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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/08/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 250 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 promossa da:
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...], il 05.06.1966, c.f. C.F._1 Parte_2
n. q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliati in Persona_1
Caltagirone (CT), Viale Europa n. 4/a, presso lo studio professionale dell'avv. Angelino Alessandro
( , che li rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
APPELLANTI contro nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Mariagrazia Conti ( , che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.07.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sola parte appellata ha precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ha ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 364/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone il 28.10.2013, mediante la quale e n.q. Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , sono stati condannati Persona_1 al pagamento della somma di € 4.888,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti da , Parte_3 oltre che al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 980,00, e delle spese della c.t.u. espletata.
Il procedimento di primo grado era stato incoato da , n.q. di genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , al fine di ottenere il risarcimento Parte_3 dei danni subiti dal figlio, a seguito dell'aggressione perpetrata da in Caltagirone, Persona_1 via Vittorio Emanuele, in data 08.06.2012.
Parte convenuta, odierna appellante, aveva contestato quanto dedotto da controparte e aveva allegato: che , mentre percorreva in bicicletta la Via Vittorio Emanuele, era stato Persona_1 tallonato da con la sua bicicletta ed era rovinato al suolo;
che quest'ultimo era sceso Controparte_2 dalla sua bicicletta e aveva infierito sull'attore con schiaffi in viso;
che era riuscito Persona_1
a divincolarsi e si era recato a casa, dove i genitori lo avevano medicato.
Il Giudice di prime cure, espletata l'attività istruttoria tramite l'escussione dei testimoni e e l'espletamento di c.t.u. medico legale, aveva emesso la sentenza Testimone_1 Testimone_2 oggetto del presente gravame, con la quale è stata accertata la responsabilità di e Persona_1 per esso, ex art. 2048 c.c., dei genitori, odierni appellanti.
Ebbene, in questa sede, e hanno chiesto l'integrale Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza sopra indicata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, dolendosi dell'illogicità della motivazione per erronea valutazione delle prove e dell'ingiustificata condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 22.5.2014, si è costituito in giudizio n.q. di genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , il quale ha contestato tutto quanto Parte_3 dedotto, eccepito e rilevato ex adverso, e ha chiesto in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, il rigetto dello stesso, rilevandone l'infondatezza, con conferma della sentenza del primo grado.
Con ordinanza del 14.11.2014, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza e ha rinviato per il prosieguo del giudizio.
Con comparsa del 16.02.2024, si è costituito divenuto nelle more Parte_3 maggiorenne, riportandosi in toto alle difese già spiegate nella comparsa di costituzione depositata dal padre.
Assegnata nelle more all'odierna decidente, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola parte appellata, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
Prima di esaminare le questioni proposte dalle parti, occorre valutare le refluenze della mancata comparizione del procuratore degli appellanti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass. civ., n. 4664 del 2021; Cass. civ., n., 22360 del 2013).
*************
In via preliminare deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall'appellato secondo cui l'appello sarebbe inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità degli oneri di motivazione.
Deve infatti evidenziarsi che dal contenuto dell'atto di appello emergono in misura sufficientemente chiara: le parti del provvedimento impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la dedotta violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Giova in proposito rammentare il consolidato principio giurisprudenziale alla stregua del quale “il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. civ., n. 20261 del 2006; cfr. anche Cass. civ., n. 20124 del 2015; Cass. civ., n. n. 24767 del 2009; Cass. civ., n. 21816 del
2006)
Pertanto, risultando individuate con sufficiente chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata ed essendo, dunque, possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da parte appellante, devono ritenersi soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma invocata. *************
Sempre in via preliminare, è parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.
Ed invero, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art.348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo 350
c.p.c., ossia avere dato atto della presenza delle parti con rinvio per la trattazione alla udienza successiva (cfr. Cass. civ., n. 14696 del 2016), come avvenuto nel caso di specie.
*************
Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato sulla scorta delle ragioni di seguito esplicate.
Giova osservare, in punto di diritto, che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, o in appello circostanze nuove, rilevanti e pertinenti ad una nuova pronuncia sui medesimi fatti oggetto di contestazione nel primo grado di giudizio, circostanze queste mancanti nella fattispecie.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha censurato le statuizioni del Giudice di prime cure per erronea valutazione delle risultanze processuali e per contraddittorietà della motivazione.
Secondo la prospettazione degli appellanti, il Giudice di pace, in particolare, non avrebbe correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali e, segnatamente, la deposizione asseritamente resa dal teste . Testimone_3
Quanto al secondo profilo, l'appellante ha lamentato che il Giudice ha errato laddove ha considerato provate le circostanze dedotte dagli attori, non ritenendo le stesse suffragate da sufficienti riscontri probatori.
Ebbene, tali eccezioni sono infondate. Si ritiene, infatti, che il primo Giudice abbia correttamente ritenuto la responsabilità degli appellanti ex art. 2048 c.c., alla luce dell'intero compendio probatorio in atti.
A ben vedere, infatti, i due testi escussi, e , della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato quanto loro chiesto in ordine alla dinamica del sinistro (“il scendeva dalla sua bicicletta ed afferrato il cingendogli Per_1 Pt_3 con il braccio il collo, gli sferrava ripetuti pugni al volto”), dichiarando, entrambi, di aver assistito personalmente a quanto accaduto (cfr. atto di citazione del primo grado di giudizio e verbale udienza del 10.06.2013). Il teste ha precisato, infatti, di essere “tra questi astanti”, riferendosi a coloro i quali Tes_1 avevano assistito all'aggressione; e il teste ha dichiarato di aver “assistito ai fatti perché Tes_2 era lì vicino ed ho assistito ai fatti” (cfr. verbale udienza del 10.06.2013 del primo grado di giudizio).
A ciò si aggiunga che il consulente medico nominato, dott. ha ritenuto che le Persona_2 lesioni riscontrate sul periziato, , sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo Parte_3 sì come descritta da parte attrice in primo grado.
Il consulente, invero, considerando le lesioni riportate (“frattura composta dalla parete mediale dell'orbita di destra con pneumo – orbita ed enfisema sottocutaneo periobitario destro.
Marcata Tumefazione dei tessuti molli periobitari”), quali lesioni “di chiara natura traumatica”, le ha ricondotte ad un “corpo contundente di consistenza prevalentemente duro – elastica, quale verosimilmente un pungo umano;
pertanto, le lesioni riscontrate sono compatibili con la dinamica dell'evento traumatico così come descritta dal periziando” (cfr. c.t.u., in atti).
Alle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto di uniformarsi essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Per contro, si rileva che la testimonianza di invocata dagli appellanti nell'atto Tes_3 introduttivo del presente giudizio, non è invero mai stata fornita, avendo, l'attore in primo grado, espressamente rinunciato all'audizione del citato teste (cfr. verbale udienza del 10.06.2013 del primo grado di giudizio).
Alla luce di quanto sin qui esposto deve, dunque escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultando piuttosto la stessa coerente e corretta riguardo alla valutazione del compendio probatorio in atti.
In ultimo, quanto alla condanna degli appellanti alle spese del primo grado di giudizio, giova rammentare in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 91 c.p.c. “il Giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Orbene, attesa la soccombenza dei convenuti, oggi appellanti, correttamente il giudice ha disposto la loro condanna al pagamento delle spese di lite, non ravvisandosi, nella fattispecie, alcuno dei presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c. ai fini della compensazione.
Anche sotto tale profilo devono essere confermate le statuizioni del primo Giudice e, pertanto, deve essere rigettato l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza del primo grado.
Vale appena rilevare, infine, l'inammissibilità della domanda – invero neppure riportata nelle conclusioni – formulata da parte appellata e volta al riconoscimento dell'intero risarcimento del danno asseritamente patito, nella misura complessiva di € 7.080,20. Tale domanda avrebbe infatti dovuto essere oggetto di appello incidentale, in quanto diretta alla modifica del quantum riconosciuto dal dispositivo della sentenza;
né, oltretutto, la somma indicata in questa sede era stata oggetto della domanda proposta in primo grado.
*************
La statuizione riguardo alle spese del presente grado di giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che gli appellanti vanno condannati alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese sostenute, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal
D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi e in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle parti, da distrarsi in favore dell'avv. Mariagrazia Conti, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e n.q. di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale su avverso la sentenza n. Persona_1
364/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone in data 28.10.2013, che conferma;
- condanna e n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale su , a rifondere a , le spese Persona_1 Parte_3 del presente giudizio, che liquida in complessivi € 950,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mariagrazia
Conti, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Caltagirone, 26.8.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 250 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 promossa da:
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...], il 05.06.1966, c.f. C.F._1 Parte_2
n. q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliati in Persona_1
Caltagirone (CT), Viale Europa n. 4/a, presso lo studio professionale dell'avv. Angelino Alessandro
( , che li rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
APPELLANTI contro nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Mariagrazia Conti ( , che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.07.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sola parte appellata ha precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ha ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 364/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone il 28.10.2013, mediante la quale e n.q. Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , sono stati condannati Persona_1 al pagamento della somma di € 4.888,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti da , Parte_3 oltre che al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 980,00, e delle spese della c.t.u. espletata.
Il procedimento di primo grado era stato incoato da , n.q. di genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , al fine di ottenere il risarcimento Parte_3 dei danni subiti dal figlio, a seguito dell'aggressione perpetrata da in Caltagirone, Persona_1 via Vittorio Emanuele, in data 08.06.2012.
Parte convenuta, odierna appellante, aveva contestato quanto dedotto da controparte e aveva allegato: che , mentre percorreva in bicicletta la Via Vittorio Emanuele, era stato Persona_1 tallonato da con la sua bicicletta ed era rovinato al suolo;
che quest'ultimo era sceso Controparte_2 dalla sua bicicletta e aveva infierito sull'attore con schiaffi in viso;
che era riuscito Persona_1
a divincolarsi e si era recato a casa, dove i genitori lo avevano medicato.
Il Giudice di prime cure, espletata l'attività istruttoria tramite l'escussione dei testimoni e e l'espletamento di c.t.u. medico legale, aveva emesso la sentenza Testimone_1 Testimone_2 oggetto del presente gravame, con la quale è stata accertata la responsabilità di e Persona_1 per esso, ex art. 2048 c.c., dei genitori, odierni appellanti.
Ebbene, in questa sede, e hanno chiesto l'integrale Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza sopra indicata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, dolendosi dell'illogicità della motivazione per erronea valutazione delle prove e dell'ingiustificata condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 22.5.2014, si è costituito in giudizio n.q. di genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , il quale ha contestato tutto quanto Parte_3 dedotto, eccepito e rilevato ex adverso, e ha chiesto in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, il rigetto dello stesso, rilevandone l'infondatezza, con conferma della sentenza del primo grado.
Con ordinanza del 14.11.2014, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza e ha rinviato per il prosieguo del giudizio.
Con comparsa del 16.02.2024, si è costituito divenuto nelle more Parte_3 maggiorenne, riportandosi in toto alle difese già spiegate nella comparsa di costituzione depositata dal padre.
Assegnata nelle more all'odierna decidente, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola parte appellata, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Prima di esaminare le questioni proposte dalle parti, occorre valutare le refluenze della mancata comparizione del procuratore degli appellanti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass. civ., n. 4664 del 2021; Cass. civ., n., 22360 del 2013).
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In via preliminare deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall'appellato secondo cui l'appello sarebbe inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità degli oneri di motivazione.
Deve infatti evidenziarsi che dal contenuto dell'atto di appello emergono in misura sufficientemente chiara: le parti del provvedimento impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la dedotta violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Giova in proposito rammentare il consolidato principio giurisprudenziale alla stregua del quale “il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. civ., n. 20261 del 2006; cfr. anche Cass. civ., n. 20124 del 2015; Cass. civ., n. n. 24767 del 2009; Cass. civ., n. 21816 del
2006)
Pertanto, risultando individuate con sufficiente chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata ed essendo, dunque, possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da parte appellante, devono ritenersi soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma invocata. *************
Sempre in via preliminare, è parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.
Ed invero, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art.348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo 350
c.p.c., ossia avere dato atto della presenza delle parti con rinvio per la trattazione alla udienza successiva (cfr. Cass. civ., n. 14696 del 2016), come avvenuto nel caso di specie.
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Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato sulla scorta delle ragioni di seguito esplicate.
Giova osservare, in punto di diritto, che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, o in appello circostanze nuove, rilevanti e pertinenti ad una nuova pronuncia sui medesimi fatti oggetto di contestazione nel primo grado di giudizio, circostanze queste mancanti nella fattispecie.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha censurato le statuizioni del Giudice di prime cure per erronea valutazione delle risultanze processuali e per contraddittorietà della motivazione.
Secondo la prospettazione degli appellanti, il Giudice di pace, in particolare, non avrebbe correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali e, segnatamente, la deposizione asseritamente resa dal teste . Testimone_3
Quanto al secondo profilo, l'appellante ha lamentato che il Giudice ha errato laddove ha considerato provate le circostanze dedotte dagli attori, non ritenendo le stesse suffragate da sufficienti riscontri probatori.
Ebbene, tali eccezioni sono infondate. Si ritiene, infatti, che il primo Giudice abbia correttamente ritenuto la responsabilità degli appellanti ex art. 2048 c.c., alla luce dell'intero compendio probatorio in atti.
A ben vedere, infatti, i due testi escussi, e , della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato quanto loro chiesto in ordine alla dinamica del sinistro (“il scendeva dalla sua bicicletta ed afferrato il cingendogli Per_1 Pt_3 con il braccio il collo, gli sferrava ripetuti pugni al volto”), dichiarando, entrambi, di aver assistito personalmente a quanto accaduto (cfr. atto di citazione del primo grado di giudizio e verbale udienza del 10.06.2013). Il teste ha precisato, infatti, di essere “tra questi astanti”, riferendosi a coloro i quali Tes_1 avevano assistito all'aggressione; e il teste ha dichiarato di aver “assistito ai fatti perché Tes_2 era lì vicino ed ho assistito ai fatti” (cfr. verbale udienza del 10.06.2013 del primo grado di giudizio).
A ciò si aggiunga che il consulente medico nominato, dott. ha ritenuto che le Persona_2 lesioni riscontrate sul periziato, , sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo Parte_3 sì come descritta da parte attrice in primo grado.
Il consulente, invero, considerando le lesioni riportate (“frattura composta dalla parete mediale dell'orbita di destra con pneumo – orbita ed enfisema sottocutaneo periobitario destro.
Marcata Tumefazione dei tessuti molli periobitari”), quali lesioni “di chiara natura traumatica”, le ha ricondotte ad un “corpo contundente di consistenza prevalentemente duro – elastica, quale verosimilmente un pungo umano;
pertanto, le lesioni riscontrate sono compatibili con la dinamica dell'evento traumatico così come descritta dal periziando” (cfr. c.t.u., in atti).
Alle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto di uniformarsi essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Per contro, si rileva che la testimonianza di invocata dagli appellanti nell'atto Tes_3 introduttivo del presente giudizio, non è invero mai stata fornita, avendo, l'attore in primo grado, espressamente rinunciato all'audizione del citato teste (cfr. verbale udienza del 10.06.2013 del primo grado di giudizio).
Alla luce di quanto sin qui esposto deve, dunque escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultando piuttosto la stessa coerente e corretta riguardo alla valutazione del compendio probatorio in atti.
In ultimo, quanto alla condanna degli appellanti alle spese del primo grado di giudizio, giova rammentare in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 91 c.p.c. “il Giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Orbene, attesa la soccombenza dei convenuti, oggi appellanti, correttamente il giudice ha disposto la loro condanna al pagamento delle spese di lite, non ravvisandosi, nella fattispecie, alcuno dei presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c. ai fini della compensazione.
Anche sotto tale profilo devono essere confermate le statuizioni del primo Giudice e, pertanto, deve essere rigettato l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza del primo grado.
Vale appena rilevare, infine, l'inammissibilità della domanda – invero neppure riportata nelle conclusioni – formulata da parte appellata e volta al riconoscimento dell'intero risarcimento del danno asseritamente patito, nella misura complessiva di € 7.080,20. Tale domanda avrebbe infatti dovuto essere oggetto di appello incidentale, in quanto diretta alla modifica del quantum riconosciuto dal dispositivo della sentenza;
né, oltretutto, la somma indicata in questa sede era stata oggetto della domanda proposta in primo grado.
*************
La statuizione riguardo alle spese del presente grado di giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che gli appellanti vanno condannati alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese sostenute, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal
D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi e in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle parti, da distrarsi in favore dell'avv. Mariagrazia Conti, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e n.q. di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale su avverso la sentenza n. Persona_1
364/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone in data 28.10.2013, che conferma;
- condanna e n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale su , a rifondere a , le spese Persona_1 Parte_3 del presente giudizio, che liquida in complessivi € 950,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mariagrazia
Conti, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Caltagirone, 26.8.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore