Art. 5.
E' stabilito per l'esercizio finanziario 1954-55 il limite d'impegno di lire 350.000.000 per:
1) la concessione ai sensi dell'art. 16 (secondo e terzo punto) del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonche' dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409 ;
a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti a proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati danneggiati da eventi bellici, per dare alloggio ai rimasti senza tetto, in dipendenza degli stessi eventi bellici;
b) di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);
c) di contributi costanti per trenta anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
2) la concessione ad enti vari ed a cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi degli articoli 56 e 57 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi dagli enti stessi;
3) la concessione ad Istituti di case popolari ed a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 .
E' stabilito per l'esercizio finanziario 1954-55 il limite d'impegno di lire 350.000.000 per:
1) la concessione ai sensi dell'art. 16 (secondo e terzo punto) del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonche' dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409 ;
a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti a proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati danneggiati da eventi bellici, per dare alloggio ai rimasti senza tetto, in dipendenza degli stessi eventi bellici;
b) di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);
c) di contributi costanti per trenta anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
2) la concessione ad enti vari ed a cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi degli articoli 56 e 57 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi dagli enti stessi;
3) la concessione ad Istituti di case popolari ed a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 .