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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 990/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 990 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza del 25 febbraio 2025, con assegnazione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 19 maggio
2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data
10.02.2020, dall'avv. Giuseppe Perillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ottaviano alla via Sarno n. 8,
-OPPONENTE -
E
(già C.F.: , P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Controparte_2
(già C.F. e P.I.: , in persona del legale
[...] CP_3 P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di uovo difensore depositata telematicamente in data 11.11.2022, dall'avv. Stefania Laticignola, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti, unitamente al quale elettivamente domicilia come in atti.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2759/2019 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025.
P a g . 1 | 8 Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 2759/2019, ingiunse a di pagare in favore di la somma complessiva Parte_1 Controparte_1
di € 16.927,91, oltre interessi e spese di procedura. Quanto ai fatti di causa, brevemente, si rileva che la società ingiungente nella fase monitoria aveva dedotto che aveva stipulato con Parte_1
Agos Ducato S.p.a. due contratti di finanziamento, l'uno per prestito personale e l'altro per l'acquisto di un'autovettura, solo parzialmente rimborsati, maturando un saldo debitore rispettivamente di euro
9.210,05 ed euro 7.717,86. La ricorrente, inoltre, quanto alla prova della propria legittimazione attiva, in fase monitoria, aveva dedotto di aver ricevuto i crediti in esame a seguito di un'operazione di cessione in blocco dei crediti effettuata dalla Agos Ducato S.p.a., originaria finanziante.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione , Parte_1
eccependo: - il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, in difetto di una prova idonea dell'avvenuta cessione;
- il difetto di prova scritta, avendo l'opposta prodotto una copia incompleta e parziale dei due contratti su cui si fonda la pretesa creditoria, di cui ha pure disconosciuto la conformità agli originali;
- il difetto di certezza del credito;
- la prescrizione dei crediti in assenza di validi atti interruttivi;
- la parziale nullità dei contratti in relazione alle clausole che prevedono l'applicazione di interessi utralegali, spese, commissioni e penali mai pattuite. Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648
c.p.c. e per l'accoglimento dell'opposizione, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per la rideterminazione del saldo dovuto a mezzo dell'espletamento di una CTU contabile, il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi a vantaggio del difensore antistatario.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società (che nelle more ha Controparte_1
CP mutato denominazione in nel prosieguo per brevità “ ”), la quale ha Controparte_1
contestato estensivamente le avverse difese, di cui ha evidenziato il carattere dilatorio, concludendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per il rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, per la condanna di al pagamento della diversa somma che dovesse risultare in corso di Parte_1
istruttoria, con vittoria di spese di lite.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, espletato vanamente il tentativo di mediazione obbligatoria (come da verbale negativo depositato in data 28.01.2021 da parte opposta), concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni al 28 settembre 2023, poi differita al 25 febbraio 2025. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, a seguito della
P a g . 2 | 8 ricostituzione del ruolo con decreto presidenziale del 9.07.2024, è stata introitata a sentenza, previa concessione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo, alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, risultando acclusi al fascicolo monitorio i contratti oggetto di lite, in particolare i contratti di finanziamento n.5276788 e n. 4122215.
Detti contratti, sebbene prodotti non in formato integrale, contengono nelle pagine prodotte tutte le condizioni necessarie e sufficienti ai fini della decisione e risultano sottoscritti dal . Pt_1
Ed infatti, a pagina 1 del primo dei menzionati contratti (n.5276788), vengono specificamente indicati: - l'importo finanziato (euro 10.000,00), - i costi delle commissioni applicate e di
P a g . 3 | 8 assicurazione (complessivi euro 506); - il piano di rimborso rateale costante di 36 rate di euro 334,00 ciascuna;
il TAN (8,98) ed il TAEG (10,55).
Allo stesso modo, a pagina 1 del secondo contratto (n. 4122215), finalizzato all'acquisto di un'autovettura sono indicati: - l'importo finanziato (euro 15.635,00); - il costo delle commissioni
(euro 150,00), - il piano di rimborso rateale costante di n. 48 rate dell'importo di euro 396,50 ciascuna;
il Tan (9,95) e il TAEG (11,03).
Del resto nella specie non è in alcun modo contestato né la stipula dei contratti in questione, né
l'effettiva erogazione del credito, tanto che gli stessi hanno avuto parziale esecuzione mediante il rimborso di parte delle rate.
A tanto va aggiunto che il tenore inequivocabile delle condizioni prodotte non potrebbe comunque essere scalfito dalle altre eventuali previsioni contenute nelle pagine mancati.
Va poi osservato che la mancata apposizione della data di sottoscrizione non vale ad invalidare i contratti de quibus, che vincolano le parti indipendentemente dalla data che non ne costituisce elemento essenziale. E comunque, la stessa, come anche di recente affermato dalla Cassazione (v. pronuncia n. 577/2024) è desumibile anche da altri elementi, idonei a fornire la certezza dell'elemento temporale, nel caso concreto costituiti dagli estratti conto integrali ed analitici che riportano chiaramente la data di stipula contrattuale.
Infine, deve ritenersi inefficace, per come formulato, il generico disconoscimento della documentazione prodotta in copia dalla opposta ai sensi degli artt. 2712 e 2714 c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n.
24634/2021 e 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557,
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Ciò che nella specie non è avvenuto, non avendo l'opponente evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime
(ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi.
1.3. L'opposta ha, inoltre, offerto la prova della propria legittimazione attiva mediante la produzione fin dalla fase monitoria non solo - diversamente da quanto sostenuto dall'opponente e in aperta smentita dell'eccezione dallo stesso sollevata circa l'inidoneità della prova della cessione offerta da CP
- dell'estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ma anche del contratto di cessione del 28.12.2013 stipulato tra Agos Ducato S.p.A. e e Controparte_4
quello del 03.04.2017 concluso successivamente tra e Controparte_4 Controparte_5
P a g . 4 | 8 dell'avvenuta comunicazione della cessione al debitore e, in sede di costituzione nel presente giudizio, dell'elenco delle posizioni cedute dal quale emerge il credito oggetto di lite (inclusione, peraltro, per la prima volta contestata dall'opponente solo con la comparsa conclusionale). Ha, inoltre, offerto in comunicazione l'atto del 29.06.2018 n. 80866 Rep./n. 15510 Racc., a mezzo del quale ha conferito ad il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto Controparte_5 Controparte_1
e gestione di portafogli di crediti deteriorati (cfr. doc. 2 allegato al presente atto), tra cui sono ricompresi anche i crediti vantati nei confronti dell'odierno opponente.
1.4. Di contro, parte opponente non ha allegato, né tanto meno provato, alcuna circostanza impeditiva o estintiva del credito azionato dall'opponente in via monitoria.
1.4.1. E' infatti da rigettare l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in monitorio.
Sul punto, in primo luogo, è da precisare che il diritto alla riscossione degli interessi non è sottoposta alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., ma alla prescrizione ordinaria decennale cui è sottoposto anche il diritto alla riscossione del capitale. Difatti, la Giurisprudenza di legittimità ha più volte specificato che “ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale” (Cass. Civ., sez. II, 27/11/2009, n. 25047 e le più recenti Cass., sez. I, 9.10.'12 n. 17197 e n. 19487 del 23.9.11; cfr. anche, ex multis, Tribunale di
Monza, sez. III, 30/11/2012; Tribunale di Modena, sez. II, 23/11/2005).
Ed ancora la Giurisprudenza della Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. sez. III, 30.08.2011, n.17798); e ancora “il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso
l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito dall'art.1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima” (Cass. civ. sez. III,
06.02.2004, n.2301; Cass. civ., sez.II, 30.08.2002, n.12707). L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata prevista, rilevato che prima di detta scadenza il finanziatore non può legittimamente pretendere il pagamento e, quindi, non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
P a g . 5 | 8 Tuttavia, poiché la società che ha concesso il finanziamento ha il diritto di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempimento, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.
Volgendo all'applicazione di tali principi al caso di specie e considerato che i contratti da cui da cui trae origine il credito per cui è causa consistono in un finanziamento personale e finalizzato, in relazione ai quali era stata pattuita quale ultima rata del piano rispettivamente il 28.06.2010 e il
27.07.2010, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale decennale deve - in difetto della allegazione e prova della data di decadenza dal beneficio del termine - computarsi da tali date, ossia, come detto, dal 28.06.2010 e dal 27.07.2010. Sicché al momento della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 31.12.2019 il termine di prescrizione non era affatto elasso.
Ad ogni buon conto il termine risulta interrotto con l'avvenuta comunicazione della cessione del credito regolarmente ricevuta dal debitore il data 3 aprile 2017. Differentemente da quanto sostenuto dal precedente giudice istruttore nell'ordinanza di diniego della concessione della provvisoria esecuzione, dall'esame dei documenti acclusi al ricorso monitorio emerge che le missive sono due una per ciascun credito azionato (opportunamente individuato con il numero di riferimento e la quantificazione del relativo credito).
1.4.2. Anche in relazione al quantum debeatur parte opponente si è limitata a dedurre genericamente l'illegittimità dei tassi di interesse applicati in quanto superiori a quelli contrattualmente stabiliti senza neanche indicare gli interessi presuntivamente indeterminati;
le spese, le commissioni che avrebbero determinato l'applicazione di un interesse diverso da quello pattuito;
la percentuale presuntivamente difforme rispetto a quella pattuita. A tanto aggiugasi, che il non ha neppure allegato in Pt_1
maniera specifica un analitico calcolo alternativo delle debenze a proprio carico e non avendo depositato una CTP a supporto delle proprie asserzioni, che si sono attestate ad un livello eccessivamente generico, al punto da non potersi ritenere nemmeno sufficienti alla delineazione di una formale contestazione della pretesa creditoria.
Tali considerazioni hanno fondato la valutazione di inammissibilità della più volte sollecitata CTU.
Ed infatti, alla genericità o al difetto delle contestazioni addotte da parte attrice non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In particolare, la parte che deduca l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi, nonché
l'illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli
P a g . 6 | 8 previsti dalla L. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata ritenuta sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile
(Cass. Sez 6, ord 2311 del 30.01.2018).
1.4.3. Infine, per quanto attiene all'eccepita vessatorietà delle clausole in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 6 aprile 2023 n. 9478, esternata ancora una volta solo in sede di deposito delle note conclusive, si osserva che l'opponente si è limitato ad invocare la nullità del concesso decreto ingiuntivo per l'omesso accertamento da parte del giudice del monitorio del carattere abusivo ovvero vessatorio delle clausole contrattuali, senza neppure indicare specificamente quali sarebbero le clausole tacciate di vessatorietà.
Ebbene, in linea con la giurisprudenza di merito consolidatasi dopo l'arresto nomofilattico pocanzi richiamato deve rilevarsi che “il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito
o della verifica dell'interesse ad agire deve (…) essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso (..). ed è chiaro che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi anche alla stregua del diritto euro unitario perché il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato” (v. Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 505 del 27 febbraio
2024).
Ed ancora, “in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza n. 9479 resa dalle
Sezioni Unite della Cassazione in data 6/04/2023, si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito. Ragion per cui, non saranno applicabili qualora, a seguito dell'opposizione, il giudizio sia proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che
l'opponente, nei termini previsti per le preclusioni assertive, abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a sollevare la relativa questione solo in comparsa conclusionale, senza indicare le clausole contrattuali che sarebbero affette da tale presunto vizio e senza specificare i profili di vessatorietà che si assumono sussistenti” (v. Tribunale di Roma, Sentenza n. 2677 del 13 febbraio 2024).
P a g . 7 | 8 Donde, anche tale censura non può che essere respinta.
2. In definitiva, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.00,00, ai parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, esclusa la non espletata fase istruttoria (non avendo l'opposta neppure depositato le memorie di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 2759/2019, emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 18.12.2019 e notificato in data 31.12.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore di per essa quale Controparte_1
mandataria in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite Controparte_2 che liquida in € 1.700,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed €
851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, il 21/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 8 | 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 990 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza del 25 febbraio 2025, con assegnazione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 19 maggio
2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data
10.02.2020, dall'avv. Giuseppe Perillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ottaviano alla via Sarno n. 8,
-OPPONENTE -
E
(già C.F.: , P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Controparte_2
(già C.F. e P.I.: , in persona del legale
[...] CP_3 P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di uovo difensore depositata telematicamente in data 11.11.2022, dall'avv. Stefania Laticignola, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti, unitamente al quale elettivamente domicilia come in atti.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2759/2019 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025.
P a g . 1 | 8 Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 2759/2019, ingiunse a di pagare in favore di la somma complessiva Parte_1 Controparte_1
di € 16.927,91, oltre interessi e spese di procedura. Quanto ai fatti di causa, brevemente, si rileva che la società ingiungente nella fase monitoria aveva dedotto che aveva stipulato con Parte_1
Agos Ducato S.p.a. due contratti di finanziamento, l'uno per prestito personale e l'altro per l'acquisto di un'autovettura, solo parzialmente rimborsati, maturando un saldo debitore rispettivamente di euro
9.210,05 ed euro 7.717,86. La ricorrente, inoltre, quanto alla prova della propria legittimazione attiva, in fase monitoria, aveva dedotto di aver ricevuto i crediti in esame a seguito di un'operazione di cessione in blocco dei crediti effettuata dalla Agos Ducato S.p.a., originaria finanziante.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione , Parte_1
eccependo: - il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, in difetto di una prova idonea dell'avvenuta cessione;
- il difetto di prova scritta, avendo l'opposta prodotto una copia incompleta e parziale dei due contratti su cui si fonda la pretesa creditoria, di cui ha pure disconosciuto la conformità agli originali;
- il difetto di certezza del credito;
- la prescrizione dei crediti in assenza di validi atti interruttivi;
- la parziale nullità dei contratti in relazione alle clausole che prevedono l'applicazione di interessi utralegali, spese, commissioni e penali mai pattuite. Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648
c.p.c. e per l'accoglimento dell'opposizione, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per la rideterminazione del saldo dovuto a mezzo dell'espletamento di una CTU contabile, il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi a vantaggio del difensore antistatario.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società (che nelle more ha Controparte_1
CP mutato denominazione in nel prosieguo per brevità “ ”), la quale ha Controparte_1
contestato estensivamente le avverse difese, di cui ha evidenziato il carattere dilatorio, concludendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per il rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, per la condanna di al pagamento della diversa somma che dovesse risultare in corso di Parte_1
istruttoria, con vittoria di spese di lite.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, espletato vanamente il tentativo di mediazione obbligatoria (come da verbale negativo depositato in data 28.01.2021 da parte opposta), concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni al 28 settembre 2023, poi differita al 25 febbraio 2025. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, a seguito della
P a g . 2 | 8 ricostituzione del ruolo con decreto presidenziale del 9.07.2024, è stata introitata a sentenza, previa concessione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo, alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, risultando acclusi al fascicolo monitorio i contratti oggetto di lite, in particolare i contratti di finanziamento n.5276788 e n. 4122215.
Detti contratti, sebbene prodotti non in formato integrale, contengono nelle pagine prodotte tutte le condizioni necessarie e sufficienti ai fini della decisione e risultano sottoscritti dal . Pt_1
Ed infatti, a pagina 1 del primo dei menzionati contratti (n.5276788), vengono specificamente indicati: - l'importo finanziato (euro 10.000,00), - i costi delle commissioni applicate e di
P a g . 3 | 8 assicurazione (complessivi euro 506); - il piano di rimborso rateale costante di 36 rate di euro 334,00 ciascuna;
il TAN (8,98) ed il TAEG (10,55).
Allo stesso modo, a pagina 1 del secondo contratto (n. 4122215), finalizzato all'acquisto di un'autovettura sono indicati: - l'importo finanziato (euro 15.635,00); - il costo delle commissioni
(euro 150,00), - il piano di rimborso rateale costante di n. 48 rate dell'importo di euro 396,50 ciascuna;
il Tan (9,95) e il TAEG (11,03).
Del resto nella specie non è in alcun modo contestato né la stipula dei contratti in questione, né
l'effettiva erogazione del credito, tanto che gli stessi hanno avuto parziale esecuzione mediante il rimborso di parte delle rate.
A tanto va aggiunto che il tenore inequivocabile delle condizioni prodotte non potrebbe comunque essere scalfito dalle altre eventuali previsioni contenute nelle pagine mancati.
Va poi osservato che la mancata apposizione della data di sottoscrizione non vale ad invalidare i contratti de quibus, che vincolano le parti indipendentemente dalla data che non ne costituisce elemento essenziale. E comunque, la stessa, come anche di recente affermato dalla Cassazione (v. pronuncia n. 577/2024) è desumibile anche da altri elementi, idonei a fornire la certezza dell'elemento temporale, nel caso concreto costituiti dagli estratti conto integrali ed analitici che riportano chiaramente la data di stipula contrattuale.
Infine, deve ritenersi inefficace, per come formulato, il generico disconoscimento della documentazione prodotta in copia dalla opposta ai sensi degli artt. 2712 e 2714 c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n.
24634/2021 e 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557,
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Ciò che nella specie non è avvenuto, non avendo l'opponente evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime
(ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi.
1.3. L'opposta ha, inoltre, offerto la prova della propria legittimazione attiva mediante la produzione fin dalla fase monitoria non solo - diversamente da quanto sostenuto dall'opponente e in aperta smentita dell'eccezione dallo stesso sollevata circa l'inidoneità della prova della cessione offerta da CP
- dell'estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ma anche del contratto di cessione del 28.12.2013 stipulato tra Agos Ducato S.p.A. e e Controparte_4
quello del 03.04.2017 concluso successivamente tra e Controparte_4 Controparte_5
P a g . 4 | 8 dell'avvenuta comunicazione della cessione al debitore e, in sede di costituzione nel presente giudizio, dell'elenco delle posizioni cedute dal quale emerge il credito oggetto di lite (inclusione, peraltro, per la prima volta contestata dall'opponente solo con la comparsa conclusionale). Ha, inoltre, offerto in comunicazione l'atto del 29.06.2018 n. 80866 Rep./n. 15510 Racc., a mezzo del quale ha conferito ad il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto Controparte_5 Controparte_1
e gestione di portafogli di crediti deteriorati (cfr. doc. 2 allegato al presente atto), tra cui sono ricompresi anche i crediti vantati nei confronti dell'odierno opponente.
1.4. Di contro, parte opponente non ha allegato, né tanto meno provato, alcuna circostanza impeditiva o estintiva del credito azionato dall'opponente in via monitoria.
1.4.1. E' infatti da rigettare l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in monitorio.
Sul punto, in primo luogo, è da precisare che il diritto alla riscossione degli interessi non è sottoposta alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., ma alla prescrizione ordinaria decennale cui è sottoposto anche il diritto alla riscossione del capitale. Difatti, la Giurisprudenza di legittimità ha più volte specificato che “ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale” (Cass. Civ., sez. II, 27/11/2009, n. 25047 e le più recenti Cass., sez. I, 9.10.'12 n. 17197 e n. 19487 del 23.9.11; cfr. anche, ex multis, Tribunale di
Monza, sez. III, 30/11/2012; Tribunale di Modena, sez. II, 23/11/2005).
Ed ancora la Giurisprudenza della Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. sez. III, 30.08.2011, n.17798); e ancora “il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso
l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito dall'art.1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima” (Cass. civ. sez. III,
06.02.2004, n.2301; Cass. civ., sez.II, 30.08.2002, n.12707). L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata prevista, rilevato che prima di detta scadenza il finanziatore non può legittimamente pretendere il pagamento e, quindi, non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
P a g . 5 | 8 Tuttavia, poiché la società che ha concesso il finanziamento ha il diritto di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempimento, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.
Volgendo all'applicazione di tali principi al caso di specie e considerato che i contratti da cui da cui trae origine il credito per cui è causa consistono in un finanziamento personale e finalizzato, in relazione ai quali era stata pattuita quale ultima rata del piano rispettivamente il 28.06.2010 e il
27.07.2010, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale decennale deve - in difetto della allegazione e prova della data di decadenza dal beneficio del termine - computarsi da tali date, ossia, come detto, dal 28.06.2010 e dal 27.07.2010. Sicché al momento della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 31.12.2019 il termine di prescrizione non era affatto elasso.
Ad ogni buon conto il termine risulta interrotto con l'avvenuta comunicazione della cessione del credito regolarmente ricevuta dal debitore il data 3 aprile 2017. Differentemente da quanto sostenuto dal precedente giudice istruttore nell'ordinanza di diniego della concessione della provvisoria esecuzione, dall'esame dei documenti acclusi al ricorso monitorio emerge che le missive sono due una per ciascun credito azionato (opportunamente individuato con il numero di riferimento e la quantificazione del relativo credito).
1.4.2. Anche in relazione al quantum debeatur parte opponente si è limitata a dedurre genericamente l'illegittimità dei tassi di interesse applicati in quanto superiori a quelli contrattualmente stabiliti senza neanche indicare gli interessi presuntivamente indeterminati;
le spese, le commissioni che avrebbero determinato l'applicazione di un interesse diverso da quello pattuito;
la percentuale presuntivamente difforme rispetto a quella pattuita. A tanto aggiugasi, che il non ha neppure allegato in Pt_1
maniera specifica un analitico calcolo alternativo delle debenze a proprio carico e non avendo depositato una CTP a supporto delle proprie asserzioni, che si sono attestate ad un livello eccessivamente generico, al punto da non potersi ritenere nemmeno sufficienti alla delineazione di una formale contestazione della pretesa creditoria.
Tali considerazioni hanno fondato la valutazione di inammissibilità della più volte sollecitata CTU.
Ed infatti, alla genericità o al difetto delle contestazioni addotte da parte attrice non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In particolare, la parte che deduca l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi, nonché
l'illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli
P a g . 6 | 8 previsti dalla L. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata ritenuta sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile
(Cass. Sez 6, ord 2311 del 30.01.2018).
1.4.3. Infine, per quanto attiene all'eccepita vessatorietà delle clausole in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 6 aprile 2023 n. 9478, esternata ancora una volta solo in sede di deposito delle note conclusive, si osserva che l'opponente si è limitato ad invocare la nullità del concesso decreto ingiuntivo per l'omesso accertamento da parte del giudice del monitorio del carattere abusivo ovvero vessatorio delle clausole contrattuali, senza neppure indicare specificamente quali sarebbero le clausole tacciate di vessatorietà.
Ebbene, in linea con la giurisprudenza di merito consolidatasi dopo l'arresto nomofilattico pocanzi richiamato deve rilevarsi che “il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito
o della verifica dell'interesse ad agire deve (…) essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso (..). ed è chiaro che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi anche alla stregua del diritto euro unitario perché il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato” (v. Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 505 del 27 febbraio
2024).
Ed ancora, “in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza n. 9479 resa dalle
Sezioni Unite della Cassazione in data 6/04/2023, si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito. Ragion per cui, non saranno applicabili qualora, a seguito dell'opposizione, il giudizio sia proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che
l'opponente, nei termini previsti per le preclusioni assertive, abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a sollevare la relativa questione solo in comparsa conclusionale, senza indicare le clausole contrattuali che sarebbero affette da tale presunto vizio e senza specificare i profili di vessatorietà che si assumono sussistenti” (v. Tribunale di Roma, Sentenza n. 2677 del 13 febbraio 2024).
P a g . 7 | 8 Donde, anche tale censura non può che essere respinta.
2. In definitiva, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.00,00, ai parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, esclusa la non espletata fase istruttoria (non avendo l'opposta neppure depositato le memorie di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 2759/2019, emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 18.12.2019 e notificato in data 31.12.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore di per essa quale Controparte_1
mandataria in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite Controparte_2 che liquida in € 1.700,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed €
851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, il 21/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 8 | 8