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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. TT EL EU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della scadenza dei termini per lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., prevista per la data del 16.12.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 246/2024 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Grisolia Parte_1
RICORRENTE
e rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Caridi Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01.02.2024, la ricorrente indicata in epigrafe premetteva: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del resistente dal 07.01.2000 al
31.10.2019, svolgendo le mansioni di segretaria ed assistente alla poltrona presso lo studio dentistico di quest'ultimo, in assenza di regolare contratto;
di aver lavorato, dal
2000 al 2007, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì per cinque ore al giorno e un sabato al mese per otto ore e, dal 2008 al 2019, dal lunedì al venerdì per cinque ore al giorno e un sabato al mese per otto ore;
di aver ricevuto mensilmente, a titolo di retribuzione, lire 300.000,00 all'inizio dell'attività, euro 300,00 dal gennaio 2002 al dicembre 2003, euro 400,00 dal gennaio 2004 al dicembre 2007 ed euro 500,00 dal gennaio 2008 fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti;
di non aver ricevuto le maggiorazioni spettanti per il lavoro prestato nei giorni festivi;
di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima
1 mensilità; di non aver percepito il TFR;
di aver diffidato il dott. con missiva CP_1 del 05.10.2023 a corrisponderle tutte le spettanze dovute.
Tanto premesso in punto di fatto, la dott.ssa rilevava che la retribuzione Pt_1 ricevuta durante il periodo lavorativo fosse stata insufficiente, in quanto sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL del settore Assistente di studio
Odontoiatrico per il quarto livello super, nel quale la stessa avrebbe dovuto essere inquadrata, per le mansioni svolte, laddove il rapporto si fosse svolto con regolare contratto. Rappresentava, altresì, come le spettanze di cui alle premesse ammontassero ad euro 193.030,12, di cui euro 172.906,16 per differenze retributive ed euro 20.123,96 per TFR. Evidenziava, infine, che il resistente fosse tenuto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva presso l' CP_2
Rassegnava, così, le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la ricorrente,
[...]
, prestava la propria attività lavorativa a far data dal 07.01.2000 al 31.10.2019, con Parte_1 la qualifica di segretaria e assistente alla poltrona, presso lo studio medico – dentistico del Dott.
Accertare e dichiarare che il Dott. doveva applicare il CCNL Controparte_1 Controparte_1 di categoria previsto, vincolante per il datore di lavoro;
Accertare e dichiarare che la
[...]
, avendo percepito unicamente a far data dal 07.01.2000 la somma mensile di Lire 300 Parte_1 mila, da gennaio 2002 fino a dicembre 2003 la somma mensile di € 300,00, da gennaio 2004 fino
a dicembre 2007 la somma mensile di € 400,00 e da gennaio 2008 fino a ottobre 2019 la somma mensile di € 500,00, è creditrice di € 172.906,16 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti e maggiorazioni per il lavoro festivo, oltre a €
20.123,96 a titolo di TFR, secondo quanto previsto dal CCNL di settore, nei confronti del resistente, Dott. e per l'effetto Condannare il Dott. a pagare in Controparte_1 Controparte_1 favore della la somma di € 172.906,16 a titolo di differenze retributive, Parte_1 tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti e maggiorazioni per il lavoro festivo, oltre a € 20.123,96 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa.
Condannare il Dott. a regolarizzare la posizione contributiva di Controparte_1 [...]
presso Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 CP_2 giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il dott. argomentando per Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
2 Lette le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali, è decisa con la presente sentenza.
***
Ritiene questo giudice che la domanda sia infondata, per le ragioni che seguono.
Tutte le pretese avanzate dalla ricorrente nell'odierno giudizio muovono dalla circostanza della sussistenza, tra questa e la parte resistente, di un rapporto di lavoro subordinato.
Ebbene, in punto di diritto si evidenzia che ogni analisi che abbia la pretesa di condurre all'accertamento di un rapporto di lavoro di tal fatta non può che partire dal dato testuale dell'art. 2094 c.c. – rubricato, per l'appunto, “prestatore di lavoro subordinato” – a mente del quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La disposizione in esame definisce l'obbligazione del lavoratore subordinato come costituita dai seguenti elementi: la collaborazione nell'impresa; la prestazione obbligatoria e irrecusabile di attività lavorativa (manuale o intellettuale); il carattere oneroso di tale prestazione;
lo svolgimento della stessa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro (imprenditore o meno, giusta l'equiparazione ex art. 2239 c.c.).
Tra i fattori indicati dalla norma, quello che, nell'esperienza applicativa, è stato ritenuto l'elemento realmente caratterizzante ed esclusivo della fattispecie è quello da ultimo citato, e cioè la circostanza che l'attività del lavoratore sia eseguita sotto la direzione del datore di lavoro. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato che nella valutazione della subordinazione “assume […] valore determinante
[…] l'accertamento della avvenuta assunzione, da parte del lavoratore, dell'obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro” (in terminis, Cass. n. 2842/2002; v. anche Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010).
3 Si può dunque affermare che il lavoro è subordinato solo quando il lavoratore si sia obbligato a prestare un'attività lavorativa eterodiretta, e cioè guidata dal datore mediante l'esercizio dei poteri direttivi di cui all'art. 2104, co. 2, c.c..
Pertanto, nell'identificazione concreta di tale assetto giuridico occorre muovere da circostanze rivelatrici dell'eterodirezione, quali le dichiarazioni formali di volontà risultanti dal contratto (alle quali, invero, non può essere attribuito valore assoluto, cfr. Cass. n. 16720/2021; Cass. n. 3200/2001) e/o i fatti sostanziali che hanno connotato lo svolgimento effettivo del rapporto.
Il concreto atteggiarsi del rapporto acquista, poi, carattere assolutamente decisivo nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – manchi un contratto stipulato tra le parti. In tali situazioni, infatti, l'accertamento dell'obbligazione assunta dal lavoratore non può svolgersi con riguardo alla volontà espressa e cristallizzata in un atto formale
– che manca –, ma può e deve necessariamente compiersi analizzando le concrete modalità di svolgimento della relazione negoziale.
Sul punto, si evidenzia che in dottrina e in giurisprudenza sono stati individuati diversi indici fattuali rivelatori della subordinazione;
in particolare: l'assoggettamento del lavoratore a prescrizioni stringenti in ordine ai contenuti e tempi della prestazione, che si estrinsechino in “ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo” (in terminis, Cass. n. 18018/2017); la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare (Cfr., ex multis, Cass. n. 25224/2009); l'esercizio datoriale di un'assidua attività di vigilanza e controllo (Cfr., ex multis, Cass. 17992/2010); l'impossibilità, da parte del lavoratore, di rifiutare la prestazione (Cfr. Corte d'Appello di Torino, n.
26/2019) e la necessità di addurre giustificazioni in caso di assenze (Cfr. Cass. n.
21380/2008).
A tali indici cd. interni, riassuntivi del complesso dei poteri datoriali, è stato attribuito nel tempo valore di prova diretta della subordinazione (seppure il principale termine di riferimento nelle operazioni qualificatorie resti, pur sempre, l'assoggettamento del prestatore al solo potere direttivo). Tuttavia, la giurisprudenza ha altresì ammesso che la prova dell'eterodirezione possa essere raggiunta nel giudizio anche attraverso criteri di tipo indiziario ex art. 2729, co. 1, c.c..
Tali criteri sono stati delineati valorizzando: l'inserimento stabile nell'organizzazione datoriale (Cfr., ex multis, Cass. n. 14434/2015), desumibile anche dall'assenza di
4 un'organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore (Cfr. Cass. 15955/2024;
Tribunale di Lecce n. 3434/2024); la pratica di un rigido orario di lavoro determinato dal datore (Cfr. Cass. n. 17534/2002); la continuità nel tempo della prestazione, intesa come presenza giornaliera e continua (Cfr. Cass. n. 3303/2016); il pagamento del compenso a scadenze periodiche (Cfr., ex multis, Cass. n. 1218/2004; Cass. n.
3745/1995); l'assenza di rischio d'impresa in capo al lavoratore (Cfr. Cass. n.
4346/2015; Cass. n. 1218/2004).
Con specifico riferimento all'ambito – qui d'interesse – dei collaboratori di studi professionali, il Supremo Consenso ha avuto modo di specificare che costituiscono indici della natura subordinata del rapporto la mancanza di titolo professionale (con conseguente impossibilità di assumere la paternità degli atti compiuti), l'osservanza delle direttive costantemente impartite dal titolare dello studio, lo svolgimento di mansioni di supporto nell'interesse dei clienti dello studio e l'osservanza di un orario di lavoro imposto dal titolare (Cass. n. 22634/2019); mentre invece le mansioni svolte nell'ambito di studi professionali sono state ricondotte al lavoro autonomo in caso di incarichi svolti in autonomia e in assenza di indicazioni, direttive e controlli (se non sul risultato della prestazione) e nelle ipotesi in cui il titolare dello studio abbia provveduto al mero coordinamento dell'attività del professionista con la propria (v. Cass. n. 3594/2011).
Costituendo presunzioni semplici, nessuno dei predetti indici della subordinazione vale da sé solo a confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o a distinguere questo da un rapporto di lavoro autonomo (si veda al riguardo, ex multis,
Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014). A tali fini è necessario, in coerenza col disposto dell'art. 2729, co. 1, c.c., che sussistano più circostanze fattuali, gravi, precise e concordanti, che, una volta assemblate e contestualizzate, possano disegnare un quadro riconducibile all'art. 2094 c.c..
Inoltre, proprio perché è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo l'unico elemento distintivo del lavoro subordinato rispetto all'altra tipologia di lavoro, i fattori appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”, utilizzabili solo se l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (Cfr. Cass. n. 26742/2014; Cass. n. 4346/2015). È quanto accade, in
5 particolare, in quelle ipotesi in cui l'eterodirezione assume forme sensibilmente affievolite (cd. subordinazione attenuata), che si riscontrano quando l'attività lavorativa è di tipo intellettuale e complesso (Cass. n. 8444/2020; Cass. n.
16681/2017) ovvero, al contrario, estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nell'esecuzione (v. Cass. n. 23846/2010; Cass. n. 22289/2014).
Così, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato o meno l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
Così definiti i caratteri e i limiti dell'indagine sulla subordinazione, si evidenzia che l'onere di provare la sussistenza dei fattori fin qui richiamati incombe, ex art. 2697
c.c., su colui che invoca in giudizio l'esistenza del rapporto di lavoro, che di norma – come nel caso in esame – è il lavoratore (Cfr. Cass. n. 20903/2020; Cass. n.
2653/2016).
La regola di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova non sia stato assolto, con conseguente rigetto della domanda.
Orbene, applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali alla vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento.
Le risultanze istruttorie, infatti, non forniscono elementi idonei a provare l'esercizio del potere direttivo ad opera del resistente nei confronti della dott.ssa e Pt_1 restituiscono un quadro indiziario equivoco, che non riesce a tratteggiare, nel complesso, una situazione riconducibile all'art. 2094 c.c..
Sul punto, si evidenzia che, a fronte di una domanda volta all'accertamento di un rapporto di lavoro quasi ventennale, dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente – gli unici che hanno riferito che quest'ultima abbia svolto attività di assistenza alla
6 poltrona e di segretaria – si può evincere, al più, una presenza sporadica della dott.ssa a fianco del dott. durante le attività odontoiatriche dallo stesso svolte;
Pt_1 CP_1 peraltro in un luogo diverso (Santa Caterina Inferiore) da quello indicato in ricorso
(Guardavalle). Nulla emerge, invece, sulla circostanza che quest'ultimo le impartisse direttive.
In particolare, in relazione all'attività di assistenza, la teste Testimone_1
(commercialista della ricorrente), dopo aver premesso di essersi recata presso lo studio di Santa Caterina Inferiore per le cure odontoiatriche della figlia “circa una volta al mese
[…] intorno al 2016”, ha riferito: “quando mi recavo lì per mia figlia la sig.ra era Pt_1 assistente alla poltrona, lei era di fianco al dottore, con divisa e mascherina di protezione. […] quando dovevo pagare il compenso mensile, riceveva personalmente i soldi”.
Dall'altro lato, il teste (medico collaboratore dello studio) ha Testimone_2 dichiarato di aver frequentato lo studio dentistico una volta a settimana dal 2005 al
2023, e di aver visto la ricorrente “nei pressi dello studio, accogliere i pazienti, rispondere alle telefonate” e svolgere attività di assistente alla poltrona (“l'ho vista svolgere attività di assistente alla poltrona e in quelle occasioni l'ho vista passare i materiali al dott. ). In CP_1 merito a quest'ultima dichiarazione, comunque, si evidenzia che il teste non ha specificato la frequenza con la quale egli ha visto la ricorrente svolgere attività di assistenza alla poltrona;
e non può plausibilmente trarsi, da tali dichiarazioni, che ciò avvenisse tutte le volte in cui il dott. si recava presso lo studio, dal momento Tes_2 che egli stesso ha confermato che, all'interno del locale professionale, la ricorrente svolgesse in proprio l'attività di igienista dentale (per come si specificherà meglio nel prosieguo). Non è possibile riscontrare, quindi, quante volte, nelle occasioni in cui il teste ha visto la ricorrente nello studio, questa svolgesse la propria attività di igienista dentale e quante volte quella di assistente del dentista.
Infine, il teste (odontoiatra consulente dello studio) ha premesso di Tes_3 aver frequentato lo studio dal 2010 al 2019, recandovisi ogniqualvolta veniva richiesta la sua presenza, il che avveniva mediamente ogni 40 giorni, di norma di lunedì o martedì (“venivo chiamato a seconda del bisogno, poteva capitare che mi recassi presso lo studio una volta ogni 20 giorni oppure a volte non venivo chiamato per due mesi, ma mediamente una volta ogni quaranta giorni”; “normalmente io mi recavo di lunedì o martedì”). Successivamente, ha dichiarato di aver visto la sig.ra (presente “il 99% delle volte in cui mi recavo presso Pt_1
7 tale studio”) che “dava una mano rispetto alle attività dello studio;
faceva accomodare il paziente;
sanificava e sterilizzava lo strumentario;
definiva gli appuntamenti. Non l'ho mai vista ricevere pagamenti”.
Le dichiarazioni fin qui riportate, seppure richiamano un'attività di assistenza svolta dalla ricorrente in favore del dott. non lumeggiano affatto che il secondo CP_1 impartisse alla prima direttive in ordine all'esecuzione delle prestazioni.
Del pari, difetta altresì la prova degli ulteriori indici “sussidiari” della subordinazione.
In primo luogo, nulla i testi in argomento hanno riferito in ordine alla circostanza se la ricorrente fosse tenuta, o meno, a rispettare giorni o orari di lavoro predeterminati dal resistente, dal momento che sia il dott. che il dott. hanno affermato Tes_2 Tes_3 di non sapere quali fossero i suoi giorni lavorativi.
In secondo luogo, le risultanze testimoniali in parola riguardano periodi di tempo limitati (“intorno al 2016” per la teste e/o frequentazioni sporadiche dello CP_1 studio (“una volta al mese” per la teste “una volta alla settimana” per il teste CP_1
, “mediamente una volta ogni 40 giorni” per il teste che non possono dare Tes_2 Tes_3 contezza di un'attività lavorativa costante. Le stesse possono al più condurre a ritenere che la dott.ssa talvolta “aiutasse” (per usare l'espressione adoperata dal dott. Pt_1
il resistente nelle sue attività, ma ciò non può considerarsi sufficiente ai fini Tes_3 dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, che richiede – laddove non possa giungersi ad una prova certa dell'eterodirezione – che la prestazione del lavoratore sia continuativa, con una presenza giornaliera (e non meramente sporadica).
Che l'attività di assistenza de quo fosse effettuata in maniera costante è, poi, messo in dubbio dal narrato del teste paziente dello studio), il quale ha affermato Testimone_4 che la ricorrente non fosse presente durante le visite che lo hanno riguardato (“durante le operazioni che mi riguardavano non è mai intervenuta”).
Nel compendio istruttorio manca altresì prova in relazione alla sottoposizione al potere disciplinare, alla necessità di giustificare le assenze e alla retribuzione ricevuta.
Ulteriore elemento che impedisce di formulare una prognosi positiva sulla sussistenza del preteso rapporto di lavoro è la circostanza che la dott.ssa svolgesse una Pt_1 propria attività professionale, ossia quella di igienista dentale.
8 Su tale circostanza, affermata nella memoria costitutiva del resistente, parte ricorrente si è limitata ad affermare che l'apertura della P.IVA fosse avvenuta unicamente su invito del dott. La suggestione, tuttavia, è stata dedotta solo in modo generico CP_1
e non è stata dimostrata nel giudizio.
Inoltre, l'attività autonoma di igienista dentale svolta dalla dott.ssa è stata Pt_1 confermata dalla maggior parte dei testi escussi.
Sul punto, la dott.ssa ha dichiarato: di essere la consulente fiscale della CP_1 ricorrente “da quando le ho fatto aprire la partita IVA”; di essersi recata presso lo studio del resistente “per prelevare la documentazione fiscale della sig.ra […]. In particolare Pt_1 ritiravo le fatture di igiene dentale che la redigeva per lei”; che “le fatture, come detto, Pt_1 si riferivano alle prestazioni di igienista dentale della ricorrente, in quanto titolare di partita IVA”.
Anche il dott. ha confermato che la ricorrente svolgesse attività di igienista Tes_2 dentale, affermando: “conosco la sig.ra TI come igienista, l'ho vista alcune volte lavorare su pazienti, anche a me stesso ha fatto una pulizia. Non so però se erano pazienti suoi o del dott.
Quando ho fatto la pulizia dei denti mi sono rivolto direttamente a lei”. CP_1
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del testimone di parte resistente Tes_4
“so che faceva l'igienista e che aveva una stanza che il dott. le aveva assegnato”; “l'ho
[...] CP_1 sentita rivolgersi al dott. chiedendo se poteva avere una stanza a sua disposizione per svolgere CP_1 attività lavorativa propria”.
Vi è poi da evidenziare che il fatto che la dott.ssa svolgesse attività di lavoro Pt_1 autonomo presso lo studio in parola è pienamente coerente con la natura stessa dello studio, caratterizzato, per come emerso nell'istruttoria, dalla collaborazione tra diversi professionisti, tra cui gli stessi testimoni e . Tes_3 Testimone_2
Lo svolgimento di attività in proprio nello studio del resistente rende anche prive di forza determinante, ai fini dell'accertamento della subordinazione, le dichiarazioni dei testi relative alle mansioni di segretaria reclamate dalla ricorrente. Ci si riferisce, in particolare, a quanto riportato dal dott. – che è il teste che ha frequentato lo Tes_2 studio in misura maggiore – in ordine al fatto che la dott.ssa accogliesse i Pt_1 pazienti o che rispondesse alle telefonate. Ebbene, essendo la ricorrente igienista dentale presso quel locale professionale, i pazienti che riceveva avrebbero potuto essere i propri e non del resistente;
e lo stesso può dirsi per le telefonate, che
9 avrebbero potuto essere attinenti alla propria attività professionale e non a quella dello studio. Il narrato del testimone, d'altronde, non è specifico sul punto.
In definitiva, pur essendo ragionevole affermare che la ricorrente abbia frequentato con una certa assiduità lo studio professionale del resistente, il ricorso dev'essere rigettato, in quanto il complessivo quadro probatorio non dimostra la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere compensate tra le parti attesa l'equivocità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TT EL EU
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con Persona_1
D.M. del 22.10.2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. TT EL EU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della scadenza dei termini per lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., prevista per la data del 16.12.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 246/2024 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Grisolia Parte_1
RICORRENTE
e rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Caridi Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01.02.2024, la ricorrente indicata in epigrafe premetteva: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del resistente dal 07.01.2000 al
31.10.2019, svolgendo le mansioni di segretaria ed assistente alla poltrona presso lo studio dentistico di quest'ultimo, in assenza di regolare contratto;
di aver lavorato, dal
2000 al 2007, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì per cinque ore al giorno e un sabato al mese per otto ore e, dal 2008 al 2019, dal lunedì al venerdì per cinque ore al giorno e un sabato al mese per otto ore;
di aver ricevuto mensilmente, a titolo di retribuzione, lire 300.000,00 all'inizio dell'attività, euro 300,00 dal gennaio 2002 al dicembre 2003, euro 400,00 dal gennaio 2004 al dicembre 2007 ed euro 500,00 dal gennaio 2008 fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti;
di non aver ricevuto le maggiorazioni spettanti per il lavoro prestato nei giorni festivi;
di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima
1 mensilità; di non aver percepito il TFR;
di aver diffidato il dott. con missiva CP_1 del 05.10.2023 a corrisponderle tutte le spettanze dovute.
Tanto premesso in punto di fatto, la dott.ssa rilevava che la retribuzione Pt_1 ricevuta durante il periodo lavorativo fosse stata insufficiente, in quanto sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL del settore Assistente di studio
Odontoiatrico per il quarto livello super, nel quale la stessa avrebbe dovuto essere inquadrata, per le mansioni svolte, laddove il rapporto si fosse svolto con regolare contratto. Rappresentava, altresì, come le spettanze di cui alle premesse ammontassero ad euro 193.030,12, di cui euro 172.906,16 per differenze retributive ed euro 20.123,96 per TFR. Evidenziava, infine, che il resistente fosse tenuto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva presso l' CP_2
Rassegnava, così, le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la ricorrente,
[...]
, prestava la propria attività lavorativa a far data dal 07.01.2000 al 31.10.2019, con Parte_1 la qualifica di segretaria e assistente alla poltrona, presso lo studio medico – dentistico del Dott.
Accertare e dichiarare che il Dott. doveva applicare il CCNL Controparte_1 Controparte_1 di categoria previsto, vincolante per il datore di lavoro;
Accertare e dichiarare che la
[...]
, avendo percepito unicamente a far data dal 07.01.2000 la somma mensile di Lire 300 Parte_1 mila, da gennaio 2002 fino a dicembre 2003 la somma mensile di € 300,00, da gennaio 2004 fino
a dicembre 2007 la somma mensile di € 400,00 e da gennaio 2008 fino a ottobre 2019 la somma mensile di € 500,00, è creditrice di € 172.906,16 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti e maggiorazioni per il lavoro festivo, oltre a €
20.123,96 a titolo di TFR, secondo quanto previsto dal CCNL di settore, nei confronti del resistente, Dott. e per l'effetto Condannare il Dott. a pagare in Controparte_1 Controparte_1 favore della la somma di € 172.906,16 a titolo di differenze retributive, Parte_1 tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti e maggiorazioni per il lavoro festivo, oltre a € 20.123,96 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa.
Condannare il Dott. a regolarizzare la posizione contributiva di Controparte_1 [...]
presso Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 CP_2 giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il dott. argomentando per Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
2 Lette le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali, è decisa con la presente sentenza.
***
Ritiene questo giudice che la domanda sia infondata, per le ragioni che seguono.
Tutte le pretese avanzate dalla ricorrente nell'odierno giudizio muovono dalla circostanza della sussistenza, tra questa e la parte resistente, di un rapporto di lavoro subordinato.
Ebbene, in punto di diritto si evidenzia che ogni analisi che abbia la pretesa di condurre all'accertamento di un rapporto di lavoro di tal fatta non può che partire dal dato testuale dell'art. 2094 c.c. – rubricato, per l'appunto, “prestatore di lavoro subordinato” – a mente del quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La disposizione in esame definisce l'obbligazione del lavoratore subordinato come costituita dai seguenti elementi: la collaborazione nell'impresa; la prestazione obbligatoria e irrecusabile di attività lavorativa (manuale o intellettuale); il carattere oneroso di tale prestazione;
lo svolgimento della stessa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro (imprenditore o meno, giusta l'equiparazione ex art. 2239 c.c.).
Tra i fattori indicati dalla norma, quello che, nell'esperienza applicativa, è stato ritenuto l'elemento realmente caratterizzante ed esclusivo della fattispecie è quello da ultimo citato, e cioè la circostanza che l'attività del lavoratore sia eseguita sotto la direzione del datore di lavoro. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato che nella valutazione della subordinazione “assume […] valore determinante
[…] l'accertamento della avvenuta assunzione, da parte del lavoratore, dell'obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro” (in terminis, Cass. n. 2842/2002; v. anche Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010).
3 Si può dunque affermare che il lavoro è subordinato solo quando il lavoratore si sia obbligato a prestare un'attività lavorativa eterodiretta, e cioè guidata dal datore mediante l'esercizio dei poteri direttivi di cui all'art. 2104, co. 2, c.c..
Pertanto, nell'identificazione concreta di tale assetto giuridico occorre muovere da circostanze rivelatrici dell'eterodirezione, quali le dichiarazioni formali di volontà risultanti dal contratto (alle quali, invero, non può essere attribuito valore assoluto, cfr. Cass. n. 16720/2021; Cass. n. 3200/2001) e/o i fatti sostanziali che hanno connotato lo svolgimento effettivo del rapporto.
Il concreto atteggiarsi del rapporto acquista, poi, carattere assolutamente decisivo nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – manchi un contratto stipulato tra le parti. In tali situazioni, infatti, l'accertamento dell'obbligazione assunta dal lavoratore non può svolgersi con riguardo alla volontà espressa e cristallizzata in un atto formale
– che manca –, ma può e deve necessariamente compiersi analizzando le concrete modalità di svolgimento della relazione negoziale.
Sul punto, si evidenzia che in dottrina e in giurisprudenza sono stati individuati diversi indici fattuali rivelatori della subordinazione;
in particolare: l'assoggettamento del lavoratore a prescrizioni stringenti in ordine ai contenuti e tempi della prestazione, che si estrinsechino in “ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo” (in terminis, Cass. n. 18018/2017); la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare (Cfr., ex multis, Cass. n. 25224/2009); l'esercizio datoriale di un'assidua attività di vigilanza e controllo (Cfr., ex multis, Cass. 17992/2010); l'impossibilità, da parte del lavoratore, di rifiutare la prestazione (Cfr. Corte d'Appello di Torino, n.
26/2019) e la necessità di addurre giustificazioni in caso di assenze (Cfr. Cass. n.
21380/2008).
A tali indici cd. interni, riassuntivi del complesso dei poteri datoriali, è stato attribuito nel tempo valore di prova diretta della subordinazione (seppure il principale termine di riferimento nelle operazioni qualificatorie resti, pur sempre, l'assoggettamento del prestatore al solo potere direttivo). Tuttavia, la giurisprudenza ha altresì ammesso che la prova dell'eterodirezione possa essere raggiunta nel giudizio anche attraverso criteri di tipo indiziario ex art. 2729, co. 1, c.c..
Tali criteri sono stati delineati valorizzando: l'inserimento stabile nell'organizzazione datoriale (Cfr., ex multis, Cass. n. 14434/2015), desumibile anche dall'assenza di
4 un'organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore (Cfr. Cass. 15955/2024;
Tribunale di Lecce n. 3434/2024); la pratica di un rigido orario di lavoro determinato dal datore (Cfr. Cass. n. 17534/2002); la continuità nel tempo della prestazione, intesa come presenza giornaliera e continua (Cfr. Cass. n. 3303/2016); il pagamento del compenso a scadenze periodiche (Cfr., ex multis, Cass. n. 1218/2004; Cass. n.
3745/1995); l'assenza di rischio d'impresa in capo al lavoratore (Cfr. Cass. n.
4346/2015; Cass. n. 1218/2004).
Con specifico riferimento all'ambito – qui d'interesse – dei collaboratori di studi professionali, il Supremo Consenso ha avuto modo di specificare che costituiscono indici della natura subordinata del rapporto la mancanza di titolo professionale (con conseguente impossibilità di assumere la paternità degli atti compiuti), l'osservanza delle direttive costantemente impartite dal titolare dello studio, lo svolgimento di mansioni di supporto nell'interesse dei clienti dello studio e l'osservanza di un orario di lavoro imposto dal titolare (Cass. n. 22634/2019); mentre invece le mansioni svolte nell'ambito di studi professionali sono state ricondotte al lavoro autonomo in caso di incarichi svolti in autonomia e in assenza di indicazioni, direttive e controlli (se non sul risultato della prestazione) e nelle ipotesi in cui il titolare dello studio abbia provveduto al mero coordinamento dell'attività del professionista con la propria (v. Cass. n. 3594/2011).
Costituendo presunzioni semplici, nessuno dei predetti indici della subordinazione vale da sé solo a confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o a distinguere questo da un rapporto di lavoro autonomo (si veda al riguardo, ex multis,
Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014). A tali fini è necessario, in coerenza col disposto dell'art. 2729, co. 1, c.c., che sussistano più circostanze fattuali, gravi, precise e concordanti, che, una volta assemblate e contestualizzate, possano disegnare un quadro riconducibile all'art. 2094 c.c..
Inoltre, proprio perché è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo l'unico elemento distintivo del lavoro subordinato rispetto all'altra tipologia di lavoro, i fattori appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”, utilizzabili solo se l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (Cfr. Cass. n. 26742/2014; Cass. n. 4346/2015). È quanto accade, in
5 particolare, in quelle ipotesi in cui l'eterodirezione assume forme sensibilmente affievolite (cd. subordinazione attenuata), che si riscontrano quando l'attività lavorativa è di tipo intellettuale e complesso (Cass. n. 8444/2020; Cass. n.
16681/2017) ovvero, al contrario, estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nell'esecuzione (v. Cass. n. 23846/2010; Cass. n. 22289/2014).
Così, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato o meno l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
Così definiti i caratteri e i limiti dell'indagine sulla subordinazione, si evidenzia che l'onere di provare la sussistenza dei fattori fin qui richiamati incombe, ex art. 2697
c.c., su colui che invoca in giudizio l'esistenza del rapporto di lavoro, che di norma – come nel caso in esame – è il lavoratore (Cfr. Cass. n. 20903/2020; Cass. n.
2653/2016).
La regola di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova non sia stato assolto, con conseguente rigetto della domanda.
Orbene, applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali alla vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento.
Le risultanze istruttorie, infatti, non forniscono elementi idonei a provare l'esercizio del potere direttivo ad opera del resistente nei confronti della dott.ssa e Pt_1 restituiscono un quadro indiziario equivoco, che non riesce a tratteggiare, nel complesso, una situazione riconducibile all'art. 2094 c.c..
Sul punto, si evidenzia che, a fronte di una domanda volta all'accertamento di un rapporto di lavoro quasi ventennale, dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente – gli unici che hanno riferito che quest'ultima abbia svolto attività di assistenza alla
6 poltrona e di segretaria – si può evincere, al più, una presenza sporadica della dott.ssa a fianco del dott. durante le attività odontoiatriche dallo stesso svolte;
Pt_1 CP_1 peraltro in un luogo diverso (Santa Caterina Inferiore) da quello indicato in ricorso
(Guardavalle). Nulla emerge, invece, sulla circostanza che quest'ultimo le impartisse direttive.
In particolare, in relazione all'attività di assistenza, la teste Testimone_1
(commercialista della ricorrente), dopo aver premesso di essersi recata presso lo studio di Santa Caterina Inferiore per le cure odontoiatriche della figlia “circa una volta al mese
[…] intorno al 2016”, ha riferito: “quando mi recavo lì per mia figlia la sig.ra era Pt_1 assistente alla poltrona, lei era di fianco al dottore, con divisa e mascherina di protezione. […] quando dovevo pagare il compenso mensile, riceveva personalmente i soldi”.
Dall'altro lato, il teste (medico collaboratore dello studio) ha Testimone_2 dichiarato di aver frequentato lo studio dentistico una volta a settimana dal 2005 al
2023, e di aver visto la ricorrente “nei pressi dello studio, accogliere i pazienti, rispondere alle telefonate” e svolgere attività di assistente alla poltrona (“l'ho vista svolgere attività di assistente alla poltrona e in quelle occasioni l'ho vista passare i materiali al dott. ). In CP_1 merito a quest'ultima dichiarazione, comunque, si evidenzia che il teste non ha specificato la frequenza con la quale egli ha visto la ricorrente svolgere attività di assistenza alla poltrona;
e non può plausibilmente trarsi, da tali dichiarazioni, che ciò avvenisse tutte le volte in cui il dott. si recava presso lo studio, dal momento Tes_2 che egli stesso ha confermato che, all'interno del locale professionale, la ricorrente svolgesse in proprio l'attività di igienista dentale (per come si specificherà meglio nel prosieguo). Non è possibile riscontrare, quindi, quante volte, nelle occasioni in cui il teste ha visto la ricorrente nello studio, questa svolgesse la propria attività di igienista dentale e quante volte quella di assistente del dentista.
Infine, il teste (odontoiatra consulente dello studio) ha premesso di Tes_3 aver frequentato lo studio dal 2010 al 2019, recandovisi ogniqualvolta veniva richiesta la sua presenza, il che avveniva mediamente ogni 40 giorni, di norma di lunedì o martedì (“venivo chiamato a seconda del bisogno, poteva capitare che mi recassi presso lo studio una volta ogni 20 giorni oppure a volte non venivo chiamato per due mesi, ma mediamente una volta ogni quaranta giorni”; “normalmente io mi recavo di lunedì o martedì”). Successivamente, ha dichiarato di aver visto la sig.ra (presente “il 99% delle volte in cui mi recavo presso Pt_1
7 tale studio”) che “dava una mano rispetto alle attività dello studio;
faceva accomodare il paziente;
sanificava e sterilizzava lo strumentario;
definiva gli appuntamenti. Non l'ho mai vista ricevere pagamenti”.
Le dichiarazioni fin qui riportate, seppure richiamano un'attività di assistenza svolta dalla ricorrente in favore del dott. non lumeggiano affatto che il secondo CP_1 impartisse alla prima direttive in ordine all'esecuzione delle prestazioni.
Del pari, difetta altresì la prova degli ulteriori indici “sussidiari” della subordinazione.
In primo luogo, nulla i testi in argomento hanno riferito in ordine alla circostanza se la ricorrente fosse tenuta, o meno, a rispettare giorni o orari di lavoro predeterminati dal resistente, dal momento che sia il dott. che il dott. hanno affermato Tes_2 Tes_3 di non sapere quali fossero i suoi giorni lavorativi.
In secondo luogo, le risultanze testimoniali in parola riguardano periodi di tempo limitati (“intorno al 2016” per la teste e/o frequentazioni sporadiche dello CP_1 studio (“una volta al mese” per la teste “una volta alla settimana” per il teste CP_1
, “mediamente una volta ogni 40 giorni” per il teste che non possono dare Tes_2 Tes_3 contezza di un'attività lavorativa costante. Le stesse possono al più condurre a ritenere che la dott.ssa talvolta “aiutasse” (per usare l'espressione adoperata dal dott. Pt_1
il resistente nelle sue attività, ma ciò non può considerarsi sufficiente ai fini Tes_3 dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, che richiede – laddove non possa giungersi ad una prova certa dell'eterodirezione – che la prestazione del lavoratore sia continuativa, con una presenza giornaliera (e non meramente sporadica).
Che l'attività di assistenza de quo fosse effettuata in maniera costante è, poi, messo in dubbio dal narrato del teste paziente dello studio), il quale ha affermato Testimone_4 che la ricorrente non fosse presente durante le visite che lo hanno riguardato (“durante le operazioni che mi riguardavano non è mai intervenuta”).
Nel compendio istruttorio manca altresì prova in relazione alla sottoposizione al potere disciplinare, alla necessità di giustificare le assenze e alla retribuzione ricevuta.
Ulteriore elemento che impedisce di formulare una prognosi positiva sulla sussistenza del preteso rapporto di lavoro è la circostanza che la dott.ssa svolgesse una Pt_1 propria attività professionale, ossia quella di igienista dentale.
8 Su tale circostanza, affermata nella memoria costitutiva del resistente, parte ricorrente si è limitata ad affermare che l'apertura della P.IVA fosse avvenuta unicamente su invito del dott. La suggestione, tuttavia, è stata dedotta solo in modo generico CP_1
e non è stata dimostrata nel giudizio.
Inoltre, l'attività autonoma di igienista dentale svolta dalla dott.ssa è stata Pt_1 confermata dalla maggior parte dei testi escussi.
Sul punto, la dott.ssa ha dichiarato: di essere la consulente fiscale della CP_1 ricorrente “da quando le ho fatto aprire la partita IVA”; di essersi recata presso lo studio del resistente “per prelevare la documentazione fiscale della sig.ra […]. In particolare Pt_1 ritiravo le fatture di igiene dentale che la redigeva per lei”; che “le fatture, come detto, Pt_1 si riferivano alle prestazioni di igienista dentale della ricorrente, in quanto titolare di partita IVA”.
Anche il dott. ha confermato che la ricorrente svolgesse attività di igienista Tes_2 dentale, affermando: “conosco la sig.ra TI come igienista, l'ho vista alcune volte lavorare su pazienti, anche a me stesso ha fatto una pulizia. Non so però se erano pazienti suoi o del dott.
Quando ho fatto la pulizia dei denti mi sono rivolto direttamente a lei”. CP_1
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del testimone di parte resistente Tes_4
“so che faceva l'igienista e che aveva una stanza che il dott. le aveva assegnato”; “l'ho
[...] CP_1 sentita rivolgersi al dott. chiedendo se poteva avere una stanza a sua disposizione per svolgere CP_1 attività lavorativa propria”.
Vi è poi da evidenziare che il fatto che la dott.ssa svolgesse attività di lavoro Pt_1 autonomo presso lo studio in parola è pienamente coerente con la natura stessa dello studio, caratterizzato, per come emerso nell'istruttoria, dalla collaborazione tra diversi professionisti, tra cui gli stessi testimoni e . Tes_3 Testimone_2
Lo svolgimento di attività in proprio nello studio del resistente rende anche prive di forza determinante, ai fini dell'accertamento della subordinazione, le dichiarazioni dei testi relative alle mansioni di segretaria reclamate dalla ricorrente. Ci si riferisce, in particolare, a quanto riportato dal dott. – che è il teste che ha frequentato lo Tes_2 studio in misura maggiore – in ordine al fatto che la dott.ssa accogliesse i Pt_1 pazienti o che rispondesse alle telefonate. Ebbene, essendo la ricorrente igienista dentale presso quel locale professionale, i pazienti che riceveva avrebbero potuto essere i propri e non del resistente;
e lo stesso può dirsi per le telefonate, che
9 avrebbero potuto essere attinenti alla propria attività professionale e non a quella dello studio. Il narrato del testimone, d'altronde, non è specifico sul punto.
In definitiva, pur essendo ragionevole affermare che la ricorrente abbia frequentato con una certa assiduità lo studio professionale del resistente, il ricorso dev'essere rigettato, in quanto il complessivo quadro probatorio non dimostra la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere compensate tra le parti attesa l'equivocità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TT EL EU
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con Persona_1
D.M. del 22.10.2024.
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