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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9534 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14712/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL LO, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via G. Orsi n. 15;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Elena Frascino, con cui elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA), c/o lo studio dell'Avv. Di Rosa Teresa, viale Campania 16/a;
C.N.F. S.P.A.) (c.f./p.iva ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro Landolfi, con cui elettivamente domicilia in Benevento, alla Via Pacevecchia n. 14 B/C;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 3 giugno 2024
Conclusioni: all'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'atto di precetto in oggetto, notificatogli ad istanza di per Controparte_1
l'importo complessivo di € 36.803,30, comprensivo del capitale, degli interessi sul capitale, dell'onorario dell'atto di precetto con i relativi accessori e dell'imposta di registro, oltre spese successive occorrende, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, in considerazione del fumus boni iuris e del periculum in mora della presente opposizione, ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c., sospendere anche inaudita altera parte la preannunciata esecuzione;
2. nel merito, per i motivi esposti, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ed in ogni caso l'assenza di titolarità del diritto in capo alla società 3. per l'effetto, accertare e dichiarare, sempre per tutti i Controparte_1 motivi esposti, l'inefficacia dell'opposto precetto, e sempre per l'effetto revocare integralmente lo stesso;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore antistatario, oltre Iva, CPA e Spese generali come per legge”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù della sentenza n. 6978/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 4.07.2023 e pubblicata in data 6.07.2023 con cui è stato definito il giudizio di opposizione al D.I. n. 7648/2018 del Tribunale di Napoli promosso da nei confronti di resasi poi cedente in Parte_1 Controparte_3 favore dell'intimante. La sentenza, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso per il maggior importo di € 43.258,11 rideterminando le somme dovute a titolo di restituzione del prestito personale concesso al debitore opponente da Findomestic Banca S.p.A. in data 12.11.2007 in € 33.614,16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da corrispondersi in favore di Controparte_3 opposta, ricorrente in monitorio e divenutane titolare all'esito di una catena di cessioni di crediti.
Con il rimedio azionato parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata lamentando la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante opposta. Nello specifico, ha sostenuto di non aver mai avuto conoscenza della vicenda successoria dedotta in precetto difettando in ogni caso la prova dell'inclusione della specifica posizione creditoria discendente dal richiamato titolo giudiziario nell'ambito di quelle cedute in blocco. Ha precisato che la successione nella titolarità del credito appartenente alla cedente era avvenuta già Controparte_3 nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo senza che la stessa fosse stata denunciata nel corso del procedimento dal dante causa, senza che la cessionaria fosse intervenuta nel processo e senza che fosse stata notificata al debitore opponente. Su tali premesse ha concluso come innanzi.
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Si è costituita la società intimante resistendo all'opposizione e lamentando, in via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e premettendo che il giudizio, benché riguardante contratti bancari, non è soggetto al previo esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva precisando che con contratto stipulato in data 3 marzo 2022 aveva acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB da
[...]
un portafoglio di crediti vantati verso debitori classificati dalla cedente a CP_3 sofferenza;
che di tale cessione era stato dato avviso ex art. 58 T.U.B. mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 31 del 17 marzo 2022 e che tra i crediti ceduti fosse ricompreso anche quello relativo all'opponente, identificato con NDG 0322117953 giusta elenco delle posizioni cedute depositato innanzi al notaio in data 10.02.2022, rep. n. 1440, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona UT-APSR in data 16.02.2022, al n. 4496, serie 1T. Ha inoltre precisato che già nell'ambito del giudizio monitorio venivano prodotte lettere di cessione, atti di messa in mora e comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine notificate al debitore opponente sia dalla società cedente che dell'odierna creditrice cessionaria che a tal fine inviava al sig. raccomandata a/r n. Parte_1
R11306243471 del 22.04.2022 consegnata in data 4.05.2022. Ha altresì aggiunto che nella sentenza azionata il Tribunale di Napoli aveva ritenuto adeguatamente provata la catena dei trasferimenti ricomprendenti la posizione creditoria vantata dall'originario istituto mutuante nei confronti dell'opponente, fino a Controparte_3
Infine, ha soggiunto l'irrilevanza del mancato intervento nel giudizio a quo nel quale il titolo si è formato in virtù della previsione di cui all'art. 111 c.p.c. per effetto del quale il successore titolo particolare nel diritto controverso ha la mera facoltà di intervenire nel giudizio che legittimamente prosegue tra le parti originarie e la cui decisione, per il caso di mancato intervento, spiega effetto anche nei confronti del successore. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e dell'istanza cautelare perché infondate, con il favore delle spese e competenze di giudizio e con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 4 dicembre 2024, è stata rigettata l'istanza inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza del fumus dei motivi esposti e, rilevata la natura documentale della controversia, è stato disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more è intervenuta nel giudizio Controparte_2
( resasi cessionaria di del credito precettato in virtù di CP_4 Controparte_1
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un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 28.11.2024 ricomprendente quello avente NDG 322117953 sotteso al titolo azionato, come da certificazione notarile allegata al contratto. Ha richiesto l'estromissione dal giudizio della cedente ed il rigetto della domanda.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per incertezza del petitum e della causa petendi formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c. La stessa è smentita dalle puntuali difese spiegate dalla parte che l'ha sollevata e dal chiaro tenere del libello introduttivo redatto in conformità del citato dettato normativo con la chiara menzione dei fatti e delle ragioni di diritto sottese alla domanda e con la chiara indicazione dell'oggetto della stessa.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, giova premettere che l'intimazione opposta rinviene fondamento nella sentenza n. 6978/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 06.07.2023, emessa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. promosso dal in danno di Il titolo richiamato, nella parte di Pt_1 Controparte_3 interesse, ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo rilasciato in favore di rideterminando gli importi dovuti e così condannando l'opponente al Controparte_3 pagamento in favore della società opposta della minor somma di € 33.614,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Suddetto credito, a sua volta, deriva da un rapporto di credito al consumo contratto dal con Findomestic S.p.a. Pt_1
Lo stesso titolo ha dato atto della sussistenza di prova della validità della catena di vicende modificative nella titolarità attiva del credito, trasferito dall'originario creditore sino alla , creditrice ex titulo e dante causa della odierna società CP_3 opposta.
ha contestato l'intimazione notificatagli da che ivi ha Parte_1 Controparte_1 vantato di essere divenuta successore a titolo particolare nel credito consacrato nella sentenza azionata, in conseguenza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti a sofferenza da parte di tra cui figurerebbe quello facente capo Controparte_3 all'opponente per la restituzione del saldo debitore del capitale mutuato, e degli interessi, derivanti dalla risoluzione del contratto di credito al consumo sottoscritto con Findomestic S.p.A.
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L'attore ha affidato la domanda ad un'unica censura con cui ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria deducendo l'insussistenza di prova della riferita cessione, l'omessa notifica della cessione e l'insussistenza di prova dell'inclusione - tra le posizioni cedute - di quella scaturente dal titolo giudiziario azionato. Ha precisato che per stessa ammissione dell'intimante (cfr. atto di precetto) il trasferimento dei crediti in blocco sarebbe avvenuto nel corso del giudizio di merito, definito con il titolo azionato, senza che la cessionaria sia intervenuta nel giudizio e senza che la cedente avesse comunicato la circostanza al debitore o al giudice, con conseguente inefficacia del titolo nei confronti dell'odierna opposta carente della legittimazione ad attivarlo.
I motivi esposti vanno disattesi perché privi infondati e smentiti dagli elementi istruttori debitamente acquisiti al giudizio.
È in primo luogo infondata la doglianza secondo cui la mancata comunicazione della cessione avvenuta in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e/o il mancato intervento della cessionaria possano determinare l'inutilizzabilità del titolo formatosi tra le parti originarie del giudizio.
L'assunto contrasta con il chiaro dettato normativo di cui all'art. 111 c.p.c. che, per l'ipotesi di trasferimento del diritto controverso a titolo particolare per atto tra vivi avvenuto nel corso del processo, stabilisce espressamente che esso prosegua tra le parti originarie. La stessa disposizione, al comma 3, prevede che il successore “può” intervenire o essere chiamato nel processo e, solamente ove le altre parti vi consentono, il dante causa può esserne estromesso. La norma si chiude infine con la previsione secondo cui la sentenza pronunciata contro l'alienante “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione” (cfr. co. 4 art. cit.).
È quindi evidente che in capo al cedente non sussisteva alcun obbligo di denuncia del trasferimento del diritto;
che alla cessionaria è riconosciuta una semplice facoltà di intervento nel giudizio e che, in difetto, la sentenza emessa tra le parti originarie produce effetto anche nei confronti del successore a titolo particolare.
Pertanto, il titolo risulta legittimamente azionato dal successore nel credito, benché non abbia partecipato al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e benché il trasferimento non sia stato allegato nel corso del giudizio.
Va rilevato in merito che la cessione risulta essere stata tempestivamente notificata al debitore ceduto con lettera racc.ta a/r spedita dalla cessionaria in data 4.05.2022 e consegnata in data 11.05.2022.
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Nel contempo, per quanto innanzi, nel presente giudizio non può essere disposta l'estromissione della cedente opposta in difetto di espresso consenso delle parti costituite.
Venendo quindi all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'intimante, lamentato per l'assenza di prova della cessione, della sua notifica e dell'inclusione tra le posizioni cedute di quella dell'opponente, lo stesso risulta smentito dalla documentazione prodotta dall'opposta e dai principi presidianti la materia.
Va innanzi tutto evidenziato che con l'intimazione la cessionaria ha altresì notificato il titolo esecutivo in copia conforme. La stessa ha anche depositato, con gli allegati del fascicolo del ricorso monitorio, l'originario contratto di credito al consumo sottoscritto dall'opponente con Findomestic S.p.A., fonte del credito rivendicato con il titolo azionato.
Non solo, l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte II, n. n. 31 del 17 marzo 2022 contenente l'avviso di cessione in suo favore dei crediti a sofferenza vantati da alla data del 3.03.2022, la data della cessione e le categorie Controparte_3 dei crediti ceduti annoveranti “i crediti indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio con atto di deposito del 10 febbraio 2022 (Rep. 1438; Racc. 1266), Persona_1 consultabile presso il suo studio di Valeggio sul Mincio (VR) in Via Don G. Beltrame 22, nonché presso la sede del cedente in 171, Old Bakery Controparte_5
Street, Valletta, Malta.” (n. 4 pag. 27 G.U.)
Va quindi disattesa l'eccezione propugnata dall'attore secondo cui difetterebbe la prova della cessione in blocco dei crediti.
L'avviso, in particolare, consente una chiara individuazione dei crediti ceduti mediante l'esplicito richiamo al verbale notarile di deposito della lista dei rapporti ceduti, tra cui quello di cui qui si discute (cfr. lett. e) pagina 28 dell'avviso), anch'esso debitamente versato in atti dall'opposta.
In merito si rileva la corrispondenza dell'NDG riportato nella comunicazione di cessione destinata all'attore e nelle precedenti comunicazioni di cessione e quello – tra i vari – contemplato nell'elenco predetto.
L'opposta ha, altresì, prodotto il contratto di cessione in lingua originale e tradotto in italiano con certificazione notarile di conformità, nonché la visura camerale della cessionaria che menziona il trasferimento.
Tanto premesso sul piano istruttorio, va osservato che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e
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rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n. 18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
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Ebbene è indubbio che “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. civ., sent. n. 9073/2025).
Sul tema la Suprema Corte ha reiteratamente sostenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ., n. 15884/2019; Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017).
In linea con quanto innanzi, con un più recente orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024; cfr. Cass. civ., sent. n. 16368/2025).
Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla
“dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass. 16/04/2012, n. 10200).
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Di conseguenza, facendo applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari, non soltanto a comprovare l'avvenuta
“notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
L'opposta ha difatti dimostrato l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione di crediti avendo depositato la documentazione innanzi richiamata la cui complessiva disamina non genera dubbi circa la legittimazione processuale dell'opposta, né circa il trasferimento del diritto azionato, a mezzo dell'operazione pubblicizzata nella richiamata G.U., tenuto conto altresì del possesso del titolo in originale, depositato telematicamente in copia dichiarata conforme.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità ed efficacia del precetto opposto.
Non di meno, non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass., sez. L, Sentenza
n. 9080 del 15/04/2013).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi per l'opposta precettante;
tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria per la cessionaria interventrice), con l'applicazione dei valori minimi stante l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e di Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
( , intervenuta nel processo quale cessionaria a titolo particolare del credito CP_4 precettato, iscritta al n. 14712/2024 del R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti opposte che liquida per in € 3.809,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa - se dovute - come per legge;
per C.N.F. S.p.A.) in € 2.906,00 Controparte_2 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa - se dovute - come per legge.
Così deciso in Napoli il 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14712/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL LO, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via G. Orsi n. 15;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Elena Frascino, con cui elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA), c/o lo studio dell'Avv. Di Rosa Teresa, viale Campania 16/a;
C.N.F. S.P.A.) (c.f./p.iva ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro Landolfi, con cui elettivamente domicilia in Benevento, alla Via Pacevecchia n. 14 B/C;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 3 giugno 2024
Conclusioni: all'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'atto di precetto in oggetto, notificatogli ad istanza di per Controparte_1
l'importo complessivo di € 36.803,30, comprensivo del capitale, degli interessi sul capitale, dell'onorario dell'atto di precetto con i relativi accessori e dell'imposta di registro, oltre spese successive occorrende, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, in considerazione del fumus boni iuris e del periculum in mora della presente opposizione, ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c., sospendere anche inaudita altera parte la preannunciata esecuzione;
2. nel merito, per i motivi esposti, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ed in ogni caso l'assenza di titolarità del diritto in capo alla società 3. per l'effetto, accertare e dichiarare, sempre per tutti i Controparte_1 motivi esposti, l'inefficacia dell'opposto precetto, e sempre per l'effetto revocare integralmente lo stesso;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore antistatario, oltre Iva, CPA e Spese generali come per legge”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù della sentenza n. 6978/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 4.07.2023 e pubblicata in data 6.07.2023 con cui è stato definito il giudizio di opposizione al D.I. n. 7648/2018 del Tribunale di Napoli promosso da nei confronti di resasi poi cedente in Parte_1 Controparte_3 favore dell'intimante. La sentenza, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso per il maggior importo di € 43.258,11 rideterminando le somme dovute a titolo di restituzione del prestito personale concesso al debitore opponente da Findomestic Banca S.p.A. in data 12.11.2007 in € 33.614,16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da corrispondersi in favore di Controparte_3 opposta, ricorrente in monitorio e divenutane titolare all'esito di una catena di cessioni di crediti.
Con il rimedio azionato parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata lamentando la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante opposta. Nello specifico, ha sostenuto di non aver mai avuto conoscenza della vicenda successoria dedotta in precetto difettando in ogni caso la prova dell'inclusione della specifica posizione creditoria discendente dal richiamato titolo giudiziario nell'ambito di quelle cedute in blocco. Ha precisato che la successione nella titolarità del credito appartenente alla cedente era avvenuta già Controparte_3 nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo senza che la stessa fosse stata denunciata nel corso del procedimento dal dante causa, senza che la cessionaria fosse intervenuta nel processo e senza che fosse stata notificata al debitore opponente. Su tali premesse ha concluso come innanzi.
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Si è costituita la società intimante resistendo all'opposizione e lamentando, in via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e premettendo che il giudizio, benché riguardante contratti bancari, non è soggetto al previo esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva precisando che con contratto stipulato in data 3 marzo 2022 aveva acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB da
[...]
un portafoglio di crediti vantati verso debitori classificati dalla cedente a CP_3 sofferenza;
che di tale cessione era stato dato avviso ex art. 58 T.U.B. mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 31 del 17 marzo 2022 e che tra i crediti ceduti fosse ricompreso anche quello relativo all'opponente, identificato con NDG 0322117953 giusta elenco delle posizioni cedute depositato innanzi al notaio in data 10.02.2022, rep. n. 1440, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona UT-APSR in data 16.02.2022, al n. 4496, serie 1T. Ha inoltre precisato che già nell'ambito del giudizio monitorio venivano prodotte lettere di cessione, atti di messa in mora e comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine notificate al debitore opponente sia dalla società cedente che dell'odierna creditrice cessionaria che a tal fine inviava al sig. raccomandata a/r n. Parte_1
R11306243471 del 22.04.2022 consegnata in data 4.05.2022. Ha altresì aggiunto che nella sentenza azionata il Tribunale di Napoli aveva ritenuto adeguatamente provata la catena dei trasferimenti ricomprendenti la posizione creditoria vantata dall'originario istituto mutuante nei confronti dell'opponente, fino a Controparte_3
Infine, ha soggiunto l'irrilevanza del mancato intervento nel giudizio a quo nel quale il titolo si è formato in virtù della previsione di cui all'art. 111 c.p.c. per effetto del quale il successore titolo particolare nel diritto controverso ha la mera facoltà di intervenire nel giudizio che legittimamente prosegue tra le parti originarie e la cui decisione, per il caso di mancato intervento, spiega effetto anche nei confronti del successore. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e dell'istanza cautelare perché infondate, con il favore delle spese e competenze di giudizio e con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 4 dicembre 2024, è stata rigettata l'istanza inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza del fumus dei motivi esposti e, rilevata la natura documentale della controversia, è stato disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more è intervenuta nel giudizio Controparte_2
( resasi cessionaria di del credito precettato in virtù di CP_4 Controparte_1
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un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 28.11.2024 ricomprendente quello avente NDG 322117953 sotteso al titolo azionato, come da certificazione notarile allegata al contratto. Ha richiesto l'estromissione dal giudizio della cedente ed il rigetto della domanda.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per incertezza del petitum e della causa petendi formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c. La stessa è smentita dalle puntuali difese spiegate dalla parte che l'ha sollevata e dal chiaro tenere del libello introduttivo redatto in conformità del citato dettato normativo con la chiara menzione dei fatti e delle ragioni di diritto sottese alla domanda e con la chiara indicazione dell'oggetto della stessa.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, giova premettere che l'intimazione opposta rinviene fondamento nella sentenza n. 6978/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 06.07.2023, emessa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. promosso dal in danno di Il titolo richiamato, nella parte di Pt_1 Controparte_3 interesse, ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo rilasciato in favore di rideterminando gli importi dovuti e così condannando l'opponente al Controparte_3 pagamento in favore della società opposta della minor somma di € 33.614,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Suddetto credito, a sua volta, deriva da un rapporto di credito al consumo contratto dal con Findomestic S.p.a. Pt_1
Lo stesso titolo ha dato atto della sussistenza di prova della validità della catena di vicende modificative nella titolarità attiva del credito, trasferito dall'originario creditore sino alla , creditrice ex titulo e dante causa della odierna società CP_3 opposta.
ha contestato l'intimazione notificatagli da che ivi ha Parte_1 Controparte_1 vantato di essere divenuta successore a titolo particolare nel credito consacrato nella sentenza azionata, in conseguenza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti a sofferenza da parte di tra cui figurerebbe quello facente capo Controparte_3 all'opponente per la restituzione del saldo debitore del capitale mutuato, e degli interessi, derivanti dalla risoluzione del contratto di credito al consumo sottoscritto con Findomestic S.p.A.
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L'attore ha affidato la domanda ad un'unica censura con cui ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria deducendo l'insussistenza di prova della riferita cessione, l'omessa notifica della cessione e l'insussistenza di prova dell'inclusione - tra le posizioni cedute - di quella scaturente dal titolo giudiziario azionato. Ha precisato che per stessa ammissione dell'intimante (cfr. atto di precetto) il trasferimento dei crediti in blocco sarebbe avvenuto nel corso del giudizio di merito, definito con il titolo azionato, senza che la cessionaria sia intervenuta nel giudizio e senza che la cedente avesse comunicato la circostanza al debitore o al giudice, con conseguente inefficacia del titolo nei confronti dell'odierna opposta carente della legittimazione ad attivarlo.
I motivi esposti vanno disattesi perché privi infondati e smentiti dagli elementi istruttori debitamente acquisiti al giudizio.
È in primo luogo infondata la doglianza secondo cui la mancata comunicazione della cessione avvenuta in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e/o il mancato intervento della cessionaria possano determinare l'inutilizzabilità del titolo formatosi tra le parti originarie del giudizio.
L'assunto contrasta con il chiaro dettato normativo di cui all'art. 111 c.p.c. che, per l'ipotesi di trasferimento del diritto controverso a titolo particolare per atto tra vivi avvenuto nel corso del processo, stabilisce espressamente che esso prosegua tra le parti originarie. La stessa disposizione, al comma 3, prevede che il successore “può” intervenire o essere chiamato nel processo e, solamente ove le altre parti vi consentono, il dante causa può esserne estromesso. La norma si chiude infine con la previsione secondo cui la sentenza pronunciata contro l'alienante “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione” (cfr. co. 4 art. cit.).
È quindi evidente che in capo al cedente non sussisteva alcun obbligo di denuncia del trasferimento del diritto;
che alla cessionaria è riconosciuta una semplice facoltà di intervento nel giudizio e che, in difetto, la sentenza emessa tra le parti originarie produce effetto anche nei confronti del successore a titolo particolare.
Pertanto, il titolo risulta legittimamente azionato dal successore nel credito, benché non abbia partecipato al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e benché il trasferimento non sia stato allegato nel corso del giudizio.
Va rilevato in merito che la cessione risulta essere stata tempestivamente notificata al debitore ceduto con lettera racc.ta a/r spedita dalla cessionaria in data 4.05.2022 e consegnata in data 11.05.2022.
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Nel contempo, per quanto innanzi, nel presente giudizio non può essere disposta l'estromissione della cedente opposta in difetto di espresso consenso delle parti costituite.
Venendo quindi all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'intimante, lamentato per l'assenza di prova della cessione, della sua notifica e dell'inclusione tra le posizioni cedute di quella dell'opponente, lo stesso risulta smentito dalla documentazione prodotta dall'opposta e dai principi presidianti la materia.
Va innanzi tutto evidenziato che con l'intimazione la cessionaria ha altresì notificato il titolo esecutivo in copia conforme. La stessa ha anche depositato, con gli allegati del fascicolo del ricorso monitorio, l'originario contratto di credito al consumo sottoscritto dall'opponente con Findomestic S.p.A., fonte del credito rivendicato con il titolo azionato.
Non solo, l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte II, n. n. 31 del 17 marzo 2022 contenente l'avviso di cessione in suo favore dei crediti a sofferenza vantati da alla data del 3.03.2022, la data della cessione e le categorie Controparte_3 dei crediti ceduti annoveranti “i crediti indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio con atto di deposito del 10 febbraio 2022 (Rep. 1438; Racc. 1266), Persona_1 consultabile presso il suo studio di Valeggio sul Mincio (VR) in Via Don G. Beltrame 22, nonché presso la sede del cedente in 171, Old Bakery Controparte_5
Street, Valletta, Malta.” (n. 4 pag. 27 G.U.)
Va quindi disattesa l'eccezione propugnata dall'attore secondo cui difetterebbe la prova della cessione in blocco dei crediti.
L'avviso, in particolare, consente una chiara individuazione dei crediti ceduti mediante l'esplicito richiamo al verbale notarile di deposito della lista dei rapporti ceduti, tra cui quello di cui qui si discute (cfr. lett. e) pagina 28 dell'avviso), anch'esso debitamente versato in atti dall'opposta.
In merito si rileva la corrispondenza dell'NDG riportato nella comunicazione di cessione destinata all'attore e nelle precedenti comunicazioni di cessione e quello – tra i vari – contemplato nell'elenco predetto.
L'opposta ha, altresì, prodotto il contratto di cessione in lingua originale e tradotto in italiano con certificazione notarile di conformità, nonché la visura camerale della cessionaria che menziona il trasferimento.
Tanto premesso sul piano istruttorio, va osservato che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e
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rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n. 18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
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Ebbene è indubbio che “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. civ., sent. n. 9073/2025).
Sul tema la Suprema Corte ha reiteratamente sostenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ., n. 15884/2019; Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017).
In linea con quanto innanzi, con un più recente orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024; cfr. Cass. civ., sent. n. 16368/2025).
Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla
“dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass. 16/04/2012, n. 10200).
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Di conseguenza, facendo applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari, non soltanto a comprovare l'avvenuta
“notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
L'opposta ha difatti dimostrato l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione di crediti avendo depositato la documentazione innanzi richiamata la cui complessiva disamina non genera dubbi circa la legittimazione processuale dell'opposta, né circa il trasferimento del diritto azionato, a mezzo dell'operazione pubblicizzata nella richiamata G.U., tenuto conto altresì del possesso del titolo in originale, depositato telematicamente in copia dichiarata conforme.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità ed efficacia del precetto opposto.
Non di meno, non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass., sez. L, Sentenza
n. 9080 del 15/04/2013).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi per l'opposta precettante;
tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria per la cessionaria interventrice), con l'applicazione dei valori minimi stante l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
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nei confronti di e di Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
( , intervenuta nel processo quale cessionaria a titolo particolare del credito CP_4 precettato, iscritta al n. 14712/2024 del R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti opposte che liquida per in € 3.809,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa - se dovute - come per legge;
per C.N.F. S.p.A.) in € 2.906,00 Controparte_2 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa - se dovute - come per legge.
Così deciso in Napoli il 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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