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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1714 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Perucco, Andrea Bordone e Ferdinando Perone Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ La ricorrente conveniva in giudizio per sostenere l'illegittimità dei conteggi effettuati e della conseguente liquidazione dell'indennità di maternità in violazione degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n.151/01 e per chiedere di condannarsi l'ente convenuto ad erogare alla ricorrente l'indennità in parola in misura pari all'80% della retribuzione globale di fatto percepita nel mese precedente all'astensione e comunque in base alla retribuzione composta al 100%.
CP_ Ritualmente costituitasi in giudizio, ha richiesto il rigetto del ricorso.
Non è contestato che la ricorrente, assistente di volo si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità e abbia percepito, nei periodi indicati in ricorso l'indennità di maternità determinata assumendo come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, solo il 50% delle indennità di volo, anziché il 100% di tutti gli elementi retributivi.
Le norme di riferimento sono gli art. 22 e 23 del dlgs 151/2001.
L'art. 22 recita” 1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6 e art. 12, comma 2.
L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie"; L'art. 23 precisa "
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lett. c) ovvero
"l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso".
La Suprema Corte con la sentenza n. 11414 del 2018 e con successivo orientamento costante, confermato ancora da recenti ordinanze n. 20673/20 e 27552/20, ha posto alcuni punti fermi qui richiamati ex art. 118 disp. Att. Cpc ovvero:
- L' art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia "pari all'80% della retribuzione" e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie";
- il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall'ente previdenziale, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, quali, per esempio, i profili attinenti alla domanda amministrativa o al regime prescrizionale
- l'indennità di malattia gode conseguentemente di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto e, soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento
- la disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità, e dunque delle modalità di determinazione del quantum, si rinviene esclusivamente nell'art. 23, che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità;
- ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80 per cento di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo;
- l'interpretazione è conforme alla legislazione in materia di tutela della maternità privilegiando anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano un'attribuzione parziale di alcune voci retributive;
- ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali, secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 132 del 1991 e n. 271 del 1999), e agli indirizzi Eurounitari (a partire, in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE,
n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) ove da tempo, sia quanto all'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità possa favorire l'aumento dell'occupazione femminile con ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie, in generale (v., in motivazione, Cass. n. 5361 del 2012).
Alla luce delle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, la domanda proposta dalla ricorrente è meritevole di accoglimento dovendosi ritenere che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio e, in particolare, con computo dell'indennità di volo al 100%.
L e spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ accertato e dichiarato che i criteri adottati da per la liquidazione dell'indennità di maternità alla ricorrente sono illegittimi in quanto adottati in violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001, condanna l'istituto al pagamento in favore della ricorrente di euro € 9.406,01 , a titolo di differenza per indennità di maternità maturata dal 5.3.2024 al 30.9.2024 nonchè l'importo giornaliero di € 98,26, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato e/o maturando dal 1.10.2024 sino alla cessazione del congedo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 11.4.2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1714 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Perucco, Andrea Bordone e Ferdinando Perone Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ La ricorrente conveniva in giudizio per sostenere l'illegittimità dei conteggi effettuati e della conseguente liquidazione dell'indennità di maternità in violazione degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n.151/01 e per chiedere di condannarsi l'ente convenuto ad erogare alla ricorrente l'indennità in parola in misura pari all'80% della retribuzione globale di fatto percepita nel mese precedente all'astensione e comunque in base alla retribuzione composta al 100%.
CP_ Ritualmente costituitasi in giudizio, ha richiesto il rigetto del ricorso.
Non è contestato che la ricorrente, assistente di volo si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità e abbia percepito, nei periodi indicati in ricorso l'indennità di maternità determinata assumendo come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, solo il 50% delle indennità di volo, anziché il 100% di tutti gli elementi retributivi.
Le norme di riferimento sono gli art. 22 e 23 del dlgs 151/2001.
L'art. 22 recita” 1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6 e art. 12, comma 2.
L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie"; L'art. 23 precisa "
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lett. c) ovvero
"l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso".
La Suprema Corte con la sentenza n. 11414 del 2018 e con successivo orientamento costante, confermato ancora da recenti ordinanze n. 20673/20 e 27552/20, ha posto alcuni punti fermi qui richiamati ex art. 118 disp. Att. Cpc ovvero:
- L' art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia "pari all'80% della retribuzione" e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie";
- il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall'ente previdenziale, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, quali, per esempio, i profili attinenti alla domanda amministrativa o al regime prescrizionale
- l'indennità di malattia gode conseguentemente di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto e, soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento
- la disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità, e dunque delle modalità di determinazione del quantum, si rinviene esclusivamente nell'art. 23, che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità;
- ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80 per cento di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo;
- l'interpretazione è conforme alla legislazione in materia di tutela della maternità privilegiando anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano un'attribuzione parziale di alcune voci retributive;
- ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali, secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 132 del 1991 e n. 271 del 1999), e agli indirizzi Eurounitari (a partire, in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE,
n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) ove da tempo, sia quanto all'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità possa favorire l'aumento dell'occupazione femminile con ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie, in generale (v., in motivazione, Cass. n. 5361 del 2012).
Alla luce delle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, la domanda proposta dalla ricorrente è meritevole di accoglimento dovendosi ritenere che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio e, in particolare, con computo dell'indennità di volo al 100%.
L e spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ accertato e dichiarato che i criteri adottati da per la liquidazione dell'indennità di maternità alla ricorrente sono illegittimi in quanto adottati in violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001, condanna l'istituto al pagamento in favore della ricorrente di euro € 9.406,01 , a titolo di differenza per indennità di maternità maturata dal 5.3.2024 al 30.9.2024 nonchè l'importo giornaliero di € 98,26, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato e/o maturando dal 1.10.2024 sino alla cessazione del congedo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 11.4.2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Franca Molinari