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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 21/10/2025 N. 463/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
AN NZ quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Chieffallo ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del predetto procuratore
come da procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art.
[...]
417bis cpc dal funzionario delegato avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in alla via Copelli n. 6 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – graduatorie – servizio civile
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso sentenza contestuale ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data Cont 2.8.2022, ha convenuto in giudizio il e l' Parte_1
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “[…] - in via Controparte_1 preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del CP_3 e/o dell' e del di Controparte_4 Controparte_5
- per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della CP_1 ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato (dal 15.01.2019 al
14.01.2020), pari a punti 6; - riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' Controparte_4
3 “ il diritto a un punteggio complessivo di: 14,40 per il profilo di assistente CP_4 amministrativo;
13,10 per il profilo di collaboratore scolastico;
- riconoscere e attribuire alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal di valide per il triennio 2021/2024, Controparte_5 CP_1 il diritto ad un punteggio complessivo di: 13,40 per il profilo di assistente tecnico;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente”; con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, contestando in fatto ed in CP_1 diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
Attesa la natura meramente documentale del giudizio non veniva espletata attività istruttoria e, concesso termine per l'eventuale deposito di giurisprudenza conforme, all'udienza di discussione del 21.10.2025, celebrata a mezzo collegamento da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “… in data 19.04.2021 la sig.ra presentava, ai sensi del DM n. 50 Parte_1 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22,
2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1)”;
- che “… con decreto del 27.08.2021, prot. n. 0004885/U, la Dirigente Scolastica dell'
[...]
“ di approvava e pubblicava le graduatorie definitive Controparte_4 CP_4 CP_1 del personale ATA per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico (cfr. all. nn. 2, 3 e 4) ove alla sig.ra veniva assegnato il seguente punteggio, Parte_1 come da scheda di valutazione titoli che si allega (cfr. all. n. 5): A) 9,05 per il profilo
“assistente amministrativo” così determinato: *6,80 punti per il titolo di studio, diploma di
2 maturità (voto 68/100); *0,60 punteggio precedente, attribuito a fronte di titoli e dei servizi dichiarati nel 2017, certificazione informatica digitale ECDL – Livello Specilised;
*1,00 punto attribuito per attestato di addestramento professionale *0,65 punti attribuiti per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 15.01.2019 al 14.01.2020); B) 7,75 per il profilo di “collaboratore scolastico” così determinato: *6,80 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 68/100); *0,30 punteggio precedente, attribuito a fronte di titoli e dei servizi dichiarati nel 2017, certificazione informatica digitale ECDL – Livello
Specilised; *0,65 punti attribuiti per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal
15.01.2019 al 14.01.2020)”;
- che “… con decreto del 31.08.2021, prot. n. 5800, il Dirigente Scolastico del
[...]
di approvava e pubblicava le graduatorie definitive del Controparte_5 CP_1 personale ATA per il profilo di assistente tecnico (cfr. all. nn. 6 e 7) ove alla sig.ra
veniva assegnato il seguente punteggio, come da scheda di valutazione Parte_1 titoli (cfr. all. n. 5): C) 8,05 per il profilo “assistente tecnico”, area professionale AR08 fisica, AR23 chimica e AR38 agroindustriale, così determinato: *6,80 punti per il titolo di studio, diploma di maturità RRC8 tecnico di laboratorio chimico – biologico (voto 68/100);
*0,60 punteggio precedente, attribuito a fronte di titoli e dei servizi dichiarati nel 2017, certificazione informatica digitale ECDL – Livello Specilised;
*0,65 punti attribuiti per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 15.01.2019 al 14.01.2020)”;
- che “… il punteggio assegnato alla sig.ra , per i differenti profili Parte_1 professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (anziché
0,65) per il servizio civile espletato (dal 15.01.2019 al 14.01.2020)”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha pertanto adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, deducendo la … violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 - violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione - violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001.
***
Nel caso in esame risulta dirimente il fatto che la ricorrente, a ben vedere, ha svolto nel periodo dal
15.01.2020 al 14.01.2020 il servizio civile volontario - ai sensi dell'art. 13, comma 2 D. Lgs.
77/2002 - e non già il servizio militare obbligatorio e/o il servizio sostitutivo civile, che sono infatti stati aboliti a decorrere dal 01.01.2005 dall'art. 1 L. n. 226/2004.
3 La ricorrente, pertanto, non è stata assoggettata ad alcun obbligo di leva nè è stata, in alternativa, destinataria del diritto di espletare in sua sostituzione il servizio civile, a suo tempo valutabile solo se svolto in sostituzione dell'obbligo di leva.
Di conseguenza, nel caso di specie va rilevata la totale assenza del presupposto di fatto sotteso alla domanda di cui al ricorso, essendo quindi applicabile il solo disposto di cui all'articolo 13, comma
2, D. Lgs. n. 77/2002, in forza del quale “il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici”, disposto a cui si conforma il D.M. n. 50/2021.
Già solo per le ragioni sin qui illustrate, il ricorso è infondato e non può che essere respinto.
Ad abundantiam, si richiama altresì la normativa che, in generale, regola la fattispecie in esame.
In primo luogo, va rilevato che l'allegato A del D.M. 50/2021, nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce, da un lato, per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati, sei (6) punti per ogni anno, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); dall'altro lato, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,60 punti per ogni anno, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Il suddetto Allegato A, quanto al servizio militare, dispone quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina ut supra, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno (0,5 punti per mese); per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 punti per mese).
Ebbene, ad avviso di questo Giudicante la differenza di punteggio, seppur rilevante, non è né di per sé illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, posto che il diverso punteggio è attribuito con riferimento a situazioni giuridiche, appunto, tra loro diverse.
L'articolo 485, 7° comma, D. Lgs. n. 297/1994, norma applicata in ambito di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, dispone quanto segue: “Il periodo di servizio
4 militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, nell'ambito della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, dispone quanto segue:“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Fatte tali premesse - precisato che l'articolo 2050 ut supra si applica non soltanto, strettamente, ai concorsi pubblici, ma anche alle graduatorie scolastiche - va quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, interpretando la normativa in esame, ha chiarito che i primi due commi dell'art. 2050 devono essere letti in combinato disposto tra loro, dovendosi ritenere che “…il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)…” (Cass.
Civ., Ord. n. 5679 del 2020).
Ciò premesso, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 485, 7° comma, D. Lgs. 297/1994
e 2050 cod. ord. militare, deve dunque affermarsi che il servizio militare o quello civile ad esso
5 equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Inoltre, va evidenziato sin da ora che, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, non può essere ravvisata la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., posto che il trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), è pienamente giustificato dal fatto che le relative situazioni giuridiche non sono equivalenti.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego, infatti, è causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro.
Il termine di paragone, pertanto, deve essere individuato nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il rapporto lavorativo.
In sintesi, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
Di conseguenza, l'attribuzione al servizio militare in costanza di rapporto di servizio del medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non può ritenersi illegittima, ma anzi doverosa, proprio per evitare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (sul punto, ex plurimis, CdA Genova, sentenza n. 182/2021).
Parimenti legittimo è il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio, non sussistendo, in questa differente ipotesi, l'esigenza di tutela ex art. 52 Cost. innanzi descritta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve quindi essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, considerata la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia e la peculiarità della fattispecie in esame, questo giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
6 - compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Varese, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AN NZ
7
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 21/10/2025 N. 463/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
AN NZ quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Chieffallo ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del predetto procuratore
come da procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art.
[...]
417bis cpc dal funzionario delegato avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in alla via Copelli n. 6 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – graduatorie – servizio civile
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso sentenza contestuale ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data Cont 2.8.2022, ha convenuto in giudizio il e l' Parte_1
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “[…] - in via Controparte_1 preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del CP_3 e/o dell' e del di Controparte_4 Controparte_5
- per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della CP_1 ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato (dal 15.01.2019 al
14.01.2020), pari a punti 6; - riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' Controparte_4
3 “ il diritto a un punteggio complessivo di: 14,40 per il profilo di assistente CP_4 amministrativo;
13,10 per il profilo di collaboratore scolastico;
- riconoscere e attribuire alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal di valide per il triennio 2021/2024, Controparte_5 CP_1 il diritto ad un punteggio complessivo di: 13,40 per il profilo di assistente tecnico;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente”; con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, contestando in fatto ed in CP_1 diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
Attesa la natura meramente documentale del giudizio non veniva espletata attività istruttoria e, concesso termine per l'eventuale deposito di giurisprudenza conforme, all'udienza di discussione del 21.10.2025, celebrata a mezzo collegamento da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “… in data 19.04.2021 la sig.ra presentava, ai sensi del DM n. 50 Parte_1 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22,
2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1)”;
- che “… con decreto del 27.08.2021, prot. n. 0004885/U, la Dirigente Scolastica dell'
[...]
“ di approvava e pubblicava le graduatorie definitive Controparte_4 CP_4 CP_1 del personale ATA per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico (cfr. all. nn. 2, 3 e 4) ove alla sig.ra veniva assegnato il seguente punteggio, Parte_1 come da scheda di valutazione titoli che si allega (cfr. all. n. 5): A) 9,05 per il profilo
“assistente amministrativo” così determinato: *6,80 punti per il titolo di studio, diploma di
2 maturità (voto 68/100); *0,60 punteggio precedente, attribuito a fronte di titoli e dei servizi dichiarati nel 2017, certificazione informatica digitale ECDL – Livello Specilised;
*1,00 punto attribuito per attestato di addestramento professionale *0,65 punti attribuiti per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 15.01.2019 al 14.01.2020); B) 7,75 per il profilo di “collaboratore scolastico” così determinato: *6,80 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 68/100); *0,30 punteggio precedente, attribuito a fronte di titoli e dei servizi dichiarati nel 2017, certificazione informatica digitale ECDL – Livello
Specilised; *0,65 punti attribuiti per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal
15.01.2019 al 14.01.2020)”;
- che “… con decreto del 31.08.2021, prot. n. 5800, il Dirigente Scolastico del
[...]
di approvava e pubblicava le graduatorie definitive del Controparte_5 CP_1 personale ATA per il profilo di assistente tecnico (cfr. all. nn. 6 e 7) ove alla sig.ra
veniva assegnato il seguente punteggio, come da scheda di valutazione Parte_1 titoli (cfr. all. n. 5): C) 8,05 per il profilo “assistente tecnico”, area professionale AR08 fisica, AR23 chimica e AR38 agroindustriale, così determinato: *6,80 punti per il titolo di studio, diploma di maturità RRC8 tecnico di laboratorio chimico – biologico (voto 68/100);
*0,60 punteggio precedente, attribuito a fronte di titoli e dei servizi dichiarati nel 2017, certificazione informatica digitale ECDL – Livello Specilised;
*0,65 punti attribuiti per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 15.01.2019 al 14.01.2020)”;
- che “… il punteggio assegnato alla sig.ra , per i differenti profili Parte_1 professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (anziché
0,65) per il servizio civile espletato (dal 15.01.2019 al 14.01.2020)”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha pertanto adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, deducendo la … violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 - violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione - violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001.
***
Nel caso in esame risulta dirimente il fatto che la ricorrente, a ben vedere, ha svolto nel periodo dal
15.01.2020 al 14.01.2020 il servizio civile volontario - ai sensi dell'art. 13, comma 2 D. Lgs.
77/2002 - e non già il servizio militare obbligatorio e/o il servizio sostitutivo civile, che sono infatti stati aboliti a decorrere dal 01.01.2005 dall'art. 1 L. n. 226/2004.
3 La ricorrente, pertanto, non è stata assoggettata ad alcun obbligo di leva nè è stata, in alternativa, destinataria del diritto di espletare in sua sostituzione il servizio civile, a suo tempo valutabile solo se svolto in sostituzione dell'obbligo di leva.
Di conseguenza, nel caso di specie va rilevata la totale assenza del presupposto di fatto sotteso alla domanda di cui al ricorso, essendo quindi applicabile il solo disposto di cui all'articolo 13, comma
2, D. Lgs. n. 77/2002, in forza del quale “il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici”, disposto a cui si conforma il D.M. n. 50/2021.
Già solo per le ragioni sin qui illustrate, il ricorso è infondato e non può che essere respinto.
Ad abundantiam, si richiama altresì la normativa che, in generale, regola la fattispecie in esame.
In primo luogo, va rilevato che l'allegato A del D.M. 50/2021, nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce, da un lato, per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati, sei (6) punti per ogni anno, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); dall'altro lato, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,60 punti per ogni anno, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Il suddetto Allegato A, quanto al servizio militare, dispone quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina ut supra, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno (0,5 punti per mese); per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 punti per mese).
Ebbene, ad avviso di questo Giudicante la differenza di punteggio, seppur rilevante, non è né di per sé illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, posto che il diverso punteggio è attribuito con riferimento a situazioni giuridiche, appunto, tra loro diverse.
L'articolo 485, 7° comma, D. Lgs. n. 297/1994, norma applicata in ambito di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, dispone quanto segue: “Il periodo di servizio
4 militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, nell'ambito della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, dispone quanto segue:“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Fatte tali premesse - precisato che l'articolo 2050 ut supra si applica non soltanto, strettamente, ai concorsi pubblici, ma anche alle graduatorie scolastiche - va quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, interpretando la normativa in esame, ha chiarito che i primi due commi dell'art. 2050 devono essere letti in combinato disposto tra loro, dovendosi ritenere che “…il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)…” (Cass.
Civ., Ord. n. 5679 del 2020).
Ciò premesso, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 485, 7° comma, D. Lgs. 297/1994
e 2050 cod. ord. militare, deve dunque affermarsi che il servizio militare o quello civile ad esso
5 equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Inoltre, va evidenziato sin da ora che, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, non può essere ravvisata la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., posto che il trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), è pienamente giustificato dal fatto che le relative situazioni giuridiche non sono equivalenti.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego, infatti, è causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro.
Il termine di paragone, pertanto, deve essere individuato nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il rapporto lavorativo.
In sintesi, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
Di conseguenza, l'attribuzione al servizio militare in costanza di rapporto di servizio del medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non può ritenersi illegittima, ma anzi doverosa, proprio per evitare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (sul punto, ex plurimis, CdA Genova, sentenza n. 182/2021).
Parimenti legittimo è il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio, non sussistendo, in questa differente ipotesi, l'esigenza di tutela ex art. 52 Cost. innanzi descritta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve quindi essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, considerata la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia e la peculiarità della fattispecie in esame, questo giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
6 - compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Varese, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AN NZ
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