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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 208 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MELCHIORRE ROBERTO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Como, via Morazzone n. 21
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione avviso addebito
FATTO
con ricorso depositato il 3 marzo 2023, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Como l' proponendo opposizione Controparte_2 avverso l'avviso di addebito n. 333 2022 00024918 60 000, formato il 24 dicembre 2022 e notificato in data
24 gennaio 2023, con il quale gli si è ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.196,25 a titolo di contributi previdenziali omessi nella Gestione Commercianti.
Deducendo l'insussistenza dell'obbligo contributivo, chiedeva al Tribunale:
“IN VIA PRINCIPALE 2. annullare l'avviso di addebito n. 333 2022 00024918 60 000 dichiarando non dovute CP_ le somme richieste dall' per mancanza dei presupposti di legge necessari all'imposizione contributiva della ricorrente, in pagina 1 di 5 quanto la stessa non ha mai esercitato l'attività con riferimento alla quale sono richieste le somme indicate nel predetto avviso;
IN VIA SUBORDINATA 3. dichiarare la decadenza dell' ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/99, dalla CP_1 possibilità di riscossione coatta mediante iscrizione a ruolo, in quanto l'avviso di addebito impugnato risulta notificato il 24 gennaio 2023 e, quindi, oltre i termini entro cui i contributi previdenziali e i premi devono essere iscritti in ruoli resi esecutivi;
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, l' eccepiva la decadenza dell'opposizione ex art 24 D Lgs 46/1999 e nel merito, la CP_2 sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti, in quanto la Parte_2 aveva come oggetto sociale, non solo la locazione di immobili, ma anche l'organizzazione e gestione di poderi agricoli, la gestione di aziende agricole, la prestazione di attività e di servizi di catering a favore di terzi, attività che rientravano pacificamente, nel settore terziario.
Con vittoria delle spese di lite.
Verificata l'impossibilità di una soluzione amministrativa della questione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 5 febbraio 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge
133/2008.
*
L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate. CP_ Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza dell'opposizione, sollevata dall' in quanto, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa al deposito del ricorso nel fascicolo telematico del Tribunale di Milano, risulta che la busta contenente il ricorso è stata accettata dal server del
Ministero della Giustizia, il 3/3/2023 che costituisce la data di deposito. Di conseguenza il deposito risulta tempestivo posto che i 40 giorni scadevamo il 6 marzo 2023.
Passando al merito, è pacifico che la ricorrente sia socia accomandataria della società Agricola Sant'Anna
s.a.s. e che questa non abbia dipendenti. L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore sorge solo in presenza dell'esercizio, da parte della società, di un'attività commerciale
(requisito oggettivo) con partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (requisito soggettivo). Per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. che può avere per oggetto anche la prestazione di servizi.
Secondo le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta all'Ente Previdenziale – creditore sostanziale – dimostrare che l'attività in questione presenta i caratteri necessari al sorgere pagina 2 di 5 dell'obbligo contributivo, dovendosi escludere che in proposito possa valere qualsivoglia forma in presunzione o di inversione dell'onere probatorio in ragione di quanto indicato nell'oggetto sociale di cui alla visura.
Presunzione e conseguente inversione dell'onere probatorio, invero, come già evidenziato in altri precedenti giurisprudenziali, possono operare avuto riguardo del requisito soggettivo di cui si discute in ragione della qualità di socio accomandatario e delle dichiarazioni a suo tempo inoltrate all'Agenzia delle
Entrate.
Ai sensi dell'art. 2318 c.c., infatti, il socio accomandatario ha l'esercizio esclusivo dell'impresa e ne è responsabile, essendo precluso all'accomandante il compimento di atti ordinari e straordinari di amministrazione: alla qualifica di accomandatario consegue, dunque, la piena responsabilità della conduzione dell'impresa.
A fronte di tali rilievi, può correttamente presumere l'obbligo di iscrizione alla Gestione CP_1
Commercianti e diviene onere esclusivo dell'interessato dimostrare, nonostante la veste formale e la dichiarazione resa, la propria estraneità all'attività aziendale o, comunque, la presenza di altri soggetti deputati al perseguimento dell'oggetto sociale (Tribunale di Milano, 8 febbraio 2011, n. 694; cfr. anche
Tribunale di Milano 20 marzo 2013, n. 1169; Corte d'Appello Firenze, 15 giugno 2007, n. 807).
Per quel che attiene al profilo oggettivo, si osserva quanto segue.
La sussistenza del requisito di legge viene recisamente negata da parte opponente che afferma che l' non svolge attività d'intermediazione immobiliare ma si limita a locare a terzi Parte_2 immobili (terreni e fabbricati) di proprietà. La tesi di parte ricorrente è avvalorata dai contratti allegati (all.
5, 6 e 7) e dalle fatture emesse dalla società a seguito della percezione dei canoni (all. 8) nohnchè da quelle ricevute dalla società stessa per il pagamento delle utenze e degli emolumenti del commercialista, Rag.
[...]
(all. 9). Pt_3
CP_ A ciò si aggiunga che dal mod. Unico-redditi 2020 prodotto dall' risulta che la società ha compilato il solo rigo “RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività”, con ciò confermando che l'unico reddito della società è costituito dalla locazione dei propri immobili.
A fronte di tali specifiche contestazioni, e in applicazione dei principi già sopra richiamati, sarebbe stato esclusivo onere dell'Ente Previdenziale provare la ricorrenza dei presupposti oggettivi utili al sorgere dell'obbligo contributivo per il periodo in esame.
Tale onere, tuttavia, non è stato soddisfatto a causa dell'inammissibilità delle istanze istruttorie dell' A fronte di contestazione, l' avrebbe dovuto puntualmente allegare e dedurre CP_1 Controparte_3 in ordine alla ricorrenza delle condizioni utili per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
pagina 3 di 5 A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ritiene che la locazione di immobili di proprietà non costituisca un'attività commerciale, né l'erogazione di un servizio, per mettere a disposizione un bene per il soddisfacimento di bisogni dell'utilizzatore, ma un'attività di mero godimento, sia che venga esercitata personalmente, sia tramite una società.
Non solo, come da documentazione depositata in atti, appare incontrovertibile ed innegabile che tutta la gestione della società sia stata delegata ad uno Studio terzo ed esterno.
Sul punto, inoltre, a conferma di tutto quanto sopra esposto, si è recentemente e nuovamente pronunciata la suprema Corte di Cassazione, allorquando nell'ordinanza 15.07.2021, n. 20258, statuisce che
“Ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare”, ritenendo, così, che l'obbligo di iscrizione sorge solo ove il socio svolga attività di natura commerciale, non essendo tale il mero godimento immobiliare ottenuto dalla locazione di immobili (in senso conforme anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 5052/2020; Corte di Cassazione, sentenza n. 3145/2013 e Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio
2018, n. 12981).
In conclusione, secondo la giurisprudenza, la mera riscossione dei canoni d'affitto non costituisce esercizio di attività commerciale, né di altra attività rientrante nel settore terziario, e quindi, non sussiste il presupposto richiesto per l'iscrizione alla gestione Commercianti. Stante la mancanza del requisito
“oggettivo” dell'esercizio di un'attività commerciale da parte della società Agricola Sant'Anna s.a.s., appare del tutto irrilevante accertare le caratteristiche dell'attività svolta dalla ricorrente all'interno della società, e cioè se essa sia abituale e prevalente, come richiede l'art. 29 co. 1 lett. c) l. 160/1975. L'avviso di addebito impugnato dev'essere pertanto annullato.
Resta assorbita l'eccezione sulla decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art 25 D Lgs 46/1999. Le spese di CP_ giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 333 2022 00024918 60 000
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.769,00 oltre accessori come CP_1 per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MELCHIORRE ROBERTO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Como, via Morazzone n. 21
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione avviso addebito
FATTO
con ricorso depositato il 3 marzo 2023, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Como l' proponendo opposizione Controparte_2 avverso l'avviso di addebito n. 333 2022 00024918 60 000, formato il 24 dicembre 2022 e notificato in data
24 gennaio 2023, con il quale gli si è ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.196,25 a titolo di contributi previdenziali omessi nella Gestione Commercianti.
Deducendo l'insussistenza dell'obbligo contributivo, chiedeva al Tribunale:
“IN VIA PRINCIPALE 2. annullare l'avviso di addebito n. 333 2022 00024918 60 000 dichiarando non dovute CP_ le somme richieste dall' per mancanza dei presupposti di legge necessari all'imposizione contributiva della ricorrente, in pagina 1 di 5 quanto la stessa non ha mai esercitato l'attività con riferimento alla quale sono richieste le somme indicate nel predetto avviso;
IN VIA SUBORDINATA 3. dichiarare la decadenza dell' ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/99, dalla CP_1 possibilità di riscossione coatta mediante iscrizione a ruolo, in quanto l'avviso di addebito impugnato risulta notificato il 24 gennaio 2023 e, quindi, oltre i termini entro cui i contributi previdenziali e i premi devono essere iscritti in ruoli resi esecutivi;
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, l' eccepiva la decadenza dell'opposizione ex art 24 D Lgs 46/1999 e nel merito, la CP_2 sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti, in quanto la Parte_2 aveva come oggetto sociale, non solo la locazione di immobili, ma anche l'organizzazione e gestione di poderi agricoli, la gestione di aziende agricole, la prestazione di attività e di servizi di catering a favore di terzi, attività che rientravano pacificamente, nel settore terziario.
Con vittoria delle spese di lite.
Verificata l'impossibilità di una soluzione amministrativa della questione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 5 febbraio 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge
133/2008.
*
L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate. CP_ Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza dell'opposizione, sollevata dall' in quanto, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa al deposito del ricorso nel fascicolo telematico del Tribunale di Milano, risulta che la busta contenente il ricorso è stata accettata dal server del
Ministero della Giustizia, il 3/3/2023 che costituisce la data di deposito. Di conseguenza il deposito risulta tempestivo posto che i 40 giorni scadevamo il 6 marzo 2023.
Passando al merito, è pacifico che la ricorrente sia socia accomandataria della società Agricola Sant'Anna
s.a.s. e che questa non abbia dipendenti. L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore sorge solo in presenza dell'esercizio, da parte della società, di un'attività commerciale
(requisito oggettivo) con partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (requisito soggettivo). Per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. che può avere per oggetto anche la prestazione di servizi.
Secondo le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta all'Ente Previdenziale – creditore sostanziale – dimostrare che l'attività in questione presenta i caratteri necessari al sorgere pagina 2 di 5 dell'obbligo contributivo, dovendosi escludere che in proposito possa valere qualsivoglia forma in presunzione o di inversione dell'onere probatorio in ragione di quanto indicato nell'oggetto sociale di cui alla visura.
Presunzione e conseguente inversione dell'onere probatorio, invero, come già evidenziato in altri precedenti giurisprudenziali, possono operare avuto riguardo del requisito soggettivo di cui si discute in ragione della qualità di socio accomandatario e delle dichiarazioni a suo tempo inoltrate all'Agenzia delle
Entrate.
Ai sensi dell'art. 2318 c.c., infatti, il socio accomandatario ha l'esercizio esclusivo dell'impresa e ne è responsabile, essendo precluso all'accomandante il compimento di atti ordinari e straordinari di amministrazione: alla qualifica di accomandatario consegue, dunque, la piena responsabilità della conduzione dell'impresa.
A fronte di tali rilievi, può correttamente presumere l'obbligo di iscrizione alla Gestione CP_1
Commercianti e diviene onere esclusivo dell'interessato dimostrare, nonostante la veste formale e la dichiarazione resa, la propria estraneità all'attività aziendale o, comunque, la presenza di altri soggetti deputati al perseguimento dell'oggetto sociale (Tribunale di Milano, 8 febbraio 2011, n. 694; cfr. anche
Tribunale di Milano 20 marzo 2013, n. 1169; Corte d'Appello Firenze, 15 giugno 2007, n. 807).
Per quel che attiene al profilo oggettivo, si osserva quanto segue.
La sussistenza del requisito di legge viene recisamente negata da parte opponente che afferma che l' non svolge attività d'intermediazione immobiliare ma si limita a locare a terzi Parte_2 immobili (terreni e fabbricati) di proprietà. La tesi di parte ricorrente è avvalorata dai contratti allegati (all.
5, 6 e 7) e dalle fatture emesse dalla società a seguito della percezione dei canoni (all. 8) nohnchè da quelle ricevute dalla società stessa per il pagamento delle utenze e degli emolumenti del commercialista, Rag.
[...]
(all. 9). Pt_3
CP_ A ciò si aggiunga che dal mod. Unico-redditi 2020 prodotto dall' risulta che la società ha compilato il solo rigo “RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività”, con ciò confermando che l'unico reddito della società è costituito dalla locazione dei propri immobili.
A fronte di tali specifiche contestazioni, e in applicazione dei principi già sopra richiamati, sarebbe stato esclusivo onere dell'Ente Previdenziale provare la ricorrenza dei presupposti oggettivi utili al sorgere dell'obbligo contributivo per il periodo in esame.
Tale onere, tuttavia, non è stato soddisfatto a causa dell'inammissibilità delle istanze istruttorie dell' A fronte di contestazione, l' avrebbe dovuto puntualmente allegare e dedurre CP_1 Controparte_3 in ordine alla ricorrenza delle condizioni utili per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
pagina 3 di 5 A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ritiene che la locazione di immobili di proprietà non costituisca un'attività commerciale, né l'erogazione di un servizio, per mettere a disposizione un bene per il soddisfacimento di bisogni dell'utilizzatore, ma un'attività di mero godimento, sia che venga esercitata personalmente, sia tramite una società.
Non solo, come da documentazione depositata in atti, appare incontrovertibile ed innegabile che tutta la gestione della società sia stata delegata ad uno Studio terzo ed esterno.
Sul punto, inoltre, a conferma di tutto quanto sopra esposto, si è recentemente e nuovamente pronunciata la suprema Corte di Cassazione, allorquando nell'ordinanza 15.07.2021, n. 20258, statuisce che
“Ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare”, ritenendo, così, che l'obbligo di iscrizione sorge solo ove il socio svolga attività di natura commerciale, non essendo tale il mero godimento immobiliare ottenuto dalla locazione di immobili (in senso conforme anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 5052/2020; Corte di Cassazione, sentenza n. 3145/2013 e Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio
2018, n. 12981).
In conclusione, secondo la giurisprudenza, la mera riscossione dei canoni d'affitto non costituisce esercizio di attività commerciale, né di altra attività rientrante nel settore terziario, e quindi, non sussiste il presupposto richiesto per l'iscrizione alla gestione Commercianti. Stante la mancanza del requisito
“oggettivo” dell'esercizio di un'attività commerciale da parte della società Agricola Sant'Anna s.a.s., appare del tutto irrilevante accertare le caratteristiche dell'attività svolta dalla ricorrente all'interno della società, e cioè se essa sia abituale e prevalente, come richiede l'art. 29 co. 1 lett. c) l. 160/1975. L'avviso di addebito impugnato dev'essere pertanto annullato.
Resta assorbita l'eccezione sulla decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art 25 D Lgs 46/1999. Le spese di CP_ giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 333 2022 00024918 60 000
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.769,00 oltre accessori come CP_1 per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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