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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
747/2024 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 747/2024
All'udienza del 22/5/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte ricorrente l'Avv. ROBERTO LENZA in proprio;
per parte resistente nessuno è comparso.
Il difensore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il difensore di parte ricorrente, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 747/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto spese di giustizia
TRA
AVV. ROBERTO LENZA (C.F.: , rappresentato e C.F._1
difeso da se stesso, elettivamente domiciliato ex art. 86 c.p.c. presso il proprio studio, sito in Salerno alla Via R. De Martino, n. 7;
- RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di Salerno, presso cui domicilia ope legis al Corso Vittorio
Emanuele, n. 58;
- RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2005 e art. 15 del D.L. n.
150/2011, depositato l'1/2/2024, l'Avv. ROBERTO LENZA ha proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione reso con
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza l'ordinanza emessa il 10/1/2024 dal Tribunale di Salerno nella persona della Dott.ssa Mannino nel procedimento N.R.G. 11151/2019 ed a lui comunicata a mezzo PEC l'11/1/2024.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente ha dedotto: in punto di fatto, di avere adito il Tribunale di Salerno nell'interesse dei sigg.ri , e – tutti Controparte_3 CP_4 CP_5
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del
Comune di Salerno, alla Via Marchiafava, Scala B, nonché ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 9/4/2019 – al fine di ottenere dall'Ente resistente, previa nomina di un C.T.U., l'eliminazione degli inconvenienti relativi agli immobili ovvero l'adozione dei provvedimenti atti ad assicurare la tutela dei ricorrenti, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
che la causa veniva iscritta al
N.R.G.N.R. 11151/2019 ed assegnata alla Dott.ssa Mannino;
che, a seguito della costituzione del il giudizio veniva Controparte_6
istruito tramite la nomina di un C.T.U. e definito con la sentenza n.
1294/2023 con la quale, nell'accogliere il ricorso proposto ex art. 447 bis, c.p.c. dall'odierno ricorrente, la Dott.ssa Mannino condannava l'Ente resistente “al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'Erario che liquida complessivamente in € 3.380,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge”; che lo stesso depositava, dunque, istanza di liquidazione del gratuito patrocinio per l'attività espletata;
che, contrariamente a quanto specificato nelle domande nonché all'attività istruttoria effettivamente prestata, come rilevabile dalla C.T.U. svoltasi, con decreto del 10/1/2024 la Dott.ssa Mannino, ritenendo il valore della causa rientrante nello scaglione ricompreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00 ed applicando i minimi tariffari, nonché la riduzione degli
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza importi della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, liquidava a questo difensore l'importo complessivo di € 1.022,40 a titolo di compensi professionali;
che, nel dettaglio, tale somma veniva calcolata riconoscendo lo svolgimento di tutte le quattro fasi del giudizio, applicando al compenso totale, pari ad € 1.278,00, l'aumento di €
766,00 per la presenza n. 3 parti ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.M. n.
55/2014 e riducendo il totale ottenuto della metà, a norma dell'art. 130
D.P.R. n. 115/2002; che, in diritto, tale statuizione sarebbe illegittima in ragione della errata quantificazione, operata dalla Dott.ssa Mannino, del valore della causa e della conseguente errata liquidazione dell'attività professionale espletata;
che, invero, detto Giudice avrebbe errato nel quantificare il valore della causa innanzi a sé patrocinata nello scaglione ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 in quanto, non solo nel ricorso introduttivo si dichiarava un valore “indeterminabile”, ma la stessa relazione redatta dal C.T.U. riscontrava la necessità di operare lavori urgenti, analiticamente descritti, che avrebbero peraltro interessato le altre quattro palazzine facenti parti del complesso residenziale c.d. dei
“puffi” e per i quali il starebbe intervenendo con un Controparte_6
contratto di appalto per € 2.875.413,00; che, sulla base di tali premesse, la Dott.ssa Mannino avrebbe dovuto liquidare: a) l'importo di
€ 22.694,56, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A.
(ottenuto dall'applicazione dei parametri minimi allo scaglione ricompreso tra € 2.000.001 ed € 4.000.000., in ragione dell'opera appaltata dall' , oltre aumento del 60% per l'assistenza di tre CP_7
parti processuali e riduzione della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002);
b) ovvero il diverso importo pari ad € 4.996,52, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. (ottenuto dall'applicazione dei parametri minimi al valore “indeterminato – complessità media”, oltre
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza aumento del 60% per l'assistenza di tre parti processuali e riduzione della metà ai sensi all'art. 130 D.P.R. n. 115/2002); che ad ogni modo, in via denegata e subordinata, anche qualora non si condividesse la correttezza delle due anzidette ipotesi di compenso liquidabile, la statuizione della Dott.ssa oltre a porsi in antitesi col lavoro CP_8
profuso dalla difesa come parametrato al valore della causa, sarebbe comunque incongruente rispetto a quanto disposto in sentenza, nella misura in cui il Giudice Onorario ha applicato lo scaglione ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 e non già quello tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, dalla cui applicazione sarebbe derivata una liquidazione di €
2.032,00 per compensi professionali.
In virtù di quanto innanzi esposto, l'Avv. ROBERTO LENZA ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del Decreto di liquidazione emesso il 10/1/2024 dal
Tribunale di Salerno nel procedimento n. 11151/2019 e notificato a mezzo PEC l'11/1/2024, nel merito, nel caso di accoglimento dell'ipotesi sub a), liquidare la somma di € 22.694,56 per onorario ai minimi tariffari, diminuito della metà ed aumentato del 60% per i sei soggetti patrocinati, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
Cnap ed Iva, se dovute, ovvero quella pari ad € 4.996,52 per l'ipotesi sub b) di valore “indeterminabile-complessità media” della causa;
in subordine, liquidargli la somma di € 2.032,00 per onorario ai minimi tariffari, diminuito della metà ed aumentato del 60% per i tre soggetti patrocinati, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
Cnap ed Iva se dovute, in quanto il valore della causa è rientrante nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, così come riportato in sentenza;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 19/2/2024 questo Giudice fissava l'udienza del 24/10/2024 per
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza la trattazione della causa, onerando la parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, alla parte resistente entro il 30/06/2024, che a tanto provvedeva (cfr. ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC:
depositata telematicamente Email_1
dal ricorrente il 20/2/2024).
Il , pur avendo ricevuto regolare Controparte_1
notificazione del ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
La presente opposizione, affidata ad un unico motivo di ricorso, si fonda essenzialmente sulla presunta errata quantificazione del valore della causa operata dal GOP, dott.ssa Mannino, e sulla conseguente erroneità del decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso in favore del ricorrente per l'attività difensiva espletata.
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Non possono condividersi le ipotesi di liquidazione del compenso sub a)
e sub b) prospettate dal ricorrente, alla luce della considerazione che “in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni” (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 12043/2020; ord. n. 1499/2018), in considerazione dell'accoglimento, con la sentenza n. 1294/2023, della domanda sottesa alla presente impugnativa, il quale consente di per sé di superare il
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza criterio del “disputatum”, accanto al rilievo che allo scaglione applicato in sentenza dal Giudice onorario l'opponente affida, in via subordinata, la domanda di riforma del Decreto di liquidazione in esame.
Invero, facendo corretta applicazione del criterio del “decisum” (cfr. Cass.
Civ., n. 21256/2016), in uno a quella delle Tabelle ministeriali e tenuto conto del principio della inderogabilità dei valori minimi, come correttamente eccepito dal ricorrente, il Giudice, dott.ssa Mannino, avrebbe dovuto liquidare i compensi spettanti all'Avv. ROBERTO LENZA
i valori minimi corrispondenti allo scaglione disposto in sentenza e parametrati all'attività difensiva svolta.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto di liquidazione opposto va riformato e, dunque, tenuto conto della natura della controversia, del valore della causa come determinato in sentenza e della circostanza che il ricorrente ha prestato la propria attività professionale nell'interesse delle tre parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato svolgendo tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), i compensi a lui spettanti per il giudizio N.R.G. 11151/2019 vanno liquidati, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) “ratione temporis” applicabile in complessivi € 2.032,00 per compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre aumento del 60% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014, oltre riduzione del 50% per patrocinio a spese dello Stato ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91, c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico del e, tenuto Controparte_1
conto della natura della controversia (opposizione a decreto spese di giustizia), del valore dichiarato (€ 5.047,20) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.190,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale e della riduzione del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ex art. 4, co. 4, D.M. n.
55/2014), oltre rimborso spese vive pari ad € 76,00 (di cui € 49,00 a titolo di C.U. ed € 27,00 per la marca da bollo), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del Decreto di liquidazione del 10/1/2024 del Tribunale di Salerno, comunicato l'11/1/2024, liquida in favore dell'Avv. ROBERTO LENZA, per l'attività espletata nel procedimento N.R.G. 11151/2019, l'importo di € 2.032,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., che pone a carico dell'Erario;
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza 3) Condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore dell'Avv. ROBERTO LENZA, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.190,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 76,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127- ter, co. 2, c.p.c.
Così deciso in Salerno il 22/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 747/2024
All'udienza del 22/5/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte ricorrente l'Avv. ROBERTO LENZA in proprio;
per parte resistente nessuno è comparso.
Il difensore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il difensore di parte ricorrente, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 747/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto spese di giustizia
TRA
AVV. ROBERTO LENZA (C.F.: , rappresentato e C.F._1
difeso da se stesso, elettivamente domiciliato ex art. 86 c.p.c. presso il proprio studio, sito in Salerno alla Via R. De Martino, n. 7;
- RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di Salerno, presso cui domicilia ope legis al Corso Vittorio
Emanuele, n. 58;
- RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2005 e art. 15 del D.L. n.
150/2011, depositato l'1/2/2024, l'Avv. ROBERTO LENZA ha proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione reso con
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza l'ordinanza emessa il 10/1/2024 dal Tribunale di Salerno nella persona della Dott.ssa Mannino nel procedimento N.R.G. 11151/2019 ed a lui comunicata a mezzo PEC l'11/1/2024.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente ha dedotto: in punto di fatto, di avere adito il Tribunale di Salerno nell'interesse dei sigg.ri , e – tutti Controparte_3 CP_4 CP_5
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del
Comune di Salerno, alla Via Marchiafava, Scala B, nonché ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 9/4/2019 – al fine di ottenere dall'Ente resistente, previa nomina di un C.T.U., l'eliminazione degli inconvenienti relativi agli immobili ovvero l'adozione dei provvedimenti atti ad assicurare la tutela dei ricorrenti, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
che la causa veniva iscritta al
N.R.G.N.R. 11151/2019 ed assegnata alla Dott.ssa Mannino;
che, a seguito della costituzione del il giudizio veniva Controparte_6
istruito tramite la nomina di un C.T.U. e definito con la sentenza n.
1294/2023 con la quale, nell'accogliere il ricorso proposto ex art. 447 bis, c.p.c. dall'odierno ricorrente, la Dott.ssa Mannino condannava l'Ente resistente “al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'Erario che liquida complessivamente in € 3.380,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge”; che lo stesso depositava, dunque, istanza di liquidazione del gratuito patrocinio per l'attività espletata;
che, contrariamente a quanto specificato nelle domande nonché all'attività istruttoria effettivamente prestata, come rilevabile dalla C.T.U. svoltasi, con decreto del 10/1/2024 la Dott.ssa Mannino, ritenendo il valore della causa rientrante nello scaglione ricompreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00 ed applicando i minimi tariffari, nonché la riduzione degli
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza importi della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, liquidava a questo difensore l'importo complessivo di € 1.022,40 a titolo di compensi professionali;
che, nel dettaglio, tale somma veniva calcolata riconoscendo lo svolgimento di tutte le quattro fasi del giudizio, applicando al compenso totale, pari ad € 1.278,00, l'aumento di €
766,00 per la presenza n. 3 parti ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.M. n.
55/2014 e riducendo il totale ottenuto della metà, a norma dell'art. 130
D.P.R. n. 115/2002; che, in diritto, tale statuizione sarebbe illegittima in ragione della errata quantificazione, operata dalla Dott.ssa Mannino, del valore della causa e della conseguente errata liquidazione dell'attività professionale espletata;
che, invero, detto Giudice avrebbe errato nel quantificare il valore della causa innanzi a sé patrocinata nello scaglione ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 in quanto, non solo nel ricorso introduttivo si dichiarava un valore “indeterminabile”, ma la stessa relazione redatta dal C.T.U. riscontrava la necessità di operare lavori urgenti, analiticamente descritti, che avrebbero peraltro interessato le altre quattro palazzine facenti parti del complesso residenziale c.d. dei
“puffi” e per i quali il starebbe intervenendo con un Controparte_6
contratto di appalto per € 2.875.413,00; che, sulla base di tali premesse, la Dott.ssa Mannino avrebbe dovuto liquidare: a) l'importo di
€ 22.694,56, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A.
(ottenuto dall'applicazione dei parametri minimi allo scaglione ricompreso tra € 2.000.001 ed € 4.000.000., in ragione dell'opera appaltata dall' , oltre aumento del 60% per l'assistenza di tre CP_7
parti processuali e riduzione della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002);
b) ovvero il diverso importo pari ad € 4.996,52, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. (ottenuto dall'applicazione dei parametri minimi al valore “indeterminato – complessità media”, oltre
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza aumento del 60% per l'assistenza di tre parti processuali e riduzione della metà ai sensi all'art. 130 D.P.R. n. 115/2002); che ad ogni modo, in via denegata e subordinata, anche qualora non si condividesse la correttezza delle due anzidette ipotesi di compenso liquidabile, la statuizione della Dott.ssa oltre a porsi in antitesi col lavoro CP_8
profuso dalla difesa come parametrato al valore della causa, sarebbe comunque incongruente rispetto a quanto disposto in sentenza, nella misura in cui il Giudice Onorario ha applicato lo scaglione ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 e non già quello tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, dalla cui applicazione sarebbe derivata una liquidazione di €
2.032,00 per compensi professionali.
In virtù di quanto innanzi esposto, l'Avv. ROBERTO LENZA ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del Decreto di liquidazione emesso il 10/1/2024 dal
Tribunale di Salerno nel procedimento n. 11151/2019 e notificato a mezzo PEC l'11/1/2024, nel merito, nel caso di accoglimento dell'ipotesi sub a), liquidare la somma di € 22.694,56 per onorario ai minimi tariffari, diminuito della metà ed aumentato del 60% per i sei soggetti patrocinati, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
Cnap ed Iva, se dovute, ovvero quella pari ad € 4.996,52 per l'ipotesi sub b) di valore “indeterminabile-complessità media” della causa;
in subordine, liquidargli la somma di € 2.032,00 per onorario ai minimi tariffari, diminuito della metà ed aumentato del 60% per i tre soggetti patrocinati, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
Cnap ed Iva se dovute, in quanto il valore della causa è rientrante nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, così come riportato in sentenza;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 19/2/2024 questo Giudice fissava l'udienza del 24/10/2024 per
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza la trattazione della causa, onerando la parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, alla parte resistente entro il 30/06/2024, che a tanto provvedeva (cfr. ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC:
depositata telematicamente Email_1
dal ricorrente il 20/2/2024).
Il , pur avendo ricevuto regolare Controparte_1
notificazione del ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
La presente opposizione, affidata ad un unico motivo di ricorso, si fonda essenzialmente sulla presunta errata quantificazione del valore della causa operata dal GOP, dott.ssa Mannino, e sulla conseguente erroneità del decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso in favore del ricorrente per l'attività difensiva espletata.
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Non possono condividersi le ipotesi di liquidazione del compenso sub a)
e sub b) prospettate dal ricorrente, alla luce della considerazione che “in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni” (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 12043/2020; ord. n. 1499/2018), in considerazione dell'accoglimento, con la sentenza n. 1294/2023, della domanda sottesa alla presente impugnativa, il quale consente di per sé di superare il
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza criterio del “disputatum”, accanto al rilievo che allo scaglione applicato in sentenza dal Giudice onorario l'opponente affida, in via subordinata, la domanda di riforma del Decreto di liquidazione in esame.
Invero, facendo corretta applicazione del criterio del “decisum” (cfr. Cass.
Civ., n. 21256/2016), in uno a quella delle Tabelle ministeriali e tenuto conto del principio della inderogabilità dei valori minimi, come correttamente eccepito dal ricorrente, il Giudice, dott.ssa Mannino, avrebbe dovuto liquidare i compensi spettanti all'Avv. ROBERTO LENZA
i valori minimi corrispondenti allo scaglione disposto in sentenza e parametrati all'attività difensiva svolta.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto di liquidazione opposto va riformato e, dunque, tenuto conto della natura della controversia, del valore della causa come determinato in sentenza e della circostanza che il ricorrente ha prestato la propria attività professionale nell'interesse delle tre parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato svolgendo tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), i compensi a lui spettanti per il giudizio N.R.G. 11151/2019 vanno liquidati, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) “ratione temporis” applicabile in complessivi € 2.032,00 per compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre aumento del 60% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014, oltre riduzione del 50% per patrocinio a spese dello Stato ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91, c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico del e, tenuto Controparte_1
conto della natura della controversia (opposizione a decreto spese di giustizia), del valore dichiarato (€ 5.047,20) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.190,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale e della riduzione del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ex art. 4, co. 4, D.M. n.
55/2014), oltre rimborso spese vive pari ad € 76,00 (di cui € 49,00 a titolo di C.U. ed € 27,00 per la marca da bollo), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del Decreto di liquidazione del 10/1/2024 del Tribunale di Salerno, comunicato l'11/1/2024, liquida in favore dell'Avv. ROBERTO LENZA, per l'attività espletata nel procedimento N.R.G. 11151/2019, l'importo di € 2.032,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., che pone a carico dell'Erario;
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza 3) Condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore dell'Avv. ROBERTO LENZA, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.190,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 76,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127- ter, co. 2, c.p.c.
Così deciso in Salerno il 22/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 747/2024 - Sentenza