Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2026, proposto da
CL UZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Nula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Catania, sezione Lavoro, n. 3248 del 13 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. Salvatore TE SS CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania indicata in epigrafe - con la quale è stato accertato il diritto della stessa all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un valore complessivo di 1.000,00 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione - precisando che l’Amministrazione aveva eseguito il solo capo relativo al pagamento delle spese di lite lasciando inadempiuti gli altri capi della sentenza.
1.1. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando memoria nella quale ha affermato che la sentenza sarebbe stata integralmente eseguita, in relazione a tutti i capi di condanna, in quanto le somme dovute alla ricorrente sarebbero state accreditate sul suo borsellino elettronico in data 15 dicembre 2025.
1.2. La ricorrente ha, quindi, depositato una memoria di replica nella quale ha negato che fosse avvenuto l’accredito delle somme indicate nel titolo portato in esecuzione, depositando, a riprova, uno screenshot del proprio portafoglio elettronico, nel quale sarebbe risultato che il saldo disponibile alla data del 19 febbraio 2021 sarebbe stato pari ad € 1,00.
Insisteva, pertanto, nelle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
2. Nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La domanda giudiziale è fondata nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
3.1. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.2. Inoltre, poiché il ricorso è stato notificato in data 16 gennaio 2026 e la notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione era avvenuta in data 15 settembre 2025, risulta che, quando il ricorso è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
2.3. Va aggiunto che la sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
2.4. Nel merito, non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia sopra indicata, ad eccezione del pagamento delle spese di causa in essa liquidate.
L’affermazione contenuta nelle difese dell’Amministrazione secondo cui le somme sarebbero state accreditate nel borsellino elettronico della ricorrente in data 15 dicembre 2025 è sfornita di prova, ed anzi contraddetta dalle risultanze dello screenshot dello stesso borsellino depositato in atti dalla ricorrente.
2.5. Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, indicata in epigrafe (ad esclusione delle spese legali, già pagate) entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
2.6. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario “ad acta”, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di novanta giorni, senza ulteriore compenso, in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti esposti e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza, come specificato in motivazione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta , per il caso di ulteriore inadempienza, il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 400,00 (euro quattrocento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore TE SS CC, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Salvatore TE SS CC | AG NN Barone |
IL SEGRETARIO