Decreto cautelare 11 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/06/2025, n. 11270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11270 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Russo e Raffaella Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico – Finanziaria -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale prot. n. -OMISSIS- dell'11 gennaio 2022 della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico – finanziaria -OMISSIS- e dell'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, emesso nei confronti del militare addetto al Gruppo Tutela Economia – Sezione Polizia Economica e altre attività di P.G., Reati Societari, Fallimentari e altra criminalità economica, avente ad oggetto: “decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- della nota prot. n. 415041/2021 del 16 dicembre 2021 – e il relativo allegato “invito a produrre la documentazione vaccinale” - della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico – Finanziaria -OMISSIS-, avente ad oggetto: «decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”», con cui si invitava il Sig. -OMISSIS-a produrre, entro 5 giorni successivi dalla ricezione della comunicazione, la documentazione vaccinale;
- della circolare prot. 0354509/2021 dell'11 dicembre 2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali:
- della nota prot. 0570942/2021 del 7 dicembre 2021;
- del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge del 28 maggio 2021, n. 76;
- della legge del 23 luglio 2021, n. 106;
- del d.l. del 7 gennaio 2022, n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette il ricorrente che le mansioni alle quali è sempre stato assegnato vengono svolte all’interno di un ufficio senza contatto con il pubblico e con un numero esiguo di colleghi.
Per tali ragioni rappresenta di aver deciso di non sottoporsi alla vaccinazione.
Con nota del 16 dicembre 2021 è stato, tuttavia, invitato a produrre entro i successivi 5 giorni la documentazione vaccinale e con successivo atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale dell’11 gennaio 2022 è stata disposta nei suoi confronti l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 cost. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. N. 241/1990 - violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte. Mancata previsione normativa in relazione alla possibilità di esenzione dell’obbligo vaccinale per il personale che svolge mansioni d’ufficio e non a contatto con il pubblico.
Gli atti impugnati ed anche il d.l. n. 44/2021 sarebbero illegittimi avendo il legislatore generalizzato l’obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori senza prevedere alcuna differenziazione in ordine alle tipologie di mansioni svolte.
II. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. N. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione.
Il legislatore non avrebbe altresì previsto la possibilità di sottoporsi a tamponi quotidiani quale misura equivalente alla vaccinazione.
Il tampone, peraltro, sarebbe uno strumento idoneo a controllare la diffusione del virus più dello stesso vaccino che non esclude per il vaccinato la possibilità di contrarre ugualmente il virus.
III. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. D.lgs. n. 66/2010 - violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – disparità di trattamento – mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa.
I provvedimenti impugnati e l’art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 sarebbero illegittimi in quanto in contrasto con gli articoli 914 e ss del d.lgs. n 66/2010.
Tali disposizioni, infatti, prevedono, in caso di sospensione a seguito di condanna penale, che al militare sia riconosciuto il pagamento di un importo pari a metà degli assegni a carattere fisso e continuativo e che, agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio sia computato per metà.
La normativa emergenziale prevede, invece, la sospensione dalla retribuzione per i dipendenti che non vogliano sottoporti alla somministrazione del vaccino.
Sarebbe evidente la disparità di trattamento.
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter d.l. 44/2021 ss.mm. Ii; eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 cost. Sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento.
La normativa che ha previsto la sospensione dalla retribuzione per il dipendente che non si sia sottoposto alla vaccinazione è illegittima nella parte in cui non prevede che sia corrisposto allo stesso un assegno alimentare nonostante lo stesso sia automatico in caso di procedimento disciplinare.
V. Violazione dell’art. 9 del regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679, regolamento (UE) 2021/953, degli artt. 25, 39 e 41 del d.lgs. n. 196/2003.
I dati relativi alla vaccinazione non dovrebbero essere acquisiti e conservati.
VI. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione del regolamento europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h - violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – disparità di trattamento – mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa.
L’omessa previsione di un assegno alimentare per chi ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione viola il regolamento europeo richiamato che prevede a quali condizioni possa essere svolta la sperimentazione clinica.
VII. Violazione di principi euro-comunitari e degli artt. 1, 2, 3, 21, 32 e 51 della Costituzione .
I provvedimenti impugnati e il presupposto D.L. n. 44/2021 violano:
A. La direttiva 2000/78, i principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, consacrati negli artt. 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, nonché gli artt. 9 e 14 della CEDU e l’art. 1 del protocollo n. 12, oltre ai principi euro-unitari di necessarietà, adeguatezza e proporzionalità;
B. i regolamenti n. 726/2004 e n. 507/2006, nonché gli artt. 3 e 35 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea;
C. gli artt. 1 e 32 della Costituzione;
D. gli artt. 2, 3, 21 e 51 della Costituzione.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccependo l’incompetenza per territorio del Tar adito in favore del Tar Bologna in quanto la sede di servizio del ricorrente è -OMISSIS- e l’atto impugnato è stato emanato dal Nucleo polizia economico finanziaria di -OMISSIS-.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2022 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
4. All’udienza di smaltimento del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’amministrazione resistente, essendo impugnata anche la circolare dell’11 dicembre 2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza.
6. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Come già chiarito da questo Tribunale (cfr. ex multis Tar Lazio, sez. V, sentenza n. 4781 del 5 marzo 2025), con riferimento alla legittimità delle disposizioni normative contestate è invero intervenuta, la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 188 del 15 ottobre 2024, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate per le seguenti ragioni: “ 3.– In base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri. 4.– Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell’assegno alimentare. Come già chiarito da questa Corte, l’effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica «anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile» (sentenza n. 15 del 2023). Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi – evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento – in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all’art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti; il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, «la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata». Diversamente da tali ipotesi, in cui «il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto», nel caso in esame «è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile». 5.– Tali conclusioni – ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia – non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell’assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. 6.– Alla luce delle considerazioni svolte, devono quindi dichiararsi non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque non contempla l’erogazione di un assegno alimentare ”.
Né i provvedimenti impugnati possono ritenersi illegittimi perché, non avrebbero ritenuto, come invece in base alla legislazione sopravvenuta, il tampone negativo equivalente al vaccino, in quanto la ratio di ogni intervento legislativo, tanto più se a carattere emergenziale deve essere valutata, tenendo conto del contesto fattuale del momento, sicché non può considerarsi ora per allora irrazionale la scelta iniziale della non equiparazione per il solo motivo che successivamente è mutata, in quanto non può escludersi che in un primo momento vi fossero illo tempore impedimenti (sul piano della ricerca scientifica o anche di solo approvvigionamento) tale da non consentire una piena equiparazione tra tampone negativo e vaccino. Né sono stati introdotti in giudizio elementi certi di segno contrario, probatori nel senso della non credibilità logica (unico criterio applicabile dal giudice amministrativo in sede di vaglio nella presente fattispecie).
Ne consegue, quindi, che i provvedimenti impugnati devono ritenersi legittimi sia in punto di sospensione dal lavoro sia in relazione al mancato riconoscimento della retribuzione e di qualsiasi altro emolumento.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.