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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 376 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti Notaio in atti Persona_1
- appellante -
contro
, (c.f. , elettivamente domiciliato in Nuoro presso lo CP_1 C.F._1
studio dell'Avv. Giuseppe Farci, rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Nappo e Vincenzo Florio in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellato -
in punto a: somministrazione.
Trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo grado, conseguentemente b) annullare e Parte_1
riformare la sentenza n. 121/2022, emessa e pubblicata in data 28/02/2022, dal Tribunale di Nuoro,
Dottor Federico Loche, a definizione del procedimento contraddistinto al n. di R.G. 1109/2015, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente ivi comprese Parte_1
le spese di lite e di CTU e, per l'effetto, c) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto così confermando la debenza della fattura n. 2014/02136650, emessa in data 03/06/2014,
dell'ammontare di euro 4.060,87 e n. 2014/021109352, emessa in data 17/12/2014, dell'ammontare di euro 17.575,22; in via subordinata: d) accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato da Pt_1
nei confronti di parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo in
[...]
contestazione con condanna al pagamento dell'eventuale minor importo che dovesse risultare dovuto,
anche con l'integrazione della CTU, oltre agli interessi come da Regolamento del S.I.I. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“Impugnando ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e documentazione, l'adita Corte di Appello
di Sassari Sezione Distaccata di Cagliari - r.g. 376/2022 - Voglia così provvedere: in rito: a) Dichiarare
inammissibile ed improcedibile il proposto Appello per tutti i motivi innanzi dedotti;
nel merito: b) previo rigetto dell'appello proposto dalla confermare la sentenza n. 121/2022, pubblicata in Parte_1
data 28/02/2022, dal Tribunale di Nuoro, Giudice Dott. Federico Loche;
c) per i motivi di cui in narrativa,
e previo rigetto dell'appello proposto, condannare la al risarcimento dei danni subiti dal Parte_1
sig. per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. atteso che la appellante ha CP_1
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
d) con vittoria di spese, diritti, compensi professionali e rimborso delle spese generali di cui all'art.15 D.M. 585/94, oltre I.V.A. e C.P.A., del doppio grado di pagina 2 di 10 giudizio con attribuzione al procuratore costituito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 22.05.2015 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro la CP_1
società esponendo che 1) era proprietario di un immobile sito in San Teodoro – Parte_1
Montepetrosu, alla via I Graniti snc, da lui e dalla sua famiglia utilizzato esclusivamente nell'agosto di ciascun anno;
2) detta abitazione era servita da utenza idrica (tariffa non residenti), fornita dalla convenuta con numero di utenza 6070598; 3) sin dal 2004, e nel corso degli anni, aveva ricevuto regolarmente fatture per il consumo d'acqua il cui importo annuo era pari in media a € 40,00; 4) in proseguo il Gestore del SII aveva emesso la fattura n.201202151394 per l'importo di € 514,48 ”relativo alla differenza per l'asserito consumo d'acqua per i mesi dal 1 novembre 2011 al 30 novembre 2012”; successivamente aveva emesso la fattura n.201302157514, di importo pari a € 1024,60, per l'asserito consumo dal 1.12.2012 al 30.09.2013; 5) in data 12.5.2014 aveva proposto reclamo, riscontrato in maniera insoddisfacente da 5) il 12.1.2015 aveva ricevuto una diffida di pagamento per un Pt_1
consumo di € 17.575,22 relativo al periodo 1 maggio 2011 - 11 aprile 2014 (fattura n.201402136650);
6) la convenuta aveva indi emesso la fattura n.2014021109352 (bolletta di acconto) relativa al consumo per il periodo dal 12.4.2014 al 31.10.2014 per l'importo di € 4060,87; 7) detti consumi erano frutto di un mal funzionamento del contatore come poteva anche apprendersi dal fatto che l'impianto idrico era connesso alla linea Enel per il suo funzionamento e che i consumi elettrici erano in media pari a € 20,00
“nel periodo di picco luglio-agosto e ciò anche negli anni interessati da dette pretese”; 8) gli accertamenti effettuati avevano escluso la presenza di perdite idriche nonché l'occupazione abusiva dell'immobile stesso.
Ha chiesto dichiararsi l'inesistenza della ragione di credito asseritamente vantata, anche in via potenziale, da in via gradata, dichiarare l'esatto importo eventualmente dovuto per il periodo 1 maggio Pt_1
2011 - 31 ottobre 2014, spese rifuse.
Nessuno si è costituito nell'interesse di dichiarata contumace all'udienza 22.12.2015. Pt_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U., quest'ultima avente ad oggetto la verifica del corretto funzionamento del contatore;
in caso di esito negativo e/o di impossibilità di controllo,
pagina 3 di 10 l'effettuazione del ricalcolo del dovuto sulla base dei consumi medi di utenti analoghi a quello in oggetto con determinazione del saldo dovuto per il periodo dal 1.11.2011 al 31.10.2014.
L'AR nominato, nella relazione 12.06.2018 - previamente evidenziato che il contatore oggetto di verifica era stato rimosso e sostituito da –, ha dato atto dell'impossibilità di visionare lo stesso Pt_1
in assenza di consegna da parte del gestore;
riscontro del pari assente come anche avente ad oggetto la consegna delle fatturazioni relative a utenze simili.
Il CTU, ha comunque proceduto al ricalcolo dei consumi basandosi sulle fatture emesse da dal Pt_1
3.12.2015 al 4.1.2017, “periodo successivo a quello contestato e all'installazione del nuovo contatore”
e, sulla base di tali riscontri, ha stimato un consumo medio annuo di 42 mc, determinando all'esito l'importo dovuto dall'attore per il periodo di 36 mesi (1.11.2011-31.10.2014) in complessivi € 473,04.
Con comparsa 25.10.2018 si è costituita la convenuta deducendo che 1) non aveva consegnato il contatore per un mero disguido “determinato dalla esistenza di altra utenza avente il numero 3607598
(lo stesso numero di utenza cui aveva fatto riferimento il nell'atto di citazione) intestato a CP_1 [...]
e ubicata a Montepetrosu”; 2) ella non aveva accolto il reclamo ex adverso presentato – e con Parte_2
il quale erano state segnalate anomalie nei consumi per perdite idriche occulte – per non avere l'utente fornito adeguata dimostrazione;
del pari, le verifiche effettuate in relazione all'asserito guasto al contatore avevano consentito di escludere ogni malfunzionamento dello stesso.
Manifestata la volontà di sottoporre a indagine il contatore rimosso, ha chiesto disporsi un supplemento di CTU.
Ha concluso per il rigetto della domanda o, in subordine per l'accertamento, dell'eventuale minor importo dovuto.
Il Tribunale adito, con sentenza n.121/2022, ha dichiarato tenuto il al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 473,04 per i consumi effettuati dal 1.11.2011 al 31.10.2014; ha condannato Pt_1
la convenuta alla rifusione delle spese di lite e posto a carico della stessa le spese della C.T.U.
Il Giudice di primo grado ha evidenziato che non aveva dimostrato il corretto funzionamento Pt_1
del contatore;
in assenza di ulteriori parametri, ha altresì condiviso la stima del CTU e quantificato quanto dovuto “in base al consumo reale fatturato da nell'anno 2016, che corrispondeva a un consumo Pt_1
pagina 4 di 10 annuo pari a 42 mc di acqua”, così determinando l'importo complessivo al quale il era tenuto in CP_1
€ 473,04.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con la quale ha lamentato: Pt_1
I) la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di primo grado delle
risultanze istruttorie, delle difese e della documentazione prodotta, della normativa di settore che
stabilisce i criteri di ricalcolo dei consumi rilevati dal contatore non periziabile. Vizio logico e di
motivazione della sentenza che ha recepito le conclusioni rassegnate dal CTU e istanza di rinnovazione
della CTU.
Ha lamentato l'appellante che il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione del disposto dell'art.B.35 del RII avendo, per l'effetto, errato anche laddove aveva ritenuto di condividere le conclusioni rese dal
CTU.
Ha denunziato l'errata valutazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e della documentazione da ella prodotta dalla quale era emerso che il contatore poteva essere ritenuto funzionante.
II) l'errato governo delle spese di lite nonché l'errata statuizione di condanna a carico di essa appellante delle spese della CTU.
Ha concluso come in epigrafe.
Ritualmente costituito, l'appellato ha chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità
dell'appello per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame con condanna di ex art. 96 c.p.c. Pt_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 18.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Va in limine disattesa la doglianza di inammissibilità del gravame per asserita violazione dell'art. 342
c.p.c.
La disposizione invocata dall'appellato (nella formulazione vigente ratione temporis) va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità e quale contenuto minimo, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e con essi delle relative doglianze: ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga le controparti e il giudice superiore in pagina 5 di 10 condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto delle censure proposte con indicazione, in maniera esauriente, delle ragioni per cui ritiene censurabili le argomentazioni poste a fondamento della sentenza gravata.
La descritta situazione si è verificata nella specie avendo l'appellante esplicitato in maniera chiara le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo posto a fondamento della decisione del Tribunale
di Nuoro, con pari indicazione delle richieste modifiche della statuizione censurata.
II
Fermo quanto precede, va accolto per quanto di ragione il motivo di gravame di cui al superiore punto I.
Non è inutile ricordare che il contatore, quale dispositivo deputato alla misurazione dei consumi, è
strumento accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione.
L'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non può, tuttavia, risolversi in un privilegio probatorio intangibile poiché l'utente conserva pur sempre il diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del misuratore.
Segnatamente, allorquando l'utente lamenti il non corretto funzionamento del contatore, presupposto necessario della contestazione è che si tratti di compiuta e non di "mera" contestazione, dovendo egli dedurre il malfunzionamento dello strumento, richiederne la verifica, e dimostrare quali (presumibili)
consumi ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette (per una applicazione del principio v. ex multis Cass. 297/2020; più di recente v. Cass. 17410/2024).
Nella specie, se deve ritenersi che l'utente abbia ritualmente assolto all'onere della prova sullo stesso gravante (avendo dedotto il malfunzionamento del contatore, di cui ha chiesto la verifica;
nonché
ulteriormente comprovato il dato statistico di consumo in precedenza attribuitogli), non altrettanto può ritenersi con riferimento all'onere gravante sul gestore del S.I.I. posto che il medesimo non ha dimostrato il corretto funzionamento del contatore.
All'uopo è sufficiente rilevare che il CTU nominato nel procedimento di primo grado non ha potuto effettuare le necessarie verifiche a cagione della (ingiustificata) inerzia dell'appellante la quale ha omesso di consegnare il dispositivo all'AR.
pagina 6 di 10 Portato di quanto precede è che deve ritenersi fallita la prova in capo ad non risultando acclarato Pt_1
il corretto funzionamento del contatore.
Neppure osta a quanto sopra ciò che è dato leggere nella “comunicazione esito del reclamo” 29.4.2013
posto che nella stessa non risulta in alcun modo indicato quali verifiche abbia effettuato né Pt_1
quali siano stati gli eventuali esiti.
Correttamente, poi, il Tribunale di Nuoro ha apprezzato che esula dalla materia del contendere
“l'argomento della perdita occulta” posto che detto aspetto è stato introdotto da con la sua Pt_1
(tardiva) costituzione in giudizio laddove il ha semplicemente denunziato il mal funzionamento CP_1
del contatore.
Se questo è vero, devono per contro trovare accoglimento le ulteriori ragioni di doglianza di cui al superiore punto I.
È necessario premettere che in tema di C.T.U. il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c. ha natura ordinatoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'AR: pertanto, anche la mancata prospettazione al CTU
di osservazioni e rilievi critici (come, per esempio, accade ove una delle parti sia rimasta contumace) non preclude alla stessa di sollevare tali osservazioni e rilievi - ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. - nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in appello (per una applicazione del principio v. ex multis Cass. 32965/2024).
La descritta situazione si è verificata nella specie cosicché si rivelano infondate in parte qua le doglianze di inammissibilità introdotte dalla difesa dell'appellato.
Fermo quanto esposto, si legge nella sentenza appellata che i “consumi, in assenza dei parametri chiesti
dal CTU e non forniti da sono stati condivisibilmente determinati dal CTU stesso in base a Pt_1
quello reale fatturato dalla stessa nell'anno 2016, che corrisponde ad un consumo medio annuo Pt_1
pari a 42 mc”.
All'esito il Tribunale ha condannato l'utente al pagamento, per i consumi effettuati dal 1.11.2011 CP_1
al 31.10.l2014 (ovvero per 36 mesi), della somma di € 473,04 (corrispondente ad una incidenza media mensile di € 13,14).
Trattasi di valutazione che questa Corte non intende condividere per le ragioni di cui in appresso.
pagina 7 di 10 Con ordinanza 22.1.2017 il Giudice di Nuoro ha richiesto all'AR - ove “accertato il mal
funzionamento del contatore oppure ove lo stesso sia stato sostituito e non sia stato possibile effettuare accertamenti sul dispositivo perché distrutto o non più rivenuto” - di ricalcolare “l'entità dei consumi in relazione ai consumi medi di utenti analoghi a quello in oggetto”.
Trattasi del criterio di cui è menzione nell'art.B.35.1 del Regolamento del SII (“in mancanza di consumi
storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato o provvederà alla
ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione delle tipologia di utenza”): il contenuto della disposizione in esame risulta trascritta a pag.9 dell'atto di appello e alcunché risulta contestato dall'appellato.
Per contro, il consulente, a cagione dell'assenza dei parametri di cui si detto siccome non forniti da ha provveduto alla rideterminazione dei consumi oggetto di causa “utilizzando il consumo Pt_1
reale fatturato da nell'anno 2016” Pt_1
Segnatamente, si legge alle pagg. 8 e ss dell'elaborato peritale che “atteso che non si è potuto avere nemmeno le bollette e fatturazioni tipo di utenze analoghe a quelle del … sono stati acquisite … CP_1
le ultime bollette ordinarie fatturate da nel periodo che va dal 3.12.2015 sino al 4.1.2017, che Pt_1
consentono di valutare il consumo e la tariffa tipo della medesima unità immobiliare per un anno solare
– 2016 – che è l'anno successivo a quelli precedenti oggetto di contestazioni e di fatturazioni anomale,
che corrispondono anche al periodo successivo a quello della installazione del nuovo contatore da parte di . Pt_1
Sennonché, come correttamente evidenziato dall'appellante, le valutazioni del CTU non possono dirsi corrette posto che, difformemente da quanto affermato dall'AR (e quindi dalla sentenza appellata che dette conclusioni ha recepito), le 4 fatture utilizzate ai fini del ricalcolo riguardano non già consumi registrati dal nuovo contatore ma consumi misurati dal dispositivo per cui è giudizio (di cui, si ribadisce,
è stato escluso il corretto funzionamento) come è agevole riscontrare dall'avvenuta espressa menzione in tutte le 4 cennate fatture del numero del contatore 01A020370 (laddove quello oggetto di nuova ubicazione reca l'identificativo I16JA069371C).
Ed allora, posto che a pag.12 della CTU l'AR ha riferito che “mediamente per le piccole abitazioni civili con n.2 utenti si considera un consumo medio di 100 litri/giorno a persona, considerando l'utilizzo
pagina 8 di 10 di due persone in un anno, si può stimare il consumo annuo pari a 72 mc annui”, questi (e quindi il
Giudice di Nuoro) ben avrebbe dovuto porre a fondamento del ricalcolo detto parametro (che questa
Corte giudica assolutamente congruo siccome trattasi di seconda casa, utilizzata solo nei periodi estivi come può apprendersi dalla disamina delle connesse fatture Enel emesse a titolo di consumo elettrico -
depositate dal . CP_1
All'esito di tutto quanto precede, deve dichiararsi tenuto al pagamento, per la fornitura CP_1
di acqua erogata dal 1 novembre 2011 al 31 ottobre 2014 (e, pertanto per i 3 anni), di un importo che dovrà essere quantificato dal Gestore del SII in riferimento ad un consumo annuo (e per ciascun anno)
pari a 72 mc.
All'esito di tutto quanto esposto, la sentenza resa dal Tribunale di Nuoro deve, pertanto, costituire oggetto di riforma in parte qua pronunciandosi in conformità.
Per contro, deve essere disattesa la richiesta dell'appellante di corresponsione degli interessi come da
Regolamento del SII siccome introdotta solo nel presente giudizio di gravame (e, pertanto,
inammissibile).
III
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, avuto alle ragioni poste a fondamento della decisione, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di 1/5 con condanna della società
alla rifusione in favore del dei residui 4/5 liquidati in dispositivo (in applicazione dei Pt_1 CP_1
pagina 9 di 10 parametri minimi tariffari del D.M. vigente ratione temporis in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi anche per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle difese già rese in primo grado).
Restano a carico di le spese della CTU come già liquidate con decreto del Giudice di Nuoro. Pt_1
Non sussistono all'evidenza i presupposti per l'emissione di condanna ex art.96 cpc a carico della appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- accoglie per quanto di ragione l'appello, e in riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro, accerta e dichiara che è tenuto al pagamento, in dipendenza della fornitura di acqua erogata dal 1 CP_1
novembre 2011 al 31 ottobre 2014, di un importo da quantificarsi ad opera del dal Gestore del S.I.I. in riferimento ad un consumo annuo (e per ciascun anno) pari a 72 mc;
- rigetta per il resto l'appello;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5 per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la soc. alla rifusione dei residui 4/5 in favore di Parte_1
che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 211,20 per spese e € 2190,40 per CP_1
compensi professionali e per il presente grado in € 4647,20 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei Procuratori antistatari;
- le spese della CTU resa in primo grado restano a carico di Pt_1
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 376 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti Notaio in atti Persona_1
- appellante -
contro
, (c.f. , elettivamente domiciliato in Nuoro presso lo CP_1 C.F._1
studio dell'Avv. Giuseppe Farci, rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Nappo e Vincenzo Florio in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellato -
in punto a: somministrazione.
Trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo grado, conseguentemente b) annullare e Parte_1
riformare la sentenza n. 121/2022, emessa e pubblicata in data 28/02/2022, dal Tribunale di Nuoro,
Dottor Federico Loche, a definizione del procedimento contraddistinto al n. di R.G. 1109/2015, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente ivi comprese Parte_1
le spese di lite e di CTU e, per l'effetto, c) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto così confermando la debenza della fattura n. 2014/02136650, emessa in data 03/06/2014,
dell'ammontare di euro 4.060,87 e n. 2014/021109352, emessa in data 17/12/2014, dell'ammontare di euro 17.575,22; in via subordinata: d) accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato da Pt_1
nei confronti di parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo in
[...]
contestazione con condanna al pagamento dell'eventuale minor importo che dovesse risultare dovuto,
anche con l'integrazione della CTU, oltre agli interessi come da Regolamento del S.I.I. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“Impugnando ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e documentazione, l'adita Corte di Appello
di Sassari Sezione Distaccata di Cagliari - r.g. 376/2022 - Voglia così provvedere: in rito: a) Dichiarare
inammissibile ed improcedibile il proposto Appello per tutti i motivi innanzi dedotti;
nel merito: b) previo rigetto dell'appello proposto dalla confermare la sentenza n. 121/2022, pubblicata in Parte_1
data 28/02/2022, dal Tribunale di Nuoro, Giudice Dott. Federico Loche;
c) per i motivi di cui in narrativa,
e previo rigetto dell'appello proposto, condannare la al risarcimento dei danni subiti dal Parte_1
sig. per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. atteso che la appellante ha CP_1
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
d) con vittoria di spese, diritti, compensi professionali e rimborso delle spese generali di cui all'art.15 D.M. 585/94, oltre I.V.A. e C.P.A., del doppio grado di pagina 2 di 10 giudizio con attribuzione al procuratore costituito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 22.05.2015 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro la CP_1
società esponendo che 1) era proprietario di un immobile sito in San Teodoro – Parte_1
Montepetrosu, alla via I Graniti snc, da lui e dalla sua famiglia utilizzato esclusivamente nell'agosto di ciascun anno;
2) detta abitazione era servita da utenza idrica (tariffa non residenti), fornita dalla convenuta con numero di utenza 6070598; 3) sin dal 2004, e nel corso degli anni, aveva ricevuto regolarmente fatture per il consumo d'acqua il cui importo annuo era pari in media a € 40,00; 4) in proseguo il Gestore del SII aveva emesso la fattura n.201202151394 per l'importo di € 514,48 ”relativo alla differenza per l'asserito consumo d'acqua per i mesi dal 1 novembre 2011 al 30 novembre 2012”; successivamente aveva emesso la fattura n.201302157514, di importo pari a € 1024,60, per l'asserito consumo dal 1.12.2012 al 30.09.2013; 5) in data 12.5.2014 aveva proposto reclamo, riscontrato in maniera insoddisfacente da 5) il 12.1.2015 aveva ricevuto una diffida di pagamento per un Pt_1
consumo di € 17.575,22 relativo al periodo 1 maggio 2011 - 11 aprile 2014 (fattura n.201402136650);
6) la convenuta aveva indi emesso la fattura n.2014021109352 (bolletta di acconto) relativa al consumo per il periodo dal 12.4.2014 al 31.10.2014 per l'importo di € 4060,87; 7) detti consumi erano frutto di un mal funzionamento del contatore come poteva anche apprendersi dal fatto che l'impianto idrico era connesso alla linea Enel per il suo funzionamento e che i consumi elettrici erano in media pari a € 20,00
“nel periodo di picco luglio-agosto e ciò anche negli anni interessati da dette pretese”; 8) gli accertamenti effettuati avevano escluso la presenza di perdite idriche nonché l'occupazione abusiva dell'immobile stesso.
Ha chiesto dichiararsi l'inesistenza della ragione di credito asseritamente vantata, anche in via potenziale, da in via gradata, dichiarare l'esatto importo eventualmente dovuto per il periodo 1 maggio Pt_1
2011 - 31 ottobre 2014, spese rifuse.
Nessuno si è costituito nell'interesse di dichiarata contumace all'udienza 22.12.2015. Pt_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U., quest'ultima avente ad oggetto la verifica del corretto funzionamento del contatore;
in caso di esito negativo e/o di impossibilità di controllo,
pagina 3 di 10 l'effettuazione del ricalcolo del dovuto sulla base dei consumi medi di utenti analoghi a quello in oggetto con determinazione del saldo dovuto per il periodo dal 1.11.2011 al 31.10.2014.
L'AR nominato, nella relazione 12.06.2018 - previamente evidenziato che il contatore oggetto di verifica era stato rimosso e sostituito da –, ha dato atto dell'impossibilità di visionare lo stesso Pt_1
in assenza di consegna da parte del gestore;
riscontro del pari assente come anche avente ad oggetto la consegna delle fatturazioni relative a utenze simili.
Il CTU, ha comunque proceduto al ricalcolo dei consumi basandosi sulle fatture emesse da dal Pt_1
3.12.2015 al 4.1.2017, “periodo successivo a quello contestato e all'installazione del nuovo contatore”
e, sulla base di tali riscontri, ha stimato un consumo medio annuo di 42 mc, determinando all'esito l'importo dovuto dall'attore per il periodo di 36 mesi (1.11.2011-31.10.2014) in complessivi € 473,04.
Con comparsa 25.10.2018 si è costituita la convenuta deducendo che 1) non aveva consegnato il contatore per un mero disguido “determinato dalla esistenza di altra utenza avente il numero 3607598
(lo stesso numero di utenza cui aveva fatto riferimento il nell'atto di citazione) intestato a CP_1 [...]
e ubicata a Montepetrosu”; 2) ella non aveva accolto il reclamo ex adverso presentato – e con Parte_2
il quale erano state segnalate anomalie nei consumi per perdite idriche occulte – per non avere l'utente fornito adeguata dimostrazione;
del pari, le verifiche effettuate in relazione all'asserito guasto al contatore avevano consentito di escludere ogni malfunzionamento dello stesso.
Manifestata la volontà di sottoporre a indagine il contatore rimosso, ha chiesto disporsi un supplemento di CTU.
Ha concluso per il rigetto della domanda o, in subordine per l'accertamento, dell'eventuale minor importo dovuto.
Il Tribunale adito, con sentenza n.121/2022, ha dichiarato tenuto il al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 473,04 per i consumi effettuati dal 1.11.2011 al 31.10.2014; ha condannato Pt_1
la convenuta alla rifusione delle spese di lite e posto a carico della stessa le spese della C.T.U.
Il Giudice di primo grado ha evidenziato che non aveva dimostrato il corretto funzionamento Pt_1
del contatore;
in assenza di ulteriori parametri, ha altresì condiviso la stima del CTU e quantificato quanto dovuto “in base al consumo reale fatturato da nell'anno 2016, che corrispondeva a un consumo Pt_1
pagina 4 di 10 annuo pari a 42 mc di acqua”, così determinando l'importo complessivo al quale il era tenuto in CP_1
€ 473,04.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con la quale ha lamentato: Pt_1
I) la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di primo grado delle
risultanze istruttorie, delle difese e della documentazione prodotta, della normativa di settore che
stabilisce i criteri di ricalcolo dei consumi rilevati dal contatore non periziabile. Vizio logico e di
motivazione della sentenza che ha recepito le conclusioni rassegnate dal CTU e istanza di rinnovazione
della CTU.
Ha lamentato l'appellante che il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione del disposto dell'art.B.35 del RII avendo, per l'effetto, errato anche laddove aveva ritenuto di condividere le conclusioni rese dal
CTU.
Ha denunziato l'errata valutazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e della documentazione da ella prodotta dalla quale era emerso che il contatore poteva essere ritenuto funzionante.
II) l'errato governo delle spese di lite nonché l'errata statuizione di condanna a carico di essa appellante delle spese della CTU.
Ha concluso come in epigrafe.
Ritualmente costituito, l'appellato ha chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità
dell'appello per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame con condanna di ex art. 96 c.p.c. Pt_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 18.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Va in limine disattesa la doglianza di inammissibilità del gravame per asserita violazione dell'art. 342
c.p.c.
La disposizione invocata dall'appellato (nella formulazione vigente ratione temporis) va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità e quale contenuto minimo, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e con essi delle relative doglianze: ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga le controparti e il giudice superiore in pagina 5 di 10 condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto delle censure proposte con indicazione, in maniera esauriente, delle ragioni per cui ritiene censurabili le argomentazioni poste a fondamento della sentenza gravata.
La descritta situazione si è verificata nella specie avendo l'appellante esplicitato in maniera chiara le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo posto a fondamento della decisione del Tribunale
di Nuoro, con pari indicazione delle richieste modifiche della statuizione censurata.
II
Fermo quanto precede, va accolto per quanto di ragione il motivo di gravame di cui al superiore punto I.
Non è inutile ricordare che il contatore, quale dispositivo deputato alla misurazione dei consumi, è
strumento accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione.
L'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non può, tuttavia, risolversi in un privilegio probatorio intangibile poiché l'utente conserva pur sempre il diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del misuratore.
Segnatamente, allorquando l'utente lamenti il non corretto funzionamento del contatore, presupposto necessario della contestazione è che si tratti di compiuta e non di "mera" contestazione, dovendo egli dedurre il malfunzionamento dello strumento, richiederne la verifica, e dimostrare quali (presumibili)
consumi ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette (per una applicazione del principio v. ex multis Cass. 297/2020; più di recente v. Cass. 17410/2024).
Nella specie, se deve ritenersi che l'utente abbia ritualmente assolto all'onere della prova sullo stesso gravante (avendo dedotto il malfunzionamento del contatore, di cui ha chiesto la verifica;
nonché
ulteriormente comprovato il dato statistico di consumo in precedenza attribuitogli), non altrettanto può ritenersi con riferimento all'onere gravante sul gestore del S.I.I. posto che il medesimo non ha dimostrato il corretto funzionamento del contatore.
All'uopo è sufficiente rilevare che il CTU nominato nel procedimento di primo grado non ha potuto effettuare le necessarie verifiche a cagione della (ingiustificata) inerzia dell'appellante la quale ha omesso di consegnare il dispositivo all'AR.
pagina 6 di 10 Portato di quanto precede è che deve ritenersi fallita la prova in capo ad non risultando acclarato Pt_1
il corretto funzionamento del contatore.
Neppure osta a quanto sopra ciò che è dato leggere nella “comunicazione esito del reclamo” 29.4.2013
posto che nella stessa non risulta in alcun modo indicato quali verifiche abbia effettuato né Pt_1
quali siano stati gli eventuali esiti.
Correttamente, poi, il Tribunale di Nuoro ha apprezzato che esula dalla materia del contendere
“l'argomento della perdita occulta” posto che detto aspetto è stato introdotto da con la sua Pt_1
(tardiva) costituzione in giudizio laddove il ha semplicemente denunziato il mal funzionamento CP_1
del contatore.
Se questo è vero, devono per contro trovare accoglimento le ulteriori ragioni di doglianza di cui al superiore punto I.
È necessario premettere che in tema di C.T.U. il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c. ha natura ordinatoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'AR: pertanto, anche la mancata prospettazione al CTU
di osservazioni e rilievi critici (come, per esempio, accade ove una delle parti sia rimasta contumace) non preclude alla stessa di sollevare tali osservazioni e rilievi - ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. - nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in appello (per una applicazione del principio v. ex multis Cass. 32965/2024).
La descritta situazione si è verificata nella specie cosicché si rivelano infondate in parte qua le doglianze di inammissibilità introdotte dalla difesa dell'appellato.
Fermo quanto esposto, si legge nella sentenza appellata che i “consumi, in assenza dei parametri chiesti
dal CTU e non forniti da sono stati condivisibilmente determinati dal CTU stesso in base a Pt_1
quello reale fatturato dalla stessa nell'anno 2016, che corrisponde ad un consumo medio annuo Pt_1
pari a 42 mc”.
All'esito il Tribunale ha condannato l'utente al pagamento, per i consumi effettuati dal 1.11.2011 CP_1
al 31.10.l2014 (ovvero per 36 mesi), della somma di € 473,04 (corrispondente ad una incidenza media mensile di € 13,14).
Trattasi di valutazione che questa Corte non intende condividere per le ragioni di cui in appresso.
pagina 7 di 10 Con ordinanza 22.1.2017 il Giudice di Nuoro ha richiesto all'AR - ove “accertato il mal
funzionamento del contatore oppure ove lo stesso sia stato sostituito e non sia stato possibile effettuare accertamenti sul dispositivo perché distrutto o non più rivenuto” - di ricalcolare “l'entità dei consumi in relazione ai consumi medi di utenti analoghi a quello in oggetto”.
Trattasi del criterio di cui è menzione nell'art.B.35.1 del Regolamento del SII (“in mancanza di consumi
storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato o provvederà alla
ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione delle tipologia di utenza”): il contenuto della disposizione in esame risulta trascritta a pag.9 dell'atto di appello e alcunché risulta contestato dall'appellato.
Per contro, il consulente, a cagione dell'assenza dei parametri di cui si detto siccome non forniti da ha provveduto alla rideterminazione dei consumi oggetto di causa “utilizzando il consumo Pt_1
reale fatturato da nell'anno 2016” Pt_1
Segnatamente, si legge alle pagg. 8 e ss dell'elaborato peritale che “atteso che non si è potuto avere nemmeno le bollette e fatturazioni tipo di utenze analoghe a quelle del … sono stati acquisite … CP_1
le ultime bollette ordinarie fatturate da nel periodo che va dal 3.12.2015 sino al 4.1.2017, che Pt_1
consentono di valutare il consumo e la tariffa tipo della medesima unità immobiliare per un anno solare
– 2016 – che è l'anno successivo a quelli precedenti oggetto di contestazioni e di fatturazioni anomale,
che corrispondono anche al periodo successivo a quello della installazione del nuovo contatore da parte di . Pt_1
Sennonché, come correttamente evidenziato dall'appellante, le valutazioni del CTU non possono dirsi corrette posto che, difformemente da quanto affermato dall'AR (e quindi dalla sentenza appellata che dette conclusioni ha recepito), le 4 fatture utilizzate ai fini del ricalcolo riguardano non già consumi registrati dal nuovo contatore ma consumi misurati dal dispositivo per cui è giudizio (di cui, si ribadisce,
è stato escluso il corretto funzionamento) come è agevole riscontrare dall'avvenuta espressa menzione in tutte le 4 cennate fatture del numero del contatore 01A020370 (laddove quello oggetto di nuova ubicazione reca l'identificativo I16JA069371C).
Ed allora, posto che a pag.12 della CTU l'AR ha riferito che “mediamente per le piccole abitazioni civili con n.2 utenti si considera un consumo medio di 100 litri/giorno a persona, considerando l'utilizzo
pagina 8 di 10 di due persone in un anno, si può stimare il consumo annuo pari a 72 mc annui”, questi (e quindi il
Giudice di Nuoro) ben avrebbe dovuto porre a fondamento del ricalcolo detto parametro (che questa
Corte giudica assolutamente congruo siccome trattasi di seconda casa, utilizzata solo nei periodi estivi come può apprendersi dalla disamina delle connesse fatture Enel emesse a titolo di consumo elettrico -
depositate dal . CP_1
All'esito di tutto quanto precede, deve dichiararsi tenuto al pagamento, per la fornitura CP_1
di acqua erogata dal 1 novembre 2011 al 31 ottobre 2014 (e, pertanto per i 3 anni), di un importo che dovrà essere quantificato dal Gestore del SII in riferimento ad un consumo annuo (e per ciascun anno)
pari a 72 mc.
All'esito di tutto quanto esposto, la sentenza resa dal Tribunale di Nuoro deve, pertanto, costituire oggetto di riforma in parte qua pronunciandosi in conformità.
Per contro, deve essere disattesa la richiesta dell'appellante di corresponsione degli interessi come da
Regolamento del SII siccome introdotta solo nel presente giudizio di gravame (e, pertanto,
inammissibile).
III
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, avuto alle ragioni poste a fondamento della decisione, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di 1/5 con condanna della società
alla rifusione in favore del dei residui 4/5 liquidati in dispositivo (in applicazione dei Pt_1 CP_1
pagina 9 di 10 parametri minimi tariffari del D.M. vigente ratione temporis in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi anche per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle difese già rese in primo grado).
Restano a carico di le spese della CTU come già liquidate con decreto del Giudice di Nuoro. Pt_1
Non sussistono all'evidenza i presupposti per l'emissione di condanna ex art.96 cpc a carico della appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- accoglie per quanto di ragione l'appello, e in riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro, accerta e dichiara che è tenuto al pagamento, in dipendenza della fornitura di acqua erogata dal 1 CP_1
novembre 2011 al 31 ottobre 2014, di un importo da quantificarsi ad opera del dal Gestore del S.I.I. in riferimento ad un consumo annuo (e per ciascun anno) pari a 72 mc;
- rigetta per il resto l'appello;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5 per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la soc. alla rifusione dei residui 4/5 in favore di Parte_1
che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 211,20 per spese e € 2190,40 per CP_1
compensi professionali e per il presente grado in € 4647,20 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei Procuratori antistatari;
- le spese della CTU resa in primo grado restano a carico di Pt_1
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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