Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.237/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. G. Sargenti e G. Faletti
Controparte_1
rappresentata dall'avv M. Bossio
e
VA SA RI rappresentata dall'avv. E. Cardinali
OGGETTO: nomina dirigente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, «Direttore della struttura complessa Nefrologia e Dialisi» «presso il
Presidio Ospedaliero di Jesi» :
1.1. contesta e chiede che venga dichiarato illegittima «la designazione dell'attuale
Direttore del Dipartimento Specialità medica di cui alla determina DG Asur … n.
1427/AV2 in data 11.8.2022», nella persona della convenuta VA SA RI (già in carica nel periodo precedente);
1.2. lamenta di aver perduto «la chance di risultare designato Direttore del menzionato dipartimento quantomeno dal 11.8.2022» chiedendo il risarcimento del danno;
1.3. chiede inoltre di «accertare e dichiarare la illegittimità» di una serie di atti precedenti o successivi a tale designazione.
2. Si deve quindi evidenziare che:
2.1. la richiesta di valutare la propria «chance… «quantomeno dal 11/8/22» deve pagina 1 di 7
2.2. ai sensi dell'applicato «“REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA VASTA 2”» (doc.3 allegato al ricorso) la designazione dell'11/8/22 doveva essere effettuata «all'interno di una terna di nominativi proposta dal Comitato Dipartimento»;
2.3. il ricorrente era presente in questa terna, come soggetto più votato e quindi (per sua stessa affermazione) «primo classificato»;
2.4. da ciò consegue che nessuno degli atti precedenti alla designazione abbia potuto sostanzialmente contribuire a pregiudicare la invocata «chance», dovendosi pertanto limitare lo scrutinio di legittimità a tale provvedimento.
3. Tale legittimità viene contestata dal ricorrente allegando la mancanza di motivazione
(comparativa tra i tre nominativi designabili), ovvero la non conformità «alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ed ai principi di imparzialità
e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione».
4. Sotto quest'ultimo (sostanziale) aspetto il lavoratore evidenzia che «tutti i Direttori di struttura complessa più votati dai rispettivi Comitati di Dipartimento sono stati nominati Direttori di Dipartimento, fatta eccezione per il Dipartimento» di propria appartenenza
4.1. la circostanza non è contestata, ma nemmeno è contestata (né è incompatibile) quella per cui in tutti gli altri dipartimenti «venivano confermati» i precedenti
Direttori, come allegato dalla resistente la quale (in giudizio) specifica CP_1
che (anche) «la dott.ssa VA SA RI.. veniva confermata a fronte di una pregressa titolarità nel ruolo», oltre che di documentate e non contestate
«valutazioni sempre eccellenti riportate negli anni precedenti di servizio».
4.2. Ciò esclude senz'altro che la scelta possa essere considerata sostanzialmente pagina 2 di 7 arbitraria e\o contraria alla logica e (quindi) alle indicate regole e principii (ed inoltre, si osserva per mera completezza, induce a limitare significativamente la misura delle «chances» ipoteticamente compromesse).
5. Quanto al requisito della formale della motivazione (comparativa) si osserva che:
5.1. la procedura è regolata dagli art.5 e 14 del citato «REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA VASTA 2»
(approvato in data 17/11/15 dal Direttore di Area Vasta);
5.1.1. l'art.5, richiamando e riproducendo l'art.237 LR 26/96, dispone che «Il
Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore di Area Vasta, tra i
Direttori di Struttura complessa che compongono il Dipartimento, all'interno di una terna di nominativi proposta dal Comitato di Dipartimento» (legge regionale che dispone in merito come espressamente previsto dall'art. 17 bis
D. L.vo 502/92, la quale parimenti dispone che «Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento);
5.1.2. l'art.14 specifica che nella «prima riunione del Comitato di Dipartimento
….si procede a definire la terna da proporre per la nomina a Direttore del
Dipartimento, che verrà nominato con determina del Direttore di Area Vasta.
Per l'individuazione della terna, i componenti del Dipartimento possono esprimere fino ad un massimo di tre preferenze».
5.2. le fonti appena citate non prevedono pertanto alcuna motivazione;
5.3. parte ricorrente invoca precedenti giurisprudenziali, riferiti alla disposizione di cui all'art 15 ter comma 2 del citato L.vo 502/92 (nella versione previgente alla modifica del 2012) - la quale parimenti non prevede(va) espressamente alcun obbligo di motivazione (comparativa) - , secondo cui quest'ultimo si dovrebbe ritenere ugualmente sussistente, in quanto «il datore di lavoro è tenuto a improntare il proprio comportamento alle regole di correttezza e buona fede (artt.
1175 e 1375 cod. civ.) e ai principi di imparzialità e buon andamento di cui pagina 3 di 7 all'art. 97 della Costituzione» e «il combinato disposto di tali norme obbliga la
Pubblica Amministrazione a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte» (Cass.21768/22, che richiama anche la sentenza
181/06 della Corte Costituzionale e la disposizione di cui all'art.19 1 D. L.vo
165/01, come interpretata dalla giurisprudenza);
5.4. tuttavia, a ben vedere si deve ritenere che la fattispecie in esame, riconducibile
(come accennato) a fonti normative diverse, sia differente (anche) nella sostanza e non richieda pertanto l'invocato obbligo di motivazione.
5.4.1. si rileva infatti che l'art.15 ter comma 2 D. L.vo 502/92 si riferiva (come ancora si riferisce l'art. 191 D. L.vo 165/01) a nomine rivolte ad una ampia platea di legittimati e potenziali designati, i quali non hanno (necessariamente tutti) attitudini a rivestire (importanti) incarichi dirigenziali, che siano state già vagliate con esito positivo, nell'ambito di una procedura debitamente caratterizzata dalla trasparente applicazione di criteri selettivi;
si è pertanto ritenuto, nelle decisioni invocate dalla difesa attorea, che tale trasparente applicazione (che si concretizza nella formulazione di una valutazione comparativa) fosse obbligatoria nel corso di tutta la procedura selettiva: e cioè, sia nella fase della scelta finale tra i nominativi preselezionati (fase controversa nella presente vertenza come in quella decisa da Cass.21768/22), sia nella fase precedente di individuazione della “rosa” (ovvero “terna”, nella fattispecie: fase considerata, - incidentalmente al paragrafo 9.2 - dalla citata sentenza 181\06);
5.4.2. come accennato, nel caso in esame per la individuazione della “terna” è prevista una procedura di tipo “elettivo”, di per sé evidentemente incompatibile con una la (pretesa di) esternazione di un prospetto comparativo (fra i tre prescelti e gli esclusi), che ne giustifichi l'esito;
5.4.3. la (qui indiscussa) legittimità (ovvero, compatibilità con il principio di pagina 4 di 7 “buona amministrazione” di cui all'art. 97 Cost), di tale sistema (che plausibilmente tende a favorire un buon rapporto tra il prescelto e i colleghi nei confronti dei quali eserciterà le sue attribuzioni), risiede in tutta apparenza nella ristretta platea di legittimati, tutti “Direttori di struttura complessa” e la cui (attuale) attitudine e capacità a rivestire alte (e attinenti) funzioni dirigenziali è stata pertanto già debitamente vagliata in occasione del conferimento di tale vigente incarico;
5.4.4. una volta così individuata la «terna» dai componenti del Comitato, con superamento (nei termini e per i motivi appena illustrati) dell'obbligo motivazionale, non appare quindi opportuno, né comunque necessario (al punto di introdurre un requisito di legittimità, non espressamente previsto dalla normativa specifica), imporre nuovamente tale obbligo nella fase successiva, in cui l'ordinamento riserva al il di Area (in tutta CP_2 CP_3
apparenza, in virtù della sua responsabilità di vertice) la facoltà di scegliere tra i tre nominativi, (già qualificati per il livello della funzione svolta, ed ulteriormente selezionati dai colleghi con criterio elettivo), quello di sua maggior fiducia.
6. Si deve pertanto ritenere che la nomina sia stata del tutto legittima, ciò escludendo la fondatezza di richiesta risarcitoria da parte del ricorrente e determinando il rigetto del ricorso, osservando per completezza che:
6.1. come accennato, e come evidenziato da entrambi le parti convenute, la eventuale illegittimità di atti precedenti non può aver sostanzialmente influito sulle
«chances» di nomina del ricorrente;
la domanda (rivolta al Giudice Ordinario, che ha giurisdizione in materia di diritti e non di mera legittimità di atti riferibili alla Pubblica Amministrazione) diretta ad «accertare e dichiarare la illegittimità» di tali atti deve essere pertanto senz'altro ritenuta inammissibile;
6.2. la disposizione della citata determina 1427/AV in cui si dà « atto che in relazione all'emananda Legge Regionale relativa all'Organizzazione del servizio sanitario pagina 5 di 7 regionale di cui alla proposta di legge n. 128 ad iniziativa della Giunta Regionale presentata in data 6.7.2022, nel testo approvato dal Consiglio regionale in corso di pubblicazione, gli incarichi sono conferiti in via temporanea fino al 31.12.2022
e, comunque, fino alla successiva nomina dei nuovi Capi Dipartimento dell'
, se successiva» ha palesemente il Controparte_1
significato di indicare il 31/12/22 come termine minimo, e non massimo, della durata degli incarichi;
non risulta peraltro disposto, né appare concepibile, che
«con il venir meno» della figura del Presidente di Area Vasta ogni precedente atto a sua firma cessi immediatamente «di avere effetto»;
6.3. la «richiesta di decadenza» della convenuta come attuale Direttore di dipartimento, formulata nel ricorso, non è stata correlata ad alcun diritto del ricorrente, né ad alcuna domanda formulata nelle conclusioni;
6.4. essa è comunque palesemente infondata laddove ai sensi dell'art.16 del citato ed invocato Regolamento « La mancata convocazione periodica della Conferenza di
Dipartimento da parte del Direttore può essere motivo di decadenza dall'incarico» e quindi non determina una decadenza di diritto (prevista in favore di eventuali potenziali successori) ma solo un inadempimento discrezionalmente valutabile nell'ambito del perseguimento dell'interesse pubblico relativo al miglior funzionamento dell CP_1
7. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA il ricorrente, in favore delle parti convenute, al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascuna di esse in complessivi € 4.000,00 per
pagina 6 di 7 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 26/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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