CA
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/04/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 26/3/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 98/2023 r.g. proposta da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. F. Balletta e Parte_1 dall'avv. G. Donzi
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. E. Grazioli
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 2057/2022 del 30/11/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22/12/2021, conveniva in giudizio, dinnanzi il Tribunale di Patti, Parte_1
l' , proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
29520219001574445000 relativa alla prodromica cartella di pagamento n. 29520170021856312000.
Lamentava la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della cartella di pagamento, essendo stata quest'ultima eseguita tramite operatore privato, in violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973.
Nella costituzione dell' , il giudice, con sentenza del 30/11/2022 rigettava il Controparte_1
ricorso. Rilevava risolutivamente che nella specie la notificazione della cartella di pagamento era avvenuta dopo il 2017 per il tramite di operatore privato sprovvisto di licenza. Richiamando sul punto le sentenze della Corte di Cassazione n. 10390 del 27/4/2017 e n. 299/2020, riteneva la notifica non già inesistente ma nulla e come tale suscettibile di sanatoria. Nella specie riteneva che detta sanatoria si fosse realizzata con il ricorso de quo che equivaleva a prova dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico.
Con ricorso depositato il 13/2/2023, proponeva appello, rilevando l'erroneità di Parte_2 detta motivazione, non potendo l'impugnazione dell'intimazione di pagamento sanare la nullità dell'atto presupposto costituito dalla notifica nulla della cartella di pagamento.
Si costituiva l' invocando la conferma della sentenza. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter, la causa è oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come del tutto correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita dall'operatore di posta privata
. Org_1
Al riguardo, occorre rammentare che la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, ha abrogato con decorrenza dal 10/9/2017 l'art. 4 del D. Lgs. n. 261 del 1999, che riservava in esclusiva a Controparte_2
per ragioni di ordine pubblico, il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e
[...]
delle violazioni del Codice della Strada, portando così a compimento il processo di liberalizzazione dei servizi postali attuativo della Direttiva n. 2008/6/CE.
E se è vero che la società ha ottenuto la licenza individuale speciale per il Controparte_3
servizio di notificazione degli atti giudiziari solo nell'anno 2019, dunque successivamente alla notifica della cartella (avvenuta il 12/2/2018), il difetto di tale requisito può al più determinare una nullità ma non certo l'inesistenza della notificazione, in coerenza con il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, citate nella stessa sentenza impugnata a mente del quale:
"In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva
n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017" (Cass. civ. ss. uu. n.
299/2020).
Non v'è quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018, n. 17533, punto 9.1.5), perché l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo. In quanto nulla la notificazione è sanabile e come pure puntualizzato dalla Corte di Cassazione tale sanatoria si realizza con il raggiungimento dello scopo dell'atto e dunque ogni qualvolta il destinatario abbia regolarmente impugnato l'atto non correttamente notificato, così esplicando con pienezza le proprie difese. Ma se così è, detta sanatoria, come evidenziato dall'appellante, non può ritenersi essersi realizzata con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento che è un atto successivo sicché la notifica della cartella è e rimane nulla.
Va tuttavia rilevato che le conseguenze della nullità della notifica di una cartella e\o di un avviso di addebito non sono quelle di una illegittimità di detti atti né tantomeno implicano la cancellazione dei crediti, che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva.
La notifica della cartella serve a portare a conoscenza dell'interessato l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. Pertanto, l'eventuale nullità della notifica così come l'omessa notifica non potrebbero mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e\o della cartella e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza del termine perentorio di impugnazione.
Va anche aggiunto che la successiva intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al destinatario l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale, che consiste nel portare a conoscenza del contribuente la pretesa contributiva per la prima volta, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta da regolare notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito.
In buona sostanza nell'ipotesi di nullità della notifica della cartella di pagamento e\o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, che, nel caso in esame, è
l'intimazione di pagamento, rispetto alla quale andrebbe verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (sul punto si richiama Cass. 24506/2016).
Ciò posto, il Grasso si è limitato ad eccepire la nullità della notifica del titolo originario, che, in quanto fondata, ha solo impedito la decorrenza del termine per far valere le contestazioni e, in particolare,
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito portato dalla cartella stessa. In difetto di contestazioni sul merito della pretesa creditoria, il ricorso rimane comunque da rigettare, ancorché per ragioni diverse da quelle ravvisate dal giudice di prime cure.
Stante la soccombenza, anche le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
PQM
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 2057/2022 del 30/11/2022, Parte_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell' liquidate in Euro 1100, 00 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali e accessori;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 4/4/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott. C. Zappalà) (Dott. B. Catarsini )
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 26/3/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 98/2023 r.g. proposta da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. F. Balletta e Parte_1 dall'avv. G. Donzi
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. E. Grazioli
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 2057/2022 del 30/11/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22/12/2021, conveniva in giudizio, dinnanzi il Tribunale di Patti, Parte_1
l' , proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
29520219001574445000 relativa alla prodromica cartella di pagamento n. 29520170021856312000.
Lamentava la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della cartella di pagamento, essendo stata quest'ultima eseguita tramite operatore privato, in violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973.
Nella costituzione dell' , il giudice, con sentenza del 30/11/2022 rigettava il Controparte_1
ricorso. Rilevava risolutivamente che nella specie la notificazione della cartella di pagamento era avvenuta dopo il 2017 per il tramite di operatore privato sprovvisto di licenza. Richiamando sul punto le sentenze della Corte di Cassazione n. 10390 del 27/4/2017 e n. 299/2020, riteneva la notifica non già inesistente ma nulla e come tale suscettibile di sanatoria. Nella specie riteneva che detta sanatoria si fosse realizzata con il ricorso de quo che equivaleva a prova dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico.
Con ricorso depositato il 13/2/2023, proponeva appello, rilevando l'erroneità di Parte_2 detta motivazione, non potendo l'impugnazione dell'intimazione di pagamento sanare la nullità dell'atto presupposto costituito dalla notifica nulla della cartella di pagamento.
Si costituiva l' invocando la conferma della sentenza. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter, la causa è oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come del tutto correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita dall'operatore di posta privata
. Org_1
Al riguardo, occorre rammentare che la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, ha abrogato con decorrenza dal 10/9/2017 l'art. 4 del D. Lgs. n. 261 del 1999, che riservava in esclusiva a Controparte_2
per ragioni di ordine pubblico, il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e
[...]
delle violazioni del Codice della Strada, portando così a compimento il processo di liberalizzazione dei servizi postali attuativo della Direttiva n. 2008/6/CE.
E se è vero che la società ha ottenuto la licenza individuale speciale per il Controparte_3
servizio di notificazione degli atti giudiziari solo nell'anno 2019, dunque successivamente alla notifica della cartella (avvenuta il 12/2/2018), il difetto di tale requisito può al più determinare una nullità ma non certo l'inesistenza della notificazione, in coerenza con il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, citate nella stessa sentenza impugnata a mente del quale:
"In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva
n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017" (Cass. civ. ss. uu. n.
299/2020).
Non v'è quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018, n. 17533, punto 9.1.5), perché l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo. In quanto nulla la notificazione è sanabile e come pure puntualizzato dalla Corte di Cassazione tale sanatoria si realizza con il raggiungimento dello scopo dell'atto e dunque ogni qualvolta il destinatario abbia regolarmente impugnato l'atto non correttamente notificato, così esplicando con pienezza le proprie difese. Ma se così è, detta sanatoria, come evidenziato dall'appellante, non può ritenersi essersi realizzata con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento che è un atto successivo sicché la notifica della cartella è e rimane nulla.
Va tuttavia rilevato che le conseguenze della nullità della notifica di una cartella e\o di un avviso di addebito non sono quelle di una illegittimità di detti atti né tantomeno implicano la cancellazione dei crediti, che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva.
La notifica della cartella serve a portare a conoscenza dell'interessato l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. Pertanto, l'eventuale nullità della notifica così come l'omessa notifica non potrebbero mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e\o della cartella e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza del termine perentorio di impugnazione.
Va anche aggiunto che la successiva intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al destinatario l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale, che consiste nel portare a conoscenza del contribuente la pretesa contributiva per la prima volta, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta da regolare notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito.
In buona sostanza nell'ipotesi di nullità della notifica della cartella di pagamento e\o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, che, nel caso in esame, è
l'intimazione di pagamento, rispetto alla quale andrebbe verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (sul punto si richiama Cass. 24506/2016).
Ciò posto, il Grasso si è limitato ad eccepire la nullità della notifica del titolo originario, che, in quanto fondata, ha solo impedito la decorrenza del termine per far valere le contestazioni e, in particolare,
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito portato dalla cartella stessa. In difetto di contestazioni sul merito della pretesa creditoria, il ricorso rimane comunque da rigettare, ancorché per ragioni diverse da quelle ravvisate dal giudice di prime cure.
Stante la soccombenza, anche le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
PQM
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 2057/2022 del 30/11/2022, Parte_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell' liquidate in Euro 1100, 00 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali e accessori;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 4/4/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott. C. Zappalà) (Dott. B. Catarsini )