 che da Società_7. Peraltro, anche il fornitore Società_5, per il quale l'Agenzia delle Entrate ipotizza l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, è indicato all'interno delle schede di lavorazione e, anche se tale circostanza da sola non provi che la materia prima sia stata fornita proprio dalla Società_5, sostenere che la Ricorrente_1 - che nel 2018 ha fatturato oltre 13,5 milioni di Euro si sia resa sua complice allo scopo di detrarre indebitamente Iva per Euro 764,83 (settecentosessantaquattro/83) relativa ad una sola fattura, risulta icto oculi privo di sostenibilità.
Del tutto infondate risultano le eccezioni sollevate dall'Ufficio sulla validità della documentazione tecnica prodotta dalle resistente in relazione alla denominazione del prodotto riportato sulle fatture e sulle schede tecniche, individuato come "crema di latte" e "panna", in quanto esse non identificano prodotti diversi, ma lo stesso prodotto, ossia il grasso del latte separato, per cui l'utilizzo alternativo della denominazione del prodotto non inficia la validità della consulenza tecnica di parte;
inoltre, in relazione alla ampiezza del campione delle operazioni utilizzate ed alla metodologia di ricostruzione delle operazioni produttive, pur vero che la percentuale di operazioni prese a riferimento rappresentano il 2% circa del totale delle operazioni compiute, non può non essere considerato che il totale delle operazioni contestate tra la Ricorrente_1 e le 3 società fornitrici risulta pari poco più del 1,75% di tutti gli acquisti di materie prime e che le operazioni prese a riferimento sono proprio quelle utili a dimostrare l'impiego della materia prima "crema di latte" o "panna" fornita dalla predette 3 società nel processo produttivo.
In definitiva, alla luce dei consolidati orientamenti di legittimità in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cfr: Cass. n. 14102/2024) e di operazioni oggettivamente inesistenti (Cfr: Cass. Ord. n.
22490/2025), valutati sia complessivamente sia singolarmente gli elementi indiziari posti dall'Ufficio alla base della pretesa tributaria, la Corte ritiene infondati e insufficienti gli elementi posti dalla Agenzia delle Entrate
a sostegno della presunta inesistenza sia soggettiva sia oggettiva delle operazioni contestate, a fronte della dimostrata buona fede dell'imprenditore in relazione all'unica operazione ritenuta soggettivamente inesistente e della prova della avvenuta effettuazione delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, dovendo pertanto essere annullato l'avviso impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese in ragione della particolare difficoltà della ricostruzione, in fatto ed in diritto, delle questioni controverse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.