Articolo 26 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 25Articolo 27
Versione
22 dicembre 1995
Art. 26. (Deduzione agli effetti IRPEF) 1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, gli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunita' ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative mobilita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995