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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/09/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff,
nel procedimento di omologazione del concordato minore n. 20-1/ / 2025 riferito a
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con decreto del 28.03.2025, pronunciato ai sensi dell'art. 78 c.c.i.i., questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore del debitore.
Il piano risulta giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile, non essendovi rilievi al riguardo né risultando agli atti alcunché di nuovo a seguito del citato decreto.
In esito alle operazioni di voto, il concordato minore non risulta approvato, atteso che, sulla base di quanto risulta dalla relazione dell'OCC depositata il 05.06.2025 così
come integrata con successiva relazione depositata il 10.09.2025, fornente i chiarimenti e le precisazioni chieste dal giudice nei suoi provvedimenti del
03.07.2025 e del 21.08.2025: a) la proposta ha raccolto consensi – anche presunti, per silenzio, ex art. 79, comma 3, c.c.i.i. – pari al 34% dei crediti ammessi al voto;
b) la proposta non ha raccolto la maggioranza dei crediti ammessi nel maggior numero di classi ammesse al voto (ma solamente in 2 su 5, e precisamente nella 1 e nella 5); c)
nessun creditore (nemmeno ) è titolare di crediti in misura Controparte_1
pag. 1 di 4 superiore alla maggioranza dei crediti ammessi, sì che non è richiesta anche la maggioranza per teste.
Occorre annotare che , con nota del 23.07.2025 Controparte_2
inviata alla Cancelleria di questo Tribunale, ha rilevato di non aver potuto esprimere il proprio voto in relazione all'importo di euro 12.796,13 relativo ad aggi di riscossione, diritti di notifica e spese tabellari, contestualmente facendo presente che il voto sarebbe stato negativo.
Fornendo a tale riguardo i chiarimenti richiesti da questo giudice con deposito del
10.09.2025, l'OCC ha infine precisato di aver considerato, nella propria relazione particolareggiata e, dunque, nella conseguente relazione sull'esito del voto, gli importi complessivi dei crediti tributari e contributivi per come risultanti dalla lista delle cartelle rilasciata da , oltre che dall'anagrafe Controparte_2
tributaria, tenendo finalmente conto del voto negativo espresso per tali crediti dalle amministrazioni interessate (Inarcassa e . Se dunque si Controparte_1
considera che gli importi dei crediti in parola includono la suddetta somma di euro
12.796,13, quali oneri accessori, essa è stata dunque automaticamente imputata a voto negativo, in coincidenza con quello comunque da ultimo espresso da
[...]
. Controparte_2
Va contestualmente dato atto che si tratta di un importo ininfluente rispetto all'esito del voto, comunque caratterizzato – come si dirà di seguito – da una posizione determinante dell'amministrazione finanziaria, e precisamente di CP_1
.
[...]
Orbene, va appunto rilevato che il voto contrario dell'amministrazione finanziaria è
determinante ai fini dell'approvazione del concordato, vantando essa crediti per complessivi euro 185.834,00, collocati nelle classi 2, 5 e 7, e tenendo presente che nelle classi dissenzienti 2 e 7 detta amministrazione rispettivamente vanta crediti per euro
16.219,24 per euro 145.974,05. Si tratta, infatti, di importi di entità tale – sia quello pag. 2 di 4 complessivo che quelli nelle singole classi – per cui l'esito del voto sarebbe stato opposto, ove l'amministrazione finanziaria avesse espresso voto favorevole, e ciò sia in relazione alla maggioranza generale per crediti, sia in relazione alla maggioranza per classi.
Occorre dunque verificare se vi siano i presupposti per omologare comunque il concordato, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.c.i.i., e precisamente se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria può essere ritenuta conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
La risposta dev'essere positiva.
Infatti, come emerge dalla relazione particolareggiata dell'OCC, il debitore non dispone di un patrimonio utilmente aggredibile, essendo proprietario di pochi beni di scarso (se non nullo) valore, bastando menzionare la vettura del 2007 dello stimato valore di euro 1.000,00, peraltro necessaria al debitore stesso per poter svolgere la sua attività professionale (quindi di per sé sottratta anche alla liquidazione controllata).
Le risorse utilmente aggredibili dai creditori sono, dunque, unicamente quelle reddituali, e precisamente quanto il debitore ritrae dallo svolgimento della sua attività professionale di ingegnere. Si tratta di un flusso di denaro che, qualunque sia la sua entità, invariabilmente verrà impiegato per dare soddisfazione ai creditori concorsuali nella procedura di concordato minore come in quella, eventuale, di liquidazione controllata. Nella proposta sottoposta al presente esame si stabilisce un orizzonte temporale pari a tre anni, ossia in coincidenza con quello di verosimile durata della procedura di liquidazione controllata, tenendo presente che in quest'ultima i versamenti non potrebbero andare oltre i tre anni (ossia la stessa durata minima della procedura, ex art. 272, comma 3, c.c.i.i.), ove il debitore ottenesse l'esdebitazione decorso tale termine ex art. 282 c.c.i.i. (cfr. Tribunale di
Verona, 20 settembre 2022). La somma di euro 1.300,00 mensili che il debitore trattiene per il proprio mantenimento appare congrua e coincidente con quanto pag. 3 di 4 verosimilmente sarebbe stabilito, anche alla luce dei precedenti di questo Tribunale,
ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., in un'ipotetica procedura di liquidazione controllata.
Orbene, a fronte di tale, neutrale, dato, la procedura di concordato si presenta come maggiormente conveniente principalmente in ragione della finanza esterna messa a disposizione dell'ex coniuge del debitore, per complessivi euro 8.000,00. Il che esaurisce ogni questione.
Non risultano formulate contestazioni circa la convenienza della proposta, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott. Benedetto Sieff:
1) omologa il concordato preventivo di ; Parte_1
2) dispone la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale;
3) dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria e all'OCC per i conseguenti adempimenti.
Trento, 25 settembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff,
nel procedimento di omologazione del concordato minore n. 20-1/ / 2025 riferito a
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con decreto del 28.03.2025, pronunciato ai sensi dell'art. 78 c.c.i.i., questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore del debitore.
Il piano risulta giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile, non essendovi rilievi al riguardo né risultando agli atti alcunché di nuovo a seguito del citato decreto.
In esito alle operazioni di voto, il concordato minore non risulta approvato, atteso che, sulla base di quanto risulta dalla relazione dell'OCC depositata il 05.06.2025 così
come integrata con successiva relazione depositata il 10.09.2025, fornente i chiarimenti e le precisazioni chieste dal giudice nei suoi provvedimenti del
03.07.2025 e del 21.08.2025: a) la proposta ha raccolto consensi – anche presunti, per silenzio, ex art. 79, comma 3, c.c.i.i. – pari al 34% dei crediti ammessi al voto;
b) la proposta non ha raccolto la maggioranza dei crediti ammessi nel maggior numero di classi ammesse al voto (ma solamente in 2 su 5, e precisamente nella 1 e nella 5); c)
nessun creditore (nemmeno ) è titolare di crediti in misura Controparte_1
pag. 1 di 4 superiore alla maggioranza dei crediti ammessi, sì che non è richiesta anche la maggioranza per teste.
Occorre annotare che , con nota del 23.07.2025 Controparte_2
inviata alla Cancelleria di questo Tribunale, ha rilevato di non aver potuto esprimere il proprio voto in relazione all'importo di euro 12.796,13 relativo ad aggi di riscossione, diritti di notifica e spese tabellari, contestualmente facendo presente che il voto sarebbe stato negativo.
Fornendo a tale riguardo i chiarimenti richiesti da questo giudice con deposito del
10.09.2025, l'OCC ha infine precisato di aver considerato, nella propria relazione particolareggiata e, dunque, nella conseguente relazione sull'esito del voto, gli importi complessivi dei crediti tributari e contributivi per come risultanti dalla lista delle cartelle rilasciata da , oltre che dall'anagrafe Controparte_2
tributaria, tenendo finalmente conto del voto negativo espresso per tali crediti dalle amministrazioni interessate (Inarcassa e . Se dunque si Controparte_1
considera che gli importi dei crediti in parola includono la suddetta somma di euro
12.796,13, quali oneri accessori, essa è stata dunque automaticamente imputata a voto negativo, in coincidenza con quello comunque da ultimo espresso da
[...]
. Controparte_2
Va contestualmente dato atto che si tratta di un importo ininfluente rispetto all'esito del voto, comunque caratterizzato – come si dirà di seguito – da una posizione determinante dell'amministrazione finanziaria, e precisamente di CP_1
.
[...]
Orbene, va appunto rilevato che il voto contrario dell'amministrazione finanziaria è
determinante ai fini dell'approvazione del concordato, vantando essa crediti per complessivi euro 185.834,00, collocati nelle classi 2, 5 e 7, e tenendo presente che nelle classi dissenzienti 2 e 7 detta amministrazione rispettivamente vanta crediti per euro
16.219,24 per euro 145.974,05. Si tratta, infatti, di importi di entità tale – sia quello pag. 2 di 4 complessivo che quelli nelle singole classi – per cui l'esito del voto sarebbe stato opposto, ove l'amministrazione finanziaria avesse espresso voto favorevole, e ciò sia in relazione alla maggioranza generale per crediti, sia in relazione alla maggioranza per classi.
Occorre dunque verificare se vi siano i presupposti per omologare comunque il concordato, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.c.i.i., e precisamente se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria può essere ritenuta conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
La risposta dev'essere positiva.
Infatti, come emerge dalla relazione particolareggiata dell'OCC, il debitore non dispone di un patrimonio utilmente aggredibile, essendo proprietario di pochi beni di scarso (se non nullo) valore, bastando menzionare la vettura del 2007 dello stimato valore di euro 1.000,00, peraltro necessaria al debitore stesso per poter svolgere la sua attività professionale (quindi di per sé sottratta anche alla liquidazione controllata).
Le risorse utilmente aggredibili dai creditori sono, dunque, unicamente quelle reddituali, e precisamente quanto il debitore ritrae dallo svolgimento della sua attività professionale di ingegnere. Si tratta di un flusso di denaro che, qualunque sia la sua entità, invariabilmente verrà impiegato per dare soddisfazione ai creditori concorsuali nella procedura di concordato minore come in quella, eventuale, di liquidazione controllata. Nella proposta sottoposta al presente esame si stabilisce un orizzonte temporale pari a tre anni, ossia in coincidenza con quello di verosimile durata della procedura di liquidazione controllata, tenendo presente che in quest'ultima i versamenti non potrebbero andare oltre i tre anni (ossia la stessa durata minima della procedura, ex art. 272, comma 3, c.c.i.i.), ove il debitore ottenesse l'esdebitazione decorso tale termine ex art. 282 c.c.i.i. (cfr. Tribunale di
Verona, 20 settembre 2022). La somma di euro 1.300,00 mensili che il debitore trattiene per il proprio mantenimento appare congrua e coincidente con quanto pag. 3 di 4 verosimilmente sarebbe stabilito, anche alla luce dei precedenti di questo Tribunale,
ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., in un'ipotetica procedura di liquidazione controllata.
Orbene, a fronte di tale, neutrale, dato, la procedura di concordato si presenta come maggiormente conveniente principalmente in ragione della finanza esterna messa a disposizione dell'ex coniuge del debitore, per complessivi euro 8.000,00. Il che esaurisce ogni questione.
Non risultano formulate contestazioni circa la convenienza della proposta, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott. Benedetto Sieff:
1) omologa il concordato preventivo di ; Parte_1
2) dispone la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale;
3) dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria e all'OCC per i conseguenti adempimenti.
Trento, 25 settembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4