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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1454/22 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo
Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Treviso, viale Trento Pt_1
e Trieste n. 6; appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.
20; appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.06.2022, l' impugnava la sentenza n. 1915 del 2021 Pt_1
con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva così statuito: “1) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., ad Pt_1
effettuare il ricalcolo delle ritenute sulla pensione IO del ricorrente secondo il criterio della competenza, conformemente a quanto stabilito nella motivazione della presente sentenza, ed a pagare al ricorrente la differenza trattenuta e non dovuta oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese Pt_1 processuali che liquida in tale ridotta misura in € 1270,00 (metà dei complessivi € 2.540,00), comprensivi di spese generali al 15%, con attribuzione al difensore del ricorrente per distrazione”.
In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto:
-la propria giurisdizione;
-la sussistenza di interesse ad agire;
-la legittimazione passiva dell' ; Pt_1
-di stretta interpretazione le regole per la tassazione separata, escludendone l'applicabilità ai ratei arretrati di prestazioni previdenziali.
Instaurato il contraddittorio, l'appellato chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso poi è anche fondato, per le ragioni già espresse da questa
Corte.
Con riferimento ai primi tre motivi di gravame, si evidenzia che “In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario.” (Cfr. Cass. n. 16833 del 2017).
Tale determinazione comporta la ritualità della citazione in giudizio dell' , quale Pt_1 sostituto d'imposta e l'interesse del sostituito ad ottenere il rimborso di quanto prelevato dal primo (e ritenuto incongruo) in virtù del rapporto esistente tra le parti.
Nel merito, la questione specifica sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda l'aspetto fiscale della tassazione degli arretrati liquidati all'assistito sull'assegno IO, che l' attuava seguendo il criterio di cassa, in luogo di quello, Pt_1
più favorevole al contribuente, di competenza, seguito dal primo giudice.
Innanzitutto, si ritiene che il richiamo giurisprudenziale alla pronunzia della Suprema
Corte n. 12796 del 2005 non sia perfettamente aderente alla fattispecie in esame;
la stessa, infatti, afferiva alla verifica dei limiti di reddito previsti dalla legge ai fini dell'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali e, in quel caso, la logica seguita dal giudice di legittimità nell'affermare la prevalenza del criterio di competenza era quella di scongiurare il rischio che importi corrisposti per arretrati su prestazioni assistenziali potessero determinare il superamento della soglia reddituale prevista nell'anno in corso alla data del pagamento e determinare effetti pregiudizievoli sul mantenimento della prestazione (Cfr. tra l'altro, nello stesso senso, Corte di Appello di Lecce n. 508 del 2023, Corte di Appello di Palermo n. 946 del 2022).
Inoltre, con riferimento al caso di pagamento di importi retributivi o pensionistici arretrati maturati in più annualità, è stato già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio per cui la contribuzione fiscale debba applicarsi secondo il c.d. criterio di cassa (Cfr. Cass. n. 21010/2013, n. 18477/2014, n. 10887/2019).
La Suprema Corte, con sentenza n. 10887 del 2019 ha, invero, precisato: “ai sensi dell'art. 49 T.U.I.R., comma 2, "sono redditi da lavoro dipendente... a) le pensioni di qualsiasi genere", pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità dalla contribuente. Inoltre, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 17, comma 1, lett. b), si applica il regime della tassazione separata agli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". Nel caso di specie gli emolumenti arretrati sono stati conseguiti dalla contribuente per effetto di una sentenza, come si è ricordato in premessa.
In relazione alle somme percepite dalla odierna controricorrente a titolo di arretrati di pensione d'invalidità, peraltro, trova applicazione il principio di cassa (cfr. Cass. sez. L., sent. 24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n. 5468), con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento, con riferimento, pertanto, all'anno 2007.
Gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b) (già art. 16), e ad essi deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni. La tassazione degli importi è stata operata dal sostituto, nel caso di specie, applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto del T.U.I.R., artt. 21, comma 3, e art. 11, essendo stata appurata la mancata percezione da parte della C. di redditi nell'arco del biennio precedente, e non potendosi applicare il regime della no tax area che attiene a redditi di diversa natura.
L'Amministrazione finanziaria, peraltro, con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997, ha condivisibilmente affermato che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva.
Nel caso di specie la contribuente C., in ragione di sue condizioni soggettive, non ha potuto beneficiare delle finalità favorevoli perseguite dal legislatore, ma il mancato prodursi di un vantaggio in suo favore non importa possa negarsi che la condotta dell'Amministrazione sia risultata conforme a legge.
L'applicazione del regime di tassazione separata, invero, potrebbe essere esclusa solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, cfr. Cass. sez.
V, sent. 20.08.2004, n. 16467, e Cass. sez. V, sent. 25.5.2002, n. 7677.”
Nel caso in esame, dunque, l' obbligato ad operare la ritenuta per il suo ruolo di Pt_1 sostituto d'imposta, si è attenuto a tali principi, non operando alcuna scelta discrezionale, ma applicando in via assolutamente vincolata il criterio previsto.
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate tenuto conto dell'alterno esito dei giudizi e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio;
compensa le spese del doppio grado. Napoli, 15.11.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1454/22 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo
Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Treviso, viale Trento Pt_1
e Trieste n. 6; appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.
20; appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.06.2022, l' impugnava la sentenza n. 1915 del 2021 Pt_1
con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva così statuito: “1) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., ad Pt_1
effettuare il ricalcolo delle ritenute sulla pensione IO del ricorrente secondo il criterio della competenza, conformemente a quanto stabilito nella motivazione della presente sentenza, ed a pagare al ricorrente la differenza trattenuta e non dovuta oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese Pt_1 processuali che liquida in tale ridotta misura in € 1270,00 (metà dei complessivi € 2.540,00), comprensivi di spese generali al 15%, con attribuzione al difensore del ricorrente per distrazione”.
In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto:
-la propria giurisdizione;
-la sussistenza di interesse ad agire;
-la legittimazione passiva dell' ; Pt_1
-di stretta interpretazione le regole per la tassazione separata, escludendone l'applicabilità ai ratei arretrati di prestazioni previdenziali.
Instaurato il contraddittorio, l'appellato chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso poi è anche fondato, per le ragioni già espresse da questa
Corte.
Con riferimento ai primi tre motivi di gravame, si evidenzia che “In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario.” (Cfr. Cass. n. 16833 del 2017).
Tale determinazione comporta la ritualità della citazione in giudizio dell' , quale Pt_1 sostituto d'imposta e l'interesse del sostituito ad ottenere il rimborso di quanto prelevato dal primo (e ritenuto incongruo) in virtù del rapporto esistente tra le parti.
Nel merito, la questione specifica sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda l'aspetto fiscale della tassazione degli arretrati liquidati all'assistito sull'assegno IO, che l' attuava seguendo il criterio di cassa, in luogo di quello, Pt_1
più favorevole al contribuente, di competenza, seguito dal primo giudice.
Innanzitutto, si ritiene che il richiamo giurisprudenziale alla pronunzia della Suprema
Corte n. 12796 del 2005 non sia perfettamente aderente alla fattispecie in esame;
la stessa, infatti, afferiva alla verifica dei limiti di reddito previsti dalla legge ai fini dell'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali e, in quel caso, la logica seguita dal giudice di legittimità nell'affermare la prevalenza del criterio di competenza era quella di scongiurare il rischio che importi corrisposti per arretrati su prestazioni assistenziali potessero determinare il superamento della soglia reddituale prevista nell'anno in corso alla data del pagamento e determinare effetti pregiudizievoli sul mantenimento della prestazione (Cfr. tra l'altro, nello stesso senso, Corte di Appello di Lecce n. 508 del 2023, Corte di Appello di Palermo n. 946 del 2022).
Inoltre, con riferimento al caso di pagamento di importi retributivi o pensionistici arretrati maturati in più annualità, è stato già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio per cui la contribuzione fiscale debba applicarsi secondo il c.d. criterio di cassa (Cfr. Cass. n. 21010/2013, n. 18477/2014, n. 10887/2019).
La Suprema Corte, con sentenza n. 10887 del 2019 ha, invero, precisato: “ai sensi dell'art. 49 T.U.I.R., comma 2, "sono redditi da lavoro dipendente... a) le pensioni di qualsiasi genere", pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità dalla contribuente. Inoltre, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 17, comma 1, lett. b), si applica il regime della tassazione separata agli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". Nel caso di specie gli emolumenti arretrati sono stati conseguiti dalla contribuente per effetto di una sentenza, come si è ricordato in premessa.
In relazione alle somme percepite dalla odierna controricorrente a titolo di arretrati di pensione d'invalidità, peraltro, trova applicazione il principio di cassa (cfr. Cass. sez. L., sent. 24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n. 5468), con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento, con riferimento, pertanto, all'anno 2007.
Gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b) (già art. 16), e ad essi deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni. La tassazione degli importi è stata operata dal sostituto, nel caso di specie, applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto del T.U.I.R., artt. 21, comma 3, e art. 11, essendo stata appurata la mancata percezione da parte della C. di redditi nell'arco del biennio precedente, e non potendosi applicare il regime della no tax area che attiene a redditi di diversa natura.
L'Amministrazione finanziaria, peraltro, con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997, ha condivisibilmente affermato che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva.
Nel caso di specie la contribuente C., in ragione di sue condizioni soggettive, non ha potuto beneficiare delle finalità favorevoli perseguite dal legislatore, ma il mancato prodursi di un vantaggio in suo favore non importa possa negarsi che la condotta dell'Amministrazione sia risultata conforme a legge.
L'applicazione del regime di tassazione separata, invero, potrebbe essere esclusa solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, cfr. Cass. sez.
V, sent. 20.08.2004, n. 16467, e Cass. sez. V, sent. 25.5.2002, n. 7677.”
Nel caso in esame, dunque, l' obbligato ad operare la ritenuta per il suo ruolo di Pt_1 sostituto d'imposta, si è attenuto a tali principi, non operando alcuna scelta discrezionale, ma applicando in via assolutamente vincolata il criterio previsto.
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate tenuto conto dell'alterno esito dei giudizi e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio;
compensa le spese del doppio grado. Napoli, 15.11.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente