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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2024, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
1
n.12081 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
Dott. Angela Arena - Giudice.-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12081 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti dall'avv. DI MASO CORRADO presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv.DI MASO CORRADO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbale di udienza
Il P.M. il 31.1.24 ha concluso esprime parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
FATTO E DIRITTO
1 2
Con ricorso depositato il 26/05/2023 le parti in epigrafe, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 15.9.2007 e che dall'unione erano nati i figli il 27.7.2009 Per_1
e il 18.10.2010, chiedevano pronunziarsi separazione personale alle condizioni indicate. Per_2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale fissava in presenza a seguito del parare negativo del
P.M.. All'esito dell'udienza del 23.1.24 in cui le parti comparivano personalmente e d'accordo rendevano dichiarazioni in atti la causa veniva rimessa al collego per la decisione previa acquisizione di nuove conclusioni del P.M.
La domanda è fondata e va accolta
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti in ricorso hanno chiesto di definire i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 3
“
3 4
In sede di udienza in presenza – a seguito dei rilievi del P.M. sul calendario relativo alla frequentazione le parti hanno concordato:
”
“Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 21,00, ed a Pt_1
settimane alterne il sabato e la domenica dalle 12,00 alle 20,00 con pernotto;
per le festività natalizie i figli staranno con il padre, ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno, così come nelle festività pasquali il giorno di Pasqua e lunedì in Albis. Durante le vacanze estive trascorreranno ad anni alterni i giorni dall' uno al quindici e dal sedici al trentuno del mese di agosto, con l'uno o
l'altro genitore, da comunicarsi entro il 15 del mese di giugno.
Il tutto salvo diverso accordo in considerazione delle esigenze dei figli e lavorative.
L'assegno di mantenimento per i figli viene confermato in € 500,00 mensili mentre l'assegno unico sarà percepito per intero dal genitore collocatario in tal senso presta Parte_1 sin d'ora il consenso a che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla madre.
Spese straordinarie da ripartirsi al 50% le parti faranno riferimento al Protocollo spese straordinarie sottoscritto fra magistrati del Tribunale di Napoli e COA nel marzo 2018.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, come integrati all'esito dell'udienza in presenza, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli
4 5
riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Non si è ritenuto procedere all'ascolto dei minori stante gli accordi
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
· dichiara la separazione personale dei coniugi;
· omologa le condizioni necessarie di ccui agli accordo e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
· ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 183 parte II, s. A Sez. Q, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/02/2024
Il Presidente est.
Dott. Carla Hubler
5
n.12081 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
Dott. Angela Arena - Giudice.-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12081 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti dall'avv. DI MASO CORRADO presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv.DI MASO CORRADO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbale di udienza
Il P.M. il 31.1.24 ha concluso esprime parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
FATTO E DIRITTO
1 2
Con ricorso depositato il 26/05/2023 le parti in epigrafe, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 15.9.2007 e che dall'unione erano nati i figli il 27.7.2009 Per_1
e il 18.10.2010, chiedevano pronunziarsi separazione personale alle condizioni indicate. Per_2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale fissava in presenza a seguito del parare negativo del
P.M.. All'esito dell'udienza del 23.1.24 in cui le parti comparivano personalmente e d'accordo rendevano dichiarazioni in atti la causa veniva rimessa al collego per la decisione previa acquisizione di nuove conclusioni del P.M.
La domanda è fondata e va accolta
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti in ricorso hanno chiesto di definire i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 3
“
3 4
In sede di udienza in presenza – a seguito dei rilievi del P.M. sul calendario relativo alla frequentazione le parti hanno concordato:
”
“Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 21,00, ed a Pt_1
settimane alterne il sabato e la domenica dalle 12,00 alle 20,00 con pernotto;
per le festività natalizie i figli staranno con il padre, ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno, così come nelle festività pasquali il giorno di Pasqua e lunedì in Albis. Durante le vacanze estive trascorreranno ad anni alterni i giorni dall' uno al quindici e dal sedici al trentuno del mese di agosto, con l'uno o
l'altro genitore, da comunicarsi entro il 15 del mese di giugno.
Il tutto salvo diverso accordo in considerazione delle esigenze dei figli e lavorative.
L'assegno di mantenimento per i figli viene confermato in € 500,00 mensili mentre l'assegno unico sarà percepito per intero dal genitore collocatario in tal senso presta Parte_1 sin d'ora il consenso a che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla madre.
Spese straordinarie da ripartirsi al 50% le parti faranno riferimento al Protocollo spese straordinarie sottoscritto fra magistrati del Tribunale di Napoli e COA nel marzo 2018.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, come integrati all'esito dell'udienza in presenza, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli
4 5
riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Non si è ritenuto procedere all'ascolto dei minori stante gli accordi
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
· dichiara la separazione personale dei coniugi;
· omologa le condizioni necessarie di ccui agli accordo e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
· ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 183 parte II, s. A Sez. Q, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/02/2024
Il Presidente est.
Dott. Carla Hubler
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