Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2021, n. 5476
CASS
Sentenza 26 febbraio 2021

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 26 febbraio 2021, con relatore il Dott. Caterina Marotta. La ricorrente ha contestato la mancata proroga del suo contratto a termine, sostenendo che tale decisione fosse discriminatoria a causa del suo stato di gravidanza, in violazione dell'art. 40 del d.lgs. 198/2006. La Corte d'appello aveva respinto le sue domande, ritenendo che non fosse stata fornita prova di una discriminazione, né che la ricorrente avesse dimostrato l'esistenza di contratti prorogati per i colleghi in situazioni analoghe.

La Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte d'appello aveva erroneamente posto a carico della ricorrente l'onere di provare la discriminazione, mentre, secondo l'art. 40, spetta al datore di lavoro dimostrare l'insussistenza della discriminazione una volta che il lavoratore ha fornito elementi di fatto a sostegno della sua richiesta. La Corte ha sottolineato che il mancato rinnovo del contratto, in presenza di proroghe concesse ad altri colleghi, può costituire discriminazione diretta basata sul sesso. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame, con l'obbligo di seguire i principi giuridici stabiliti.

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Massime1

In tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, la quale è tenuta solo a dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta. (Nella specie, la S.C. - in relazione alla domanda con cui una lavoratrice aveva dedotto la sussistenza di una discriminazione per avere il datore di lavoro negato, non procedendo alla proroga di un contratto a termine, il mantenimento in servizio della medesima, a causa del suo stato di gravidanza, e invece concesso il rinnovo di contratti a termine a tutti i colleghi che si trovavano nelle sue stesse condizioni contrattuali - ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la predetta domanda sul rilievo che in giudizio non erano stati forniti elementi circa la stipula di nuovi contratti con gli altri dipendenti fondati sulla medesima causale di quello della lavoratrice, così finendo, però, per porre a carico di quest'ultima una prova piena di tutti gli elementi significativi di una discriminazione, e senza considerare il criterio della vicinanza della prova, il quale portava a ritenere che i contratti in questione fossero nella materiale disponibilità del datore di lavoro).

Commentari19

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2021, n. 5476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5476
Data del deposito : 26 febbraio 2021

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