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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 904/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Nel procedimento promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
e hanno proposto congiuntamente ricorso al Parte_1 Parte_2
fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato il [...] fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori. Le parti hanno concordato le seguenti condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare:
“1) Il figlio minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre in Chioggia (VE) vicolo
Melograno 7/A;
2) Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del bambino. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni inerenti il figlio ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) Il sig. , compatibilmente coi turni di lavoro, anche festivi, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il Pt_2
figlio almeno – con la più ampia facoltà di allargamento futuro –:
-la settimana in cui il bambino passerà il week end con la mamma: due pomeriggi (indicativamente martedì
e giovedì, compatibilmente coi turni di lavoro del padre. In caso di modifica dei giorni, sarà necessario comunicare alla madre le va-riazioni il venerdì precedente, quando il sig. conoscerà i turni della Pt_2
settimana successiva)
-la settimana in cui il bambino trascorrerà il week end col padre, cioè un week end in via alternata: un pomeriggio (indicativamente martedì o giovedì) dalle 15 alle 21, nonché il sabato dalle 15 in poi fino alle 21 della domenica con pernotto.
Il padre inoltre potrà trascorrere col minore tre giorni a Natale (anche in via non consecutiva), due a Pasqua
(anche in via non consecutiva), in modo che il minore possa trascorre alternativamente un anno Natale e
Pasquetta con la madre e S. TE e Pasqua col padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il sig. trascorrerà col figlio almeno due settimane (anche in via non consecutiva) nel periodo Pt_2
compreso tra la fine e l'inizio della scuola, previo accordo con la madre, secondo un calendario da definire entro il 30 maggio di ciascun anno, tenuto conto delle esigenze lavorative del sig. . I genitori dovranno Pt_2 fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porte-ranno il figlio, concordando che entro il limite di un'ora il giorno (ad esempio dal-le 18 alle 19) il genitore che non sarà col minore potrà telefonare per sentire il piccolo e ciò durante tutto l'anno;
4) Il sig. verserà, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla madre, entro il quindicesimo giorno Pt_2
di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma di 250,00# (duecentocinquanta/00 euro) euro mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT FOI. I genitori altresì concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% in via esclusiva dalla madre (per cui il padre si obbliga a fornire
ISEE aggiornato alla madre entro il 28 febbraio di ogni anno solare), mentre le detrazioni familiari in or- dine alle spese (le cui pezze giustificative dovranno essere intestate al minore spetteranno Persona_2
ai genitori in ragione del 50% ciascuno;
5) Il padre inoltre rifonderà anche, come per legge, nella misura del 50% le spese mediche, scolastiche, sportive straordinarie, previa esibizione di giustificativo di spesa intestato al minore, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta (anche tramite whatsapp), da sostenersi come da seguente schema (che riproduce il Protocollo in materia del Tribunale di Venezia) :
Spese per la salute: a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari;
b) Spese medi-che che richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche in regime privatistico, cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche in regime privatistico, cure termali e fisioterapiche.
Spese per l'istruzione: a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, assicura-zione, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero extra-scolastici e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Altre spese: Spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze. In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo sms o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come con-senso alla spesa. Le parti concordano che tutte le spese straordinarie, se non mediche ed urgenti, dovranno essere sempre previamente concordate ed autorizzate se di importo superiore a 100 euro;
6) i genitori si impegnano altresì a trovare sempre soluzioni concrete mediate ad eventuali futuri contrasti per tutelare la crescita serena del figlio. Inoltre si obbligano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, evitando (sia loro personalmente che le rispettive famiglie di origine od eventuali compagni) di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
7) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì
l'inserimento del figlio;
8) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
9) Spese legali compensate”.
Il P.M. è intervenuto, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti.
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14/10/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca