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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3162 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia e vertente
TRA
CE IA nata a [...] l'[...] (CF: [...]) ed elettivamente domiciliata in
Sorrento al Corso Italia n. 261 presso l'avv. Vitaliano Esposito (CF: [...]) da cui è
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
Comune di Sorrento (C.F. e P. Iva 82001030632), in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via GI Martucci n. 47 presso l'avv. Alfredo Flajani (CF: FLJ LRD S3A01 F839C) da cui è
rappresentato e difeso giusta procura in calce alla copia notificata della citazione per il primo grado di giudizio;
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Lo scrivente avvocato, nell'interesse della propria assistita, riportandosi alle
deduzioni e conclusioni di cui ai precedenti scritti difensivi, impugnando nuovamente tutto quanto ex adverso
dedotto, prodotto ed eccepito, perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, preliminarmente insiste affinché
venga nominato c.t.u. sulla persona della Sig.ra CE IA così come già richiesto nei precedenti scritti
pagina 1 di 14 difensivi. In subordine, qualora l'Ill.mo Collegio adito ritenesse dover valutare la richiesta previo esame del
merito della vicenda, chiede riservarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., affinché si voglia 1) preliminarmente nominare c.t.u. sulla persona della Sig.ra CE IA onde
valutare e quantificare i postumi permanenti conseguenti alla vicenda per cui è causa;
2) in accoglimento del
presente gravame, riformando integralmente la sentenza n.347/2019 pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata, depositata e resa pubblica in data 07/2/2019, accertare e dichiarare che l'evento dedotto in
premessa va ascritto esclusivamente alla colpa del Comune di Sorrento e, pertanto, dichiarare l'esclusiva
responsabilità del medesimo Comune nella causazione dello stesso;
3) per l'effetto condannare il Comune di
Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento quale ristoro di tutti i danni subiti, in favore
dell'istante, della somma complessiva pari ad € 25.391,00 (Euro venticinquemilatrecentonovantuno/00), come
qui di seguito specificata: € 16.791,00 a titolo di risarcimento del danno biologico nella percentuale del 7%; €
5.760,00 a titolo di I.T.T. per giorni 60; € 1.400,00 a titolo di I.T.P. per giorni 30 al 50%; € 1.400,00 a titolo di
spese mediche documentate e non, ma che verosimilmente sono state sostenute, calcolate forfettariamente nella
predetta somma;
o comunque della diversa somma che vorrà essere liquidata anche in via equitativa sulla base
del prudente apprezzamento del Collegio adito, anche all'esito di eventuale c.t.u. medico-legale; il tutto - in ogni
caso - oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali da computarsi dall'evento dannoso
sin all'effettivo soddisfo;
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse
ritenere sussistente un concorso di colpa dell'appellante nella causazione dell'evento di danno dedotto, ridurre
proporzionalmente il risarcimento danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c.; 5) infine,
condannare il Comune di Sorrento in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e competenze
di causa, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, in rigida applicazione del criterio della
soccombenza. Si precisa, nuovamente, che l'intero fascicolo di parte risulta depositato telematicamente e che, in
data 03.06.2021, questo procuratore ha provveduto a depositare nel fascicolo telematico copia del verbale di
udienza del 13.09.2016, verbale di udienza del 21.03.2017 e verbale di udienza del 26.10.2017 di cui al
procedimento di 1° grado recante numero di R.G. 2122/2016 oltre alla copia dello scioglimento della
riserva…datata 26.10.2017”.
PER L'APPELLATO: “In ottemperanza al provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta
dell'udienza fissata al 20.12.2024, con il presente atto si reiterano le contestazioni esposte da questa difesa
pagina 2 di 14 nella memoria prodotta per la costituzione del Comune di Sorrento nel secondo grado di giudizio, che ivi si
abbia per ripetuta e trascritta, insistendo per il rigetto di ogni avversa istanza ed argomentazione, la cui
infondatezza è chiaramente palesata dalle risultanze dell'istruttoria espletata nel primo grado della causa. In
considerazione della manifesta infondatezza dell'appello formulato dalla sig.ra CE IA avverso la
sentenza resa per la decisione del primo grado, si insiste affinché lo stesso sia integralmente rigettato ed
all'uopo si chiede introitare la causa in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di
memorie conclusionali. Si rimarca, altresì, che in allegato alla memoria depositata nel fascicolo telematico in
data 02.12.2021, è stata prodotta copia dei verbali di causa del fascicolo del primo grado, inerenti in
particolare l'espletamento della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale previamente ammessi”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 25.03.2016 CE IA ha riferito che alle ore 12,45 circa del
12.04.2015 percorreva a piedi via Sersale, sita nel Comune di Sorrento, con direzione monte-valle e che, giunta nei pressi del civico n. 7, per la precisione all'altezza dell'ingresso al parcheggio del Liceo Scientifico
Salvemini, incappava in una profonda buca presente sulla sede stradale, non visibile perché ricoperta di cartacce,
a causa della quale perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente al suolo riportando una frattura sotto-capitata del femore destro.
Tanto premesso la CE ha convenuto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il Comune di
Sorrento chiedendo di dichiarare lo stesso responsabile del sinistro occorsole e di condannarlo al risarcimento dei danni patiti.
Il Comune di Sorrento, costituitosi in giudizio, ha negato la verificazione del sinistro in dipendenza di un dissesto stradale deducendo che la caduta era piuttosto da ascrivere alla disattenzione dell'attrice la quale inciampava per cause del tutto estranee allo stato di manutenzione stradale. La Polizia Municipale, inviata sul posto per un sopralluogo dopo la ricezione della denuncia di sinistro, non aveva infatti rinvenuto nessuna anomalia della pavimentazione stradale in grado di costituire un pericolo per il transito di un pedone procedente con l'ordinaria cautela.
Lo stesso luogo di verificazione dell'incidente risultava inoltre del tutto incerto. In citazione l'attrice aveva infatti parlato di “una profonda buca” presente “all'altezza dell'ingresso del parcheggio del Liceo
Scientifico Salvemini” mentre, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata al Comune, aveva collocato il pagina 3 di 14 fatto “all'altezza dell'ingresso della Corte interna della Cattedrale di Sorrento” ed ancora, nelle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale il 15.05.2015, aveva riferito di essere caduta “nei pressi del parcheggio O'
Parrucchiano”.
Il dissesto, pur a voler ammettere la sua esistenza, recisamente contestata dall'Ente Territoriale, ben poteva poi essere evitato da una persona di normale avvedutezza in quanto l'attrice aveva ampia familiarità con i luoghi, essendo via Sersale ubicata in prossimità della sua residenza, ed il fatto si era verificato alle ore 12,45 di un mattino di aprile, ossia con luce diurna in ottime condizioni di visibilità.
La causa, assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita raccogliendo l'interrogatorio formale deferito alla CE ed escutendo i testi ET MI e GI RI da lei indicati.
La controversia, in base alle risultanze della prova, è stata poi ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza ammettere la c.t.u. medico-legale richiesta dall'attrice,
venendo definita con sentenza n. 347/2019 del 07.02.2019 la quale ha rigettato la domanda con compensazione tra le parti delle spese processuali sulla scorta della seguente motivazione:
“…Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, deve osservarsi che essa può farsi rientrare
nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Ciò posto, in merito all'onere della prova, deve osservarsi che, per costante giurisprudenza, “la
responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo,
essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento
dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze il custode,
per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo
che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua
struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma
richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi
presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”
(Cass. 2660/2013; in senso analogo, Cass. 21212/2015; 11526/2017).
Inoltre, “ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di
pagina 4 di 14 intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso
danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione
dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass. 12895/2016)…
Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve anzitutto vagliarsi se parte attrice
abbia adempiuto all'onere della prova, su di lei incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra
la cosa e l'evento lesivo. Secondo le allegazioni della parte attrice, in data 12.4.2015, alle ore 12.45 circa,
mentre percorreva a piedi la via Sersale in Sorrento, in direzione valle, giunta all'altezza del civico 7, ove ha
sede l'ingresso del parcheggio del Liceo Scientifico "Salvemini" finiva in una profonda buca non visibile
presente sul manto stradale e rovinava al suolo, riportando lesioni personali.
Le circostanze allegate non risultano confermate sulla base delle testimonianze di MI ET e
RI GI, raffrontate alla documentazione fotografica in atti. Entrambi i testi hanno riferito di aver
assistito al sinistro, in quanto al momento del fatto si trovavano in compagnia dell'attrice e stavano recandosi a
casa di CE IA, ubicata in via degli Aranci, di ritorno da una passeggiata presso il Corso Italia. Tale
circostanza risulta evidenziata dalla stessa attrice, sentita a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale del
Comune di Sorrento in data 15.5.2015.
In particolare, l'attrice aveva rilevato in tale occasione che al momento del sinistro stava salendo per la
via Sersale sul lato sinistro e dunque non percorreva la via in questione in direzione valle, come allegato
nell'atto di citazione.
Quanto alla tipologia di insidia stradale in cui si sarebbe imbattuta l'attrice, in sede di sommarie
informazioni CE IA ha riferito di essere inciampata "in una basola forata", mentre in citazione si fa
riferimento ad una buca profonda.
La teste MI ha riferito di aver visto l'attrice perdere l'equilibrio, ma di non aver visto la buca. Il
teste RI, invece, ha affermato di essersi accorto, nel soccorrere l'attrice, che “sotto al muro, sul lato sinistro
della strada per chi sale, vi era una buca grande;
in quell'area, ubicata sotto al muro, mancava proprio
l'asfalto, come ho constatato toccando con mano la buca. La buca era interamente coperta di cartacce (...)”.
Dalle fotografie allegate dalla parte attrice emerge come in effetti, sul margine destro della strada, per un lungo
tratto, la pavimentazione a basoli che caratterizza il resto della strada non sia presente ed il manto stradale
pagina 5 di 14 presenti un vasto avvallamento.
La deposizione del teste RI, tuttavia, pur confermata dalle risultanze della documentazione
fotografica, non consente di ritenere provati i fatti allegati a fondamento della domanda, dal momento che, per
un verso, essa smentisce l'allegazione attorea contenuta nella citazione in ordine al senso di marcia percorso
dall'attrice al momento del sinistro e, per altro verso, la dinamica del sinistro descritta dal teste non risulta
confermata dalla deposizione della teste MI.
Infatti, date le dimensioni e le caratteristiche dell'avvallamento desumibili dalla documentazione
fotografica, appare assai poco verosimile che la teste MI non abbia visto - neppure dopo la caduta - la
buca in cui l'attrice sarebbe inciampata e che la teste non abbia riferito delle cartacce che secondo il teste RI
ricoprivano l'insidia fino a renderla non visibile.
E ciò a tacer del fatto che l'attrice in sede di sommarie informazioni ha dichiarato di essere inciampata
in una "basola forata", mentre il difetto del manto stradale riscontrabile nella documentazione fotografica in
atti concerne la presenza di un esteso avvallamento dovuto alla mancanza della pavimentazione a basoli nel
tratto di strada in questione.
Sotto un diverso profilo, dalla documentazione fotografica in atti, emerge, appunto, come
l'avvallamento in questione sia ubicato sul margine sinistro della strada ed abbia dimensioni significative;
tali
circostanze, valutate unitamente al fatto che il sinistro è avvenuto in pieno giorno (alle ore 12,45) ed in una
strada ubicata nei pressi del luogo in cui l'attrice vive da dieci anni, consentono di ritenere che sarebbe stata
esigibile, da parte dell'attrice, una maggiore attenzione e prudenza nel percorrere una strada dalla
caratteristiche note e che dunque il danno sarebbe stato evitabile mediante l'adozione di un comportamento
ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata...
Alla stregua di quanto sopra esposto, si ritiene che - oltre al fatto storico - anche il nesso eziologico nel
caso in esame non sia stato dimostrato, dovendosi, viceversa, ritenere che il fatto colposo della stessa
danneggiata (che in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte - cfr. Cass
civ.15383/06;15779/06; 2563/07; 20427/08; 23939/09; 9546/10; 4039/13 - integralmente condiviso da questo
giudicante, attiene al profilo causale dell'evento riconducibile non alla res ma ad un elemento esterno ed
estraneo alla sfera di custodia recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, che può essere
costituito anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato) abbia autonomamente ed esclusivamente
pagina 6 di 14 determinato l'evento dannoso (c.d. "fortuito incidentale" idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la
res in custodia ed il danno, cfr., al riguardo, Cass. 2430/2004) e la domanda della parte attrice deve, di
conseguenza, essere rigettata”.
§§§§§§
Con atto notificato il 27.06.2019 ed iscritto a ruolo il 03.07.2019 CE IA ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente in accoglimento delle seguenti richieste: “1) Accertare e dichiarare che l'evento…va ascritto esclusivamente alla colpa del Comune di
Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, e, pertanto, dichiarare l'esclusiva responsabilità del medesimo
Comune nella produzione dell'evento lesivo;
2) Per effetto della pronuncia di cui sopra, condannare il Comune
di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento, in favore dell'istante, dei seguenti danni
conseguenti alle lesioni personali patite e, per la precisione, danno biologico, I.T.T. e I.T.P., danno morale, alla
vita di relazione ed estetico quantificati sulla base della documentazione medico-sanitaria prodotta nella somma
complessiva pari ad € 25.391,00 (venticinquemilatrecentonovantuno/00) (importo determinato sulla base della
“Tabella del danno non patrimoniale” del Tribunale di Milano - 2014 con personalizzazione massima in virtù
della tipologia ed entità delle lesioni patite, nonché della sofferenza e dell'intervento chirurgico subito), come
qui di seguito specificata: € 16.791,00 a titolo di risarcimento del danno biologico nella percentuale del 7%; €
5.760,00 a titolo di I.T.T. per giorni 60; € 1.400,00 a titolo di I.T.P. per giorni 30 al 50%; € 1.400,00 a titolo di
spese mediche documentate e non, ma che verosimilmente sono state sostenute, calcolate forfettariamente nella
predetta somma;
o comunque della diversa somma che vorrà essere liquidata anche in via equitativa sulla base
del prudente apprezzamento del Giudice adito, anche all'esito di eventuale C.T.U. medico-legale chiesta sin
dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle successive memorie istruttorie, della quale si reitera la
richiesta; il tutto - in ogni caso - oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali da
computarsi dall'evento dannoso sin all'effettivo soddisfo;
3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere sussistente un concorso di colpa dell'appellante nella
causazione dell'evento di danno, ridurre proporzionalmente il risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art.
1227, co. 1 c.c.; 4) infine, condannare il Comune di Sorrento in persona del Sindaco pro tempore al pagamento
delle spese diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio in primo grado, in rigida applicazione del
criterio della soccombenza, in favore dello scrivente avvocato, che si dichiara antistatario”.
pagina 7 di 14 Il Comune di Sorrento, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione avversaria e per l'integrale conferma della sentenza di primo grado con il favore delle spese processuali.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il proposto appello CE IA deduce che il tribunale, non valutando correttamente le risultanze istruttorie, è giunto all'errata conclusione che la domanda non è stata provata sebbene le dichiarazioni testimoniali e la documentazione medica prodotta consentano di ritenere senz'altro dimostrata la verificazione del sinistro ed il nesso eziologico tra lo stesso ed il bene sottoposto alla custodia ed alla vigilanza del Comune.
Dalla valutazione congiunta del verbale di pronto soccorso, delle dichiarazioni dei testi RI e MI,
dell'interrogatorio formale reso dall'attrice e delle foto ritraenti sia la strada in cui avvenne il sinistro sia la buca che lo causò, risulterebbe infatti provato: 1) che in data 12.04.2015 IA CE percorreva a piedi via
Sersale nel Comune di Sorrento;
2) che il manto stradale presentava un'insidia costituita da una profonda buca la quale non era né segnalata né visibile a causa delle cartacce che la ricoprivano;
3) che l'attrice inciampava a causa della predetta buca riportando le lesioni indicate nella documentazione ospedaliera in atti, vale a dire una frattura sotto-capitata del femore destro.
Prosegue l'appellante affermando che anche la perizia medica di parte prodotta in primo grado conferma la natura traumatica della lesione subita e la sua compatibilità con una caduta determinata dalla presenza in strada di una buca.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non avrebbe poi nessuna rilevanza il fatto che nella citazione di primo grado sia scritto che via Sersale veniva percorsa dall'attrice con senso di marcia monte-valle mentre i testi escussi hanno dichiarato che la CE camminava diretta da valle verso monte.
Ciò in quanto non viene in considerazione un incidente automobilistico, in cui il senso di percorrenza di una strada è circostanza fondamentale, ma la caduta di un pedone causata da una buca stradale per cui la direzione tenuta dall'infortunata è avulsa dal nucleo fondamentale dell'accertamento da compiere.
pagina 8 di 14 In ogni caso la verità sostanziale per quel che concerne le modalità dell'accadimento sarebbe poi emersa dalle dichiarazioni dei due testi escussi i quali hanno dichiarato concordemente che l'attrice saliva via Sersale,
percorrendola da valle verso monte, nel momento in cui ebbe ad infortunarsi.
A differenza di quanto viene affermato nella sentenza impugnata, non corrisponderebbe poi al vero che vi sono divergenze tra quanto dichiarato dalla teste MI e dal teste RI in quanto le due testimonianze sarebbero perfettamente univoche e coincidenti nella descrizione dell'antefatto del sinistro, dei luoghi, della caduta e di quanto è avvenuto dopo la stessa né potrebbe attribuirsi rilevanza al fatto che la MI ha dichiarato di non aver visto la buca.
La ragione per cui la teste non si avvedeva della presenza in loco di una buca va infatti rinvenuta nelle sue stesse dichiarazioni poiché ella, senza mentire, ha dichiarato di non ricordarsi della buca perché, sul momento, si preoccupò soltanto di soccorrere l'amica caduta concentrando la sua attenzione su di lei.
La teste in questione aveva infatti reso le seguenti dichiarazioni: “Ho assistito al sinistro per cui è causa,
verificatosi il 12/4/2015. Io ero ospite della mia amica IA CE che ci aveva invitato a pranzo insieme
ad altri amici. Era di domenica. Prima di pranzo la mia amica ci portò a fare una passeggiata e mentre
camminavamo sulla via del ritorno, e precisamente in una strada che collega il Corso alla via in cui abita la
mia amica, accadde il sinistro.
Non ricordo il nome della strada, ma posso dire che il fatto si è verificato all'altezza dell'Hotel Mignon.
Eravamo in tre: io, la mia amica e un amico di nome GI RI. Percorrevamo la strada sul lato sinistro.
Io mi trovavo alla destra della mia amica ed il RI affianco a me. Preciso che vi erano molte persone che
salivano. La strada presenta una certa pendenza;
è pavimentata con basoli. La mia amica all'improvviso cadde,
nel senso che perse l'equilibrio e si trovò a terra e non riusciva ad alzarsi per il forte dolore. In quel momento
vidi una buca, anzi non ricordo di averla vista, perché mi concentrai sulla mia amica. Dei passanti chiamarono
l'ambulanza. Io ero vicino alla mia amica che non si alzò mai. Poi siamo andati in ospedale. La mia amica è
caduta sul ciglio della strada”.
Indipendentemente dalla verosimiglianza o meno delle dichiarazioni rese dalla teste MI - prosegue l'appellante - la domanda doveva poi ritenersi comunque provata dalle dichiarazioni del teste RI GI,
della cui bontà non v'è alcun motivo di dubitare, avendo egli confermato la presenza della buca e riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto contenute nella produzione attorea.
pagina 9 di 14 Detto teste ha infatti dichiarato: “Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi un paio di anni fa, ad
aprile, intorno a ora di pranzo. Io mi trovavo a Sorrento con CE IA e un'amica di nome ET
MI. Ritornavamo a casa della CE dopo una passeggiata sul Corso Italia in Sorrento. L'attrice vive
in via degli Aranci. Percorrevamo la via Sersale che dal Corso conduce a via degli Aranci. Si tratta di una
strada pavimentata con basoli. La signora CE percorreva la strada sul lato sinistro, costeggiando il muro.
Io ero accanto a lei ed accanto a me vi era la signora MI.
All'improvviso vidi la signora CE cadere in avanti e venire meno, mentre parlavamo. La signora
rimase a terra, dolorante, dicendo di sentire dolore alle gambe. Mi accorsi nel soccorrerla che sotto al muro,
sul lato sinistro della strada per chi sale, vi era una buca grande;
in quell'area, ubicata sotto il muro, mancava
proprio l'asfalto, come constatai toccando con mano la buca.
La buca era interamente coperta di cartacce varie. La signora dopo la caduta era stesa pochi centimetri
dalla buca…Qualcuno del posto chiamò l'ambulanza e la signora fu portata in ospedale…Riconosco nelle foto
allegate alla produzione della parte attrice il luogo di causa e la buca di cui ho parlato.
Preciso che era domenica e che la strada in questione era molto affollata. La zona del sinistro è ubicata a
poche centinaia di metri dalla casa della signora. Preciso che la via Sersale è solo pedonale”.
L'autore della sentenza impugnata avrebbe infine errato affermando che la responsabilità dell'accaduto,
pur dando per assodata l'esistenza di un dissesto stradale nel luogo della caduta, sarebbe in ogni caso da ascrivere in via assorbente all'attrice poiché l'incidente si è verificato in una strada assai prossima al luogo dove la stessa abita e le cui caratteristiche dovevano quindi essere a lei ben note cosicché il sinistro poteva agevolmente evitarsi prestando maggiore attenzione.
Se è infatti vero che la CE abita ad un centinaio di metri dal luogo del sinistro, altrettanto vero è che la stessa, in sede di interrogatorio, ha dichiarato “Conosco la via Sersale, abitando da dieci anni a Sorrento, ma
preciso che mi reco quotidianamente a Napoli per lavoro”. Risulterebbe pertanto del tutto indimostrato che l'attrice, al momento del sinistro, aveva una frequentazione così assidua ed una familiarità tale con via Sersale da poter sapere della presenza sulla stessa della buca che, come riferito dal Teste RI, era al momento coperta da cartacce e poco visibile per l'abbondante flusso di persone in transito sulla strada.
Pur volendo imputare una qualche responsabilità all'attrice, tale circostanza avrebbe infine potuto indurre a ravvisare nel suo comportamento incauto un'eventuale concausa del sinistro e non di certo la causa esclusiva pagina 10 di 14 dell'evento che, senza la buca, non si sarebbe verificato. Il sinistro era pertanto in ogni caso imputabile anche al custode essendo necessario, per escludere la sua responsabilità, che il danneggiato tenga una condotta talmente anomala, abnorme, imprevedibile ed eccezionale da recidere il nesso causale tra la cosa e il danno.
§§§§§§
L'appello va rigettato in quanto le risultanze istruttorie non consentono di ritenere acquisita una prova confortante in merito al fatto che l'infortunio occorso all'odierna appellante sia stato causato un'anomalia della sede stradale. È infatti incerta la stessa natura del dissesto stradale che avrebbe provocato la caduta della donna come pure l'ubicazione dello stesso.
Già per quanto concerne quest'ultimo aspetto si rinvengono, infatti, più affermazioni contraddittorie provenienti dalla stessa CE la quale, nella citazione originaria, ha riferito di essere caduta su via Sersale in una profonda buca ubicata “all'altezza dell'ingresso del parcheggio del Liceo Scientifico Salvemini”.
Nella richiesta stragiudiziale di risarcimento del 19.05.2015 la stessa aveva tuttavia affermato di essere caduta a causa di una buca posta “per la precisione all'altezza dell'ingresso della Corte interna della Cattedrale
di Sorrento” mentre, nel verbale di sommarie informazioni rese alla Polizia Municipale di Sorrento in data
15.05.15, la CE ha ancora una volta mutato versione asserendo di essere caduta nei pressi del parcheggio del ristorante “O Parrucchiano”.
Con la deposizione della teste MI ET il luogo della caduta si sposta poi nuovamente, avendo la stessa dichiarato che “il fatto si è verificato all'altezza dell'Hotel Mignon”. Ben quattro, e tutte diverse tra di loro, sono dunque le indicazioni fornite in merito al luogo della caduta e, dunque, al posizionamento del presunto dissesto stradale che l'avrebbe in teoria provocata.
Come se ciò non bastasse, va inoltre evidenziato che, sempre nella citazione originaria, l'attrice ha dichiarato di essere caduta nella buca mentre percorreva via Sersale diretta da monte verso valle, ossia in discesa, mentre nelle sommarie informazioni rese alla Polizia Municipale dalla stessa CE, e secondo i testi escussi, detta strada veniva percorsa in salita al momento dell'evento.
Ciò, se non incide sulla causa della caduta, è tuttavia rilevante al fine di stabilire l'intrinseca coerenza della narrazione dei fatti fornita dalla CE e dai testimoni le cui dichiarazioni, per risultare attendibili,
dovrebbero essere quanto meno collimanti, mentre non lo sono affatto, per cui si pone l'alternativa tra il ritenere o che l'attrice non sappia neppure se stava scendendo o salendo via Sersale allorché si è infortunata o che i testi pagina 11 di 14 non abbiano realmente assistito al fatto.
Del tutto correttamente il giudice di prime cure ha dunque ritenuto foriera di dubbi la circostanza che le dichiarazioni dei testimoni smentiscano l'allegazione attorea relativa al senso di percorrenza della strada al momento dell'incidente.
È poi incerta anche la natura del dissesto che avrebbe provocato la caduta rinvenendosi, anche in tal caso,
una serie di dichiarazioni ondivaghe e contraddittorie che finiscono con lo smentirsi reciprocamente.
Nel fornire sommarie informazioni alla Polizia Municipale in ordine alla dinamica del fatto, la CE ha infatti dichiarato “Sul lato sinistro di via Sersale inciampavo in una basola forata” mentre, nella citazione,
l'attrice dichiara di essere finita “in una profonda buca presente sull'impiantito stradale” e che il pericolo non era visibile essendo il dissesto “coperto da cartacce”.
La teste MI, interrogata sulla vicenda, non ha poi individuato alcun dissesto stradale all'origine della caduta della CE affermando: “La mia amica all'improvviso cadde, nel senso che perse l'equilibrio e si
trovò a terra e non riusciva alzarsi per il forte dolore. In quel momento vidi una buca, anzi non ricordo di averla
vista, perché mi concentrai sulla mia amica”.
Il teste RI torna, invece, a parlare di buche affermando: “All'improvviso vidi la signora CE cadere
in avanti…Mi accorsi nel soccorrerla che sotto al muro, sul lato sinistro della strada per chi sale, vi era una
buca grande;
in quell'area, ubicata sotto al muro, mancava proprio l'asfalto…La buca era interamente coperta
di cartacce varie…Riconosco nelle foto allegate alla produzione della parte attrice…il luogo di causa e la buca
di cui ho parlato”.
Ciò posto resta da domandarsi come sia possibile che dei due testi escussi uno non si rammenti dell'esistenza in loco di una buca o di altro dissesto stradale, avendo riferito di una semplice perdita di equilibrio della CE che “all'improvviso cadde”, mentre l'altro parli della presenza sul posto di “una buca grande
interamente ricoperta di cartacce”, quasi come se i due avessero assistito a due diversi fatti, né convince la spiegazione dell'appellante secondo cui la MI non si avvide della buca, la cui presenza è confermata dall'altro teste, solo perché concentrò tutta la sua attenzione dell'infortunata.
Non stiamo, infatti, parlando di estranei che non si conoscevano tra di loro e che si trovarono per caso a passare di lì, assistendo del tutto occasionalmente al sinistro, ma di tre amici di vecchia data che passeggiavano insieme al momento del fatto e che dovevano trascorrere la giornata in compagnia pranzando dall'attrice.
pagina 12 di 14 È pertanto del tutto inverosimile che, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che trasportò l'infortunata in ospedale, i due testimoni non abbiano commentato il fatto interrogandosi sul come e sul perché la CE fosse caduta, né abbiano chiesto alla stessa ragguagli sulle ragioni della sua perdita di equilibrio, come pure è
totalmente inverosimile che il RI, pur notando la presenza sul posto della buca, non ne abbia fatto menzione agli altri e non l'abbia mostrata loro individuandola come la causa dell'accaduto.
Tra l'altro, se quello ritratto nelle foto è effettivamente il luogo del sinistro, come riferito dal teste RI,
non è neanche verosimile sia che la MI non si sia accorta della presenza della buca sia che la stessa fosse celata alla vista perché ricolma di cartacce di cui la prima testimone neppure ha fatto menzione.
Non stiamo infatti parlando di una buca nel senso proprio del termine, ossia di una cavità più fonda che estesa, bensì di un lungo avvallamento poco profondo presente sul lato sinistro della strada che è asfaltato a differenza della parte centrale e di quella destra della via ritratta che, invece, è pavimentata con basoli di pietra.
In conclusione, le contraddizioni esistenti sono dunque troppe e di tale elevata pregnanza da rendere estremamente dubbia e sicuramente non provata la derivazione del danno da un dissesto stradale di cui, all'esito dell'istruttoria, neppure è emersa con certezza l'ubicazione, la natura e la sua stessa esistenza.
Il rigetto della domanda va perciò confermato essendo rimasto indimostrato che lo stato dei luoghi, nel punto in cui l'attrice è caduta, presentava un'obiettiva situazione di pericolo così da poter affermare che il danno
è stato causato dal modo d'essere della cosa soggetta all'altrui obbligo di custodia: presupposto indefettibile,
quest'ultimo, per poter pervenire all'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. facente capo all'Ente
proprietario della strada.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti per le cause di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 dal DM n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
pagina 13 di 14 1) Rigetta l'appello proposto da CE IA in vista della riforma della sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 347/2019 pubblicata il 07.02.2019.
2) Condanna CE IA al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dal Comune di Sorrento
che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al
15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di CE IA, di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 17.03.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'A.U.P.P. dr.ssa Antonella Mauriello.
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