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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/06/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 110 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Ruben Benigno e dall'Avv. Andrea Maria Ciotti, come da procura in atti;
-parte attrice- CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Palmieri e dall'Avv. Sinuhe Luccone, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo-
NONCHE' CONTRO (P.I. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Visentin e dall'Avv. Enrico Del Monte, come da procura in atti;
- terzo chiamato-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio il dott. , Parte_1 Controparte_1 rappresentava di essersi sottoposto ad intervento chirurgico di neurolisi del mediano al carpo dx, eseguito dal medico convenuto presso la clinica Radiosalus di Grottammare in data 15.02.2014. Deduceva che il medico, agendo in modo in modo imperito e negligente, non aveva provveduto a rimuovere i punti di sutura in
1 modo corretto ed integrale e che tale condotta avrebbe determinato l'insorgenza di un'infezione. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni più ampia opportuna declaratoria del caso, previamente accertare quanto dedotto in narrativa e quindi dichiarare la responsabilità del dott.
[...] per colpa medica professionale nella causazione di CP_1 tutti i danni subiti dall'attore e per l'effetto condannarlo al risarcimento degli stessi, che si quantificano nella misura di euro 36.353,90, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, od in quella che sarà ritenuta più di giustizia con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo”. Con comparsa di costituzione e risposta e chiamata del terzo in causa si costituiva in giudizio il dott. , rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: 1) in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della
[...]
che garantisce la Parte_2
R.C. verso terzi derivante dall'esercizio della professione di medico del dott. polizza n. 014029450624 con sede e direzione CP_1 generale in Corso della Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro ( MO) con conseguente differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. per essere manlevato dalle pretese attoree;
2) Nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. 3) In caso di accoglimento della domanda si chiede che il Dott. CP_1 venga manlevato e tenuto indenne di quanto tenuto a pagare all'attore, in virtù della polizza professionale contratta con con condanna di quest'ultima. Il tutto Controparte_2 con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e ulteriore condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave al risarcimento del danno si chieda venga liquidato di ufficio con sentenza.”. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda di risarcimento danno proposta dall'attore in quanto infondata sia in punto di an che di quantum;
in via subordinata, con riferimento alla domanda di manleva svolta dal dott. nei confronti di CP_1 [...]
[..
[...] accertare e dichiarare i limiti di operatività della Parte_3 polizza assicurativa stipulata dal medico illustrati sub B) nonché tutti quelli previsti dal contratto assicurativo;
In ogni caso, con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 14 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A., come per legge.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, prova testi e disposta ctu medico legale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 con decreto n. 85/2024 del Presidente del Tribunale a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario del giudizio. All'udienza del 12.12.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
La domanda non è fondata.
Preliminarmente è necessario individuare la disciplina normativa applicabile al caso in esame. Come noto, in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019). Le prestazioni sanitarie oggetto di causa riguardano la rimozione dei punti sutura conseguenti ad un intervento chirurgico a cui l'attore fu sottoposto in data 15.02.2014, in epoca quindi anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito elaborato in data anteriore a tale novella normativa la responsabilità del sanitario veniva ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto sociale. “L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale” (ex plurimis, Cass. Sez. 3,
3 Sentenza n. 589 del 22/01/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/01/2004). Tanto premesso, è opportuno chiarire che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico dipendente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, allegare in modo specifico l'inadempimento dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e deve fornire adeguata prova del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Resta invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (fra le tante Cass. civ. 16 gennaio 2009, n. 975; Cass. civ. 9 ottobre 2012, n. 17143; Cass. civ. 20 ottobre 2015, n. 21177). Spetta al paziente quindi provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Occorre infatti chiarire che la allegazione dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già indicata del
“più probabile che non” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tanto premesso in diritto, rileva il Tribunale che parte attrice ha allegato la responsabilità del medico curante per effetto dell'imperita e negligente assistenza post-operatoria, nonché in conseguenza dell'assenza della rimozione integrale dei punti di sutura, da cui sarebbe derivata l'insorgenza di un'infezione con conseguente prolungamento del periodo di convalescenza e di allontanamento della data di guarigione.
4 Analizzando la documentazione medica allegata, si rileva innanzitutto come a causa della sindrome del tunnel carpale l'attore si sottopose in data 15.02.2014 ad in intervento chirurgico di neurolisi del mediano al carpo sx, presso la clinica Radiosalus di Grottammare, effettuato dal medico convenuto. L'intervento non è contestato tra le parti, così come non è oggetto di contestazione la sua corretta esecuzione. La condotta inadempiente attribuita da parte attrice al dott.
invece, attiene alla fase post operatoria e consiste CP_1 nell'aver eseguito in modo imperito, negligente ed imprudente la rimozione dei punti di sutura, con conseguente prolungamento della prognosi e dei tempi di guarigione.
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Si condividono le valutazioni del perito medico-legale, perché adeguatamente motivate, aderenti ai fatti storici rappresentati dalla parte attrice e documentati in atti, prive di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnico-scientifica. In ordine alla richiesta di integrazione di ctu, reiterata da parte attrice anche nelle memorie 190 c.p.c., già oggetto di ordinanza emessa dal precedente giudice assegnatario del giudizio, è utile richiamare i principi consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (ex multis, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22799 del 29/09/2017). Tanto premesso, rileva il Tribunale che attraverso la disamina della documentazione depositata e degli accertamenti peritali è stato accertato che l'attore risultava affetto da “Esiti di pregresso
5 intervento di neurolisi del nervo mediano per sindrome del tunnel carpale destro. Il Periziato è stato sottoposto ad intervento per sindrome del tunnel carpale di destra il 15.2.2014. Tale patologia consiste essenzialmente nella compressione di un nervo, il nervo mediano, che attraversa il polso all'interno di un canale chiamato Tunnel Carpale”. Il consulente ha evidenziato la idoneità e la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito, chiarendo infatti che “il trattamento chirurgico fu eseguito correttamente, secondo i protocolli previsti e le linee guida indicate per tale tipo di patologia.”. Quanto alla condotta inadempiente imputata al medico convenuto, il consulente ha evidenziato che “Il convenuto ha CP_3 osservato l'opportuno comportamento, nell'esecuzione dell'intervento e nella fase di controllo clinico post operario”. Il ctu, dunque, con ragionamento tecnico scientifico condiviso dal Tribunale ha valutato non solo corrette la diagnosi, la scelta del trattamento chirurgico e l'esecuzione dello stesso, ma anche corretta e rispettosa delle leges artis operanti in materia corretta l'assistenza prestata dal sanitario nella fase post-operatoria.
È quindi necessario verificare se la mancata rimozione del punto di sutura abbia determinato un prolungamento della prognosi dell'attore e se una diversa condotta del medico avrebbe potuto evitare o escludere le asserite conseguenze dannose. Quanto al primo profilo, condivide il Tribunale le conclusioni cui è giunto il perito d'ufficio, secondo cui “La ritenzione di un punto di sutura è un'evenienza alquanto frequente in qualsiasi tipo d'intervento chirurgico, tanto che può essere considerata una complicanza post-operatoria che può assumere a volte i connotati di entità grave. Le cause della ritenzione possono essere diverse, quale l'esuberante ipertrofia tessutale di granulazione – infiammazione tesa alla riparazione della lesione di continuo, la scarsa osservanza delle norme igienico prescrittive, la necessità clinica di contenere i lembi cutanei per cui si differisce la rimozione, come la disattenzione dell'operatore. Per tale ragione il controllo clinico post-chirurgico è fondamentale per il monitoraggio dell'evoluzione della malattia.” Ne consegue che la ritenzione di un punto di sutura rientra nella categoria delle possibili complicazioni dell'intervento chirurgico e non integra ex se dimostrazione di una prestazione sanitaria non resa secondo le leges artis.
6 Invero, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016). In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve altresì verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009). Nel caso in esame il consulente d'ufficio ha valutato come correttamente eseguita la fase della assistenza post-operatoria, evidenziando che “il Sanitario Convenuto ha in effetti, diligentemente, sottoposto a numerosi controlli post-operatori il Periziato proprio per sincerarsi circa la regolare evoluzione post operatoria, e alla constatazione della ritenzione della sutura ha invitato lo a presentarsi per la rimozione e la risoluzione Pt_4 chirurgica. Tale prescrizione però non fu seguita dal Sig. , Pt_1 il quale preferì rivolgersi ad altri sanitari.” Quanto al danno lamentato da parte attrice, dai complessivi esiti istruttori è emerso che “La ritenzione di un punto di sutura può essere considerata, nel caso in questione, un complicanza di lieve entità che non ha comportato un allungamento dello stato di malattia o d'inabilità temporanea, così come previsto e prevedibile per tale tipo d'intervento”, precisando infine, che “ i pretesi postumi permanenti sono del tutto inconsistenti e del tutto rapportabili al naturale processo i guarigione anche senza le lamentate complicanze derivanti dalla prospettata mancata diagnosi della ritenzione del punto di sutura.”
7 Dalle precedenti considerazioni deriva che non è ravvisabile alcuna condotta colposa imputabile al dott. inerente la CP_1 mancata rimozione del punto di sutura, poiché le lesioni indicate da parte attrice sono in diretta ed esclusiva relazione con l'intervento eseguito e devono essere considerate quale il naturale e regolare esito d'intervento di neurolisi per sindrome del tunnel carpale. In conclusione, alla luce delle precedenti valutazioni, tenuto conto della correttezza nella scelta della tipologia dell'intervento chirurgico da eseguire, tenuto conto della correttezza dell'esecuzione dello stesso, nonché della correttezza dell'operato del sanitario nella fase post operatoria, ritiene il Tribunale che il danno lamentato dall'attore non sia provato e non sia eziologicamente imputabile a condotta negligente, imprudente o imperita del sanitario che lo ebbe in cura, ma sia da considerarsi quale naturale e regolare esito dell'intervento eseguito di neurolisi per sindrome del tunnel carpale. La domanda di parte attrice deve in conclusione essere rigettata. Il mancato accoglimento della domanda attorea determina l'assorbimento delle ulteriori eccezioni di merito e delle domande di manleva avanzate con gli atti introduttivi del giudizio.
Va rigettata, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte convenuta. Si osserva, infatti, che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur” o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata specificamente dedotta dalla parte convenuta senza tuttavia prova del “quantum debeatur” e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa non emerge la piena prova della mala fede ovvero della colpa grave della parte attrice, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La domanda di condanna del convenuto per responsabilità aggravata non può essere accolta.
8 Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta le spese di giudizio devono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della complessità degli accertamenti clinici e delle oggettive difficoltà di dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotta attiva o omissiva del medico e l'evento lesivo. Per l'ulteriore 50% seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della domanda, dell'attività istruttoria e difensiva espletate. Spese interamente compensate nei rapporti con il terzo chiamato.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta del 50% delle spese di lite, che liquida (già operata la dimidiazione) in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- compensa per il resto le spese di lite. Latina, 25.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
9
in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 110 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Ruben Benigno e dall'Avv. Andrea Maria Ciotti, come da procura in atti;
-parte attrice- CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Palmieri e dall'Avv. Sinuhe Luccone, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo-
NONCHE' CONTRO (P.I. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Visentin e dall'Avv. Enrico Del Monte, come da procura in atti;
- terzo chiamato-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio il dott. , Parte_1 Controparte_1 rappresentava di essersi sottoposto ad intervento chirurgico di neurolisi del mediano al carpo dx, eseguito dal medico convenuto presso la clinica Radiosalus di Grottammare in data 15.02.2014. Deduceva che il medico, agendo in modo in modo imperito e negligente, non aveva provveduto a rimuovere i punti di sutura in
1 modo corretto ed integrale e che tale condotta avrebbe determinato l'insorgenza di un'infezione. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni più ampia opportuna declaratoria del caso, previamente accertare quanto dedotto in narrativa e quindi dichiarare la responsabilità del dott.
[...] per colpa medica professionale nella causazione di CP_1 tutti i danni subiti dall'attore e per l'effetto condannarlo al risarcimento degli stessi, che si quantificano nella misura di euro 36.353,90, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, od in quella che sarà ritenuta più di giustizia con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo”. Con comparsa di costituzione e risposta e chiamata del terzo in causa si costituiva in giudizio il dott. , rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: 1) in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della
[...]
che garantisce la Parte_2
R.C. verso terzi derivante dall'esercizio della professione di medico del dott. polizza n. 014029450624 con sede e direzione CP_1 generale in Corso della Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro ( MO) con conseguente differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. per essere manlevato dalle pretese attoree;
2) Nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. 3) In caso di accoglimento della domanda si chiede che il Dott. CP_1 venga manlevato e tenuto indenne di quanto tenuto a pagare all'attore, in virtù della polizza professionale contratta con con condanna di quest'ultima. Il tutto Controparte_2 con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e ulteriore condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave al risarcimento del danno si chieda venga liquidato di ufficio con sentenza.”. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda di risarcimento danno proposta dall'attore in quanto infondata sia in punto di an che di quantum;
in via subordinata, con riferimento alla domanda di manleva svolta dal dott. nei confronti di CP_1 [...]
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[...] accertare e dichiarare i limiti di operatività della Parte_3 polizza assicurativa stipulata dal medico illustrati sub B) nonché tutti quelli previsti dal contratto assicurativo;
In ogni caso, con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 14 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A., come per legge.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, prova testi e disposta ctu medico legale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 con decreto n. 85/2024 del Presidente del Tribunale a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario del giudizio. All'udienza del 12.12.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
La domanda non è fondata.
Preliminarmente è necessario individuare la disciplina normativa applicabile al caso in esame. Come noto, in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019). Le prestazioni sanitarie oggetto di causa riguardano la rimozione dei punti sutura conseguenti ad un intervento chirurgico a cui l'attore fu sottoposto in data 15.02.2014, in epoca quindi anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito elaborato in data anteriore a tale novella normativa la responsabilità del sanitario veniva ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto sociale. “L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale” (ex plurimis, Cass. Sez. 3,
3 Sentenza n. 589 del 22/01/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/01/2004). Tanto premesso, è opportuno chiarire che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico dipendente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, allegare in modo specifico l'inadempimento dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e deve fornire adeguata prova del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Resta invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (fra le tante Cass. civ. 16 gennaio 2009, n. 975; Cass. civ. 9 ottobre 2012, n. 17143; Cass. civ. 20 ottobre 2015, n. 21177). Spetta al paziente quindi provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Occorre infatti chiarire che la allegazione dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già indicata del
“più probabile che non” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tanto premesso in diritto, rileva il Tribunale che parte attrice ha allegato la responsabilità del medico curante per effetto dell'imperita e negligente assistenza post-operatoria, nonché in conseguenza dell'assenza della rimozione integrale dei punti di sutura, da cui sarebbe derivata l'insorgenza di un'infezione con conseguente prolungamento del periodo di convalescenza e di allontanamento della data di guarigione.
4 Analizzando la documentazione medica allegata, si rileva innanzitutto come a causa della sindrome del tunnel carpale l'attore si sottopose in data 15.02.2014 ad in intervento chirurgico di neurolisi del mediano al carpo sx, presso la clinica Radiosalus di Grottammare, effettuato dal medico convenuto. L'intervento non è contestato tra le parti, così come non è oggetto di contestazione la sua corretta esecuzione. La condotta inadempiente attribuita da parte attrice al dott.
invece, attiene alla fase post operatoria e consiste CP_1 nell'aver eseguito in modo imperito, negligente ed imprudente la rimozione dei punti di sutura, con conseguente prolungamento della prognosi e dei tempi di guarigione.
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Si condividono le valutazioni del perito medico-legale, perché adeguatamente motivate, aderenti ai fatti storici rappresentati dalla parte attrice e documentati in atti, prive di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnico-scientifica. In ordine alla richiesta di integrazione di ctu, reiterata da parte attrice anche nelle memorie 190 c.p.c., già oggetto di ordinanza emessa dal precedente giudice assegnatario del giudizio, è utile richiamare i principi consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (ex multis, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22799 del 29/09/2017). Tanto premesso, rileva il Tribunale che attraverso la disamina della documentazione depositata e degli accertamenti peritali è stato accertato che l'attore risultava affetto da “Esiti di pregresso
5 intervento di neurolisi del nervo mediano per sindrome del tunnel carpale destro. Il Periziato è stato sottoposto ad intervento per sindrome del tunnel carpale di destra il 15.2.2014. Tale patologia consiste essenzialmente nella compressione di un nervo, il nervo mediano, che attraversa il polso all'interno di un canale chiamato Tunnel Carpale”. Il consulente ha evidenziato la idoneità e la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito, chiarendo infatti che “il trattamento chirurgico fu eseguito correttamente, secondo i protocolli previsti e le linee guida indicate per tale tipo di patologia.”. Quanto alla condotta inadempiente imputata al medico convenuto, il consulente ha evidenziato che “Il convenuto ha CP_3 osservato l'opportuno comportamento, nell'esecuzione dell'intervento e nella fase di controllo clinico post operario”. Il ctu, dunque, con ragionamento tecnico scientifico condiviso dal Tribunale ha valutato non solo corrette la diagnosi, la scelta del trattamento chirurgico e l'esecuzione dello stesso, ma anche corretta e rispettosa delle leges artis operanti in materia corretta l'assistenza prestata dal sanitario nella fase post-operatoria.
È quindi necessario verificare se la mancata rimozione del punto di sutura abbia determinato un prolungamento della prognosi dell'attore e se una diversa condotta del medico avrebbe potuto evitare o escludere le asserite conseguenze dannose. Quanto al primo profilo, condivide il Tribunale le conclusioni cui è giunto il perito d'ufficio, secondo cui “La ritenzione di un punto di sutura è un'evenienza alquanto frequente in qualsiasi tipo d'intervento chirurgico, tanto che può essere considerata una complicanza post-operatoria che può assumere a volte i connotati di entità grave. Le cause della ritenzione possono essere diverse, quale l'esuberante ipertrofia tessutale di granulazione – infiammazione tesa alla riparazione della lesione di continuo, la scarsa osservanza delle norme igienico prescrittive, la necessità clinica di contenere i lembi cutanei per cui si differisce la rimozione, come la disattenzione dell'operatore. Per tale ragione il controllo clinico post-chirurgico è fondamentale per il monitoraggio dell'evoluzione della malattia.” Ne consegue che la ritenzione di un punto di sutura rientra nella categoria delle possibili complicazioni dell'intervento chirurgico e non integra ex se dimostrazione di una prestazione sanitaria non resa secondo le leges artis.
6 Invero, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016). In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve altresì verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009). Nel caso in esame il consulente d'ufficio ha valutato come correttamente eseguita la fase della assistenza post-operatoria, evidenziando che “il Sanitario Convenuto ha in effetti, diligentemente, sottoposto a numerosi controlli post-operatori il Periziato proprio per sincerarsi circa la regolare evoluzione post operatoria, e alla constatazione della ritenzione della sutura ha invitato lo a presentarsi per la rimozione e la risoluzione Pt_4 chirurgica. Tale prescrizione però non fu seguita dal Sig. , Pt_1 il quale preferì rivolgersi ad altri sanitari.” Quanto al danno lamentato da parte attrice, dai complessivi esiti istruttori è emerso che “La ritenzione di un punto di sutura può essere considerata, nel caso in questione, un complicanza di lieve entità che non ha comportato un allungamento dello stato di malattia o d'inabilità temporanea, così come previsto e prevedibile per tale tipo d'intervento”, precisando infine, che “ i pretesi postumi permanenti sono del tutto inconsistenti e del tutto rapportabili al naturale processo i guarigione anche senza le lamentate complicanze derivanti dalla prospettata mancata diagnosi della ritenzione del punto di sutura.”
7 Dalle precedenti considerazioni deriva che non è ravvisabile alcuna condotta colposa imputabile al dott. inerente la CP_1 mancata rimozione del punto di sutura, poiché le lesioni indicate da parte attrice sono in diretta ed esclusiva relazione con l'intervento eseguito e devono essere considerate quale il naturale e regolare esito d'intervento di neurolisi per sindrome del tunnel carpale. In conclusione, alla luce delle precedenti valutazioni, tenuto conto della correttezza nella scelta della tipologia dell'intervento chirurgico da eseguire, tenuto conto della correttezza dell'esecuzione dello stesso, nonché della correttezza dell'operato del sanitario nella fase post operatoria, ritiene il Tribunale che il danno lamentato dall'attore non sia provato e non sia eziologicamente imputabile a condotta negligente, imprudente o imperita del sanitario che lo ebbe in cura, ma sia da considerarsi quale naturale e regolare esito dell'intervento eseguito di neurolisi per sindrome del tunnel carpale. La domanda di parte attrice deve in conclusione essere rigettata. Il mancato accoglimento della domanda attorea determina l'assorbimento delle ulteriori eccezioni di merito e delle domande di manleva avanzate con gli atti introduttivi del giudizio.
Va rigettata, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte convenuta. Si osserva, infatti, che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur” o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata specificamente dedotta dalla parte convenuta senza tuttavia prova del “quantum debeatur” e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa non emerge la piena prova della mala fede ovvero della colpa grave della parte attrice, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La domanda di condanna del convenuto per responsabilità aggravata non può essere accolta.
8 Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta le spese di giudizio devono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della complessità degli accertamenti clinici e delle oggettive difficoltà di dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotta attiva o omissiva del medico e l'evento lesivo. Per l'ulteriore 50% seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della domanda, dell'attività istruttoria e difensiva espletate. Spese interamente compensate nei rapporti con il terzo chiamato.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta del 50% delle spese di lite, che liquida (già operata la dimidiazione) in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- compensa per il resto le spese di lite. Latina, 25.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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