Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00992/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2026, proposto da
GO IA Unipersonale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Zuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Azzini e Barbara Bolognesi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Instrumentation Laboratory s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
- della deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 26 febbraio 2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione a favore di Instrumentation Laboratory s.p.a. del lotto n. 3 della «procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l’effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo, suddivisa in 7 lotti, valevole per la durata di 5 anni» (CIG B786C991EE);
- della nota prot. n. 44466 del 9 marzo 2026 con la quale l’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione del lotto n. 3;
- di tutti gli atti di gara e di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, inclusi la proposta di aggiudicazione, i verbali delle sedute della Commissione di gara e del Seggio di gara e dei relativi allegati, inclusi il verbale relativo alla seduta del 13 novembre 2025 di apertura delle offerte tecniche da parte del Seggio di gara e i verbali relativi alle sedute del 13 novembre 2025 e 5 febbraio 2026 di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice;
- delle determinazioni assunte nell’ambito dei subprocedimenti di verifica di congruità dell’offerta, nonché di verifica dei requisiti partecipativi;
- del bando, del disciplinare di gara, del capitolato e dei rispettivi allegati e di ogni chiarimento adottato in fase di gara dall’amministrazione intimata;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra l’Amministrazione e la società controinteressata, con conseguente subentro della odierna ricorrente nell’esecuzione del medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Instrumentation Laboratory s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. DR De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. L’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” (d’ora in avanti, solo l’ “Azienda” ) ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di sistemi analitici automatici per l’esecuzione dei test di coagulazione, nonché del software per la gestione dei pazienti in terapia anticoagulante, destinati agli Ospedali di Legnago, San Bonifacio e VI (lotto n. 3).
2. Con riferimento al suddetto lotto, il CA speciale prevedeva la fornitura di n. 6 coagulometri automatizzati, due per ciascuna sede di laboratorio, nonché di un sistema di automazione connesso a tali strumenti per la sede hub di Legnago. Tra i requisiti minimi richiesti, lo stesso CA prevedeva: A) il «caricamento/campionamento da provetta chiusa» (punto n.10); B) il «caricamento in continuo dei campioni con possibilità di gestione prioritaria dei campioni urgenti» (punto n. 13).
3. Alla gara hanno partecipato due soli operatori economici: la ricorrente GO IA Unipersonale s.p.a, e la controinteressata Instrumentum Laboratory s.p.a.. Quest’ultima, nella propria offerta tecnica, ha proposto: A) per la sede di Legnago, n. 2 coagulometri ACL TOP 750 LAS, collegati al sistema di automazione HemoCELL ; B) per le sedi di San Bonifacio e VI, n. 2 coagulometri ACL TOP 550 CTS per ciascuna sede.
4. All’esito delle operazioni di gara, l’Azienda, con deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 26 febbraio 2026, ha aggiudicato il lotto n. 3 alla controinteressata.
5. Avverso l’aggiudicazione la GO IA ha proposto ricorso, deducendo le seguenti censure.
5.1. Violazione degli articoli 79 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. Mancanza del requisito minimo n. 10, previsto del CA EC. Violazione del principio di risultato e del principio di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 e agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto assoluto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
I coagulometri ACL TOP 750 LAS, offerti dall’aggiudicataria per la sede di Legnago, a detta della ricorrente, non sono in grado di effettuare il caricamento e il campionamento «da provetta chiusa» , come invece richiesto dal CA tecnico. In particolare, dal manuale d’uso di tali strumenti e dalla relazione tecnica dell’aggiudicataria emergerebbe che: A) il coagulometro ACL TOP 750 LAS è destinato al campionamento di provette aperte e non può caricare provette con tappo; B) il sistema di automazione HemoCELL consente l’ingresso della provetta chiusa, ma provvede successivamente alla rimozione del tappo ( “decapping” ), al prelievo del campione ed alla successiva richiusura della provetta ( “recapping” ). Dunque il campionamento del plasma avverrebbe sempre e comunque a provetta aperta, con conseguente mancanza del requisito minimo n. 10, tanto più che l’aggiudicataria non avrebbe dedotto, né tantomeno dimostrato l’equivalenza del prodotto offerto a quello richiesto dalla stazione appaltante.
5.2. Violazione degli articoli 79 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. Mancanza dei requisiti minimi n. 10 e 13, previsti dal CA EC. Violazione del principio di risultato e del principio di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 e agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto assoluto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
Le previsioni del CA EC relative ai requisiti minimi n. 10 e n. 13, a detta della ricorrente, devono essere interpretate in modo sistematico, nel senso che la gestione la gestione prioritaria dei campioni urgenti, oggetto del requisito n. 13, non può essere realizzata sacrificando il requisito n. 10, costituito dal «caricamento/campionamento da provetta chiusa» . Dalla documentazione tecnica dell’aggiudicataria emergerebbe, invece, che: A) la funzione di caricamento in continuo, con gestione prioritaria dei campioni urgenti, è realizzabile soltanto in modalità “frontale” , ossia mediante caricamento diretto sul coagulometro; B) tale modalità operativa comporta l’utilizzo di provette aperte, che però non è compatibile con il requisito n. 10. In definitiva, secondo la ricorrente, l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, non essendo in grado di soddisfare contemporaneamente i due requisiti minimi richiesti.
5.3. In subordine, violazione degli articoli 79 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. Mancanza dei requisiti minimi n. 10 e 13, previsti, dal CA EC. Violazione del principio di risultato e del principio di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, di cui all’art. 1 della legge n. 241/90 e agli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto assoluto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, ingiustizia manifesta .
Anche a voler ritenere che i requisiti minimi in questione debbano essere riferiti al sistema di automazione nel suo complesso, e non ai singoli strumenti che lo compongono, a detta della ricorrente, l’offerta dell’aggiudicataria comunque non è conforme al requisito n. 13. In particolare nel sistema HemoCELL i campioni urgenti non sarebbero trattati con priorità rispetto a quelli di routine già presenti nel sistema, ma sarebbero ad essi accodati. Inoltre la gestione prioritaria dei campioni urgenti potrebbe essere garantita unicamente mediante caricamento diretto sul singolo strumento (c.d. modalità “frontale”), con conseguente incompatibilità con il requisito n. 10.
5.4. In subordine, violazione degli articoli 79 e 108 del d.lgs. n.36/2023. Mancanza dei requisiti minimi n. 10 e 13, previsti dal CA EC. Violazione del principio di risultato, del principio di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 agli artt. 3 e 97 Cost..
A detta della ricorrente, la Commissione giudicatrice ha omesso di verificare il rispetto dei requisiti minimi in questione nell’offerta dell’aggiudicataria. Dai verbali di gara non emergerebbe, infatti, alcuna valutazione specifica del contenuto del manuale d’uso dell’ACL TOP 750 LAS e della relazione tecnica dell’aggiudicataria. Invece, se la Commissione avesse esaminato tali documenti, avrebbe rilevato che: A) il coagulometro offerto dall’aggiudicataria non è in grado di operare su provette chiuse; B) il campionamento avviene previa rimozione del tappo; C) la gestione in continuo dei campioni urgenti è possibile solo in modalità incompatibile con il requisito n. 10.
La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e il subentro nella sua esecuzione.
6. L’Azienda e la controinteressata si sono costituite in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso.
La controinteressata ha dedotto la conformità del sistema offerto ai requisiti minimi previsti dal CA EC , valorizzando la natura integrata del sistema, la sicurezza garantita all’operatore e la capacità del sistema stesso di assicurare sia il caricamento continuo, sia la gestione prioritaria dei campioni urgenti, come descritto nella relazione tecnica e progettuale versata in atti, nonché la correttezza delle valutazioni tecnico-discrezionali operate dalla Commissione giudicatrice.
L’Azienda ha i eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità delle censure dedotte, nonché la sua infondatezza, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria, di gran lunga preferibile dal punto di vista tecnico, rispetta le specifiche tecniche previste dal CA tecnico.
7. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
TT
1. Preliminarmente il COlegio ritiene che il giudizio possa essere definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti ivi previsti.
2. Il ricorso è infondato, ragion per cui si può prescindere dall’esame dell’eccezione processuale sollevata dall’Azienda.
3. I primi due motivi si prestano ad un esame congiunto, attenendo entrambi alla conformità dell’offerta dell’aggiudicataria ai requisiti minimi stabiliti dalla lex specialis , con specifico riguardo alla compatibilità tra le modalità di campionamento del plasma e la gestione operativa dei campioni, anche in relazione all’analisi prioritaria dei campioni urgenti.
Il CA tecnico prevede, tra i requisiti minimi relativi al lotto n. 3: A) il «caricamento/campionamento da provetta chiusa» (punto n. 10 di pag. 19); B) il «caricamento in continuo dei campioni con gestione prioritaria degli urgenti» (punto n. 13 di pag. 19); C) gli «Strumenti e Middleware» , laddove al punto n. 4 era indicato che: «Per la sede di Legnago è richiesto un sistema di automazione di settore, con modulo di input/output, sorting e centrifugazione integrata, connesso agli strumenti» .
Per i requisiti minimi comuni a tutti i lotti messi in gara lo stesso CA prevede che «è ammesso il principio di equivalenza ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell’Allegato II.5 del Codice. L’equivalenza dovrà essere dichiarata e dimostrata dalla ditta nell’ambito dell’offerta tecnica» (pag.5).
4. Il thema decidendum è costituito dalla possibilità di ritenere, anche alla luce del principio di equivalenza, conforme alle suddette previsioni del CA tecnico una soluzione come quella offerta dall’aggiudicataria che, pur non rispettando letteralmente le previsioni stesse, è comunque idonea - secondo la prospettazione delle parti resistenti - a soddisfare le esigenze cui sono preordinati i requisiti minimi in questione.
5. A tal riguardo il COlegio non condivide la prospettazione della controinteressata secondo la quale il requisito n. 10 dovrebbe essere inteso in termini alternativi, ossia nel senso di ritenere sufficiente che una soltanto delle due operazioni (caricamento o campionamento) avvenga a provetta chiusa. In particolare, a detta della controinteressata, la locuzione «caricamento/campionamento» andrebbe letta secondo un’accezione disgiuntiva, mentre la ricorrente ne sostiene l’accezione cumulativa.
Orbene - premesso che secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 agosto 2021, n. 5744), nell’interpretazione della lex specialis l’utilizzazione della barra obliqua (/) assume un significato diverso a seconda dei diversi contesti - il COlegio ritiene preferibile la seconda delle accezioni innanzi prospettate, in quanto più coerente con la ratio della lex specialis , volta a garantire elevati standard di sicurezza nella gestione dei campioni biologici.
Il requisito in questione s’inserisce, infatti, in un quadro di prescrizioni dirette a ridurre al minimo il rischio di esposizione dell’operatore, rischio che si concentra in particolare nella fase di analisi del campione. Ne consegue che una lettura della clausola che consenta il campionamento da provetta aperta, sia pure a fronte di un caricamento iniziale a provetta chiusa, finirebbe per svuotare di contenuto la prescrizione relativa al requisito n. 10, rendendola inidonea a perseguire la finalità di tutela sottesa.
Tuttavia, tale conclusione non implica che il requisito in questione debba essere inteso in modo da escludere qualsiasi apertura della provetta nel corso del processo di analisi del campione.
La prescrizione deve, piuttosto, essere interpretata in funzione della finalità cui è preordinata, che è quella di evitare l’esposizione diretta dell’operatore al campione biologico, ragion per cui il requisito deve ritenersi soddisfatto allorché tale esigenza risulti garantita anche attraverso soluzioni tecniche diverse da quelle espressamente indicate.
6. Da tali considerazioni consegue che il primo motivo di ricorso non può essere accolto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, «l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un’esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come essenziali» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2025, n. 9833).
Tale principio impone, dunque, di verificare con rigore se la prescrizione in esame integri un requisito minimo di carattere essenziale, non essendo consentito fondare l’esclusione su una lettura meramente formalistica delle clausole di gara. In tale prospettiva, deve farsi applicazione dei criteri ermeneutici propri dell’interpretazione dei contratti, richiamati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui le disposizioni della lex specialis devono essere interpretate in modo sistematico, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., attribuendo alle clausole il significato risultante dal loro coordinamento complessivo, al fine di garantire coerenza interpretativa, tutela dell’affidamento e parità di trattamento tra i concorrenti ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2026, n. 803).
7. Ebbene, nel caso in esame, la chiara individuazione, nella lex specialis , della finalità di sicurezza dell’operatore consente di escludere che la difformità dedotta dalla ricorrente assuma tout court carattere essenziale, dovendosi piuttosto verificare in concreto se la soluzione tecnica proposta dall’aggiudicataria sia idonea a garantire la predetta finalità.
In altri termini, il requisito del «caricamento/campionamento da provetta chiusa» non può essere considerato isolatamente, ma dev’essere letto in coordinamento con l’ulteriore previsione del CA tecnico che individua, quale obiettivo della fornitura, la «garanzia della sicurezza operativa nei riguardi dell’analista e dell’ambiente di lavoro» , riferita al sistema analitico nel suo complesso.
Tale previsione pone in risalto che la Stazione appaltante non ha inteso imporre una specifica soluzione tecnologica, bensì garantire il perseguimento di una determinata finalità - la sicurezza dell’operatore nella gestione dei campioni biologici - da realizzarsi attraverso il sistema nel suo complesso, e non con riferimento al singolo strumento che lo compone (qual è il coagulometro).
Ne consegue che il requisito in esame deve essere qualificato in termini funzionali, in quanto diretto a garantire una determinata esigenza di sicurezza, piuttosto che a prescrivere una specifica modalità tecnica di esecuzione del campionamento.
8. In tale prospettiva, occorre verificare in concreto l’idoneità della soluzione tecnica proposta dall’aggiudicataria a soddisfare la finalità perseguita dalla lex specialis e a tal fine rileva il principio di equivalenza, quale criterio di valutazione delle offerte, ragion per cui giova rammentare i fondamentali arresti della giurisprudenza formatasi in relazione a tale principio.
Il principio di equivalenza - finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici - consente di ammettere offerte aventi un contenuto sostanzialmente e funzionalmente corrispondente a quello richiesto, sebbene non perfettamente coincidente sotto il profilo tecnico-formale ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 65).
Tale principio può trovare applicazione anche con riferimento ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla lex specialis , allorché emerga che le caratteristiche tecniche richieste sono dirette a soddisfare specifiche esigenze dell’Amministrazione, potendosi in tal caso ammettere la dimostrazione che tali esigenze siano soddisfatte anche mediante soluzioni tecniche differenti (Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2023, n. 8189).
Da ciò discende la distinzione - ormai acquisita nella giurisprudenza - tra requisiti tecnici minimi di natura strutturale, ai quali il principio di equivalenza non si applica, e requisiti di natura funzionale, ai quali il principio stesso è applicabile. In particolare la giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione dei requisiti tecnici minimi in termini strutturali o funzionali dipende non dalla natura dei requisiti in sé considerata, bensì dalla presenza, nella lex specialis , dell’esplicitazione delle finalità che la prescrizione tecnica è destinata a soddisfare ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).
Inoltre, con particolare riferimento alla clausola della lex specialis che richiede la dichiarazione dell’equivalenza, la giurisprudenza ha precisato che l’operatore economico è tenuto a dimostrare l’equivalenza del prodotto offerto nell’ambito della propria offerta tecnica, senza che sia necessaria una formale ed espressa dichiarazione, essendo sufficiente che la rispondenza sostanziale del prodotto offerto ai requisiti richiesti risulti, anche implicitamente, dalla documentazione tecnica (Cons. Stato, Sez. III, 27 gennaio 2026, n. 663).
9. Tenuto conto di quanto precede, il requisito n. 10 va qualificato in termini funzionali, con la conseguenza che la verifica della sussistenza di tale requisito dev’essere condotta in termini sostanziali, avuto riguardo all’idoneità della soluzione tecnica proposta a realizzare la finalità perseguita dalla lex specialis .
Ciò posto, il COlegio osserva quanto segue.
Dalla relazione tecnica e dalla relazione progettuale allegate all’offerta dell’aggiudicataria emerge che: A) il sistema proposto - pur prevedendo una fase automatizzata di rimozione del tappo (c.d. “ decapping ”) - è strutturato in modo tale da garantire che tutte le operazioni di manipolazione del campione avvengano all’interno di moduli chiusi e protetti, senza esposizione dell’operatore; B) l’operatore interagisce esclusivamente con provette tappate, sia in fase di carico che di scarico, mentre le operazioni di apertura e successiva richiusura della provetta che contiene il campione biologico sono effettuate all’interno dei moduli ES Flex , CA e Recapper , inseriti in un ambiente schermato e completamente automatizzato ( «I moduli ES Flex, CA, Recapper e i moduli connettori sono protetti da un ampio coperchio in plexiglass scuro, che consente di osservare la regolarità di svolgimento delle operazioni e garantisce la sicurezza dell’operatore che dovrà gestire esclusivamente provette tappate durante la loro fase di carico e di scarico» , come si legge a pag. 5 della relazione tecnica).
L’intero processo si svolge, quindi, all’interno di una catena integrata, idonea a evitare qualsiasi contatto diretto dell’operatore con il materiale biologico, tenuto conto che il sistema di automazione era stato specificamente richiesto per la sede hub di Legnago. Nella relazione progettuale viene evidenziato altresì che, in caso di anomalie o blocchi del sistema, è prevista una procedura automatizzata di « intelligent routing », che consente di reindirizzare il campione verso altro analizzatore senza la necessità di un intervento manuale dell’operatore.
Alla luce di tali elementi, la soluzione tecnica proposta dall’aggiudicataria risulta idonea a garantire, in termini sostanziali, la sicurezza operativa dell’operatore, che costituisce la finalità perseguita dalla lex specialis , risultando pertanto soddisfatto il requisito in esame secondo una logica funzionale.
Tale conclusione, inoltre, risulta coerente con il principio del risultato, che impone di privilegiare interpretazioni idonee a garantire il più efficace perseguimento dell’interesse pubblico, evitando esiti espulsivi fondati su un formalismo non sorretto da esigenze sostanziali.
10. Fermo restando quanto precede, il COlegio osserva che la tesi della ricorrente si fonda su un presupposto non corretto, ossia sull’assunto che il caricamento dei campioni, con riferimento alla sede di Legnago, avvenga direttamente sul coagulometro.
Dalla relazione progettuale emerge, invece, che l’offerta dell’aggiudicataria per il laboratorio di Legnago è rappresentata da un sistema analitico automatico integrato - composto dal modulo di automazione ES Flex e dal coagulometro ACL TOP 750 LAS - nel quale il caricamento delle provette avviene ordinariamente attraverso il modulo di automazione, e non mediante inserimento diretto nello strumento analitico.
Né può condividersi l’assunto secondo cui il sistema di automazione non sarebbe riconducibile alla nozione di “strumento” , prevista dalla lex specialis .
Il CA speciale, infatti, nel disciplinare la fornitura per la sede di Legnago, richiede espressamente un sistema di automazione di settore connesso agli strumenti, evidenziando come l’oggetto della fornitura sia rappresentato da un sistema analitico integrato, e non da singoli dispositivi isolatamente considerati. Ne consegue che le prestazioni richieste devono essere valutate con riferimento al sistema nel suo complesso, comprensivo del modulo di automazione e del coagulometro.
11. Passando al secondo motivo di ricorso, viene censurata la soluzione tecnica proposta dall’aggiudicataria in quanto non consentirebbe un’effettiva gestione in continuo dei campioni, con priorità per quelli urgenti, se non mediante caricamento diretto sullo strumento - c.d. modalità frontale - ossia con una modalità che, a detta della ricorrente, risulterebbe incompatibile con il requisito del campionamento «da provetta chiusa».
Tale assunto non può essere condiviso.
Occorre innanzi tutto individuare l’esatto contenuto precettivo del requisito n. 13, che richiede testualmente il «caricamento in continuo dei campioni con possibilità di gestione prioritaria dei campioni urgenti» .
Tale clausola dev’essere interpretata alla luce della sua funzione, che è quella di garantire la continuità del flusso analitico e, contestualmente, la possibilità di trattare con priorità i campioni urgenti (STAT), senza che dalla clausola stessa possano essere desunte ulteriori prescrizioni tecniche, non espressamente previste ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7 maggio 2025, n. 8817).
Ebbene, dalla dettagliata relazione progettuale versata in atti dalla controinteressata risulta che la soluzione dalla stessa proposta soddisfa entrambe le componenti del requisito n. 13: da un lato, i coagulometri offerti consentono il caricamento continuo dei campioni mediante rack (cestelli) dedicati, senza interruzione dell’attività; dall’altro, la gestione prioritaria dei campioni urgenti è garantita nell’ambito del sistema di automazione.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che i campioni urgenti (STAT): A) possono essere inseriti in qualsiasi momento senza interrompere la routine in corso; B) sono automaticamente identificati dal sistema informatico e trattati con priorità; C) beneficiano di specifiche modalità di instradamento preferenziale all’interno del flusso analitico, anche mediante l’utilizzo di rack e di una zona buffer con posizioni riservate.
Tali elementi evidenziano che la gestione dei campioni urgenti non è limitata alla modalità di caricamento frontale sul singolo strumento, ma è garantita in modo strutturato e continuo nell’ambito dell’intero sistema.
12. Parimenti infondata è la censura secondo cui il sistema offerto dall’aggiudicataria opererebbe necessariamente mediante provette aperte anche per i campioni urgenti.
Tale assunto non trova riscontro nella documentazione tecnica versata in atti e non risulta supportato da elementi probatori, risolvendosi in una mera prospettazione ipotetica. Al contrario, dalle modalità operative descritte nella relazione progettuale dell’aggiudicataria emerge che il caricamento avviene ordinariamente mediante il sistema di automazione con provette chiuse e che, anche nella gestione dei campioni urgenti, l’operatore inserisce il campione con tappo integro, come precisato a verbale dalle parti resistenti in sede di discussione in camera di consiglio.
13. È ben vero che il sistema offerto consente anche modalità operative alternative, tra cui il caricamento frontale sul singolo strumento; tuttavia, non è dimostrato che tali modalità comportino, in concreto, l’utilizzo di provette aperte nella gestione dei campioni, né che esse siano necessarie ai fini del funzionamento del sistema offerto, che è strutturato per operare mediante il sistema di automazione con provette chiuse, in condizioni idonee a garantire la sicurezza dell’operatore.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, resta fermo che il requisito n. 13 attiene esclusivamente alla continuità del flusso analitico e alla gestione prioritaria degli urgenti, senza disciplinare le modalità di campionamento, che formano oggetto del distinto requisito n. 10.
Ne consegue che non è richiesto che le due esigenze siano soddisfatte mediante una medesima modalità tecnica, essendo sufficiente che entrambe risultino garantite nell’ambito del sistema analitico complessivamente considerato.
14. I motivi dedotti in via subordinata dalla ricorrente sono anch’essi infondati, essendo basati sui medesimi presupposti posti a fondamento delle censure innanzi esaminate.
Una volta esclusa, per le ragioni sopra illustrate, la sussistenza delle dedotte difformità dell’offerta e accertata la conformità della soluzione tecnica proposta - da valutarsi con riferimento al sistema di automazione nel suo complesso e non al singolo strumento (coagulometro) - le ulteriori doglianze risultano prive di autonoma rilevanza, risolvendosi nella mera riproposizione, sotto diverso profilo, delle medesime questioni già esaminate.
15. All’accertata infondatezza della domanda di annullamento consegue il rigetto anche della domanda di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato.
16. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
17. Tenuto conto dell’elevata complessità delle questioni trattate e dell’apprezzabile sinteticità del ricorso, sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo OR, Presidente
DR De CO, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DR De CO | Carlo OR |
IL SEGRETARIO