Articolo 26 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 22Articolo 27
Versione
6 maggio 1975
Art. 26. Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni

E' soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall' articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
Entrata in vigore il 6 maggio 1975
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