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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16217 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...] rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. RUOPOLI CATELLO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
RUOPOLI CATELLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/08/2025 e Parte_1 Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Ischia il 23/09/2000, riferivano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 26.09.2013, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 9662/2013 del 15.10.2013, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ -I coniugi liberamente ed espressamente concordano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge. - I figli, oramai maggiorenni, ad oggi vivono con la madre presso la ex abitazione coniugale sita in Ischia alla Via Roma n. 80 di proprietà della sig.ra CP_2 concessa in comodato d'uso gratuito al figlio sig. e assegnata in sede di Parte_1 separazione alla sig.ra . Il sig. eserciterà liberamente il Controparte_1 Parte_1 diritto di visita nei confronti dei figli, concordando con gli stessi modalità e tempi. - I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto il sig. Parte_1 non verserà alcun assegno di mantenimento in favore della moglie. - I figli e Per_1 Per_2 sebbene inseriti nel mondo del lavoro con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non hanno ancora raggiunto la piena indipendenza economica. In particolare, il figlio lavora Per_1 come aiuto magazziniere, con contratto di lavoro con decorrenza dal 02 aprile 2025 e scadenza al
30 settembre 2025, mentre il figlio lavora come commis di cucina, con contratto di lavoro Per_2 con decorrenza dal 01 maggio 2025 e scadenza al 30 settembre 2025. In ragione del fatto che i figli non sono ancora economicamente autosufficienti, il sig. , entro e non oltre il giorno Parte_1
10 di ogni mese verserà, attraverso bonifico bancario, alla sig.ra la somma di € 300,00 a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio ed € 300,00 a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento del figlio , per una somma totale complessiva di € 600,00, che sarà Per_2 aggiornata annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat. - Il sig. contribuirà Parte_1 altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie ai figli (intendendosi per tali – a titolo di esempio - anche quelle occorrenti per prestazioni mediche specialistiche non erogate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale e/o per la frequentazione di percorsi formativi accademici o professionali e/o per l'acquisto di mezzi di locomozione) il tutto secondo criteri e modalità stabilite dallo specifico Protocollo del Tribunale di Napoli sottoscritto da Magistrati e
Avvocati in data 07/03/2018 al cui contenuto i ricorrenti dichiarano di aderire. Ad ogni modo il rimborso avverrà solo a seguito di esibizione delle relative fatture e, ove richiesto dal Protocollo, purché la spesa sia stata previamente concordata tra le parti. - La ex casa coniugale, sita in Ischia alla Via Roma n. 80, di proprietà della sig.ra e concessa in comodato al figlio CP_2
2 , già assegnata in sede di separazione alla sig.ra , resta Parte_1 Controparte_1 assegnata temporaneamente a quest'ultima poichè presso di lei vivono tutt'ora i figli non ancora economicamente indipendenti. - Restano altresì assegnati temporaneamente alla sig.ra i CP_1 mobili, gli arredi e suppellettili presenti in casa, mentre gli arredi della cucina, della camera da letto matrimoniale (regalati dai genitori della ) e i divani restano di proprietà esclusiva di CP_1 quest'ultima. -La sig.ra acconsente a che i costi per le forniture idriche, Controparte_1 elettriche e telefoniche, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ogni altro onere afferente all'immobile, escluse le spese di straordinaria amministrazione, vengano da lei sostenuti.
- I coniugi, sin da questo momento, acconsentono reciprocamente al rilascio, ovvero al rinnovo di qualsiasi documento valido per l'espatrio. - Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile competente, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970. - Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione, causa o titolo”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Ischia il
23/09/2000 (atto n.64 ,parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2000 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ischia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile)
• nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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