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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1869/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Antonio
Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA
definitiva nella causa n. R.G. 1869/2022, promossa da: nato ad [...] il [...], titolare della ditta Parte_1
Macelleria che Vale di EN TR Sante, corrente in RO (Rm), Fontana dell'Oste n. 2, (P.IVA ) P.IVA_1 con l'avv. VINCENZO BANFI
-attore opponente contro
Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. RITA SOFIA TIENGO
-convenuta opposta-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
titolare della ditta MACELLERIA CHE VALE DI RE Parte_1
RO NT (di seguito "l'Opponente"), proponeva opposizione nei confronti di
(di seguito "l'Opposta"), avverso Controparte_1 il Decreto Ingiuntivo n. 526/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
04/07/2022. pagina 1 di 9 Il decreto ingiuntivo in oggetto ammonta a € 22.370,72 ed è stato richiesto dall'Opposta sulla base di forniture di carne impagate, riferite alle fatture n. 2025 del 22.04.2021, n. 2147 del 29.04.2021, n. 2375 del 07.05.2021,, n. 2462 del
13.05.2021, n. 2587 del 20.05.2021, n.2795 del 28.05.2021, n.2988 del
04.06.2021, n. 3075 del 10.06.2021, n.3278 del 18.06.2021, n.3360 del
24.06.2021, n.3593 del 02.07.2021.
Parte Opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendolo ingiusto ed illegittimo per i seguenti motivi:
-Incompetenza Territoriale - l'Opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Rovigo, sostenendo che il foro competente sia il Tribunale di
VELLETRI e ciò perchè la sede dell'attività dell'opponente è RO (RM) e il luogo di residenza è AT (FR)
Richiama sul punto l'applicazione degli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c. e dell'art. 1182, comma 3 c.c.. Per l'Opponente la fattura non costituisce un valido titolo negoziale per la deroga al foro competente, trattandosi di un documento di formazione unilaterale.
-Nullità dell'Ingiunzione per Merce Avariata - l'Opponente contesta la validità del decreto ingiuntivo in quanto la merce fornita, prevalentemente carne bovina, risulterebbe parzialmente o totalmente avariata e incommerciabile e destinata a smaltimento a proprie spese. Nell'opposizione l'opponente ha dichiarato di aver tempestivamente segnalato il vizio all'opposta e al sua agente di zona Per_1 il quale avrebbe constatato lo stato di inutilizzabilità. Dichiara inoltre di
[...] aver ottenuto autorizzazione allo smaltimento.
Afferma parte Opponente che nonostante le rassicurazioni verbali di ritiro e emissione di nota di credito, l'Opposta avrebbe invece fatturato la merce deteriorata.
L'Opponente inoltre ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti dell'Opposta per i danni subiti a causa della merce avariata quantificati in euro 8.000,00 per il costo dello smaltimento e un'ulteriore somma da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU a titolo di lucro cessante per il calo delle vendite stimato in 30/40% dovuto alla mancanza di merce attribuendone la responsabilità a CP_1
pagina 2 di 9 CP_1
L'Opponente pertanto concludeva:
"In via preliminare
- accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, essendo competente il foro dell'opponente ovvero il Tribunale di Velletri per i motivi in diritto di cui al punto 1) e, per l'effetto, emettere provvedimento conseguente;
Nel Merito,
- Accertare e/o dichiarare nullo ed inefficace il D.I. . 526/2022 di € 22.370,72 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 04/07/2022 nell'ambito del proc.to n. R.G.
1188/2022 in quanto illegittimo per i motivi in diritto di cui al punto 2), con annullamento delle fatture che sono state oggetto del procedimento sommario e, conseguentemente,
-in via riconvenzionale:
-Accertato l'inadempimento dell'opposta per aver fornito merce avariata non commerciabile e destinata a cura e spese dell'opponente a smaltimento, condannare la al pagamento della Controparte_1 somma di € 8.000,00 per lo smaltimento della merce avariata nonché, alla ulteriore somma, da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo CTU, a titolo di calo delle vendite per mancanza di merce per esclusiva responsabilità dell'opposta.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio."
*
Si costituiva contestando Controparte_1 integralmente le deduzioni di controparte, ritenendole prive di fondamento e di riscontro probatorio.
Affermava parte Opposta:
- l'infondatezza delle contestazioni sulle merce - L'Opposta ha negato l'esistenza o la quantità di carni consegnate con segni di decadimento o putrefazione, affermando l'assenza di prova alcuna al riguardo. Ha altresì contestato la mancata prova della richiesta di sostituzione della merce o di emissione di nota di credito.
Le lamentele sarebbero state solo telefoniche e non avrebbero mai permesso di pagina 3 di 9 individuare la quantità di merce eventualmente smaltita. Inoltre non è stata prodotta da parte Opponente la copia della fattura di smaltimento della merce.
-la genericità dell'opposizione - L'Opposta ha sostenuto che l'opposizione è dilatoria e generica rispetto alle contestazioni mosse, impedendo una puntuale difesa e difettando dei requisiti ex art. 164 c.p.c.
- la competenza territoriale - L'Opposta ribadisce la competenza del Tribunale di
Rovigo, specialmente in considerazione della domanda riconvenzionale avanzata dall'Opponente, che vede convenuta la CP_1
-la mancata contestazione delle fatture - L'Opposta rileva che le fatture poste a sostegno dell'ingiunzione non sono state puntualmente contestate, ma genericamente affermate come non dovute.
- la contestazione della domanda riconvenzionale - L'Opposta contesta la domanda riconvenzionale avanzata per lo smaltimento della merce e per il lucro cessante, in quanto il presunto smaltimento non sarebbe documentato e la quantificazione del calo delle vendite sarebbe esplorativa. così concludeva CP_1
"Respingersi la domanda azionata perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni premesse nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze, ed accessori tutti di legge."
*
All'udienza del 22 marzo 2023 le parti hanno congiuntamente richiesto un rinvio, asserendo una seria possibilità di trattative per la definizione del contenzioso. Il
Giudice concedeva il rinvio all'udienza del 19 aprile 2023.
In tale successiva udienza l'attore-opponente ha chiesto un breve rinvio per la pendenza di trattative definitorie riguardanti varie posizioni pendenti. Il Giudice stante la richiesta rinviava il procedimento al 07 giugno 2023.
All'udienza del 07 giugno 2023 ha dichiarato l'impossibilità di CP_1 raggiungere un accordo conciliativo e ha insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, chiedendo i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. L'Opponente ha ribadito l'eccezione di incompetenza territoriale, si è opposto alla concessione della provvisoria esecutività e ha pagina 4 di 9 anch'egli chiesto i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. Il Giudice si riservava.
In data 04 settembre 2023 sciogliendo la riserva Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, considerando che la stessa non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e i termini di legge per lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., con decorrenza dal
15 settembre 2023, fissando l'udienza per l'esame delle prove istruttorie per il 13 dicembre 2023.
All'udienza del 13 dicembre 2023 l'Opponente ha insistito per l'ammissione dei propri mezzi istruttori e si è opposto a quelli avversari. L'Opposta ha insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice Il Giudice ammetteva la richiesta di interpello (interrogatorio formale) per i capitoli a, b, c e d di cui alla memoria n. 2 di parte opponente, e ammetteva i medesimi capitoli per testi con abilitazione a prova contraria di parte opposta. Si riservava all'esito sulla richiesta di CTU. Fissava l'udienza per interpello e testi al
13.02.2024
In tale udienza il Sig. , socio accomandatario di è CP_1 CP_1 comparso per rendere l'interrogatorio formale.
Durante l'interrogatorio dichiarava di non aver mai ricevuto comunicazioni di contestazione se non al momento del dovuto pagamento e che Persona_1 era un trasportatore e non un proprio agente.
In merito alla mail del 07/07/2021 così dichiarava "So della mail, ma era a distanza di mesi dalla consegna e con l'indicazione anche di merce da noi non consegnata".
In merito poi al fatto che l'Opposto avrebbe smaltito la merce pretesemente avariata il sig. rispondeva "Non ne so nulla". CP_1
I testi indicati dall'Opponente, e , non sono Persona_1 CP_2 comparsi, adducendo motivazioni varie.
L'Opponente ha richiesto una nuova udienza per l'esame dei testi non comparsi, e il Giudice ha rinviato all'08 maggio 2024
In tale data le parti hanno concordemente richiesto un rinvio, con salvezza dei diritti di udienza, in ragione del perfezionamento di un accordo raggiunto in via pagina 5 di 9 bonaria e il Giudice rinviava all'udienza del 10 dicembre 2024 ove le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si teneva a trattazione scritta all'udienza del 18 febbraio 2025, ove il Giudice preso atto delle note di udienza scritte depositate telematicamente dalle parti contenenti la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche
Solo parte convenuta opposta provvedeva al desposito delle stesse.
Della replica ovviamente non se ne terrà conto, mancando la conclusionale avversaria.
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
SULLA COMPETENZA TERRITORIALE
La eccezione in merito è infondata.
Infatti le SSUU con la pronuncia 17989/2016 hanno affermato che "Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art.
1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide,
pagina 6 di 9 delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4,
c.p.c.” a cui ha fatto seguito la decisione 19848/2020 con cui la Cassazione ha affermato che "... Nel caso in esame, però, il carattere liquido del credito è stato accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntio, che può essere pronunciato in favore del creditore di una somma liquida di denaro".
Per tali motivi, e considerato che il pagamento del prezzo della vendita della merce laddove non avvenga al momento della consegna va effettuato al domicilio del creditore, si ritiene che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
L'eccezione sul punto di parte opposta va rigettata perchè infondata in fatto e in diritto.
SULLA CONSEGNA DELLA MERCE E SUL VALORE DELLA STESSA
Non vi è alcuna contestazione della consegna della merce, della quantità e del costo contrattato da parte di parte opposta.
Pertanto, stante il principio di non contestazione, quanto indicato nelle relative fatture risulta NON CONTESTATO e dunque pienamente provato il credito vantato da parte opposta nell'ammontare di cui all'emesso decreto ingiuntivo.
SUI DIFETTI DELLA MERCE
Parte opposta NON HA PROVATO i difetti della merce ricevuta.
Ed infatti mentre l'interpello del legale rappresentante di parte opposta non ha prodotto alcuna "confessione", i testi di parte opponente autorizzati non sono comparsi per l'udienza del 13/03/2024.
Concessa la possibilità di citarli per altra udienza, non risulta che gli stessi siano più stati citati,
Inoltre la stessa parte opponente ha chiesto in data 10/12/2024 fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con ciò implicitamente rinunciando alle prove pagina 7 di 9 orali.
NESSUNA prova è stata dunque fornita da parte opponente attrice in merito ai difetti della merce ricevuta.
Le bollette dello smaltimento depositate infatti sono generiche e non possono certo riferirsi neppure in parte alla merce ricevuta da stante il CP_1 tenore di quanto ivi indicato.
La opposizione sul punto è infondata e andrà rigettata.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
La domanda riconvenzionale segue le sorti della opposizione principale essendo connessa al riconoscimento di vizi, che non sono stati provati in alcuna minima parte.
Anche la domanda riconvenzionale andrà rigettata.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e in favore di parte opposta e si liquidano atteso il valore della causa pari ad € 22.370,72 nella seguente maniera:
fase studio euro 919,00
fase introduttiva euro 777,00
fase istruttoria euro 1680,00
fase decisionale euro 1701,00 per un totale di euro 5.077,00oltre accessori di legge (Spese Generali 15%, CPA e
IVA se effettivamente dovuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
RIGETTA l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto nonché tutte le domande, anche riconvenzionali, di titolare della ditta Parte_1
MACELLERIA che VALE di RE RO NT e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 526/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo;
CONDANNA titolare della ditta MACELLERIA che VALE di Parte_1
pagina 8 di 9 al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese e competenze di lite liquidate in euro 5.077,00 oltre
[...] al rimborso delle spese vive sostenute nonché delle spese generali 15%, CPA e
IVA se effettivamente dovuta.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 11/06/2025
IL Giudice Onorario
ANTONIO BORTOLUZZI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Antonio
Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA
definitiva nella causa n. R.G. 1869/2022, promossa da: nato ad [...] il [...], titolare della ditta Parte_1
Macelleria che Vale di EN TR Sante, corrente in RO (Rm), Fontana dell'Oste n. 2, (P.IVA ) P.IVA_1 con l'avv. VINCENZO BANFI
-attore opponente contro
Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. RITA SOFIA TIENGO
-convenuta opposta-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
titolare della ditta MACELLERIA CHE VALE DI RE Parte_1
RO NT (di seguito "l'Opponente"), proponeva opposizione nei confronti di
(di seguito "l'Opposta"), avverso Controparte_1 il Decreto Ingiuntivo n. 526/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
04/07/2022. pagina 1 di 9 Il decreto ingiuntivo in oggetto ammonta a € 22.370,72 ed è stato richiesto dall'Opposta sulla base di forniture di carne impagate, riferite alle fatture n. 2025 del 22.04.2021, n. 2147 del 29.04.2021, n. 2375 del 07.05.2021,, n. 2462 del
13.05.2021, n. 2587 del 20.05.2021, n.2795 del 28.05.2021, n.2988 del
04.06.2021, n. 3075 del 10.06.2021, n.3278 del 18.06.2021, n.3360 del
24.06.2021, n.3593 del 02.07.2021.
Parte Opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendolo ingiusto ed illegittimo per i seguenti motivi:
-Incompetenza Territoriale - l'Opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Rovigo, sostenendo che il foro competente sia il Tribunale di
VELLETRI e ciò perchè la sede dell'attività dell'opponente è RO (RM) e il luogo di residenza è AT (FR)
Richiama sul punto l'applicazione degli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c. e dell'art. 1182, comma 3 c.c.. Per l'Opponente la fattura non costituisce un valido titolo negoziale per la deroga al foro competente, trattandosi di un documento di formazione unilaterale.
-Nullità dell'Ingiunzione per Merce Avariata - l'Opponente contesta la validità del decreto ingiuntivo in quanto la merce fornita, prevalentemente carne bovina, risulterebbe parzialmente o totalmente avariata e incommerciabile e destinata a smaltimento a proprie spese. Nell'opposizione l'opponente ha dichiarato di aver tempestivamente segnalato il vizio all'opposta e al sua agente di zona Per_1 il quale avrebbe constatato lo stato di inutilizzabilità. Dichiara inoltre di
[...] aver ottenuto autorizzazione allo smaltimento.
Afferma parte Opponente che nonostante le rassicurazioni verbali di ritiro e emissione di nota di credito, l'Opposta avrebbe invece fatturato la merce deteriorata.
L'Opponente inoltre ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti dell'Opposta per i danni subiti a causa della merce avariata quantificati in euro 8.000,00 per il costo dello smaltimento e un'ulteriore somma da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU a titolo di lucro cessante per il calo delle vendite stimato in 30/40% dovuto alla mancanza di merce attribuendone la responsabilità a CP_1
pagina 2 di 9 CP_1
L'Opponente pertanto concludeva:
"In via preliminare
- accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, essendo competente il foro dell'opponente ovvero il Tribunale di Velletri per i motivi in diritto di cui al punto 1) e, per l'effetto, emettere provvedimento conseguente;
Nel Merito,
- Accertare e/o dichiarare nullo ed inefficace il D.I. . 526/2022 di € 22.370,72 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 04/07/2022 nell'ambito del proc.to n. R.G.
1188/2022 in quanto illegittimo per i motivi in diritto di cui al punto 2), con annullamento delle fatture che sono state oggetto del procedimento sommario e, conseguentemente,
-in via riconvenzionale:
-Accertato l'inadempimento dell'opposta per aver fornito merce avariata non commerciabile e destinata a cura e spese dell'opponente a smaltimento, condannare la al pagamento della Controparte_1 somma di € 8.000,00 per lo smaltimento della merce avariata nonché, alla ulteriore somma, da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo CTU, a titolo di calo delle vendite per mancanza di merce per esclusiva responsabilità dell'opposta.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio."
*
Si costituiva contestando Controparte_1 integralmente le deduzioni di controparte, ritenendole prive di fondamento e di riscontro probatorio.
Affermava parte Opposta:
- l'infondatezza delle contestazioni sulle merce - L'Opposta ha negato l'esistenza o la quantità di carni consegnate con segni di decadimento o putrefazione, affermando l'assenza di prova alcuna al riguardo. Ha altresì contestato la mancata prova della richiesta di sostituzione della merce o di emissione di nota di credito.
Le lamentele sarebbero state solo telefoniche e non avrebbero mai permesso di pagina 3 di 9 individuare la quantità di merce eventualmente smaltita. Inoltre non è stata prodotta da parte Opponente la copia della fattura di smaltimento della merce.
-la genericità dell'opposizione - L'Opposta ha sostenuto che l'opposizione è dilatoria e generica rispetto alle contestazioni mosse, impedendo una puntuale difesa e difettando dei requisiti ex art. 164 c.p.c.
- la competenza territoriale - L'Opposta ribadisce la competenza del Tribunale di
Rovigo, specialmente in considerazione della domanda riconvenzionale avanzata dall'Opponente, che vede convenuta la CP_1
-la mancata contestazione delle fatture - L'Opposta rileva che le fatture poste a sostegno dell'ingiunzione non sono state puntualmente contestate, ma genericamente affermate come non dovute.
- la contestazione della domanda riconvenzionale - L'Opposta contesta la domanda riconvenzionale avanzata per lo smaltimento della merce e per il lucro cessante, in quanto il presunto smaltimento non sarebbe documentato e la quantificazione del calo delle vendite sarebbe esplorativa. così concludeva CP_1
"Respingersi la domanda azionata perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni premesse nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze, ed accessori tutti di legge."
*
All'udienza del 22 marzo 2023 le parti hanno congiuntamente richiesto un rinvio, asserendo una seria possibilità di trattative per la definizione del contenzioso. Il
Giudice concedeva il rinvio all'udienza del 19 aprile 2023.
In tale successiva udienza l'attore-opponente ha chiesto un breve rinvio per la pendenza di trattative definitorie riguardanti varie posizioni pendenti. Il Giudice stante la richiesta rinviava il procedimento al 07 giugno 2023.
All'udienza del 07 giugno 2023 ha dichiarato l'impossibilità di CP_1 raggiungere un accordo conciliativo e ha insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, chiedendo i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. L'Opponente ha ribadito l'eccezione di incompetenza territoriale, si è opposto alla concessione della provvisoria esecutività e ha pagina 4 di 9 anch'egli chiesto i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. Il Giudice si riservava.
In data 04 settembre 2023 sciogliendo la riserva Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, considerando che la stessa non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e i termini di legge per lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., con decorrenza dal
15 settembre 2023, fissando l'udienza per l'esame delle prove istruttorie per il 13 dicembre 2023.
All'udienza del 13 dicembre 2023 l'Opponente ha insistito per l'ammissione dei propri mezzi istruttori e si è opposto a quelli avversari. L'Opposta ha insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice Il Giudice ammetteva la richiesta di interpello (interrogatorio formale) per i capitoli a, b, c e d di cui alla memoria n. 2 di parte opponente, e ammetteva i medesimi capitoli per testi con abilitazione a prova contraria di parte opposta. Si riservava all'esito sulla richiesta di CTU. Fissava l'udienza per interpello e testi al
13.02.2024
In tale udienza il Sig. , socio accomandatario di è CP_1 CP_1 comparso per rendere l'interrogatorio formale.
Durante l'interrogatorio dichiarava di non aver mai ricevuto comunicazioni di contestazione se non al momento del dovuto pagamento e che Persona_1 era un trasportatore e non un proprio agente.
In merito alla mail del 07/07/2021 così dichiarava "So della mail, ma era a distanza di mesi dalla consegna e con l'indicazione anche di merce da noi non consegnata".
In merito poi al fatto che l'Opposto avrebbe smaltito la merce pretesemente avariata il sig. rispondeva "Non ne so nulla". CP_1
I testi indicati dall'Opponente, e , non sono Persona_1 CP_2 comparsi, adducendo motivazioni varie.
L'Opponente ha richiesto una nuova udienza per l'esame dei testi non comparsi, e il Giudice ha rinviato all'08 maggio 2024
In tale data le parti hanno concordemente richiesto un rinvio, con salvezza dei diritti di udienza, in ragione del perfezionamento di un accordo raggiunto in via pagina 5 di 9 bonaria e il Giudice rinviava all'udienza del 10 dicembre 2024 ove le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si teneva a trattazione scritta all'udienza del 18 febbraio 2025, ove il Giudice preso atto delle note di udienza scritte depositate telematicamente dalle parti contenenti la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche
Solo parte convenuta opposta provvedeva al desposito delle stesse.
Della replica ovviamente non se ne terrà conto, mancando la conclusionale avversaria.
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
SULLA COMPETENZA TERRITORIALE
La eccezione in merito è infondata.
Infatti le SSUU con la pronuncia 17989/2016 hanno affermato che "Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art.
1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide,
pagina 6 di 9 delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4,
c.p.c.” a cui ha fatto seguito la decisione 19848/2020 con cui la Cassazione ha affermato che "... Nel caso in esame, però, il carattere liquido del credito è stato accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntio, che può essere pronunciato in favore del creditore di una somma liquida di denaro".
Per tali motivi, e considerato che il pagamento del prezzo della vendita della merce laddove non avvenga al momento della consegna va effettuato al domicilio del creditore, si ritiene che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
L'eccezione sul punto di parte opposta va rigettata perchè infondata in fatto e in diritto.
SULLA CONSEGNA DELLA MERCE E SUL VALORE DELLA STESSA
Non vi è alcuna contestazione della consegna della merce, della quantità e del costo contrattato da parte di parte opposta.
Pertanto, stante il principio di non contestazione, quanto indicato nelle relative fatture risulta NON CONTESTATO e dunque pienamente provato il credito vantato da parte opposta nell'ammontare di cui all'emesso decreto ingiuntivo.
SUI DIFETTI DELLA MERCE
Parte opposta NON HA PROVATO i difetti della merce ricevuta.
Ed infatti mentre l'interpello del legale rappresentante di parte opposta non ha prodotto alcuna "confessione", i testi di parte opponente autorizzati non sono comparsi per l'udienza del 13/03/2024.
Concessa la possibilità di citarli per altra udienza, non risulta che gli stessi siano più stati citati,
Inoltre la stessa parte opponente ha chiesto in data 10/12/2024 fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con ciò implicitamente rinunciando alle prove pagina 7 di 9 orali.
NESSUNA prova è stata dunque fornita da parte opponente attrice in merito ai difetti della merce ricevuta.
Le bollette dello smaltimento depositate infatti sono generiche e non possono certo riferirsi neppure in parte alla merce ricevuta da stante il CP_1 tenore di quanto ivi indicato.
La opposizione sul punto è infondata e andrà rigettata.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
La domanda riconvenzionale segue le sorti della opposizione principale essendo connessa al riconoscimento di vizi, che non sono stati provati in alcuna minima parte.
Anche la domanda riconvenzionale andrà rigettata.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e in favore di parte opposta e si liquidano atteso il valore della causa pari ad € 22.370,72 nella seguente maniera:
fase studio euro 919,00
fase introduttiva euro 777,00
fase istruttoria euro 1680,00
fase decisionale euro 1701,00 per un totale di euro 5.077,00oltre accessori di legge (Spese Generali 15%, CPA e
IVA se effettivamente dovuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
RIGETTA l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto nonché tutte le domande, anche riconvenzionali, di titolare della ditta Parte_1
MACELLERIA che VALE di RE RO NT e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 526/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo;
CONDANNA titolare della ditta MACELLERIA che VALE di Parte_1
pagina 8 di 9 al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese e competenze di lite liquidate in euro 5.077,00 oltre
[...] al rimborso delle spese vive sostenute nonché delle spese generali 15%, CPA e
IVA se effettivamente dovuta.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 11/06/2025
IL Giudice Onorario
ANTONIO BORTOLUZZI
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