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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE CE NC, Presidente
DE MO MASSIMILIANO, RE
LUPI PIERNC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2534/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellizzi - Via Manin 23 84092 Bellizzi SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 5839-3 IMU 2016
contro
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2244 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2242 IMU 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2276 IMU 2018
contro
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 276 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 942 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1021 IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5839/1 IMU
- PIGN.TO n. 5839/2 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Annullare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico, perché illegittima, l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 5839/3 del 20.02.2025 con vittoria di spese di giudizio.”.
Credit Network & Finance S.p.A.: “si chiede che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle su esposte difese, dichiari
- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità/improponibilità del ricorso;
- nel merito, respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente nei, in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
-sempre nel merito respingere in ogni caso il ricorso con declaratoria di legittimità dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze e onorari per il Comune di Bellizzi;
-in ogni caso condannare la parte contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Comune di Bellizzi: “in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità/improponibilità del ricorso;
- nel merito, respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente nei confronti del Comune di Bellizzi, in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
- sempre nel merito respingere in ogni caso il ricorso con declaratoria di legittimità dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze e onorari per il Comune di Bellizzi;
- in ogni caso condannare la contribuente al pagamento delle spese di giudizio, il tutto in favore del Comune di Bellizzi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alle controparti il 26.4.2025 e depositato il 17.5.2025, la ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha esposto di avere ricevuto, in data 24.3.2025, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 5839/3 del 20.02.2025, relativa al mancato pagamento di IMU per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021, per la somma di € 29.079,00.
Ciò posto, ha chiesto l'annullamento dell'atto sopra citato per i seguenti motivi: 1) illegittimità del preavviso per via dell'omessa notifica dello stesso anche alle due comproprietarie del bene;
2) illegittimità del preavviso per mancata assegnazione di un termine per proporre controdeduzioni;
3) illegittimità del preavviso, essendo decorso più di un anno dalla notifica degli atti presupposti ed essendo decorsi centottanta giorni dall'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento del 21.06.2024;
4) illegittimità del preavviso, in quanto relativo ad un'imposta non dovuta.
Si sono costituite in giudizio le controparti, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, sono inammissibili il primo e il quarto motivo, in quanto relativi al merito della pretesa dell'ente e, quindi non spendibili nella presente sede.
E' inconferente, e quindi infondato, anche il secondo motivo, posto che la funzione dell'atto l'atto impugnato
è proprio quella di consentire l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima di applicazione la misura cautelare (cfr. Cass. Sez. 6, 22/11/2019, n. 30534, Rv. 656352 – 01).
Infine, va disatteso anche il quarto motivo, posto che l'intimazione n. 5839/1, portante richiesta di pagamento dei crediti per cui si procede, è stata notificata il 21.6.2024, sicché il successivo preavviso è stato tempestivamente notificato entra il termine di un anno di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dai resistenti, liquidate in euro 3.000, per ciascuno degli stessi, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario di quelle dovute alla
Credit Network & Finance S.p.A..
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE CE NC, Presidente
DE MO MASSIMILIANO, RE
LUPI PIERNC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2534/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellizzi - Via Manin 23 84092 Bellizzi SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 5839-3 IMU 2016
contro
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2244 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2242 IMU 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2276 IMU 2018
contro
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 276 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 942 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1021 IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5839/1 IMU
- PIGN.TO n. 5839/2 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Annullare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico, perché illegittima, l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 5839/3 del 20.02.2025 con vittoria di spese di giudizio.”.
Credit Network & Finance S.p.A.: “si chiede che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle su esposte difese, dichiari
- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità/improponibilità del ricorso;
- nel merito, respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente nei, in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
-sempre nel merito respingere in ogni caso il ricorso con declaratoria di legittimità dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze e onorari per il Comune di Bellizzi;
-in ogni caso condannare la parte contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Comune di Bellizzi: “in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità/improponibilità del ricorso;
- nel merito, respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente nei confronti del Comune di Bellizzi, in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
- sempre nel merito respingere in ogni caso il ricorso con declaratoria di legittimità dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze e onorari per il Comune di Bellizzi;
- in ogni caso condannare la contribuente al pagamento delle spese di giudizio, il tutto in favore del Comune di Bellizzi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alle controparti il 26.4.2025 e depositato il 17.5.2025, la ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha esposto di avere ricevuto, in data 24.3.2025, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 5839/3 del 20.02.2025, relativa al mancato pagamento di IMU per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021, per la somma di € 29.079,00.
Ciò posto, ha chiesto l'annullamento dell'atto sopra citato per i seguenti motivi: 1) illegittimità del preavviso per via dell'omessa notifica dello stesso anche alle due comproprietarie del bene;
2) illegittimità del preavviso per mancata assegnazione di un termine per proporre controdeduzioni;
3) illegittimità del preavviso, essendo decorso più di un anno dalla notifica degli atti presupposti ed essendo decorsi centottanta giorni dall'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento del 21.06.2024;
4) illegittimità del preavviso, in quanto relativo ad un'imposta non dovuta.
Si sono costituite in giudizio le controparti, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, sono inammissibili il primo e il quarto motivo, in quanto relativi al merito della pretesa dell'ente e, quindi non spendibili nella presente sede.
E' inconferente, e quindi infondato, anche il secondo motivo, posto che la funzione dell'atto l'atto impugnato
è proprio quella di consentire l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima di applicazione la misura cautelare (cfr. Cass. Sez. 6, 22/11/2019, n. 30534, Rv. 656352 – 01).
Infine, va disatteso anche il quarto motivo, posto che l'intimazione n. 5839/1, portante richiesta di pagamento dei crediti per cui si procede, è stata notificata il 21.6.2024, sicché il successivo preavviso è stato tempestivamente notificato entra il termine di un anno di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dai resistenti, liquidate in euro 3.000, per ciascuno degli stessi, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario di quelle dovute alla
Credit Network & Finance S.p.A..